22 giugno 2022
Indagine polizia tributaria separazione: una recente sentenza si sofferma sui poteri del giudice ove sia tenuto a valutare quale sia il corretto assegno di mantenimento per i figli.
In particolare, la decisione di sofferma sulla possibilità per il giudice di richiedere una indagine della polizia tributaria in ambito di separazione e divorzio.
Approfondiamo il tema di tali indagini anche con il riferimento a una recente sentenza di Cassazione.
Indagini polizia tributaria separazione: art 337 ter cc comma 6
Indagine polizia tributaria separazione: ricordiamo anzitutto il contesto normativo.
L’art. 337 cc prevede che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”.
Come noto la regola generale nei giudizi è quella per la quale chi formula una domanda ha l’onere di provare i dati di fatto su cui si fonda.
Per cui, la parte che richiede un tale assegno, ha l’onere di prova le ragioni che giustificano la richiesta.
La previsione, però, si sofferma anche sul potere del giudice di disporre una indagine della polizia tributaria nell’ambito di una separazione o nel divorzio: il 6 comma dell’art. 337 ter cc, infatti, indica che “ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”.
Dunque, il giudice ha il potere di disporre una indagine della polizia tributaria nell’ambito di una separazione o nel divorzio ma ove non ci sia una adeguata prova.
Il tema, come in altre situazioni, è quale sia il corretto equilibrio tra i poteri d’ufficio del giudice (che qui può disporre una indagine della polizia tributaria nell’ambito di una separazione o nel divorzio) e l’onere della prova delle parti.
Indagine polizia tributaria separazione: la situazione di fatto nel caso esaminato dalla Cassazione
Cass. 13 settembre 2021, n. 24637 su indagine polizia tributaria separazione ricorda il caso al suo esame: “si duole la ricorrente che la Corte di appello, pur avendo desunto dagli esborsi documentati dagli estratti di conto corrente in atti l'esistenza di fonti ulteriori di reddito rispetto a quelle dichiarate fiscalmente, non ha poi accolto la richiesta di approfondimenti di indagine e di ordinare al R. il deposito dei conti correnti bancari e/o postali dell'ultimo triennio a lui intestati o cointestati o delegati, nonchè di estratti conto relativi a depositi di titoli ed ulteriormente disporre, in caso di inadempienza, indagini della Polizia Tributaria anche sull'effettivo tenore di vita e disporre il deposito di tutti i contratti stipulati con la (OMISSIS) o altre imprese televisive” (Cass. 13 settembre 2021, n. 24637 su indagine polizia tributaria separazione).
Indagini della polizia tributaria nella separazione e nel divorzio
Cass. 13 settembre 2021, n. 24637 su indagini polizia tributaria separazione indica che “l'esercizio del potere, previsto nella specie dall'art. 337 ter c.c., comma 6, di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, che costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, non trattandosi di un adempimento imposto dalla istanza di parte” (Cass. 13 settembre 2021, n. 24637 su indagine polizia tributaria separazione).
La conseguenza è che “l'eventuale omissione di motivazione sul diniego di esercizio di tale potere, pertanto, non è censurabile in sede di legittimità, ove, sia pure per implicito, tale diniego sia logicamente correlabile ad una valutazione sulla superfluità dell'iniziativa per ritenuta sufficienza dei dati istruttori acquisiti ai fini della valutazione complessiva in ordine alle condizioni economiche delle parti, valutazione che peraltro non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare. Tali principi, affermati più volte dalla giurisprudenza di questa Corte con riguardo all'omologo potere di indagine d'ufficio previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 5 (cfr. tra molte: Cass., 18 giugno 2008, n. 16575; Cass., 28 gennaio 2011, n. 2098; Cass., 6 giugno 2013, n. 14336; Cass., 12 gennaio 2017, n. 605; Cass., 28 marzo 2019, n. 8744), debbono qui essere ribaditi, essendo pienamente condivisi dal Collegio” (Cass. 13 settembre 2021, n. 24637 su indagine polizia tributaria separazione).
Nella sentenza di merito il diniego all’indagine della polizia tributaria era giustificato dalla presenza di prove sufficienti: “la Corte di merito non ha mancato di esaminare puntualmente le dichiarazioni delle parti e la documentazione da esse prodotta, inclusi i modelli di dichiarazione dei redditi del R. dal 2015 al 2018 e gli estratti del conto corrente al medesimo intestato, svolgendo anche considerazioni critiche circa la esatta determinazione dei redditi di quest'ultimo, che tuttavia non ha ritenuto idonee, nella valutazione complessiva da compiersi nella specie, a rendere necessario un ulteriore approfondimento istruttorio, tenendo anche conto del sopravvenuto dovere del R. di contribuire al mantenimento dell'altra figlia nata nelle more del giudizio” (Cass. 13 settembre 2021, n. 24637 su indagine polizia tributaria separazione).
di Marco Ticozzi
PS: per un quadro generale sulla separazione consensuale e su Avvocato per separazione rinviamo ai relativi articoli sul blog degli avvocati divorzisti
I post più recenti
Potrebbe interessarti anche...
Richiedi una consulenza