13 agosto 2025
È possibile chiedere separazione e divorzio insieme? Sì, la legge oggi consente di presentare entrambe le domande in un unico procedimento, riducendo tempi e costi. Grazie all’art. 473-bis.49 c.p.c., si può avviare la separazione e pianificare già il divorzio nello stesso ricorso, rispettando i termini di legge e il passaggio in giudicato della prima sentenza. In questa guida spieghiamo quando conviene, quali sono i requisiti e i vantaggi concreti di questa procedura per la separazione e il divorzio insieme.
Che cosa significa “separazione e divorzio insieme”
Negli ultimi anni, la normativa italiana in materia di diritto di famiglia ha introdotto novità significative per ridurre tempi e costi delle procedure di scioglimento del matrimonio. Una di queste riguarda la possibilità, in determinati casi, di richiedere separazione e divorzio insieme nello stesso procedimento. Questa opportunità, prevista a seguito di modifiche legislative e consolidata dalla cosiddetta Riforma Cartabia (D.lgs. 149/2022), rappresenta un cambiamento rilevante rispetto al passato, quando le due fasi erano rigidamente separate e distanziate nel tempo.
In termini pratici, significa che il coniuge – o entrambi, se c’è accordo – può avviare un’unica causa in cui si chiede al giudice di pronunciare prima la separazione e poi, nello stesso contesto processuale, il divorzio. La possibilità si applica principalmente nei casi consensuali, in cui le parti hanno già definito ogni aspetto patrimoniale e personale, come l’affidamento dei figli, l’eventuale assegno di mantenimento e la divisione dei beni.
Va sottolineato che non si tratta di una “fusione” giuridica delle due procedure in un solo provvedimento immediato: il giudice pronuncia la separazione e, decorso il tempo previsto dalla legge o verificati i presupposti specifici, dichiara lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tuttavia, il tutto avviene all’interno di un unico fascicolo, evitando di aprire un nuovo giudizio. Questo comporta vantaggi evidenti in termini di tempi, spese e minor stress emotivo per le parti coinvolte.
Quando si può procedere contestualmente: quadro normativo
L’articolo 473-bis.49 del Codice di procedura civile stabilisce che, negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale, le parti possano proporre anche la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, insieme alle richieste ad essa connesse. In altre parole, già al momento dell’avvio della separazione è possibile formulare anche la domanda di divorzio, evitando di dover depositare un nuovo ricorso in un momento successivo.
Tuttavia, la legge precisa che la domanda di divorzio potrà essere esaminata e decisa solo dopo che siano trascorsi i termini previsti – sei mesi in caso di separazione consensuale o dodici mesi in caso di separazione giudiziale – e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Questo significa che, anche se il procedimento è unico, le due fasi mantengono la propria autonomia giuridica e temporale.
La norma si applica sia ai procedimenti consensuali sia a quelli giudiziali. Nella pratica, però, nei casi consensuali il tribunale, al momento della separazione, può già fissare un’udienza successiva – non prima di sei mesi – per discutere la domanda di divorzio. In questo modo, le parti ottengono una gestione unitaria del contenzioso e una programmazione più chiara delle tempistiche, pur rispettando i passaggi obbligatori previsti dalla legge.
Differenze essenziali tra separazione e divorzio
Anche quando la legge consente di trattare separazione e divorzio nello stesso contesto processuale, è fondamentale comprendere che si tratta di due istituti giuridici distinti, con finalità e conseguenze diverse. La separazione personale, disciplinata dagli articoli 150 e seguenti del Codice Civile, sospende gli obblighi derivanti dal matrimonio (come la convivenza e la fedeltà) ma non scioglie il vincolo coniugale. Il divorzio, invece, sancito dalla legge n. 898/1970 e successive modifiche, pone fine definitivamente al matrimonio, con effetti anche sullo stato civile delle persone.
Dal punto di vista pratico, la separazione può essere scelta quando i coniugi non intendono, almeno nell’immediato, porre fine in modo definitivo al matrimonio, lasciando aperta la possibilità di una riconciliazione. Il divorzio, al contrario, è la decisione finale e irreversibile di porre termine al vincolo, consentendo anche di contrarre nuove nozze.
Quando le due procedure sono avviate insieme, il giudice deve comunque pronunciarsi separatamente sulle due fasi, verificando i presupposti propri di ciascuna. Questa distinzione è importante anche per comprendere i diritti economici e successori: ad esempio, un coniuge separato ma non divorziato mantiene ancora alcuni diritti successori, che invece cessano con il divorzio. In sintesi, l’unificazione procedurale non significa perdita di identità giuridica delle due fasi, ma solo ottimizzazione dei tempi e delle risorse.
Le novità della riforma Cartabia e il cumulo delle domande
La possibilità di proporre nello stesso procedimento la separazione e il divorzio è una delle innovazioni introdotte dalla Riforma Cartabia (D.lgs. 149/2022), con l’obiettivo di rendere il processo civile più rapido ed efficiente. Prima di questa modifica, la prassi imponeva l’avvio di due procedimenti distinti, con la conseguenza di duplicare tempi, spese e adempimenti.
L’inserimento dell’art. 473-bis.49 c.p.c. ha previsto espressamente il cosiddetto “cumulo delle domande” in materia familiare, cioè la possibilità di inserire nello stesso ricorso sia la richiesta di separazione sia quella di divorzio, insieme ad altre domande connesse (come affidamento dei figli, assegni e divisione dei beni). La riforma ha anche disciplinato le ipotesi di connessione tra procedimenti già pendenti davanti a giudici diversi, imponendo la riunione davanti al giudice competente in base alle norme specifiche per le controversie familiari.
Uno degli aspetti pratici più rilevanti è che, nei procedimenti consensuali, il giudice può già fissare al momento della separazione una seconda udienza per trattare il divorzio, programmata nel rispetto dei termini di legge. In tal modo, si riduce il rischio di ritardi o conflitti di competenza. La riforma ha quindi introdotto non solo una semplificazione formale, ma anche un vero e proprio strumento di pianificazione processuale, che può fare la differenza in contesti delicati come le crisi familiari.
Vantaggi pratici di un unico procedimento
Scegliere di avviare separazione e divorzio nello stesso procedimento comporta benefici concreti sotto diversi profili. Sul piano economico, si riducono i costi legali e le spese di giustizia, poiché le attività processuali vengono concentrate in un unico fascicolo. Questo significa, ad esempio, che non sarà necessario depositare due ricorsi distinti, pagare due contributi unificati o affrontare due serie di udienze e notifiche.
Dal punto di vista temporale, l’unificazione consente di pianificare in anticipo tutte le tappe, evitando di dover ripartire da zero dopo la separazione. In alcuni tribunali, la data per il divorzio viene fissata già all’udienza di separazione, permettendo alle parti di sapere fin dall’inizio quando il procedimento si concluderà. Questo approccio riduce incertezza e stress emotivo, aspetto particolarmente importante quando ci sono figli minori o rapporti patrimoniali complessi da gestire.
Vi è infine un vantaggio psicologico: affrontare un solo iter giudiziario, per quanto articolato, può essere meno gravoso rispetto a riaprire un nuovo contenzioso a distanza di mesi o anni. Anche per l’avvocato, la gestione del caso risulta più lineare, consentendo di seguire con continuità la strategia difensiva e le trattative tra le parti.
Quando non è possibile un’unica domanda
Nonostante i vantaggi, il cumulo di separazione e divorzio nello stesso procedimento non è sempre possibile o opportuno. La legge impone comunque il rispetto dei termini minimi previsti: sei mesi per la consensuale e dodici mesi per la giudiziale, a decorrere dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice. Se questi termini non sono già maturati al momento della proposizione della domanda, il divorzio dovrà attendere il loro decorso.
Inoltre, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione è condizione necessaria per la procedibilità della domanda di divorzio. Se, ad esempio, la separazione è impugnata in appello, la fase di divorzio dovrà rimanere sospesa fino alla definizione del giudizio.
Vi sono poi casi in cui la strategia processuale suggerisce di tenere distinti i procedimenti. Ad esempio, quando le questioni economiche o relative all’affidamento dei figli sono particolarmente controverse e rischiano di prolungare eccessivamente i tempi della separazione. In tali situazioni, può essere più utile definire prima la separazione e solo in seguito avviare il divorzio, così da evitare che le due procedure restino entrambe bloccate per le stesse ragioni.
Considerazioni pratiche e importanza di un supporto legale
La possibilità di richiedere separazione e divorzio insieme rappresenta un’evoluzione importante per chi affronta la fine di un matrimonio. Permette di ridurre i tempi, contenere i costi e avere una visione più chiara delle tappe processuali. Tuttavia, proprio perché si tratta di un procedimento con regole tecniche ben precise – dal rispetto dei termini minimi alla necessità del passaggio in giudicato della separazione – è fondamentale affidarsi a un avvocato esperto in diritto di famiglia.
Un professionista non solo potrà predisporre correttamente il ricorso cumulativo, evitando vizi formali che potrebbero rallentare o compromettere l’esito, ma saprà anche consigliare se questa strada sia effettivamente la più vantaggiosa nel caso concreto. Non in tutte le situazioni, infatti, il cumulo delle domande è la scelta migliore: quando vi sono questioni patrimoniali complesse o contenziosi sull’affidamento dei figli, può essere opportuno tenere distinti i procedimenti per non bloccare l’intero percorso.
La conoscenza della prassi del tribunale competente, inoltre, può fare la differenza: alcuni uffici giudiziari organizzano già l’udienza di divorzio all’atto della separazione, altri preferiscono attendere la conclusione formale della prima fase. Sapere in anticipo come opererà il giudice consente di pianificare meglio tempi e strategie.
Se desideri una consulenza legale, puoi contattare i recapiti dello studio presenti nella pagina.
Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Studio Legale a Padova, Mestre Venezia e Treviso
FAQ su separazione e divorzio insieme
1. Posso fare separazione e divorzio nello stesso procedimento?
Sì, l’art. 473-bis.49 c.p.c. consente di proporre entrambe le domande nello stesso ricorso, ma il divorzio sarà deciso solo dopo i termini di legge e il passaggio in giudicato della separazione.
2. Quali sono i termini da rispettare?
Se la separazione è consensuale, servono almeno 6 mesi; se è giudiziale, 12 mesi dalla comparizione delle parti davanti al giudice.
3. Serve un avvocato anche nella consensuale?
Sì, è necessario per redigere il ricorso cumulativo in forma corretta e per garantire che gli accordi rispettino la legge e tutelino i diritti delle parti.
4. Posso chiedere il cumulo se la separazione è ancora in appello?
No, la domanda di divorzio diventa procedibile solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
5. È sempre conveniente fare le due procedure insieme?
Non sempre: se ci sono questioni complesse o forti conflitti, può essere strategico tenerle separate per evitare che un contenzioso blocchi entrambe le fasi.
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