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Rimborso accise energia elettrica: recupero addizionale provinciale

16 ottobre 2021

Recupero e Rimborso addizionale provinciale accisa energia elettrica: due recenti sentenze della Cassazione del 2019 sembrano aver aperto uno spiraglio per ottenere il rimborso della addizionale provinciale sulla accisa dell’energia elettrica, con richiesta da formulare civilisticamente contro il fornitore di energia.
In particolare, negli anni 2010 e 2011 tali addizionali provinciali alla accisa sull’energia elettrica venivano pagate dai titolari di utenze elettriche non domestiche sui consumi fino a kWh 200.000 mensili. L’illegittimità di tali addebiti (di qui il diritto al rimborso e recupero) deriva dalla disciplina europea sulle modalità di prelievo del tributo adottato in quel periodo: tale addizionale provinciale sulle accise dell’energia elettrica è poi stata eliminata a far data dal 2012. Resta però l’addebito negli anni 2010 e 2011 di tale addizionale provinciale alla accisa sull’energia elettrica che può essere contestata, chiedendo il rimborso e recupero delle somme indebite versate ai fornitori di energia.
Si sottolinea, come si dirà, che il termine di prescrizione ordinario è decennale e che le prime bollette pagate quasi dieci anni fa contengono indebiti di prossima prescrizione: vi e quindi l'urgenza di intervenire.
Seguo diverso clienti per questa vicenda.

Rimborso Addizionale Provinciale Accise Energia Elettrica
Rimborso Addizionale Provinciale Accise Energia Elettrica

Rimborso accise energia elettrica: il diritto al recupero dell'addizionale provinciale

Le due sentenze che recentemente si sono occupate della questione dell'addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica sono Cass. 19 novembre 2019 n. 29980 e Cass. 23 ottobre 2019, n. 27099.
Uno degli aspetti più problematici in merito a tale addizionale provinciale sull'accisa è se il cliente finale deve chiedere il rimborso e recupero al proprio fornitore o all'Amministrazione Finanziaria. Tale aspetto rileva anche perchè la richiesta di pagamento verso lo Stato è sottoposta a un breve termine di decadenza.
Tali sentenze, in merito all'addizionale provinciale sull'accisa, evidenziano che “dal combinato disposto delle menzionate disposizioni emerge che il primo soggetto passivo del rapporto tributario è il fornitore di energia, tenuto verso il fisco per il pagamento dell’accisa ovvero della relativa addizionale. Indi, egli può ribaltarne l’onere rivalendosi nei confronti dell’utente secondo la caratterizzazione tipologica delle accise” (Cass. 23 ottobre 2019, n. 27099).
La sentenza prosegue indicando che “in buona sostanza, l’imposta è dovuta dai soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori, di guisa che soggetto passivo dell’imposta è il fornitore del prodotto; quanto al consumatore, l’onere corrispondente all’imposta è su di lui traslato in virtù e nell’ambito di un fenomeno meramente economico. Ne deriva che il rapporto tributario inerente al pagamento dell’imposta si svolge soltanto tra l’Amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente i prodotti, essendo ad esso estraneo l’utente consumatore. Come è stato efficacemente rilevato, «i due rapporti, quello fra fornitore ed amministrazione finanziaria e quello fra fornitore e consumatore, si pongono quindi su due piani diversi: il primo ha rilievo tributario, il secondo civilistico» (cfr. Cass. n. 9567 del 2013, cit., laddove ulteriori riferimenti giurisprudenziali)”.

Recupero accise energia elettrica: il soggetto tenuto al rimborso dell'addizionale provinciale è il fornitore del servizio.

Per le ragioni ora evidenziate, in merito al diritto alla restituzione dell'addizionale provinciale sull'accisa per l'energia elettrica, il consumatore finale ha un rapporto diretto con il fornitore del servizio. Si tratta di un comune rapporto privatistico: per cui, le somme indebitamente pagate per l'addizionale provinciale sull'accisa vanno restituite proprio in forza delle previsioni del codice civile che prevendo l’obbligo di restituire quanto indebitamente incassato.
Cass. 23 ottobre 2019, n. 27099, in particolare, indica che “il fruitore dei beni o dei servizi può dunque ottenere il rimborso dell’imposta illegittimamente versata esperendo nei confronti del cedente o del prestatore un’azione di ripetizione d’indebito di rilevanza civilistica (vedi, in tema di IVA, CGUE 15 dicembre 2011, causa C-427/10, Banca popolare antoniana veneta, punto 42; e, in tema di accise, CGUE 20 ottobre 2011, causa C-94/10, Danfoss) ed eccezionalmente una azione diretta nei confronti dell’Erario, ove venga dedotta in relazione all’azione nei confronti del fornitore la violazione del principio di effettività”.

Rimborso accise energia elettrica: la prescrizione del diritto al recupero dell'addizionale provinciale.

Se l’azione da esperire è quella civilista della ripetizione dell’indebito, vale a dire la restituzione della addizionale provinciale sull'accisa dell’energia elettrica che non era da pagare, il termine di prescrizione è di 10 anni dal pagamento e non quello di decadenza, ben più breve, previsto dei rapporti con lo Stato.
Sempre Cass. 23 ottobre 2019, n. 27099, in merito alla addizionale provinciale sull'accisa, evidenzia proprio che “il consumatore si trova in una posizione di vantaggio, poiché può fruire di un termine di prescrizione ordinario per l’azione civilistica di ripetizione dell’indebito, più ampio di quello di decadenza assegnato al soggetto passivo per il rimborso”.

Restituzione e recupero addizionale provinciale accisa energia elettrica: conclusioni.

Alla luce delle recenti sentenze di Cassazione, sembra quindi possibile agire per il rimborso e recupero dell’addizionale provinciale sulle accise dell’energia elettrica pagate negli anni 2010 e 2011, peraltro annate prossime alla prescrizione decennale.
Tale richiesta di recupero e rimborso dell'addizionale provinciale sull'accisa deve essere proposta con una azione civile da intraprendere contro il fornitore. Infatti, la Cassazione ha indicato che solo il fornitore è tenuto ad agire verso l’Amministrazione Finanziaria: “le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all’art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988 (nel testo applicabile ratione temporis) sono dovute, al pari delle accise, dal fornitore al momento della fornitura dell’energia elettrica al consumatore finale e, nel caso di pagamento indebito, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995 e dell’art. 29, comma 2, della l. n. 428 del 1990 è il fornitore”.
Viceversa, “il consumatore finale dell’energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all’art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988 (nel testo applicabile ratione temporis) da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest’ultimo con l’ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria”.
di Marco Ticozzi
Avvocato a Mestre Venezia Treviso Vicenza

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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