18 febbraio 2023
Veneto Banca e Popolare di Vicenza: azioni ultime notizie e finanziamenti Baciati: con una recente sentenza (Trib. Venezia 18 settembre 2019 n. 1982, dott.ssa Torresan), che fa seguito a un'altra di pochi mesi fa (Trib. Venezia 29 luglio 2019, n. 1760, dott.ssa Tosi), in una causa seguita sempre dal mio studio, il Tribunale di Venezia si è pronunciato sui finanziamenti baciati delle ex Banche Popolari Venete (Venetobanca e BPV) e sui rimborsi dei finanziamenti baciati, in ipotesi nulli, di Veneto Banca e Popolare di Vicenza.
Azioni Veneto Banca e banca Popolare di Vicenza ultime notizie e rimborsi: introduzione
Come noto, numerosi clienti e soci di tali banche hanno acquistato azioni Veneto Banca e Popolare di Vicenza che, con la crisi delle banche ora in LCA, hanno perso il loro valore. Di qui la loro richiesta di rimborso delle somme investite per le azioni Venetobanca e Popolare di Vicenza, ma anche la richiesta ai clienti di pagamento dei finanziamenti baciati (in ipotesi nulli) Veneto Banca e BPV.
Ultime notizie: molti clienti lamentano che queste azioni sono state acquistate su stimolo delle stesse banche (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca) e attraverso finanziamenti baciati, ritenuti nulli, che le banche erogavano. Le questioni connesse a tali operazioni baciate, in cui formalmente vi sono due contratti distinti (la vendita delle azioni e finanziamenti baciati), sono plurime. Ci si chiede: se tale vendita sia valida o meno; se i finanziamenti baciati Venetobanca e BPV sono nulli e devono essere pagati; quali altri rimedi oltre alla nullità siano prospettabili; se l’eventuale nullità o invalidità della vendita delle azioni e dei finanziamenti baciati ritenuti nulli si ripercuota anche sui rimborsi; come rilevi in tale prospettiva la messa in LCA delle due banche (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca); se sia di ostacolo per la difesa l’art. 83 comma 3 bis TUB, che limita la possibilità di eccepire un proprio credito in compensazione; in definitiva come possano chiedere il rimborso gli azionisti e se possono evitare di pagare i finanziamenti baciati perchè nulli; se in tali contenziosi sulla nullità delle operazioni baciate e sui rimborsi vi sia la legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo. Ultime notizie sulla questione.
Azioni Veneto Banca ultime notizie: vendita di azioni con finanziamenti baciati. Diritto ai rimborsi e finanziamenti nulli.
Azioni Veneto Banca ultime notizie: quale è anzitutto il significato di operazioni baciate e finanziamenti baciati? Sono nulli?
Per operazioni baciate si intende generalmente la cessione di azioni da parte della banca (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca) con un corrispettivo che viene pagato attraverso l’erogazione in tutto o in parte di finanziamenti baciti da parte della banca allo stesso cliente.
Nella sostanza per il cliente l’operazione è neutra, nel senso che non paga nulla perché l’acquisto delle azioni avviene con il denaro finanziato dalla banca stessa (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca). Oppure, in altri casi, le azioni rappresentavano solo una parte della somma finanziata, per cui l’eventuale ripercussione della nullità o dell’invalidità della vendita delle azioni coinvolgeva solo in parte la somma da restituire in relazione ai finanziamenti baciati in ipotesi nulli.
Giuridicamente, però, non vi è neutralità delle due operazioni collegate ma vi sono due contratti distinti: quello di acquisto delle azioni Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza e quello di erogazione dei finanziamenti baciati in ipotesi nulli.
Azioni Veneto Banca ultime notizie: sono nulli tali contratti? Il cliente è tenuto ai rimborsi per i finanziamenti baciati o sono nulli e il cliente ha diritto ai rimborsi per le azioni acquistate?
Tale questione della nullità delle operazioni baciate (finanziamenti baciati in ipotesi nulli e azioni Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza) e dei relativi rimborsi, come detto, è stata di recente affrontata dal Tribunale di Venezia.
Banca Popolare di Vicenza ultime notizie: finanziamenti Baciati, sono nulle tali operazioni anche di Veneto Banca? Quali rimborsi?
Azioni Veneto Banca ultime notizie. Ci si chiede, anzitutto, se -rispetto alle domande dei clienti volte a chiedere i rimborsi o a paralizzare le richieste delle ex Popolari Venete (Banca Popolare di Vicenza in LCA e Veneto Banca in LCA) per le operazioni baciate (azioni e finanziamenti baciati) e i relativi rimborsi- vi sia o meno la legittimazione passiva di tali soggetti.
Trib. Venezia 18 settembre 2019 n. 1982, dott.ssa Torresan, ha sul punto una motivazione molto approfondita.
Rinviando al testo della sentenza, in sintesi si indica che “le considerazioni che precedono portano quindi a concludere, in linea generale, per l’ improcedibilità non solo delle domande di condanna, ma anche delle domande di accertamento o costitutive il cui interesse sottenda quello di far valere una pretesa restitutoria verso la liquidatela. Resta tuttavia da verificare se la regola dell’improcedibilità riguardi tutte e proprio tutte le domande proposte nei confronti della liquidatela ( come parrebbe statuire letteralmente l’art. 83 tub) o se, invece, possano ritenersi proseguibili alcune categorie di azioni, ovviamente distinte da quelle, su richiamate, volte ad incidere negativamente sulla massa fallimentare”.
La sentenza prosegue poi su tale questione per giungere alla seguente conclusione: “si deve quindi ritenere che il disposto dell’art. 83 TUB vada riferito alle sole azioni che siano volte o comunque preordinate ad ottenere un titolo che consenta alla parte che agisce di incidere nella massa attiva della liquidazione”.
Azioni Veneto Banca ultime notizie. Quindi, in merito alle domande aventi a oggetto i rimborsi delle operazioni baciate (azioni e finanziamenti baciati in ipotesi nulli) poste in essere da Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, il Tribunale di Venezia ritiene che l’improcedibilità riguardi le sole azioni volte ad ottenere un titolo che possa incidere sulla massa attiva della procedura.
Azioni Veneto Banca ultime notizie e banca Popolare di Vicenza: il merito delle domande e la compensazione ex art 83 comma 3 bis TUB.
Azioni Veneto Banca ultime notizie. Superata la questione sulla legittimazione della ex Banche popolari Venete (Banca Popolare di Vicenza in LCA e Veneto Banca in LCA), il Tribunale affronta il merito della questione dei rimborsi per le operazioni baciate, anche rispetto al prospettato ostacolo costituito dal limite alla facoltà di eccepire un credito in compensazione ex art 83 comma 3 bis TUB.
Sul punto, la sentenza Trib. Venezia 18 settembre 2019 n. 1982, dott.ssa Torresan evidenzia anzitutto che “devono senz’altro dichiararsi improseguibili le domande risarcitorie, finalizzate ad ottenere la condanna della liquidatela al versamento, in favore dell’attore, di una somma di denaro e pertanto proponibili asolo nell’ambito della procedura concorsuale. A diverse conclusioni deve giungersi invece in relazione alle domande volte ad ottenere l’accertamento dell’insussistenza di alcun obbligo di pagamento nei confronti della liquidatela”.
Procede poi indicando che “se la domanda di simulazione, nullità o di annullamento fossero fondate, gli attori non sarebbero tenuti a versare alcunché in esecuzione del contratto di finanziamento, salvo il diritto della Banca di agire per la ripetizione di quanto già ricevuto”.
E questo, per il diritto ai rimborsi del cliente, può essere l’aspetto problematico.
L’eventuale invalidità del contratto concernente la vendita delle azioni e i finanziamenti baciati, renderebbe ineseguibile quel vincolo non valido ma aprirebbe le porte agli obblighi restitutori (rimborsi): il cliente deve restituire i titoli e avere il rimborso della somma pagata; la banca deve ricevere la somma finanziata e il cliente avere i rimborsi per eventuali rate pagate.
Se ci trovassimo in una situazione senza la messa in LCA della banca e senza la cessione dei rapporti, ovviamente il cliente potrebbe far valere tali invalidità dei due contratti e chiedere che le varie prestazioni relative ai rimborsi si compensino: per cui dovrebbe astrattamente restituire la somma finanziata, che andrebbe però compensata con l’investimento per l’acquisto dei titoli.
Ma le ex Banche Popolari Venete (Veneto Banca e BPV) sono state messe in LCA. Ai sensi dell’art. 83 TUB comma 3 bis “In deroga all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa”.
Negli altri casi, sembrerebbe, la compensazione non potrebbe essere utilmente invocata.
Su tale aspetto la sentenza indica che “il TUB, all’art,. 83, comma 3, bis, statuisce che “in deroga all’articolo 56, primo comma, della Legge Fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa” [...]. Ne discende che l’eccezione di compensazione può essere efficacemente sollevata solo se e nella misura in cui la stessa si ponga quale reazione ad una domanda di condanna proposta dal fallimento nei confronti del proprio debitore in bonis. [...] Nel caso in esame, tuttavia, l’attore intende coltivare le domande volte ad ottenere una pronuncia avente ad oggetto l’accertamento di nulla dovere alla Banca in esecuzione dei rapporti contestati, senza opporre in compensazione alcun credito restitutorio e senza, quindi chiedere il ricalcolo dei rapporti di dare/avere. La domanda di accertamento negativo formulata dall’attore può quindi prescindere dall’accertamento del controcredito vantato dallo stesso nei confronti della procedura a titolo di ripetizione dell’indebito versamento del prezzo di acquisto, non essendo quindi necessario svolgere alcuna compensazione tra le reciproche poste. Non si ravvisano quindi i presupposti per l’operatività delle norme in materia di compensazione, non avendo peraltro, la Banca proposto alcuna domanda nei confronti dell’investitore. La causa deve pertanto essere rimessa in istruttoria per l’esame delle domande volte alla liberazione degli obblighi gravanti sull’attore ed altresì per le domande volte ad ottenere la cancellazione dell’indebita segnalazione alla Centrale Rischi, come da separata ordinanza”. Azioni Veneto Banca ultime notizie.
Azioni Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca: i finanziamenti baciati sono nulli? Il precedente Trib. Venezia 29 luglio 2019, n. 1760, dott.ssa Tosi. Ultime notizie, rimborsi e ultime sentenze.
Azioni Veneto Banca ultime notizie. Nella sentenza Trib. Venezia 18 settembre 2019 n. 1982 la causa viene rimessa in istruttoria e per tale ragione non vi è una pronuncia circa l'invalidità delle oprazioni baciate (vendita azioni e finanziamenti baciati).
L'orientamento del Tribunale di Venezia, però, è quello di considerare nulla l'operazione baciata. Ad esempio Trib. Venezia 29 luglio 2019, n. 1760, dott.ssa Tosi, in una causa seguita dal mio studio, aveva già indicato che "una volta affermata dunque la applicazione della disciplina dell’art. 2358 c.c., si ha l’effetto, discendente dalla imperatività della norma, della nullità della intera operazione. In essa non vi sono due atti negoziali (finanziamento e collocamento di azioni) fra loro collegati per volontà dispositiva delle parti, sì che si possa parlare di “collegamento contrattuale” in senso proprio; ma due atti che, poiché di fatto fra loro intenzionalmente legati, sono colpiti dal divieto di legge e dunque dalla nullità: essi sono entrambi, nella loro connessione fattuale, lesivi in fatto o in potenza della integrità del capitale sociale […]. Ciò porta, come conseguenza della nullità dei contratti mediante i quali si realizzò la violazione di legge, e rimanendo ai limiti che segnano la possibilità di pronuncia di questo ufficio, ad affermare che gli attori nulla devono alla Banca – ora in liquidazione – in adempimento dei rispettivi contratti di finanziamento, e ciò anche se le relative poste sono state regolate in conto corrente".
La sentenza, con la sua lunga motivazione, è disponibile tra gli allegati. Azioni Veneto Banca ultime notizie.
Banca Popolare di Vicenza azioni: aspetti ancora problematici anche per Veneto Banca
Azioni Veneto Banca ultime notizie. L'aspetto che in definitva resta problematico in queste cause e che non ci pare affrontato neppure nella più recente delle sentenze qui annotate, è quello della compensazione.
L'art. 83 comma 3 bis TUB indica espressamete che la compensazione possa essere fatta valere solo se "i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa”.
E per i clienti che non abbiano fatto valere la compensazione tra le varie poste prima della messa in LCA?
Certo potrebbero far valere il fatto che i finanziamenti baciati siano in ipotesi nulli: ma se il creditore (magari il cessionario del credito) agisse per la restituzione dell'indebito, costituito dalla somma finanziata? Tale domanda è coerente con la richiesta di dichiarazione di nullità dei finanziamenti baciati nulli, perchè non si agisce per l'adempimento ma appunto per l'indebito.
Azioni Veneto Banca ultime notizie. Come potrebbe il cliente resistere a questa domanda? Potrebbe far valere la compensazione nelle ipotesi in cui non abbia eccepito tale compensazione prima della messa in LCA?
La lettera dell'art. 83 comma 3 TUB sembra escluderlo.
Ciò comporterebbe che la restituzione della somma pagata per l'acquisto delle azioni dovrebbe essere richiesta dal cliente alla LCA, ma verrebbe pagata con moneta fallimentare, mentre la restituzione della somma ricevuta per i finanziamenti baciati dovrebbe essere pagata dal cliente integralmente (senza possibilità di compensazione) al creditore di tale somma (la stessa LCA o il cessionario del credito).
Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza rimborsi azioni ultime notizie. La competenza sulle cause riguardanti le operazioni baciate.
Azioni Veneto Banca ultime notizie. La sentenza prosegue poi affrontando, sempre in merito ai rimborsi per le operazioni baciate, l’eccezione di incompetenza formulata dalla banca in LCA.
Ad avviso di Trib. Venezia 18 settembre 2019 n. 1982, dott.ssa Torresan “va poi rigettata l’eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta, che invoca la competenza del Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice fallimentare”.
Rinviamo al testo della sentenza per le ampie motivazioni sul punto. Azioni Veneto Banca ultime notizie.
Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza in LCA, vendita di azioni con finanziamenti baciati nulli: la legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo.
Azioni Veneto Banca ultime notizie. Da ultimo, il Tribunale di Venezia affronta la questione della legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo spa, che viene esclusa.
Trib. Venezia 18 settembre 2019 n. 1982, dott.ssa Torresan, infatti, indica che “l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Intesa S.Paolo spa, correttamente riqualificata come eccezione riferita alla titolarità, nel merito, del rapporto controverso, è fondata e va accolta”.
Anche qui, avendo peraltro affrontato il tema in specifici articoli presenti in questo sito, rinviamo a questi e alla ampia motivazione della sentenza.
Azioni Veneto Banca ultime notizie
di Marco Ticozzi
Avvocato a Mestre Venezia Treviso
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