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Adeguamento statuto terzo settore

13 ottobre 2021

Adeguamento statuto terzo settore. Come noto, gli statuti degli enti e delle associazioni che operano nel terzo settore dovranno essere adeguati, dopo l’ultima proroga del termine, entro il 31 maggio 2022, ove non si vogliano perdere i benefici che la legge attribuisce appunto a tali enti e associazioni.
Come occorre che sia fatto, entro il termine di cui sopra a seguito di proroga, l’adeguamento dello statuto di un ente o associazione che opera nel terzo settore? A quali professionisti (avvocato, commercialista, notaio) rivolgersi per l’adeguamento dello statuto o degli statuti di tali soggetti?
E ancora prima, chi sono questi soggetti?
Il nostro di studio collabora con il notaio e il commercialista per approntare al meglio le modifiche necessarie e l’adeguamento dello statuto o degli statuti degli enti del terzo settore.

Adeguamento Statuto Terzo Settore
Adeguamento Statuto Terzo Settore

Adeguamento statuto terzo settore: proroga termine al 31 maggio 2022 agli enti e associazioni

Adeguamento statuto. Il decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15.09.2020 n. 106 aveva fissato al 31.03.2021 il termine per l’adeguamento dello statuto alle previsioni del Codice del Terzo settore. Detto termine era poi stato spostato al 31.05.2021 e, infine, con il d.l. 77/2021, è stato concesso un ulteriore termine di dodici mesi. Di conseguenza è avvenuta un’ulteriore proroga al 31 maggio 2022 del termine entro il quale gli enti del terzo settore possono modificare il proprio statuto o statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di operare l’adeguamento alle nuove disposizioni introdotte dal codice del terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

In definitiva, le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di Promozione sociale e le Onlus iscritte nei rispettivi registri già esistenti avranno fino al 31 maggio 2022 per modificare e procedere all’adeguamento del loro statuto e aggiornarlo alla Riforma del Terzo settore.

Le altre associazioni sprovviste di una di queste tre qualifiche (e perciò naturalmente non iscritte nei rispettivi registri) non hanno alcun termine per l’adeguamento dello statuto alla Riforma e potranno decidere se e quando entrare nel "perimetro" del Terzo settore.

Adeguamento statuti terzo settore notaio: assistenza professionale

Adeguamento statuto e statuti. Soprattutto per le realtà più importanti (ricordiamo che vi sono enti e associazioni che operano nel terzo settore che hanno bilanci milionari) l’adeguamento dello statuto può essere complesso e richiede più professionalità: avvocato con esperienza sulle problematiche che possono sorgere e che lo statuto o gli statuti possono prevenire o limitare, commercialista e notaio.

Lo studio dell’avv. prof. Marco Ticozzi (e in particolare il dott. Giulio Barbani del suo studio), collabora con il commercialista e il notaio per offrire un servizio completo e utile, nel suo complesso, ad offrire un esame delle problematiche connesse all’adeguamento dello statuto al fine di giungere a una soluzione rispettosa della legge ma anche delle esigenze del cliente.

Per informazioni per l’adeguamento dello statuto o degli statuti degli enti e associazioni del terzo settore contattare i numeri di studio o l’avv. prof. Marco Ticozzi anche per mail.

Adeguamento statuto terzo settore: dove intervenire

In funzione dell’adeguamento dello statuto degli enti del terzo settore, il d.lgs. 117/2017 ha dettato una disciplina organica e molto dettagliata che contiene sia elementi che devono necessariamente comparire nell’adeguamento dello statuto o degli statuti sia elementi che possono comparire.

L’adeguamento dello statuto di un ente del terzo settore che desideri essere iscritto al RUNTS, e quindi giovarsi di tutti i benefici che ne conseguono, deve necessariamente prevedere:

- l’utilizzo dell’acronimo “ETS” nella denominazione sociale. La spendibilità nei rapporti con i terzi della nuova denominazione sorgerà solo a seguito dell’iscrizione al RUNTS. È possibile però prevedere già nella fase iniziale dell’adeguamento dello statuto una clausola sospensiva dedicata che integri automaticamente la denominazione con l’acronimo “ETS” per effetto dell’iscrizione dell’ente al RUNTS;

- l’inserimento nell’adeguamento dello statuto delle finalità di natura ideale che si intendono perseguire. Nell’adeguamento dello statuto è importante cercare di riprodurre fedelmente la/le finalità perseguita/e tra quelle di cui all’art. 5, co. 1 del d.lgs. 117/2017;

- la specificazione nell’adeguamento dello statuto delle modalità mediante le quali l’ente del terzo settore intenda utilizzare il proprio patrimonio, incluse le modalità di devoluzione tenuto conto del divieto di lucro soggettivo;

- l’indicazione specifica nell’adeguamento dello statuto dei tempi di approvazione della bozza di bilancio. Entro il 30 giugno di ogni anno, infatti, il bilancio andrà depositato presso il RUNTS;

- l’indicazione nell’adeguamento dello statuto delle modalità di predisposizione e di approvazione del bilancio sociale di esercizio, oltre che dell’organo di revisione. L’adeguamento dello statuto deve anche tenere conto della necessaria documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quella indicata come prevalente;

- l’indicazione nell’adeguamento dello statuto delle modalità di ammissione e della procedura di rigetto della domanda di ammissione stessa, oltre che di tutti i fatti riguardanti gli associati, il consiglio direttivo, l’assemblea e il presidente.

Tutti gli altri elementi, non inclusi in questo elenco, sono facoltativi e possono quindi discrezionalmente essere inclusi nell’adeguamento dello statuto o degli statuti. Tuttavia, in fase di adeguamento dello statuto è opportuno passare anche gli elementi facoltativi “sotto la lente” del d.lgs. 117/2017.

A margine dell’adeguamento statuto terzo settore: le ragioni dell’introduzione del codice del terzo settore

Nella fase storica in cui è stato introdotto il d.P.R. 361/2000 si è assistito ad una “continua approvazione di provvedimenti legislativi che hanno dato vita a regimi speciali per le più importanti forme di organizzazione collettiva, che evidentemente non si riconoscevano negli schemi codicistici” (G. PONZANELLI, in M. GORGONI (a cura di), Il codice del terzo settore, commento al d. lgs. n. 117 del 2017 Pisa, 2018.).

Si è venuto a formare, pertanto, un groviglio di leggi speciali (espressione di M. Gorgoni) un sistema cioè pervaso da plurimi statuti normativi per ogni singolo tipo giuridico di ente, che mal si coordinavano con l’impianto del Codice civile, unica lex generalis ormai manifestamente inadatta a coprire con efficacia l’intero settore. Questa confusione normativa, dovuta al silenzio del legislatore in materia civilistica, ha permesso al diritto tributario di fissare i requisiti dello statuto che i vari enti avrebbero dovuto rispettare per godere dei benefici previsti.

L’esigenza di una riforma organica, che non lasciasse dubbi interpretativi era sempre più sentita, data l’inadeguatezza da parte degli interventi di matrice fiscale a attuare assetti organici e sistematici. Nel 2016 si era infatti finalmente giunti ad una legge delega per una Riforma la quale, per quanto non generale, avrebbe abbracciato almeno la parte più rilevante degli enti intermedi: gli enti rientranti nel Terzo settore.

A margine dell’adeguamento degli statuti del terzo settore: significato di ente del terzo settore

L’espressione, nuova per il vocabolario legislativo italiano ma già in uso da tempo in altri ordinamenti così come in numerosi autori, tendeva - e tende - ad includere al suo interno tutti quegli enti teleologicamente uniti nel perseguimento di un interesse generale coniugando l’assetto giuridico proprio dell’impresa privata con gli obiettivi programmatici afferenti all’azione dello Stato.

La scelta da parte della legge delega di utilizzare il termine “Terzo settore” per indicare l’ambito sul quale il d.lgs. 117/2017 avrebbe dovuto operare il riordino e la riforma organica della materia in luogo del, già conosciuto, termine non profit si dovrebbe al fatto che “è stato sempre discusso se per qualificare un ente quale non profit fosse necessaria e sufficiente l’assenza di un lucro soggettivo – con apertura dunque anche agli enti connotati da una causa di mutualità interna – ovvero se occorresse l’ulteriore elemento del perseguimento di fini solidaristici”. (M. CEOLIN, il c.d. codice del terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117): un’occasione mancata?, in Le nuove leggi civili commentate, I, 2018, p. 5)

Il legislatore del Codice in parola ha scelto la seconda ipotesi, ed infatti oltre all’assenza di lucro soggettivo l’ente che intenda rientrare nell’alveo degli enti del Terzo settore, dovrà perseguire finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Adeguamento statuto enti terzo settore: il codice del terzo settore

Il Codice del Terzo Settore, d.lgs. 117/2017, è uno dei pilastri della cosiddetta Riforma del Terzo Settore, come definita dalla legge delega 106/2016 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”. Più nel dettaglio è lo strumento normativo il cui fine è la definizione le norme concernenti gli Enti del Terzo Settore in tutte le loro sfaccettature.

Adeguamento statuti terzo settore: ma quali sono i requisiti per diventare enti del terzo settore?

I requisiti fissati dalla legge per diventare ente del terzo settore sono:

- la natura associativa, fondazionale o di altro ente di carattere privato

- il non perseguimento di uno scopo di lucro

- l’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore

- il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

- lo svolgimento di una o più attività di interesse generale

A margine dell’adeguamento dello statuto del terzo settore: importanza del registro unico del terzo settore

Un’importanza centrale all’interno della riforma del Terzo settore è rivestita dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La sua importanza si può misurare, già a prima vista, sulla base dello spazio che gli è dedicato all’interno del Codice del Terzo settore: oltre all’articolo 11, contenuto nel Titolo II (Degli enti del Terzo settore in generale), è riservato alla sua disciplina l’intero Titolo VI, comprensivo degli articoli da 45 a 54.

Oltre all’appena citato Titolo VI, espressamente dedicato al Registro, e concernente la sua struttura formale, il Codice vi ricollega numerose altre disposizioni, che è possibile dividere in tre gruppi.

  1. Il primo gruppo considera gli effetti della avvenuta pubblicazione, effetti che incidono sulla idoneità degli enti a negoziare con la P.A. piuttosto che a ricevere contributi e provvidenze fiscali, e contiene gli articoli: 19 co.4, 56 co. 1, 57 co.1, 72 co. 1, 73 co. 3 e 77;
  2. Il secondo gruppo riguarda l’organizzazione materiale degli uffici del Registro Unico e le relative competenze e vede al centro l’articolo 45;
  3. Il terzo gruppo contiene, infine, le disposizioni governanti i poteri di controllo, di segnalazione e sanzionatori: su tutti risaltano gli articoli 93 e 94.

Un ente che voglia iscriversi nel RUNTS, e diventare quindi un ente del Terzo settore (ETS), deve innanzitutto svolgere una delle attività di interesse generale contenute nell’articolo 5 del Codice. Il lungo elenco di attività esercitabili (ventisei), unitamente alla previsione del secondo comma dello stesso articolo che ne consente un aggiornamento tramite una fonte non primaria come un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, consente, di superare l’attuale molteplicità di registri del Terzo Settore, che nasce a sua volta dalla molteplicità di discipline speciali venutesi a creare nel corso del tempo. Primo obiettivo del Titolo VI, infatti, è l’unificazione dei vari Registri in un unico Registro. Il Registro è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ma è gestito sul piano operativo a livello locale da Regioni e Province autonome. È inoltre un registro pubblico e perciò accessibile a tutti i soggetti interessati, come precisato dal secondo comma dell’art. 45 e differentemente da quanto avveniva per il Registro delle Onlus, amministrato riservatamente dall’Agenzia delle entrate.

Non va comunque dimenticato che l’iscrizione presso il Registro non gode né di esclusività, in quanto convive con l’iscrizione presso il registro delle imprese, come previsto espressamente dal Codice stesso, né di infungibilità, in quanto per le imprese sociali l’iscrizione al registro delle imprese è requisito sufficiente per l’iscrizione al RUNTS.

Adeguamento statuto terzo settore: la lunga gestazione della riforma

Nei piani iniziali del legislatore il RUNTS sarebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 2019. Tuttavia, la riforma è rimasta “in cantiere” per molto più tempo del previsto e l’istituzione del Registro ha visto la luce solo con il decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15.09.2020 n. 106, anche se ad oggi non è ancora operativo e lo sarà, forse, dopo la fine dell’estate.

Adeguamento statuto terzo settore: la residualità del vecchio impianto

Da quanto sin qui detto emerge come l’adesione all’impianto del Codice del Terzo settore sia facoltativa. Quello che emerge però è anche l’estrema attenzione dedicata nel codice ai rapporti con la P.A. e alla ricezione di contributi e provvidenze fiscali.

In conclusione, quindi, possiamo affermare che il nuovo regime è certamente facoltativo ma è caldamente consigliato a tutti quegli enti aventi finalità ideali che intendano continuare a intrattenere i rapporti sin qui intrattenuti con la P.A. che, vista l’enorme spinta del legislatore per il CTS, prediligerà dialogare con enti iscritti al RUNTS.

L’adeguamento del proprio statuto (o la redazione di uno nuovo che sia idoneo) ai dettami del d.lgs. 117/2017 è un’operazione delicata che è consigliabile affidare ad un professionista, se non anche ad un team che coinvolga l’avvocato oltre al notaio e in ipotesi, ove necessario, il commercialista.

Il presente contributo sull’adeguamento dello statuto o degli statuti degli enti del terzo settore è stato realizzato con il contributo del dott. Giulio Barbani dello studio dell’avv. prof. Marco Ticozzi.

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