Blog

Pegno irregolare: pegno regolare e irregolare e Revocatoria Fallimentare ex art 67 LF

20 settembre 2023

Pegno irregolare e regolare: in cosa consistono e quale è la definizione di questo istituto? quali sono le differenze esistenti tra le due tipologie di garanzia? Molto spesso non è facile qualificate il pegno come irregolare o regolare: in base a quali elementi è possibile qualificare il contratto in un modo o nell'altro?

Pegno Regolare E Irregolare E Revocatoria Fallimentare Ex Art 67 LF
Pegno Regolare E Irregolare E Revocatoria Fallimentare Ex Art 67 LF

In cosa consiste il pegno regolare?

Il pegno regolare è una forma comune di garanzia in cui un debitore conferisce al creditore il possesso fisico di un bene, mantenendo tuttavia la proprietà dello stesso. Questo tipo di pegno è regolato dagli articoli da 2784 a 2803 del codice civile italiano e, a differenza del pegno irregolare, ha come oggetto delle cose non fungibili, ovvero beni specifici e identificabili. Nel pegno regolare, il creditore ha il diritto di tenere il bene in suo possesso fino a quando il debito non viene saldato, e in caso di inadempimento, può vendere il bene per recuperare l'importo del credito. Tuttavia, il creditore non acquisisce la proprietà del bene e non può utilizzarlo o disporne liberamente. Il bene rimane di proprietà del debitore fino alla sua eventuale vendita, momento in cui la proprietà passa all'acquirente. Questo meccanismo garantisce al creditore un certo grado di sicurezza nel recupero del credito, pur tutelando i diritti di proprietà del debitore.

Quale è la definizione di pegno irregolare?

Il pegno irregolare è una particolare forma di pegno, disciplinata dall'articolo 1851 del codice civile italiano, che coinvolge cose fungibili, come denaro, merci o titoli.

A differenza del pegno regolare, in cui il creditore acquisisce solo il possesso del bene dato in garanzia, nel pegno irregolare il creditore acquisisce sia il possesso che la proprietà delle cose fungibili.

Questo significa che il creditore può utilizzare o vendere i beni (essendo di sua proprietà), ed è tenuto a restituire solo la parte del valore che eccede l'ammontare dei crediti garantiti. Per esempio, se un debitore dà in pegno titoli per 1000 euro per un credito di 800 euro, il creditore può far vendere i titoli in caso di inadempimento del cliente e dovrà restituire la differenza di 200 euro.

Questo permette al creditore di avere una maggiore sicurezza nel recupero del credito, ma comporta anche una maggiore responsabilità nella restituzione della parte eccedente dei beni.

Differenza tra pegno regolare e irregolare

Le differenze principali tra pegno regolare e irregolare riguardano il tipo di bene che può essere dato in pegno, e i diritti acquisiti dal creditore.

    1. Tipo di bene: Nel pegno regolare, l'oggetto del pegno sono cose non fungibili, ovvero beni specifici e identificabili, come un'opera d'arte o un immobile. Nel pegno irregolare, invece, l'oggetto del pegno sono cose fungibili, come denaro, merci o titoli, che non necessitano di essere specificamente identificate.
    1. Diritti del creditore: Nel pegno regolare, il creditore acquisisce solamente il possesso fisico del bene, ma non la proprietà. Questo significa che non può utilizzare o disporre liberamente del bene, ma può venderlo in caso di inadempimento del debitore per recuperare l'importo del credito. Nel pegno irregolare, invece, il creditore acquisisce sia il possesso che la proprietà delle cose fungibili. Questo gli permette di utilizzare o vendere liberamente i beni, ma è tenuto a restituire la parte del valore che eccede l'ammontare dei crediti garantiti.

La differente disciplina tra le due tipologie di garanzia in relazione alla revocatoria fallimentare

Come noto, la giurisprudenza ritiene che le somme incassate per il realizzo di un pegno regolare siano revocabili ex art. 67 L.F. mentre non lo siano ove si discuta di uno irregolare.
Infatti, si indica con costanza che “nell’ipotesi di soddisfacimento della banca mediante incameramento della somma portata dal libretto offerto in pegno regolare, sussistono i presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare ex art. 67 l.fall.” (Cass. 12 settembre 2011, n. 18597).

Ma il principio è pacifico, essendo stato confermato anche recentemente da Cass. 8 agosto 2016, n. 16618.
Cass. 22 gennaio 2009, n. 1609 precisa poi che “nel pegno regolare l’acquisizione del realizzo da parte del creditore garantito dà luogo ad un «atto solutorio» suscettibile di revoca fallimentare, a differenza dell’acquisizione del controvalore del pegno irregolare, che consente la compensazione con il credito garantito”.

la qualificazione del contratto come pegno regolare o irregolare può avere, dunque, un rilievo fondamentale.

Ma come procedere alla qualificazione?

Da un lato individuando le differenze tra le due garanzie e dall’altro ricercando i tratti caratteristici del tipo contrattuale nel contratto concreto concluso. Vediamo questi aspetti nei prossimi due paragrafi.

Quando il contratto di pegno si può qualificare come irregolare?

La giurisprudenza indica che ci si trova di fronte a un pegno irregolare se il bene oggetto di garanzia passi in proprietà al creditore. In particolare, occorre che dal contratto emerga non tanto la previsione per la quale il creditore ha diritto di soddisfarsi sul bene, anche con procedure diverse da quelle di legge, ma che ha “la facoltà di disporre del relativo diritto” (Cass. 7563/2011).
Dunque, nel pegno irregolare, al momento del contratto il bene è passato in proprietà al creditore: l’escussione della garanzia non può essere qualificata come pagamento perché il bene ceduto è del creditore; nel pegno regolare, invece, il bene resta del debitore con la conseguenza che l’escussione porta a un incasso da parte della banca.

Come qualificare il contratto nel caso concreto?

La questione è dunque quella di determinare quando ci si trovi di fronte a un pegno regolare e quando invece si tratti di uno irregolare. Quale è la definizione di pegno irregolare? Occorre partire dall’indicazione della S.C. per la quale vi è pegno irregolare se il creditore pignoratizio può disporre del relativo diritto.
Come detto, la mera indicazione del nomen iuris (che spesso peraltro manca) non è determinate, occorrendo qualificare il contratto alla luce delle sue concrete clausole.
È abbastanza frequente (come peraltro nel caso di specie) nei contratti di pegno trovare delle clausole che attribuiscono diritti al creditore pignoratizio: ad esempio che il debitore possa sostituire i titoli oggetto di garanzia ma solo con il consenso della banca e soprattutto che, in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, la banca possa far vendere i titoli costituiti in garanzia, magari con un brevissimo preavviso e con procedure diverse da quelle codicistiche.
Sono questi diritti che possono far considerare il pegno irregolare e, quindi, non revocabile?
Le due sentenze del tribunale di Treviso sono in senso opposto.
La questione, a mio avviso, è quella di determinare cosa significhi “la facoltà di disporre del relativo diritto” e, soprattutto, se tale facoltà debba essere ricercata fin dal momento del contratto o possa essere relativa anche a diritti che vengono esercitati in corso di rapporto.
E la risposta a mio avviso corretta è quella per la quale la facoltà di disporre del diritto, caratteristica del pegno irregolare, deve esserci fin dal momento del contratto.
Se il pegno irregolare, per definizione, è una garanzia nella quale il bene passa in proprietà al creditore pignoratizio, allora tale proprietario deve poter disporre del bene fin dal momento di conclusione del contratto: se non può disporre del bene fin da quel momento significa che non è proprietario, ma è un creditore che ha una garanzia su un bene altrui.

Tribunale di Treviso su Pegno e Azione Revocatoria fallimentare

Una prima sentenza del Tribunale di Treviso è nel senso di considerare un tale pegno irregolare e, quindi, non revocabile ex art 67 LF.
Si indica, infatti, che “caratteristica essenziale del pegno irregolare è che oggetto del pegno sia un bene (o una pluralità di beni) considerato fungibile per natura o per il quale sia stata conferita al creditore la facoltà di disposizione. Con la conseguenza che la proprietà del bene dato in pegno, invece che rimanere, come di regola, in capo al datore del pegno, passa immediatamente al creditore pignoratizio (cfr. ex multis. Cass. n. 16618/16). Nel caso in esame, alla Banca era stato espressamente conferito il potere di disporre dei titoli dati in garanzia, sicché la fattispecie deve essere qualificata come pegno irregolare, con conseguente possibilità di compensazione ex art. 56 l.f. (o ex art. 1241 c.c.) con il credito da essa vantato nei confronti della correntista. A tale qualificazione non osta la previsione contrattuale che subordina la facoltà della Banca di vendere i titoli alla circostanza che la società sia inadempiente” (Trib. Treviso 27 luglio 2017 n. 1717).

Qualificazione del contratto di pegno come irregolare o regolare: come procedere correttamente?

Di diverso avviso è invece la recente sentenza Trib. Treviso 17 settembre 2019 n. 1953, dott.ssa Burra.
Infatti, secondo tale diversa sentenza “ai fini della qualificazione giuridica del pegno come regolare o irregolare si osserva che con il contratto costitutivo del pegno la società [fallita] non ha trasferito la proprietà dei titoli a favore della convenuta, la quale infatti non poteva disporne immediatamente, salvo l’obbligo di restituire la somma o la parte dei titoli eccendente l’ammontare del credito garantito (art 1851 c.c.), ma solo in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, nel qual caso la Banca poteva esclusivamente vendere i titoli con le modalità concordate ex art. 2797, ult. co. c.c.. Si legge, infatti, nel contratto alla clausola rubricata “modalità di escussione della garanzia” che “In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite la Banca può far vendere, con preavviso dato in forma scritta, di 1 (uno) giorno … in tutto o in parte ed anche a più riprese, con o senza incanto, i titoli costituiti in pegno a mezzo di intermediari autorizzati o di altra persona autorizzata a tali atti, ovvero in mancanza di ufficiale giudiziario …” (doc. 6 attoreo). Ulteriore indice della natura regolare del pegno e, quindi, della persistente titolarità in capo al debitore dei titoli costituiti in pegno, è la previsione di cui alla clausola contrattuale rubricata “permanenza della garanzia” che consentiva al debitore, con il consenso del creditore, di sostituire i titoli originariamente costituiti in pegno con altri titoli”.

Conclusioni sulle garanzie reali di pegno e le loro differenze

Alla luce delle indicazioni che abbiamo sopra fornito, ci sembra che la conclusione di cui alla sentenza Trib. Treviso 17 settembre 2019 n. 1953, dott.ssa Burra sia corretta.
Da un lato, per definizione, il pegno irregolare è tale se al momento del contratto il bene passa in proprietà al creditore pignoratizio: il potere di disporre, proprio del proprietario, deve dunque essere ricercato in quel momento.
Dall’altro lato, comunque, la facoltà attribuita al creditore di far vendere il bene con procedure diverse da quelle codicistiche è ben compatibile con un pegno regolare: l’art. 2797 c.c., infatti, consente alle parti di pattuire modalità di vendita in forme diverse da quelle di legge.
In questo senso, anche Cass. 16 giungo 2005, n. 12964 ha indicato che “nè, a sostegno della tesi della sussistenza del pegno irregolare, sarebbe potuto venire in evidenza l'argomento che la parte ricorrente intende trarre dalla clausola n. 8 del contrattato, relativa al conferimento al creditore garantito del mandato irrevocabile a vendere i titoli. L'esistenza del mandato, piuttosto, poteva essere argomento proprio di ulteriore conferma dell'avvenuta costituzione di pegno regolare, poichè è pacifico (Cass., n. 19054/2003; Cass., n. 13779/2002;Cass., n. 5981/2001) che il mandato a vendere in rem propriam, pur non essendo revocabile senza giusta causa, non determina il trasferimento in capo al mandatario della proprietà del bene e non priva il mandante del potere di disporre del suo diritto di proprietà sul bene oggetto del mandato”.
di Marco Ticozzi
avvocato a Mestre Venezia e Treviso.

File Allegati:

Potrebbe interessarti anche...

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

Richiedi una consulenza

contattaci