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Scoperto di conto corrente: usura del tasso per sconfinamento e tasso soglia per l’apertura di credito

17 dicembre 2021

Scoperto di conto corrente: usura del tasso per sconfinamento e tasso soglia per l’apertura di credito. Per la mia esperienza professionale, nei contenziosi bancari una delle ipotesi nelle quali più frequentemente viene riscontrata l’usura è quella dei contratti di conto corrente (non recenti) in cui si pattuisca un tasso per lo sconfinamento o lo scoperto di conto corrente. Spesso la valutazione circa l’usura di tale tasso viene effettuata raffrontando il tasso pattuito con il tasso soglia previsto per le aperture di credito.
È corretto procedere in tal modo?
Una recente sentenza del Tribunale di Venezia esclude che il tasso per lo sconfinamento o lo scoperto di conto corrente possa essere dichiarato usurario ove superi il tasso soglia previsto per le aperture di credito.
Vediamo perché.

Usura Del Tasso per Scoperto Di Conto Corrente
Usura Del Tasso Per Sconfinamento O Scoperto Di Conto Corrente E Tasso Soglia Per L’apertura Di Credito

Scoperto di conto corrente: usura del tasso per sconfino e tasso soglia per l'apertura di credito


La questione qui affrontata era stata da me approfondita nella pubblicazione “Autonomia contrattuale e interessi convenzionali dopo Cass., Sez. un., n. 16303/2018” in Giurisprudenza Italiana, n. 10 del 2018, p.2086 ss. alla quale rinvio per eventuali approfondimenti.
Molto spesso, nei contratti che mi capita di vedere, i tassi per lo scoperto di conto corrente ha tassi molto elevati.
Fino al 2010 non vi era una rilevazione del tasso medio dei tassi di scoperto di conto corrente: per i tassi pattuiti prima del 2010 generalmente, sulla scorta delle istruzioni delle Banca d’Italia, la valutazione dell’usurarietà è effettuata da CTU e Tribunali utilizzando i tassi soglia che derivano dalle rilevazione dei tassi per le aperture di credito.
È corretto procedere in tal modo?
A mio avviso la risposta è che il tasso soglia per le aperture di credito non è utilizzabile per verificare l’usura del tasso per lo scoperto per le ragioni che seguono.

L’inutilizzabilità del tasso soglia per l’apertura di credito in conto corrente per verificare l’usura del tasso per lo sconfinamento o lo scoperto di conto corrente.

Una delle ipotesi di possibile difficoltà nell’applicazione della disciplina sull’usura è quella della mancanza di rilevazione per determinate operazioni economiche.
Che le mancanze vi siano o vi siano state è dimostrato dal fatto che nel tempo sono emerse nuove categorie di operazioni, che prima non avevano una rilevazione. Ricordiamo, al riguardo, che l’art. 2, 2° comma della legge 7 marzo 1996 n. 108 delega il Ministero del Tesoro (ora Economia e Finanze) a effettuare periodicamente la “classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie”. E, come anticipato, nel tempo sono cambiate alcune categorie oggetto di rilevazione: in questo senso, ad esempio, solo dal 2010 viene rilevato il tasso medio e, dunque, quella soglia dello scoperto di conto corrente.
E prima di tale periodo il tasso per lo scoperto non è valutabile dal profilo del superamento del tasso soglia?
La risposa deriva proprio dall’applicazione del principio fondante la disciplina in esame, vale a dire quello di valutare l’eccessività del tasso secondo un principio di omogeneità (rinvio sul punto alla mia pubblicazione di cui sopra). Prima del 2010 il tasso per lo scoperto di conto corrente non era rilevato come categoria autonoma. A nostro avviso, non è possibile utilizzare il tasso rilevato per l’apertura di credito, perché le due operazioni non sono tra loro omogenee. L’assenza di omogeneità è evidente laddove si osservi che l’apertura di credito consiste in un credito deliberato dalla banca e, dunque, con un rischio soppesato dal finanziatore perché preceduto da una valutazione in ordine alla capacità economica del finanziato o, addirittura, con un rischio garantito perché magari concesso a fronte di garanzie personali o reali. Per contro, lo scoperto deriva da un utilizzo non previamente deliberato, per cui senza alcuna valutazione in ordine alle capacità economiche del cliente.
Le due operazioni, dunque, non sono omogenee dal profilo “dei rischi e delle garanzie” che, come appena osservato, sono tra gli elementi che giustificano la differenziazione tra le categorie. Tale osservazione, peraltro è confermata anche dai tassi soglia previsti a cavallo tra il 2009 e il 2010, vale a dire nel momento della prima rilevazione del tasso soglia per lo scoperto di conto corrente corrente: a dicembre 2009 il tasso soglia per le aperture di credito era del 17,64% per quelle fino a euro 5.000,00 e del 12,76% per quelle superiori. A gennaio 2010, per la stessa categoria, il tasso soglia era rispettivamente del 19,27% e del 14,38%. Per contro, sempre a gennaio 2010 il tasso soglia per lo scoperto era del 29,94% fino a euro 1.500,00 e del 19,68% per importi superiori. Anche la differenziazione dei tassi dimostra come le due categorie non siano omogenee perché, per lo scoperto, l’assenza di una previa valutazione della capacità economica del cliente aumenta i rischi di mancata restituzione della somma utilizzata e, dunque, giustifica la richiesta di un tasso più elevato.
È pur vero che le Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del TEGM indicavano di segnalare i tassi per gli sconfini nella categoria “apertura di credito” ma, volendo prescindere dai dubbi circa il fatto che ciò venisse fatto concretamente (i tassi soglia per le aperture di credito a gennaio 2010 sono aumentati rispetto a quelli del 2009, che in ipotesi dovevano essere maggiori perché comprensivi dei più elevati tassi per gli scoperti), resta il fatto che: a) la competenza a stabilire la categoria di operazione spetta al Mistero del Tesoro (ora Economia e Finanze); b) in ogni caso è comunque illegittima una categoria unitari ma comprensiva di più operazioni con rischi differenti. Ricordando che l’art. 2, 2° comma, della L. 7 marzo 1996 n. 108 delega il Ministero del Tesoro (ora Economia e Finanze) a effettuare periodicamente la “classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie”, ci sembra che la fissazione di categorie non omogenee sia illegittima perché in contrasto con la legge.
Per tali ragioni, prima del 2010, il tasso per lo scoperto era privo di rilevazione e, dunque, di un tasso soglia, non essendo utilizzabile per la sua valutazione neppure quello diverso stabilito per l’apertura di credito.
L’usura del tasso per scoperto di conto corrente non è valutabile dal profilo oggettivo ma al più da quello soggettivo.Scoperto di conto corrente: usura del tasso per sconfino e tasso soglia per l'apertura di credito. Tribunale di Venezia 20 agosto 2019 n. 8890 su inutilizzabilità del tasso soglia per l'apertura di credito

La sentenza Tribunale di Venezia 20 agosto 2019 n. 8890, dott.ssa Tosi, accoglie tale tesi e indica che “e tuttavia, come rileva parte convenuta, il tasso per mero scoperto senza affidamento non è stato rilevato e indicato nei DM periodici previsti dalla l. 108/1996 se non successivamente, dal 2010; e può convenirsi con essa che – come mostra la effettivamente ben diversa misura e maggiora del tasso dello scoperto senza affidamento rispetto a quello dell’apertura di credito, come rilevati dal 2010 – è arduo considerare lo scoperto di conto come operazione analoga alla apertura, e dunque ritenere usurario il tasso previsto per il conto confrontandolo con il tasso soglia delle anticipazioni”.

di Marco Ticozzi
avvocato a Mestre Venezia Treviso e Vicenza

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Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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