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Legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo: Corte d’Appello di Venezia vs Corte d’Appello di Venezia (nonché Corte Appello Milano, Corte Appello Torino e Corte Appello Trieste)

25 giugno 2019

Abbiamo pubblicato nel blog numerose sentenze di Tribunale sulla questione della legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo nei contenziosi pregressi di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza: da ultimo anche una sentenza del Tribunale di Venezia, la cui posizione fino ad ora non era nota. Nel frattempo sono state pubblicate anche alcune sentenze di Corte d’Appello.
Ecco, in particolare, le sentenze della Corte d’Appello di Venezia (tre sentenze), della Corte d’Appello di Torino (due sentenze) e della Corte d’Appello di Milano (una sentenza) e della Corte d'Appello di Trieste (due sentenza): quasi tutte –tranne una della Corte d’Appello di Venezia- sono per l’esclusione della legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo.
Sono tutte presenti tra gli allegati al Post e quelle più rilevanti richiamate nel Post che segue.

Legittimazione Passiva Di Intesa Sanpaolo
Legittimazione Passiva Di Intesa Sanpaolo

Corte d’Appello Venezia 31 maggio 2019 n. 2233: a favore della legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo

L’unica sentenza, tra quelle d’appello qui pubblicate, a favore della legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo spa è la sentenza Corte d’Appello Venezia 31 maggio 2019 n. 2233.
La motivazione, che qui si riporta, è approfondita e ha degli spunti interessanti.
Ciò che ci sembra mancare in tale decisione, come evidenzieremo nelle conclusioni, è lettura complessiva del contratto (art. 1363 c.c.): mentre è stato preso in considerazione l'art. 3.1.2 del contratto di cessione, non è stato considerato il rilievo, nell'intepretazione di tale clausola, dell'art. 3.1.4. Tale analisi, invece, è stata compiuta nelle altre sentenze d’appello di seguito riportate: e, proprio in relazione alla seconda previsione del contratto di cessione ora richiamata, tali sentenze hanno ritenuto che non possano considerarsi ceduti tutti i contenziosi pregressi, ma solo quelli connessi a rapporti contrattuali oggetto di cessione (essendo invece esclusi dalle cessione i rapporti contrattuali con crediti della banca a sofferenza, con inadempienze probabili ecc.).
Per il contenuto di tali clausole del contratto di cessione, rinviamo alle motivazioni delle sentenze che seguono, nelle quali le previsioni contrattuali sono riportate in modo anche testuale.
Ecco la parte centrale della motivazione di Corte d’Appello Venezia 31 maggio 2019 n. 2233.: “in particolare -per quello che qui interessa -l'art. 3. 1.2, lett. b cap. (vii) del contratto di cessione indica quali “passività incluse” ''i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA e dai c.d. “Incentivi Welfare” (di seguito il “Contenzioso Pregresso” nonché i relativi fondi)”. Peraltro, sia il DL citato che il contratto di cessione indicano come criterio discretivo tra le passività in contestazione cedute e quelle non cedute quello della pendenza o meno di una controversia (che sia giudiziale o meno nel caso di specie non rileva, dal momento che senz’altro si tratta di contenzioso giudiziale) al momento dell'apertura della LCA, a prescindere che si riferisca a rappo1ii ancora pendenti o a rapporti già estinti. Diversa lettura non è consentita dal riferimento contenuto nel contratto di cessione, all'art. 3.1.2 lett. b, nella parte in cui si fa riferimento, per le “passività incluse”, “ai singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di Veneto Banca che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell’impresa bancaria”. E', infatti, evidente che l'espressione non è utilizzata nel senso di ricomprendere nel perimetro solo quelle passività che attengano a rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria da parte di Intesa San Paolo (di talché evidentemente tali non potrebbero essere i rapporti già chiusi a tale data della messa in LCA di Veneto Banca), bensì è diretta a individuare le categorie di rapporti che abbiano generato quelle passività, nel senso, cioè, che deve trattarsi di “rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria”, quali sono ad esempio i mutui bancari, i rapporti di e/e, etc. e non, invece, per esempio i rapporti relativi alle utenze. Invero, diversamente non si sarebbe fatto riferimento sic et simpliciter all'esercizio dell'impresa bancaria, ma, invece, all'esercizio dell'impresa bancaria di Intesa San Paolo. L'elenco delle passività incluse dal punto (i) al punto (VII) della disposizione contrattuale in esame conferma tale lettura, dal momento che risultano contemplate solo ed esclusivamente passività relative a “rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria”.

Corte d’Appello Venezia 22 ottobre 2018 n. 2895: esclusione della legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo

Di segno opposto è altra sentenza della Corte d’Appello di Venezia proprio in relazione all’art. 3.1.4 del contratto di cessione il quale indica che “in ogni caso” (per cui con prevalenza rispetto alla precedente previsione sui contenziosi pregressi) sono esclusi dalla cessione i rapporti a sofferenza, con inadempienze probabili, ecc. Per tale diversa sentenza, dunque, i contenziosi pregressi connessi con rapporti contrattuali delle ex Banche Popolari Venete, che fossero al momento della cessione a sofferenza o con inadempienze probabili, in ogni caso non dovrebbero essere trasferiti a intesa Sanpaolo spa.
In particolare, Corte d’Appello Venezia 22 ottobre 2018 n. 2895 indica che “questa corte condivide tale affermazione perché il giudizio in esame di opposizione a decreto ingiuntivo ha per oggetto il contratto di conto corrente n. , il contratto di conto anticipi export n. ed il contratto di mutuo chirografario n. , tutti intestati [al cliente] e in sofferenza come si evince dal decreto ingiuntivo opposto e dal prospetto della Centrale rischi. In base all’art. 3.1.4 del suddetto contratto di cessione di azienda stipulato in data 26 giugno 2017, tra INTESA SANPAOLO S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa “Restano in ogni caso esclusi dall’oggetto del presente Contratto e, pertanto, non fanno né faranno parte dell’Insieme Aggregato e non sono né potranno essere acquisite da (né trasferite a) ISP, le Attività Escluse e le Passività Escluse sia di BPVi sia VB. Ai fini del presente Contratto: (a) (…) Si intendono comunque Attività Escluse: (i) i crediti di BPVi e VB classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla Data di Esecuzione come ‘sofferenze’, come ‘inadempienze probabili’ (c.d. ‘unlikely to pay’) e/o come ‘esposizioni scadute’ (c.d. ‘past due’) e i relativi rapporti contrattuali” (doc. 3: contratto di cessione). Pertanto, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Intesa San Paolo”.

Corte d’Appello Milano 14 maggio 2019 n. 2118: esclusione della legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo

Anche la Corte d’Appello di Milano ha negato la legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo spa, per ragioni analoghe a quelle sopra evidenziate e facendo riferimento, ancor prima che alle clausole contrattuali di esclusione dei beni ceduti (il richiamato art. 3.1.4), direttamente alle previsioni legislative.
Ecco la parte centrale della motivazione di Corte d’Appello Milano 14 maggio 2019 n. 2118 “dopo la sottoposizione di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. alla procedura di liquidazione coatta amministrativa in data 26.06.20 I 7 Intesa Sanpaolo s.p.a. aveva stipulato contratto di cessione di azienda con cui aveva acquistato da Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa "certe attività, passività e rapporti giuridici” (così contratto di cessione d’azienda. prodotto quale doc. n. 3 fascicolo Intesa Sanpaolo). Tra i crediti ceduti non erano ricompresi i "crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi dell’art. 3 […]", in quanto a norma dell'art. 5 del decreto Legge n. 99 del 2017 - recante '"Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.a. e di Veneto Banca S.p.a." - tali crediti dovevano essere ceduti dai commissari liquidatori alla Società di Gestione delle Attività S.p.A. Ed infatti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.L. 99/2017 e dal D.M. 22.02.2018, in data 11104/2018 si perfezionava il contratto di cessione tra S.G.A. s.p.a. e i Commissari Liquidatori della Banca Popolare di Vicenza s.p.a., avente ad oggetto il portafoglio dei crediti deteriorati facenti capo a Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in liquidazione coatta ammnistrativa (di tale cessione veniva data notizia tramite pubblicazione sul sito della Banca d'Italia in data 12/04/2018, così doc. 5 fascicolo SGA). Nel caso in esame è pacifico che il rapporto facente capo all’appellante veniva estinto con passaggio a sofferenza in data 22/11/2016 (v. doc. 2, fascicolo di parte appellata) ovvero ben prima dell’adozione del provvedimento che disponeva la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza; da ciò consegue che il credito oggetto del presente giudizio era un credito deteriorato il quale, in base all’art. 5 del citato Decreto Legge n. 99/15, era escluso dalla cessione d’azienda. […]. Merita accoglimento […] l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo, in quanto i rapporti oggetto del presente giudizio non rientrano nel novero delle posizioni cedute a Intesa Sanpaolo s.p.a. con il contratto di cessione di azienda stipulato in data 26.6.2017, essendo stati ceduti dai commissari liquidatori di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa a SGA s.p.a.”.

Corte d’Appello Torino 29 maggio 2019 n. 902: esclusione della legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo

Molto interessante anche la motivazione della sentenza Corte d’Appello Torino 29 maggio 2019 n. 902: “l’art.1.1.1 precisa che il contratto “viene perfezionato per l’acquisto da parte di ISP di certe attività, passività e rapporti giuridici” di Veneto Banca (per quanto qui interessa), come meglio precisati al punto 3, definiti nel complesso, ai fini dell’accordo, come “Insieme Aggregato”. L’art.3.1.1 definisce l’insieme aggregato oggetto del contratto come composto dalle attività incluse, descritte sub a) e dalle passività incluse, descritte sub b). Tra le attività incluse l’art.3.1.2 comprende tra l’altro, al punto a) sub (ii), i contratti attinenti la “raccolta diretta”, tra i quali indica esemplificativamente i contratti di conto corrente; nell’individuare le passività incluse nella cessione di azienda l’art.3.1.2, al punto b), richiama i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni derivanti da rapporti interni e funzionali all’esercizio dell’impresa, regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e identificati e allegati per categorie nel prospetto allegato sub D, e tra questi individua espressamente, sub vii), i contenziosi civili relativi a giudizi pendenti dalla data di esecuzione della cessione, diversi da controversie con azionisti delle banche in LCA e con obbligazionisti, di determinate categorie e in determinate condizioni. L’art.3 prosegue però con l’individuazione degli elementi attivi e passivi che sono esclusi in modo assoluto dall’insieme aggregato e in particolare, secondo l’art.3.1.4 “restano in ogni caso esclusi dal presente contratto e, pertanto, non fanno parte dell’insieme aggregato e non possono né potranno essere acquisiti da ISP”: a-i) “i crediti classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla Data di Esecuzione come ‘sofferenze’, come ‘inadempienze probabili’ (cd unlikely to pay) e/o come ‘esposizioni scadute’ (cd past due) e i relativi rapporti contrattuali”; l’art.3.1.4 alla lett.B) individua le passività escluse e precisa al punto (vi) che escluso è qualsiasi contenzioso, anche se riferibile ad Attività e/o Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso e i relativi fondi, con la precisazione che “per evitare equovoci” le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad attività include e in genere a rappoirti giuridici ceduti e alla data odierna non oggetti di contenzioso pregresso, sono e dovranno essere considerati esclusi dall’Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le attività e passività escluse etra i rapporti giuridici non ceduti. L’art.3.2 regola l’ipotesi in cui Intesas SanPaolo s.p.a. sia coinvolta nel contenzioso escluso, non rientrante nell’Insieme Aggregato, e, richiamato il disposto dell’art.111 c.p.c., prevede che la procedura concorsuale si adoperi per tenere indenne la cessionaria e promuoverne l’estromissione dal giudizio. La disciplina della cessione di ramo di azienda che emerge dall’articolato negoziale richiamato evidenzia, a parere della Corte, che non tutto il contenzioso pendente al momento di sottoposizione di Veneto Banca in liquidazione coatta amministrativa possa essere considerato come “Contenzioso Pregresso”, compreso nell’”Insieme Aggregato” oggetto di cessione: solo il contenzioso pendente correlabile ad attività e/o passività e/o a rapporti negoziali ceduti può essere considerato “Contenzioso Pregresso” trasmesso dalla cedente alla cessionaria”.

Corte d’Appello Torino 19 settembre 2018 n. 1654: esclusione della legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo

In linea con la più recente sentenza ora richiamata, è anche la precedente sentenza della Corte d’Appello di Torino 19 settembre 2018 n. 1654: “l’art. 1.1.1 precisa che il contratto “viene perfezionato per l’acquisto da parte di ISP di certe attività, passività e rapporti giuridici” di Veneto Banca (per quanto qui interessa), come meglio precisati al punto 3, definiti nel complesso, ai fini dell’accordo, come “Insieme Aggregato”. L’art. 3.1.1 definisce l’insieme aggregato oggetto del contratto come composto dalle attività incluse, descritte sub a) e dalle passività incluse, descritte sub b). Ora, è vero che nell’individuare le passività incluse nella cessione di azienda l’art.3.1.2, al punto b), richiama i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni derivanti da rapporti interni e funzionali all’esercizio dell’impresa, regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e identificati e allegati per categorie nel prospetto allegato sub D, e tra questi individua espressamente, sub vii), i contenziosi civili relativi a giudizi pendenti dalla data di esecuzione della cessione, diversi da controversie con azionisti delle banche in LCA e con obbligazionisti, di determinate categorie e in determinate condizioni. E’ altrettanto vero però che l’art. 3 prosegue con l’individuazione degli elementi attivi e passivi che sono esclusi in modo assoluto dall’insieme aggregato. Secondo l’art. 3.1.4 “restano in ogni caso esclusi dal presente contratto e, pertanto, non fanno parte dell’insieme aggregato e non possono né potranno essere acquisiti da ISP”: a-i) “i crediti classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla Data di Esecuzione come ‘sofferenze’, come ‘inadempienze probabili’ (cd unlikely to pay) e/o come ‘esposizioni scadute’ (cd past due) e i relativi rapporti contrattuali”. Le ragioni creditorie fatte valere dalla società appellante sono relative a rapporti bancari già in essere tra le parti e che non potevano essere considerati quindi, al momento della definizione della posizione economica di Veneto Banca in LCA ai fini della cessione, come un debito certo della Banca, che anzi risultava contabilmente creditrice insoddisfatta; la pretesa creditoria dell’appellante, ipotizzata superiore al dovuto, era ciò che, attraverso il giudizio intentato e ancora in itinere al momento della sottoposizione della banca ad LCA, doveva essere dimostrato. Dalla documentazione prodotta da Intesa Sanpaolo SPA emerge che, in epoca antecedente al contratto di cessione di azienda sottoscritto, in data 26.06.2017, e precisamente dal 31.5.2013 la posizione [del cliente] era indicata, nella relativa scheda-cliente, dapprima come “Informazione generica negativa” e quindi, dal 16.3.2015, come “posizione incagliata” (cfr. la schermata fidi/garanzie, prodotta sub doc. 4, specifico elemento di fatto sul quale l’appellante non ha svolto contestazione alcuna). Si deve pertanto ritenere che, ai sensi dell’art. 3.1.4 a-i) del contratto di cessione sopra esaminato, il rapporto negoziale, in sofferenza, cui inerisce la pretesa creditoria fatta valere nell’ambito di questo giudizio [dal cliente], non si sia trasferito a Intesa Sanpaolo SPA ma faccia parte proprio dell’attivo-passivo escluso: ne consegue che nessuna successione si è operata nella posizione negoziale di Veneto Banca SPA e, di conseguenza, nessuna successione di Intesa Sanpaolo SPA è intervenuta nella posizione processuale di Veneto Banca SPA, ai sensi dell’art. 90 TUB e delle disposizioni specificamente dettate per la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca SPA. Intesa Sanpaolo SPA è pertanto estranea alla presente controversia, con la conseguenza che non poteva essere chiamata a partecipare al giudizio, nemmeno ai sensi dell’art. 111 c.p.c., e non poteva essere utilmente destinataria del ricorso in riassunzione ex art. 303-305 c.p.c.

Corte d’Appello Trieste 20 novembre 2019 n. 760: esclusione della legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo

Anche la Corte d'Appello di Trieste ha escluso la legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo laddove i contenziosi pregressi non siano funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria ceduta. Peraltro, è da sottolineare come alcuni tribunali locali siano di segno opposto, essendo note sentenze che confermano la legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo emesse anche dopo questa sentenza della Corte d'Appello di Trieste.
Corte Appello di Trieste 20 novembre 2019 n. 760 evidenzia in particolare che "nell'individuazione delle specifiche situazioni oggetto di cessione deve pertanto necessariamente prescindersi dalla pattuizione inerente al subingresso della banca cessionaria nei procedimenti in corso, non potendo - in altri termini - validamente configurarsi il subentro in una posizione processuale disgiunto da una successione a titolo particolare o universale nella relativa posizione sostanziale.
Nel caso di specie non vi sono poi elementi che consentano di interpretare il punto "3.1.2.b vii" del contratto dd. 28.6.20 I 7 nel senso di includervi una correlativa automatica successione nelle posizioni sostanziali connesse ai contenziosi civili già pendenti.
Se da lato, infatti, tale disposizione negoziale non contiene alcuna espressa menzione in tal senso, dall'altro una siffatta eventualità non può ritenersi neppure implicitamente voluta e rappresentata dalle parti, avendo a ben vedere le stesse convenuto, nel punto "3.1.2.b" - del quale il "3.1.2.b vii" costituisce una mera specificazione - che le "passività incluse" nel "perimetro dell'insieme aggregato" oggetto di cessione siano costituite unicamente da quelle, descritte nei capoversi precedenti al punto "3 .1.2.b vii" riferibili ai "singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di BPVi... che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria", ambito dal quale all'evidenza esorbita la materia oggetto della presente controversia, derivante da un rapporto pacificamente già anteriormente estinto.
Né è al riguardo ravvisabile alcuna disomogeneità contenutistica tra il contratto di cessione e il disposto del decreto legge n. 99/2017 (con il quale era stata disposta la liquidazione coatta amministrativa e prevista la stipulazione del contratto di cessione, avente efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione nel sito della Banca d'Italia), avendo l'art. 3, comma I del medesimo sostanzialmente rimesso ai "commissari liquidatori" - e quindi al testo dell'accordo negoziale con il "soggetto, individuato ai sensi del comma 3" - l'individuazione dei rapporti rientranti nel perimetro della cessione, specificando, quanto all'oggetto, che avrebbe potuto trattarsi tanto "dell'azienda", quanto di "suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi" con il solo vincolo di non potervi includere "a) le passività indicate all'articolo 52. comma l, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015. n. 180; b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; e) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività."

Corte d’Appello Trieste 25 giugno 2020 n. 294: ancora per l'esclusione della legittimazione sostanziale di Intesa Sanpaolo

Ancora più di recente, la Corte d'Appello di Trieste ha confermato il proprio orientamento, indicando come Intesa Sanpaolo spa non sia legittimata per i contenziosi pregressi laddove non siano funzionali all'esercizio dell'azienda bancaria ceduta (nel caso di specie si trattava di una revocatoria fallimentare, per cui coinvolgente rapporti contrattuali chiusi e a sofferenza).
La sentenza motiva in questo senso: "nel caso di specie non risultano trasferite tutte le attività e passività aziendali, dal momento che l'art. 3, comma 2, del D.L. 25 giugno 2017, n. 99, ha disposto "e) che i commissari liquidatori procedano alla cessione dì cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3" e che il contratto di cessione stipulato, in conformità a tale offerta vincolante, in data 26 giugno 2017 ha pacificamente identificato le attività e passività cedute con riferimento a quelle che derivano da rapporti inerenti e funzionali nell'attualità all'esercizio dell'impresa bancaria, indicazione che all'evidenza non può riferirsi ad un contratto di conto corrente già precedentemente estinto per effetto del fallimento del titolare del rapporto ex art. 78 I. fall.
La qualità di successore a titolo particolare nella specifica posizione controversa non può neppure essere affermata sulla base del fatto che il contratto di cessione formalmente inserisce tra le "passività incluse" nel "perimetro dell'insieme aggregato'' oggetto dì cessione i contenziosi civili relativi a giudizi già pendenti alla data dì esecuzione, diversi dalle controversie con gli azionisti delle Banche in liquidazione coatta amministrativa e con obbligazionisti, dovendo essere osservato che "le disposizioni processuali in materia di contraddittorio rispondono a canoni imperativi, sottratti alla disponibilità delle parti", per cui "una cessio actionis, dal lato attivo o passivo, concordata con il contratto di trasferimento del diritto controverso, non può comportare successione nel processo oltre i casi contemplati dall'art. 110 cod. proc. civ., salva restando l’eventuale rilevanza del patto quale impegno ad un futuro consenso all'estromissione del dante causa, ai sensi dell'art. 111 terzo comma cod. proc. civ.'' (Sez. U, sentenza n. 875 del 22/0112003).
Nell'individuazione delle specifiche situazioni oggetto di cessione deve pertanto necessariamente prescindersi dalla pattuizione inerente al subingresso della banca cessionaria nei procedimenti in corso, non potendo - in altri termini - validamente configurarsi il subentro in una posizione processuale disgiunto da una successione a titolo particolare o universale nella relativa posizione sostanziale e non essendo rinvenibile nel caso di specie alcun elemento che consenta di interpretare la disposizione contrattuale in discorso nel senso di includervi una correlativa automatica successione nelle posizioni sostanziali connesse ai contenziosi civili già pendenti.
Se un lato, infatti, tale disposizione negoziale non contiene alcuna espressa menzione in tal senso, dall'altro una siffatta eventualità non può ritenersi neppure implicitamente voluta e rappresentata dalle parti, avendo a ben vedere le stesse convenuto, come già rilevato, che la cessione riguarda le sole attività e passività derivanti da rapporti inerenti e funzionali nell'attualità all'esercizio dell'impresa bancaria".

Conclusioni anche per la mia esperienza di avvocato presso il Tribunale e la Corte d'Appello di Venezia

La questione ci sembra avere margini di incertezza, anche se le decisioni di merito sia dei Tribunali che delle Corti d’Appello sono prevalentemente per l’esclusione delle legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo spa ove il contenzioso pregresso sia connesso a rapporti contrattuali con crediti della banca a sofferenza, con inadempienze probabili ecc. e ciò in virtù dell’art. 1.3.4 del contratto di cessione che, come ricordato, indica che tali rapporti contrattuali non fanno “in ogni caso” parte dei beni ceduti.
Le due clausole (art. 1.3.2 e art. 1.3.4) vanno necessariamente lette assieme (art. 1363 c.c.), dando prevalenza alla seconda visto che il contratto stesso indica che si applica “in ogni caso”.
A operare diversamente, bisognerebbe immaginare e giustificare la cessione di un contenzioso pregresso senza il sottostante rapporto contrattuale. Ma come potrebbe un contratto di cessione (o anche la legge) cedere un contenzioso a un soggetto che è privo del diritto sostanziale connesso con quella causa?
Facciamo un caso concreto (una causa che seguo): se il credito a sofferenza resta alla ex Banca Popolare Veneta ed è ceduto (peraltro in virtù di una previsione di legge) a SGA spa, come può il contenzioso pregresso avente a oggetto una revocatoria ex art 2901 c.c. di una cessione pregiudizievole essere proseguito in appello (per vedere riformata la sentenza di primo grado sfavorevole al disponente) contro Intesa Sanpaolo?
Facciamo un altro caso (ipotetico ma ispirato dalla sentenza della Corte d'Appello che ha ritenuto legittimata Intesa Sanpaolo): se il conto corrente a sofferenza resta alla ex Banca Popolare Veneta per essere (peraltro per legge) ceduto a SGA spa, come può Intesa Sanpaolo rispondere del contenzioso pregresso in cui si discuta del saldo dovuto, dell’eventuale indebito di quel rapporto e dell’illegittima segnalazione a sofferenza per quel contratto di conto corrente non trasferito?
Per sostenere l'indipendenza delle due previsioni contrattuali, andrebbe superato il dato contrattuale per il quale la seconda previsione prevale sulla prima (si applica "in ogni caso") ma, ancor prima, andrebbe giustificata una legittimazione processuale in capo a un soggetto privo del diritto sostanziale.
di Marco Ticozzi
avvocato a Mestre Venezia Treviso e Vicenza

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