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Diffamazione su Facebook

27 agosto 2023

Diffamazione a mezzo facebook. Capita con una certa frequenza di leggere su facebook frasi offensive e diffamatorie verso altre persone: quasi che il mezzo, che rende più facile il contatto anche con sconosciuti, elimini i freni che in un altro contesto le persone potrebbero forse avere.
Ma a quali condizioni è punibile, anche civilisticamete, la diffamazione su facebook?
Come su può avere certezza in ordine al soggetto autore della diffamazione realizzata a mezzo e su un social?
Vediamo alcune recenti sentenze sulla diffamazione su facebook

Diffamazione Su Facebook
Diffamazione Su Facebook

Diffamazione a mezzo facebook: configurabilità della diffamazione su un social

Diffamazione a mezzo e su un social. La Cassazione ha riconosciuto oramai da tempo che la diffamazione che si realizza a mezzo e su facebook rientra nell’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3.

In questo senso, recentemente Cass. 23 giugno 2021, n. 24579 ha indicato proprio che “la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3, sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poichè la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone (cfr. Sez. 5, n. 4873 del 14/11/2016, Rv. 269090)” (Cass. 23 giugno 2021, n. 24579 su diffamazione a mezzo facebook).

Ma il principio era già stato espresso anche in precedenza da Cass. 13 luglio 2015, n. 8328, peraltro con alcune precisazioni. La sentenza afferma che la pubblicazione di un messaggio diffamatorio su una bacheca Facebook è considerata una forma aggravata di diffamazione, come previsto dall'art. 595, 3º comma, del codice penale italiano. Ci sono due ragioni principali per cui la diffamazione tramite Facebook è considerata aggravata:

1. Ampio Pubblico: Una bacheca Facebook ha il potenziale di raggiungere un grande numero di persone. Questo perché, di solito, le bacheche su Facebook sono seguite da molte persone, e se non fosse così, non avrebbe senso avere una bacheca.

2. Socializzazione: Facebook è una delle principali piattaforme in cui le persone condividono e discutono le loro esperienze di vita. Quando qualcuno pubblica qualcosa su Facebook, non solo raggiunge i propri amici diretti, ma anche un gruppo molto più ampio di persone che possono vedere e condividere quel contenuto. Quindi, la diffamazione su Facebook non è solo una violazione del rapporto uno-a-uno, ma ha un impatto su una comunità più ampia.

In sintesi, secondo questa sentenza, se qualcuno diffama un'altra persona su Facebook, può essere perseguito non solo per diffamazione, ma per una forma aggravata di diffamazione a causa del potenziale impatto ampio e pervasivo del messaggio.

Per la Diffamazione su facebook non si applica l’aggravante del fatto che sia a mezzo stampa

Sempre in tema di diffamazione a mezzo e su facebook, per contro, la Cassazione ha escluso che sia applicabile l’aggravante connessa alla diffusione con il mezzo della stampa: infatti, “ove taluno abbia pubblicato sul proprio profilo Facebook un testo con cui offendeva la reputazione di una persona, attribuendole un fatto determinato, sono applicabili le circostanze aggravanti dell'attribuzione di un fatto determinato e dell'offesa recata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, ma non quella operante nell'ipotesi di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato” (Cass. 14 novembre 2016, n. 4873).

L’identificazione dell’autore del post pubblicato su un social

In tema di diffamazione a mezzo e su un social, spesso è problematica l’identificazione dell’autore dell’illecito. Come noto, il profilo facebook (come quello mail o quello di altri social) ben potrebbe essere aperto con un nome di fantasia o con un nome di altra persona.

Come è possibile, quindi, essere certi dell’identificazione dell’autore della diffamazione a mezzo facebook?

Chiaramente, vi possono essere indagini, se l’azione è esercitata in sede penale, volta all’identificazione della persona che utilizza un dato account. Ma anche altri elementi possono essere utili, quand’anche aventi solo valore presuntivo.

In questo senso, ad esempio, si è evidenziato proprio in un caso di diffamazione a mezzo social, che “la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, peraltro, si attesta sulla riferibilità della diffamazione anche su base indiziaria, a fronte della convergenza, pluralità e precisione di dati quali il movente, l'argomento del forum su cui avviene la pubblicazione, il rapporto tra le parti, la provenienza del post dalla bacheca virtuale dell'imputato, con utilizzo del suo nickname, anche in mancanza di accertamenti circa la provenienza del post di contenuto diffamatorio dall'indirizzo IP dell'utenza telefonica intestata all'imputato medesimo. Si è, inoltre, attribuito rilievo, assieme agli elementi indiziari sopra sottolineati, anche all'assenza di denuncia di cd. furto di identità da parte dell'intestatario della bacheca sulla quale vi è stata la pubblicazione dei post incriminati (cfr., Sez. 5, n. 45339-18 del 13/07/2018, Petrangelo, n. m.; Sez. 5, n. 8328 del 13/07/2015, dep. 2016, Martinez, n. m.).

Risponde, dunque, a criteri logici e a condivise massime di esperienza ritenere la provenienza di un post da un profilo facebook proveniente dal profilo di un utente che ometta di denunciarne l'uso illecito eventualmente compiuto da parte di terzi” (Cass. 21 giungo 2021, n. 24212 su diffamazione a mezzo facebook).

Nel caso esaminato in tale sentenza in tema di diffamazione a mezzo facebook, si è quindi ritenuta sussistente la responsabilità sulla base di una serie di dati.

La sentenza discute la riferibilità di un fatto (nel contesto, un post diffamatorio su Facebook) all'imputata.

Ecco i punti chiave della sentenza:

1. Profilo Facebook dell'Imputata: Anche se non sono stati effettuati accertamenti sulla titolarità della linea telefonica usata per le connessioni internet, il post diffamatorio proveniva da un profilo Facebook che indicava il nome dell'imputata.

2. Mancata Denuncia: Dopo essere stata informata dei post offensivi, l'imputata non ha denunciato l'uso improprio del suo nome né ha preso le distanze dalle dichiarazioni offensive.

3. Contenuti Specifici dei Post: I post contenevano informazioni sulla vita privata della vittima e del suo coniuge, fatti che erano noti all'imputata a causa di una relazione intima che aveva avuto con il coniuge della vittima. Questo legame è stato confermato dal coniuge stesso durante la sua testimonianza.

4. Blocco dell'Account e Cancellazione del Post: Quando la persona offesa ha bloccato l'account dell'imputata su Facebook, il post diffamatorio è stato immediatamente cancellato dal profilo dell'imputata. Questo fatto è stato considerato rilevante e confermativo della colpevolezza dell'imputata.

In sintesi, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, sulla base degli elementi sopra menzionati, ci fossero sufficienti prove per collegare l'imputata al post diffamatorio, anche in assenza di accertamenti sulla titolarità della linea telefonica. La sentenza, dunque, ritiene l'imputata responsabile della diffamazione a mezzo social.

Diffamazione a mezzo facebook: la responsabilità dell’amministratore del forum

Altra questione che si è posta relativa alla diffamazione a mezzo e su facebook, è relativa alla responsabilità dell’amministratore del sito internet o del forum facebook ecc. nel quale venga inserito il commento diffamatorio.

Sul punto Cass. 19 febbraio 2018, n. 16751 ha indicato che “in tema di diffamazione, l'amministratore di un sito internet non è responsabile ai sensi dell'art. 57 c.p., in quanto tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook) (in motivazione, la Corte ha precisato che il mero ruolo di amministratore di un forum di discussione non determina il concorso nel reato conseguente ai messaggi ad altri materialmente riferibili, in assenza di elementi che denotino la compartecipazione dell'amministrazione all'attività diffamatoria)” (Cass. 19 febbraio 2018, n. 16751 su diffamazione a mezzo facebook).

Diffamazione facebook: meglio la tutela civile o quella penale?

Da ultimo resta da osservare che una diffamazione su facebook o altri social ha una valenza anche civilistica, costituendo tale comportamento un fatto illecito lesivo di un diritto della personalità.

Pertanto, la persona danneggiata potrà valutare se agire in sede civile, anche in considerazione del fatto che i procedimenti di questo tipo generalmente si concludono in tempi più rapidi. Certamente, però, in sede civile la parte ha l'onere della prova e non ci sono i poteri di indagine presenti in sede penale: questo potrebbe ad esempio rilevare ove vi fossero dubbi nell'identificazione dell'autore della diffamazione su facebook.

di Marco Ticozzi

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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