16 ottobre 2021
Rimesse solutorie e ripristinatorie: differenza e prescrizione. Una delle questioni maggiormente controverse nei contenziosi di diritto bancario e, in particolare, in quelli concernenti i rapporti di conto corrente (con anatocismo, usura ecc.), è rappresentato dal termine di prescrizione. Da quando decorre la prescrizione decennale per l’azione di ripetizione d’indebito? Può derivare da ogni rimessa, anche quelle meramente ripristinatorie, oppure solo da quelle solutorie?
E, soprattutto, quali oneri di allegazione e di prova ha la banca che eccepisce la prescrizione, specie se il conto è affidato?
La Cassazione (Cass., Sezioni Unite, 13 giugno 2019 n. 15895) chiarisce la questione della prescrizione in relazion alle rimesse solutorie e ripristinatorie.
Prescrizione rimesse solutorie e ripristinatorie: Cassazione, Sezioni Unite, 13 giugno 2019 n. 15895.
Come noto e come abbiamo sottolineato in precedenti post di questo blog, in passato si era già indicato che la prescrizione decennale dell’azione di ripetizione di indebito decorreva dalla chiusura del rapporto oppure, in caso di conto corrente ancora aperto o chiuso da meno di dieci anni, potevano ritenersi prescritti eventuali indebiti che fossero stati pagati ante decennio.
E un tale pagamento poteva ritenersi sussistere non in presenza di una qualsiasi rimessa nel conto (anche ripristinatoria) ma soltanto in presenza di una rimessa solutoria, vale dire intervenuta a conto passivo, in assenza di affidamento, o a conto con un passivo eccedente l’affidamento.
La questione ancora aperta, ora risolta da Cass., Sezioni Unite, 13.06.2019 n. 15895, era se l’eccezione di prescrizione della banca dovesse essere specifica (indicando ogni singola rimessa da considerarsi solutoria, in quale misura fosse solutoria, ecc.) oppure potesse essere anche un'eccezione generica: insomma, quali sono gli oneri di allegazione e di prova della banca che eccepisce la prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito connessi ai rapporti di conto corrente?
Rimesse solutorie e ripristinatorie: Cass., Sez. Un., 13.06.2019 n. 15895, prescrizione e onere di allegazione e prova.
Ecco la soluzione fornita da Cass., Sez. Un., 13.06.2019 n. 15895: “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie”.
Il che non significa che la banca sia esonerata dal provare che tali rimesse vi sono state e come incidano sulla prescrizione: significa, più semplicemente, che l’onere di allegazione attiene solo all’inerzia del titolare del diritto, mentre la verifica concreta dell’esistenza di pagamenti solutori attiene al merito dell’eccezione e, dunque, alla verifica sul piano probatorio della sua fondatezza.
Rimesse solutorie e ripristinatorie differenza: Cass., Sezioni Unite, 13 giugno 2019 n. 15895
Infatti, la sentenza della Cassazione (Cass., Sezioni Unite, 13.06.2019 n. 15895) in motivazione evidenzia proprio che: “in linea con gli esposti principi in tema di onere di allegazione, in generale, e di onere di allegazione riferito alla specifica eccezione di prescrizione, la soluzione del contrasto va, dunque, risolta nel senso della non necessarietà dell'indicazione, da parte della banca, del dies a quo del decorso della prescrizione, secondo la giurisprudenza indicata al § 4.2. Deve, infatti, ribadirsi che l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce, appunto, il fatto principale, nei sensi di cui si è detto, al quale la legge riconnette l'invocato effetto estintivo. Se ciò è vero, pare al Collegio che richiedere al convenuto, ai fini della valutazione di ammissibilità dell'eccezione, che tale inerzia sia "particolarmente connotata" in riferimento al termine iniziale della stessa (in tesi individuando e specificando diverse rimesse solutorie) comporti l'introduzione, sia pur indiretta, di una nuova tipizzazione delle diverse forme di prescrizione, che queste Sezioni Unite, nella condivisa pronuncia n. 10955 del 2002, hanno voluto espressamente escludere. Del resto, la giurisprudenza, che ha ritenuto necessaria l'indicazione delle rimesse solutorie, fa leva su di un argomento -e cioè la presunta natura ripristinatoria dei versamenti, secondo un andamento fisiologico del rapporto- che, riferendosi allo schema delle presunzioni, attiene al profilo probatorio (art. 2727 e segg. e.e.), che, come si è detto, va distinto dal profilo allegatorio, che è, appunto, quello rilevante ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione. Merita, ancora, condivisione la considerazione che esalta la simmetria che, in base a tale ricostruzione, viene richiesta alle parti ai fini della validità della domanda di ripetizione e dell'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione: il correntista, come si è esposto al § 3., potrà limitarsi ad indicare l'esistenza di versamenti indebiti e chiederne la restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato, e la Banca, dal canto suo, potrà limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore in ripetizione, e dichiarare di volerne profittare. Resta da aggiungere che il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicchè il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente”.
di Marco Ticozzi
avvocato a Mestre Venezia Treviso e Vicenza
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