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Tribunale di Venezia e legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo nei contenziosi pregressi di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca

14 giugno 2019

Ecco la prima pronuncia edita del Tribunale di Venezia!
Come noto, con la messa in liquidazione di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e con la successiva cessione delle relative aziende bancarie a Intesa Sanpaolo, sono sorte contestazioni circa la legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo nei contenziosi pregressi delle ex Banche Popolari Venete.
Per un esame approfondito della questione e per l’esame di numerose altre sentenze sul punto, rinviamo al Post Intesa Sanpaolo e la legittimazione passiva nei contenziosi pregressi di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.
Qui ci soffermiamo su una delle prime sentenze (la prima edita) del Tribunale di Venezia: sentenza 4 giugno 2019 n. 1206, dott.ssa Tosi.

Tribunale Di Venezia E Legittimazione Passiva
Legittimazione Passiva Di Intesa Sanpaolo Nei Contenziosi Pregressi Di Banca Popolare Di Vicenza E Veneto Banca

Tribunale di Venezia: legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo nei contenziosi pregressi di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.

Come anticipato, anche il Tribunale di Venezia (sentenza 4 giugno 2019 n. 1206, dott.ssa Tosi) si è pronunciato sulla questione delle legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo in relazione ai contenziosi pregressi di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. La sentenza del Tribunale di Venezia fa seguito ad altre numerose sentenze, che sono esaminate nel post Intesa Sanpaolo e la legittimazione passiva nei contenziosi pregressi di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.
La cessione indica che vi è tale subentro e legittimazione nei contenziosi pregressi, ma la previsione fa riferimento a tali contenziosi quando indica quale sia il passivo ceduto, che è solo quello funzionale all’esercizio dell’azienda bancaria. Di qui il dubbio se la cessione riguardi tutti i contenziosi pregressi o solo quelli funzionali all’esercizio dell’azienda bancaria, con esclusione quindi di quelli che hanno ad oggetto rapporti chiusi, estinti, a sofferenza, deteriorati.
Ecco la motivazione della sentenza del Tribunale di Venezia (rinviamo comunque alla sentenza che è possibile scaricare tra i documenti): “il Fallimento ritiene sia suo giusto contraddittore la acquirente dell’azienda, che sarebbe subentrata all’originaria convenuta nel rapporto controverso giusta il dettato dell’art. 3.1.2, lett. b), punto vii) del contratto di cessione d’azienda stipulato in data 26.06.2017 tra la cedente Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e la cessionaria Intesa Sanpaolo S.p.a., secondo cui rientrano tra le passività incluse che costituiscono l’insieme aggregato trasmesso alla cessionaria “i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti dalla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalla Banca in LCA e dai c.d. ‘Incentivi Welfare’ (di seguito il ‘Contenzioso Pregresso’) nonché i relativi fondi”. Non rientrando il presente contenzioso in tale esclusione, esso sarebbe invece incluso nella cessione. Obietta Intesa che il rapporto di cui si tratta, essendo estinto, non è stato né avrebbe potuto essere ceduto. Intesa Sanpaolo, con il “contratto di cessioni di azienda” del 26/6/2017, in forza del disposto del d.l. n. 99/2017, conv,. in l. 121/2017, ha acquistato dalla procedura “certe attività, passività e rapporti” della Banca in liquidazione (e di altra in liquidazione) in esso dettagliati. Tale acquisto è stato previsto e il suo contenuto in parte anche determinato (in negativo, con la sola predeterminazione di rapporti e crediti necessariamente non cedibili) dal d.l.vo 99/2017. L’art. 3 comma 2, sesto periodo, del d.l.vo prevede fra l’altro che il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1 (cfr. art. 105 comma 4 l. fall.). Il contratto concluso fra la procedura e ISP è intestato “Contratto di cessioni di azienda”. La cessione di cui si tratta è definita all’art. 3.1.1. del contratto, datato 26/6/2017, come un “Insieme Aggregato” che è composto di una serie di beni elencati, e si afferma che esso rappresenta “un complesso organizzato come ramo di azienda”. Pare dunque che la riunione dei “beni” in complesso unitario sia avvenuta in sede di formazione del compendio, e non è invece palese che essi costituissero già anteriormente un individuabile ramo di azienda, suscettibile di portare propri pesi. In ogni caso l’insieme, composto di “Attività Incluse” e “Passività Incluse”, è definito dall’art. 3 del contratto. Il contratto specifica quali siano le “Attività Escluse” e le “Passività Escluse”, ed è evidente, alla luce dell’art. 3 comma 2, sesto periodo, che tale elencazione non è necessariamente esaustiva, e che per stabilire se un rapporto è stato ceduto è dirimente verificare il perimetro delle poste incluse. Per “Attività Incluse” il contratto (punto 3.1.2. lett. a) intende [le seguenti sottolineature sono della scrivente] “ i singoli beni, cespiti e rapporti delle Banche in LCA che sono considerati e utilizzati come funzionali all’esercizio dell’impresa” . Tale espressione, specificando trattarsi di rapporti “considerati e utilizzati come funzionali all’esercizio dell’impresa” può descrivere unicamente dei rapporti in essere, e non rapporti già cessati. Specularmente, secondo la definizione di “Passività Incluse” (punto 3.1.2. lett. b) sono cedute solo quelle passività “che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria, sono evidenziati nella contabilità aziendale e sono individuati e precisamente indicati per categoria le prospetto qui allegato sub Allegato D...tra cui in particolare: ”; a tale definizione generale segue un elenco di passività, al cui punto vii) è il passo evocato da parte attrice: vii) “i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti dalla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati...” Poiché questa sottocategoria (contenziosi diversi da quelli con gli azionisti...) è comunque una esplicitazione della macroarea indicata alla lett. b) (passività “che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria) si ha che un contenzioso, sia pure diverso da quelli nei confronti di azionisti e obbligazionisti, non è oggetto di cessione se il rapporto cui esso si riferisce non è “funzionale all’esercizio dell’impresa” e dunque ancora in essere al momento della cessione. Né il contenuto dell’all. D) è tale da contraddire questa conclusione, contenendo un elenco di categorie e di valori, fra i quali non è individuabile alcuna voce potenzialmente riferibile al contenzioso afferente rapporti estinti prima ancora della cessione e, oltretutto, prima ancora che il contenzioso venisse incardinato. I rapporti di cui qui si tratta, si ricorda, non vennero chiusi neppure in corso di lite, erano stati chiusi prima ancora dell’inizio della stessa; sì che non di rapporti deve parlarsi, ma di mera azione di ripetizione e di pretesa creditoria. Parte attrice osserva che il rapporto cessato è certamente “inerente” l’esercizio dell’attività bancaria; e tuttavia la descrizione delle Passività incluse richiede che il rapporto sia “inerente e funzionale” all’esercizio medesimo; quindi ancora in essere. Né vale a parte attrice invocare l’art. 3, I comma, lett. c), del D.L. n. 99/2017 che esclude dalla cessione “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione” e “le relative passività” soltanto se “sorte successivamente ad essa”: si ricorda che l’art. 3 citato (come peraltro l’art. 90 TUB che altrimenti sarebbe applicabile) non contiene alcuna prescrizione positiva – di cedere ogni rapporto e posizione, con il limite di cui ai punti a,b,c, del comma 1 - ma, appunto, solo un limite negativo alla cessione; sì che se anche una categoria potesse dirsi non rientrante nelle esclusioni normative, non perciò il contratto di cessione che ha seguito la emanazione del d.l.vo 99/17 la deve necessariamente includere; con la conseguenza che è al testo contrattuale che deve farsi rimando per individuare i rapporti e le liti ceduti. Pertanto le domande attoree vanno per la parte di merito rigettate”.
di Marco Ticozzi
Avvocato a Mestre Venezia Treviso Vicenza

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Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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