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Separazione e Assegnazione della Casa Coniugale

9 dicembre 2022

Assegnazione Casa Coniugale Separazione. Un'interessante decisione della Corte d'Appello di Venezia, nell'ambito di un procedimento per separazione, ha deciso che l'assegnazione della casa coniugale può essere disposta anche in favore del coniuge con cui i figli non abbiano la residenza prevalente. Si tratta di una particolare applicazione dell'art. 155 quater c.c., che disciplina le ipotesi in cui sia possibile assegnare la casa coniugale nell'ambito di una separazione tra coniugi. L'assegnazione, generalmente, ha la funzione di tutelare i figli perché, anche dopo la separazione, possano continuare a vivere nello stesso ambiente in cui sono cresciuti: resta da capire se in casi particolari sia possibile consentire l'utilizzo di tale assegnazione ad altri fini, quali quello della tutela del coniuge con cui i figli non risiedono.

Separazione E Assegnazione Della Casa Coniugale
Separazione E Assegnazione Della Casa Coniugale

Casa coniugale separazione: L'art. 155 quater c.c. e l’assegnazione dell’immobile

La disposizione applicabile all'assegnazione della casa coniugale è proprio l'art. 155 quater c.c., per la quale "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio".
Della disposizione si fanno letture differenti.
Vi è chi la intende come norma che consente l'assegnazione dell’immobile coniugale solo in presenza di figli non autosufficienti: così ad esempio Cass. 20 aprile 2011, n. 9079 per la quale "l’art. 156, 2º comma, c.c. stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell’assegno «in relazione alle circostanze ed ai redditi dell’obbligato», mentre l’assegnazione della casa familiare, prevista dall’art. 155 quater c.c., è finalizzata unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell’assegno previsto dall’art. 156 c.c.".
Ma vi sono anche decisioni difformi, per le quali il potere di assegnazione potrebbe avere anche ulteriori funzioni: Cass. 8 febbraio 2012, n. 1783 indica che "in ipotesi di separazione personale dei coniugi, *l’assegnazione della casa familiare**, in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, spetta di preferenza e ove possibile (perciò non necessariamente) al coniuge cui vengano affidati i figli medesimi, mentre, in assenza di figli, può essere utilizzata come strumento per realizzare (in tutto o in parte) il diritto al mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri".
Il dibattito sembra ricordare quello che vi era in merito alla previgente ma analoga previsione: l'art. 155 c.c. quarto comma, prima della riforma, indicava che “
l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli. Anche allora le interpretazioni erano differenti e analoghe a quelle sopra ricordate: le Sezioni Unite, però, avevano in definitiva considerato che "l'articolo 155 comma 4 c.c., prevedendo una pronuncia costituiva derogatrice del principio generale secondo il quale il debitore risponde delle obbligazioni presenti e future con tutti i suoi beni, costituisce norma di carattere eccezionale dettata nell'esclusivo interesse della prole, diretta ad attribuire ai figli una certezza ed una prospettiva di stabilità di un momento di precario equilibrio familiare, onde non è applicabile al coniuge che non sia affidatario o che non conviva con figli maggiorenni non autosufficienti, e che d'altro canto detto coniuge non può invocare l'assegnazione, ove avente diritto al mantenimento, in forza dell'articolo 156 c.c., non conferendo tale disposizione il potere al giudice di imporre al coniuge obbligato di provvedervi in forma specifica*".
Proprio l'analogia tra le formulazioni delle previsioni coinvolgenti la casa coniugale sembra far propendere, anche ora, per una lettura restrittiva che consideri la natura eccezionale della previsione.

La decisione della Corte d'Appello

Il provvedimento 6 marzo 2013 della Corte d'Appello di Venezia, invece ha fatto applicazione dell'orientamento per il quale al giudice spetterebbe il potere di assegnare la casa coniugale anche al coniuge con cui non risiedano i figli. Nel caso concreto, infatti, si è considerato che "a fronte di un interesse neppure ben allegato della minore, comunque riconducibile tutt'al più a mera difficoltà organizzativa, a restare nella casa coniugale e di altro preciso, concreto, apprezzabile e degno di tutela di un invalido di non vedere totalmente stravolta la sua vita e di continuare soprattutto a prestare la propria attività lavorativa che diversamente (che gli consente di contribuire al mantenimento della minore) la Corte ritiene di dare prevalenza a quest'ultimo, tanto più (e ciò conferma che di fatto l'interesse della minore sia concretamente inconsistente) che la reclamata sin dalle prime fasi del procedimento ha attribuito un prezzo a tale interesse dichiarandosi disposta a lasciare la casa dietro pagamento di una non modesta somma di danaro che il (...) non ha inteso corrispondere".

Assegnazione casa coniugale: Conclusioni nella separazione

Come detto si tratta di un'applicazione dubbia.
Se certamente anche l'assegnazione dell’immobile coniugale può essere utilizzata per tutelare interessi ulteriori rispetto a quelli dei figli, è anche vero che spesso il medesimo risultato potrebbe essere ottenuto imponendo un assegno e lasciando la casa coniugale libera da vincoli.
di Marco Ticozzi
Studio Avvocati a Mestre Venezia Treviso e Vicenza

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Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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