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Scalari del Conto Corrente e Metodo Sintetico nella cause di Anatocismo Bancario

30 dicembre 2021

Una recente sentenza della Corte d'Appello di Venezia si è posta in contrasto con altro proprio orientamento, di cui davamo conto in un precedente post. Tale sentenza è importante per due profili: anzitutto conferma il principio, contestato da altre sentenze di merito, per cui è onere del correntista che agisca in giudizio di anatocismo per la ripetizione dell'indebito consistente negli interessi anatocistici illegittimamente addebitati, fornire la prova degli elementi costitutivi della propria domanda; in secondo luogo, perché ritiene che per il calcolo dell'anatocismo in sede di CTU non sia sufficiente la sola produzione degli scalari del conto corrente -utilizzabili al più per una perizia con il c.d. metodo sintetico- occorrendo, invece, la presenza in giudizio degli interi estratti conto.

Scalari Del Conto Corrente E Metodo Sintetico Nella Cause Di Anatocismo Bancario
Scalari Del Conto Corrente E Metodo Sintetico Nella Cause Di Anatocismo Bancario

CTU, Scalari e Metodo Sintetico: l'onere della prova nella cause di anatocismo promosse dal correntista.

La sentenza cui facciamo riferimento è Corte App. Venezia, 23 agosto 2013.
Come anticipato, tale decisione indica in linea generale che "il correntista che agisce per la restituzione degli interessi anatocistici, pagati o addebitati sul suo conto, ha l’onere di dimostrare l’ammontare del suo credito e deve pertanto depositare in causa la documentazione contabile nella specie gli estratti conto".
Si tratta di un'indicazione da noi condivisa ma che contrasta con altro orientamento della stessa Corte d'Appello, seppur espresso in quel caso solo in un'ordinanza: rinviamo al post sopra segnalato.

Ma come si soddisfa tale onere? Sono sufficienti in sede di CTU gli scalari e la perizia può utilizzare il metodo sintetico?

Nella causa in questione il problema si è posto perché mancavano gli estratti del conto corrente essendovi i soli scalari, con la conseguenza che non è stato possibile ricostruire analiticamente tutti i movimenti del conto (sul tema si rinvia anche al post Calcolo dell'Anatocismo Bancario), essendo stato applicato in sede di CTU il c.d. metodo sintetico.
Come spesso accade in tali occasioni, infatti, il CTU aveva proceduto ad effettuare dei conteggi utilizzando il "metodo sintetico [che però ] non è in grado di fornire dati attendibili. Gli estratti conto a scalare sulla cui base si è fondato il ragionamento del c.t.u. rappresentano solo una parte del quale si compone l’estratto conto che è stato inviato periodicamente dalla banca al cliente. I conti a scalare sono documenti riepilogativi del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente. Il riassunto a scalare contiene la sequenza dei saldi (positivi e negativi) ottenuta raggruppando tutte le operazioni con uguale valuta sicchè dalla sequenza non è dato desumere l’importo capitale per il giorno esatto di valuta, elemento che è invece possibile estrapolare avendo a disposizione gli estratti conto completi del rapporto. Ciò comporta che il risultato degli interessi debitori applicati non sia matematicamente corretto fondandosi sulla media dei tassi applicati in un determinato periodo senza pertanto consentire il calcolo delle singole rimesse effettuate, la loro imputazione nonché l’interesse in concreto applicato. La carente produzione documentale non può che portare al rigetto della domanda relativa alla ripetizione degli interessi pagati in misura superiore al tasso legale".

Conclusioni su Scalari e Metodo Sintetico

La sentenza, fermo il rilievo circa l'onere della prova nei giudizi di ripetizione di indebito per anatocismo bancario, è di notevole interesse per la statuizione in merito alla valenza in sede di perizia degli scalari e del metodo sintetico su cui ci risultano pochi precedenti.
di Marco Ticozzi
Avvocato a Mestre Venezia Treviso e Vicenza

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Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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