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Prescrizione Usura bancaria mutuo

6 giugno 2019

Prescrizione usura bancaria mutui: anche nelle controversie che riguardano l'Usura Bancaria dei mutui si pone un problema di prescrizione. Se il mutuo stipulato molti anni fa è ancora in corso o è stato estinto da poco, il cliente che ha pagato interessi addebitati nelle singole rate ma che non erano dovuti perché vi era usura bancaria del mutuo, ha diritto alla restituzione di tutti gli interessi a prescindere dal momento del pagamento o si prescrivono i pagamenti effettuati oltre dieci anni prima?
Usura prescrizione: la guida.

Prescrizione Usura Bancaria Mutuo
Prescrizione Usura Bancaria Mutuo

Prescrizione usura bancaria mutuo: il precedente dell'anatocismo.

La situazione riguardante la prescrizione che può derivare dal pagamento indebito di interessi usurari, in qualche modo ricorda quella connessa della prescrizione nel conto corrente. Come noto in quel caso le Sezioni Unite Cass. 2.12.2010 n. 24418 hanno indicato che la prescrizione comincia a decorrere solo dalla chiusura del conto, salvo che per le rimesse solutorie: rinviamo allo specifico post sul tema: Anatocismo Bancario e Prescrizione.
Solo che allora la soluzione era giustificata dal fatto che il conto corrente ha natura unitaria, con la conseguenza che le singole rimesse ripristinatorie non potevano essere considerate pagamenti: "l'annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione dei credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nei termini sopra indicati: perone non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca". Può valere la stessa regola per la prescrizione riguardante l'usura bancaria di un mutuo?

Prescrizione Usura Bancaria mutui.

Nei mutui, in caso di usura bancaria, si pone un problema di restituzione degli interessi pagati che ex art. 1815 c.c. non sono dovuti: quindi, si pone un problema di restituzione di una somma indebitamente pagata, per la quale si applica la prescrizione decennale.
Il punto, però, in ipotesi di usura bancaria del mutuo, è quello del termine da cui decorre tale prescrizione.
Recentemente, la giurisprudenza ha offerto una soluzione che si fonda sulla natura della rateizzazione: il debito (la somma da restituire) sarebbe uno unico e la rateizzazione solo un modo di estinzione di quel debito unitario attraverso una pluralità di versamenti nel tempo. Con la conseguenza che, fino a estinzione complessiva del debito, non vi sarebbe appunto pagamento e non decorrerebbe la prescrizione.
In questo senso, pur non riguardando la sentenza un'ipotesi di usura bancaria dei mutui, Cass. 30 agosto 2011, n. 17798 ha indicato proprio che "nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un’obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata".
In modo analogo, anche se con riferimento alla scelta del termine di prescrizione da applicare, anche Cass. 8 agosto 2013, n. 18951 ha statuito che "la rateizzazione in più versamenti periodici dell’unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell’inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicchè deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l’applicabilità dell’art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti".
Sottolineiamo peraltro che queste decisioni affrontano la questione della prescrizione in generale, senza uno specifico riferimento all'usura bancaria quale ragione della pretesa restitutoria: viceversa, specifica sul reato di usura è la sentenza Cass. pen., 1 ottobre 2008, n. 38812 che conferma la regola per la quale "in tema di prescrizione [...] il relativo termine decorre dalla data in cui si è verificato l’ultimo pagamento degli interessi usurari".
di Marco Ticozzi
avvocato a Treviso Venezia Vicenza

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