6 giugno 2019
Abbiamo più volte affrontato la questione dell'usurarietà degli interessi di mora.
Una delle questioni aperte è quella delle conseguenze che derivano dalla pattuizione di un tasso di interessi di mora appunto usurario. L’invalidità riguarda il solo tasso di mora o l'invalidità si estende a quello corrispettivo?
Le Varie Soluzioni Possibili e le Relative Ragioni.
Rinviamo su questa tematica al post Usura degli Interessi Moratori: sono dovuti gli Interessi Corrispettivi?
In quella sede abbiamo messo in luce le varie soluzioni possibili, rilevando la difficoltà di offrire un'indicazione certa giacché la scelta tra le due soluzioni deriva nella sostanza dalla portata che si vuole attribuire alla regola per la quale “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” (art. 1815 c.c.). Se la previsione è strettamente connessa con la nullità dovrebbe prevalere la limitazione degli effetti alla specifica clausola, vale a dire che non sarebbero dovuti gli interessi moratori ma invece permarrebbero quelli corrispettivi. Se, invece, si intende l’esclusione del diritto a ricevere interessi come una sorta di sanzione volta a punire chi abbia richiesto degli interessi usurari, di modo che il creditore non possa ricevere alcuna remunerazione per il capitale mutuato, allora sembrerebbe dover prevalere la tesi per la quale non sono dovuti interessi di sorta, anche differenti da quelli in ipotesi superiori al tasso soglia d'usura.
L'impostazione del Tribunale di Padova.
Come indicato, in senso contrario alle prime decisioni sul punto, il Tribunale di Padova con ordinanza 8-13 maggio 2014 ha offerto una soluzione differente.
Nell'ordinanza 8-13 maggio 2014 il Tribunale di Padova ha infatti indicato che "la formula della legge 'se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi' non consente di effettuare alcuna distinzione tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, né tra le corrispondenti pattuizioni, e dall'altro che il tasso moratorio pattuito, in quanto composto dallo stesso tasso degli interessi corrispettivi al quale va aggiunta una determinata maggiorazione, ove usurario non può che travolgere necessariamente nella sanzione di nullità tutti i suoi 'componenti' e quindi anche il tasso corrispettivo".
Conclusioni.
Come abbiamo rilevato nel post Usura degli Interessi Moratori: sono dovuti gli Interessi Corrispettivi?, la questione è incerta perché l'art. 1815 c.c. non offre una soluzione testuale, riferendosi genericamente agli interessi ma senza distinguere tra le varie tipologie. E, com'è ovvio, quando si va alla ricerca della ratio della disposizione si entra in un campo con ampia discrezionalità (la ricerca della volontà del legislatore), essendo allora astrattamente sostenibili entrambe le tesi.
Vedremo nel tempo quale orientamento si consoliderà.
di Marco Ticozzi
Studio legale Avvocato a Venezia Treviso Vicenza
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