Anatocismo Bancario e Prescrizione
Anatocismo prescrizione: una delle questioni più controverse nelle cause di diritto bancario riguardanti i contratti di conto corrente, quantomeno fino alla sentenza a Sezioni Unite Cass. 2.12.2010 n. 24418, attiene al rapporto tra anatocismo bancario e prescrizione.
L’aspetto problematico e controverso in merito al rapporto tra anatocismo e prescrizione atteneva al momento di decorrenza della prescrizione stessa: decorre dal singolo versamento o necessariamente dalla chiusura del rapporto di conto corrente? La risposta in tema di anatocismo e prescrizione è che generalmente la prescrizione decorre dalla chiusura del conto ma che, in presenza di rimesse solutorie, vale a dire le rimesse che vengano poste in essere con saldo passivo o con saldo passivo inferiore alla somma eventualmente affidata. Ma, nonostante questa sentenza delle Sezioni Unite, restano ulteriori circostanze controverse su anatocismo e prescrizione: l'eccezione di prescrizione in merito alla richiesta di ripetizione di indebito per anatocismo che venga svolta dalla banca deve contenere l'indicazione delle rimesse solutorie o può anche essere proposta in via generica? Ci si chiede, inoltre, se la natura solutoria delle rimesse vada verifica sul saldo banca o sul saldo rettificato, vale a dire ricalcolato eliminando le poste indebite.Vediamo tali punti anche alla luce di una recente ordinanza della Corte d'Appello di Venezia sempre legata al tema dell'anatocismo e della prescrizione.

Anatocismo prescrizione: il termine decorre dai singoli addebiti in conto?
Come anticipato, per un primo orientamento, il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione d’indebito derivante dall’anatocismo bancario avrebbe decorrenza dal momento dell’addebito delle singole somme non dovute in conto.
In questo senso, ad esempio, sempre in tema di decorrenza della prescrizione legata all'anatocismo, la sentenza Trib. Mantova, 2 febbraio 2009 aveva evidenziato come non vi sarebbe ragione “per non far decorrere dalla singola operazione di addebito illegittimo il termine prescrizionale per l’esercizio del diritto alla ripetizione, a nulla rilevando l’ignoranza del relativo diritto, così come il mutamento di precedenti giurisprudenziali, o dubbi di interpretazione di norme, trattandosi questi di impedimenti fattuali e non legali all’esercizio del diritto (cfr. Cass. 7.05.1996 n. 4235)”. Anche la sentenza Trib. Milano 31.8.10, n. 10350 esclude l’esistenza di una causa di sospensione della prescrizione in relazione all'anatocismo bancario, che per di più “non è introducibile surrettiziamente sulla base della configurazione unitaria del contratto di conto corrente”.
Anatocismo Prescrizione: necessità di distinguere tra rimesse solutorie e ripristinatorie
A dirimere il conflitto tra le diverse opinioni sopra ricordate in tema di anatocismo bancario e prescrizione è stata la sentenza a Sezioni Unite Cass. 2.12.2010 n. 24418.
Tale decisione, anzitutto, dal profilo generale ha confermato il diverso orientamento che si fonda sulla natura unitaria del conto corrente: per cui la regola generale è che la decorrenza della prescrizione dell’azione di ripetizione d’indebito che deriva dall’anatocismo bancario è solo dal momento di chiusura del conto corrente. Infatti “i rilievi che precedono sono sufficienti a convincere di come difficilmente possa essere condiviso il punto di vista della ricorrente, che, in casi del genere di quello in esame, vorrebbe individuare il dies a quo del decorso della prescrizione nella data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista. L'annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione dei credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nei termini sopra indicati: perone non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca”. Con la conseguenza che “il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati” (Cass. Sez. Un. 2.12.2010 n. 24418 sempre sul tema dell'anatocismo e del termine per far valere l'illegittimità).
L’aspetto rilevante e spesso trascurato di tale decisione, però, attiene proprio alla distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie: nel senso che la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito derivante dall'anatocismo bancario, come si indica, ha decorrenza dalla chiusura del rapporto ma solo in relazione alle rimesse ripristinatorie, che non possono essere qualificate come un pagamento.
La distinzione tra le due tipologie di rimesse è fondata sul fatto che il versamento, nell’ipotesi di rimessa ripristinatoria, avviene quando il conto è in attivo o in passivo ma all’interno dell’affidamento concesso avendo dunque la funzione di rispandere la disponibilità del correntista. Mentre, nell’ipotesi di rimessa solutoria, il versamento avviene quando il conto è in passivo ed è privo di affidamento oppure, se affidato, ha un passivo superiore all’affidamento stesso, avendo dunque la funzione di estinguere il debito costituito dallo sconfinamento.
E la differenza rileva proprio dal profilo della prescrizione perché il versamento solutorio, per la parte che si può considerare tale, è un vero e proprio pagamento di un debito, non potendo essere considerato una di quelle movimentazioni riguardanti il conto corrente considerato come rapporto unitario. Infatti, i versamenti in conto "potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento” (Cass. Sez. Un. 2.12.2010 n. 24418).
In relazione ai versamenti solutori, quindi, il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito derivante dall'anatocismo bancario ha decorrenza dunque dal versamento stesso, costituendo appunto un pagamento.
Anatocismo bancario prescrizione: eccezione generica o specifica?
Una ulteriore questione che si è posta dopo la sentenza delle sezioni Unite è se l'eccezione di prescrizione legata all'anatocismo e sollevata dalla banca debba essere specifica o possa essere anche solo generica: detto in altri termini, è necessario che l'eccezione di prescrizione indichi e individui le singole rimesse solutorie dirette a saldare un saldo extrafido oppure è sufficiente che la banca alleghi l'esistenza di tali rimesse solutorie eccependo la prescrizione legata all'indebito per anatocismo, essendo poi questione di merito e di prova la verifica dell'esistenza e dell'incidenza di tali rimesse solutorie?
La quesitone pare oramai risolta dalla giurisprudenza, che ritiene sufficiente anche la sola eccezione di prescrizione per anatocismo proposta in modo generico: “nel contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, ove il cliente agisca nei confronti della banca per la ripetizione d'importi relativi ad interessi non dovuti, è necessario distinguere i versamenti ripristinatori della provvista, operati nel limite dell'affidamento concesso al cliente, da quelli solutori, ovvero effettuati oltre tale limite ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell'azione rispettivamente dalla estinzione del conto o dai singoli versamenti. Ai fini della valida proposizione dell'eccezione non è necessario che la banca indichi specificamente le rimesse prescritte, né il relativo "dies a quo", emergendo la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti dagli estratti-conto, della cui produzione in giudizio è onerato il cliente, sicché la prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione della prescrizione è nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione” (Cass. civ. 10 luglio 2018, n. 18144 sempre sul tema dell'anatocismo e del termine per far valere l'illegittimità).
In linea con questa decisione ma con delle specificazioni ulteriori, sempre sul tema anatocismo e prescrizione, è la sentenza Cass. 26 luglio 2017, n. 18581, per la quale "la prova degli elementi utili ai fini dell’applicazione dell’eccepita prescrizione è, dunque, nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione: perlomeno lo è ove il correntista assolva al proprio onere probatorio; se ciò non accada il problema non dovrebbe nemmeno porsi, visto che mancherebbe la prova del fatto costitutivo del diritto azionato, onde la domanda attrice andrebbe respinta senza necessità di prendere in esame l’eccezione di prescrizione. Ora, in un quadro processuale definito dalla presenza degli estratti conto, non compete alla banca convenuta fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui è applicabile la prescrizione. Un tale incombente è estraneo alla disciplina positiva dell’eccezione in esame. Una volta che la parte convenuta abbia formulato la propria eccezione di prescrizione, compete al giudice verificare quali rimesse, per essere ripristinatorie, siano irrilevanti ai fini della prescrizione, non potendosi considerare quali pagamenti".
Anatocismo e prescrizione: la verifica va fatta sul saldo banca o su quello ricalcolato?
Da ultimo, è ancora controversa la questione legata al tema anatocismo prescrizione circa il fatto se la verifica dell'impatto delle rimesse solutorie per anatocismo sulla prescrizione vada compiuta sul saldo banca (quello originario risultante dagli estratti conto) o sul saldo ricalcolato, vale a dire depurato degli addebiti illegittimi che in causa si accertino. Vi possono essere differenze anche rilevanti dato che una rimessa solutoria sul saldo banca (in ipotesi in passivo e senza affidamento o con un passivo maggiore dell'affidamento) non sia tale sul saldo ricalcolato: questo perché, depurando il conto degli addebiti illegittimi pregressi, il saldo presente al momento della rimessa potrebbe non essere più in passivo o oltre l'affidamento.
La Cassazione in passato si è espressa per l'utilizzo del saldo rettificato: “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento” (Cass. 19 maggio 2020, n. 9141 sempre sul tema dell'anatocismo e del termine per far valere l'illegittimità).
La questione del saldo da utilizzare per la prescrizione dell'anatocismo, però, è ancora aperta.
La Corte d'Appello di Venezia, in passato, ha espressamente affermato di ritenere preferibile la soluzione del saldo banca: “quanto alla questione del saldo banca / saldo ricalcolato anche nel periodo coperto da prescrizione, l’orientamento già espresso da questa Corte in precedenti pronunce (per es. Corte Appello Venezia, sentenza 3074/2019) è a favore dell’utilizzo del saldo banca; in effetti, depone a favore di tale soluzione la considerazione che la prescrizione precluderebbe ogni valutazione in ordine al periodo da lei coperto, per dare certezza e stabilità ai rapporti giuridici; depurare in prima battuta il conto delle annotazioni illegittime (anche se in forza del principio per cui un atto nullo non produce effetti) corrisponderebbe a riscriverlo, con elusione del limite della prescrizione dell’azione di ripetizione. Tuttavia, la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata nel senso di riconoscere valore al saldo ricalcolato (Cass. Ordinanza n. 9141 del 19/05/2020), con una pronuncia che, invero, non ha dato compiutamente conto delle ragioni di tale scelta rispetto ai diffusi orientamenti di merito a favore del saldo banca” (Corte d’Appello di Venezia 13 ottobre 2020, n. 2680 sempre sul tema dell'anatocismo e del termine per far valere l'illegittimità: la sentenza è presente in altra pagina del blog anche in pdf).
Molto più di recente, sempre la Corte d'Appello di Venezia in un ordinanza che ha ammesso la CTU, sempre sul tema dell'anatocismo e del termine per far valere l'illegittimità, ha lasciato aperte le due ipotesi. L'incarico al consulente è stato il seguente: “PRESCRIZIONE: svolga una separata verifica atta ad individuare, sulla base delle originarie annotazioni contabili della banca ordinate per data di disponibilità nel corso del rapporto (saldo banca) nonché alternativamente, sulla base delle annotazioni depurate da addebiti illegittimi (saldo ricostruito: cfr. Cass. 9141/20), se siano intervenute rimesse di carattere solutorio, ossia versamenti su conto passivo in assenza di affidamento o su conto scoperto, vale a dire oltre i limiti dell’affidamento risultante da documentazione contrattuale; determini, quindi, l’ammontare degli addebiti illegittimi non prescritti dovuti in restituzione e risultanti dalla differenza tra il totale degli addebiti illegittimi calcolati in base alla prima parte del quesito ed i versamenti solutori effettuati nel periodo antecedente ai dieci anni dalla data della notifica dell’atto di citazione” (Ordinanza Corte Appello Venezia, 8 novembre 2022, Relatore Passarelli, sul tema dell'anatocismo e del termine per far valere l'illegittimità).
Ulteriori sentenze per l'utilizzo del saldo banca al fine della verifica della prescrizione in presenza di anatocismo
Molto più di recente,
sempre la Corte d'Appello di Venezia in un’ordinanza che ha ammesso la CTU, ha
lasciato aperte le due ipotesi.
L'incarico al
consulente è stato il seguente: “PRESCRIZIONE: svolga una separata
verifica atta ad individuare, sulla base delle originarie annotazioni contabili
della banca ordinate per data di disponibilità nel corso del rapporto (saldo
banca) nonché alternativamente, sulla base delle annotazioni depurate da
addebiti illegittimi (saldo ricostruito: cfr. Cass. 9141/20), se siano
intervenute rimesse di carattere solutorio, ossia versamenti su conto passivo
in assenza di affidamento o su conto scoperto, vale a dire oltre i limiti
dell’affidamento risultante da documentazione contrattuale; determini, quindi,
l’ammontare degli addebiti illegittimi non prescritti dovuti in restituzione e
risultanti dalla differenza tra il totale degli addebiti illegittimi calcolati
in base alla prima parte del quesito ed i versamenti solutori effettuati nel
periodo antecedente ai dieci anni dalla data della notifica dell’atto di
citazione” (Ordinanza Corte Appello Venezia, 8 novembre 2022, Relatore
Passarelli sempre sul tema dell'anatocismo e del termine per far valere
l'illegittimità).
In senso analogo e,
quindi, per la soluzione che utilizza il saldo banca per la verifica della
prescrizione in ipotesi di anatocismo, è anche Corte Appello Torino 3 novembre
2022 n. 1153, che peraltro richiama una sua precedente decisione. La sentenza
indica che “Sotto il secondo profilo, questa Corte si pone in consapevole
contrasto con il principio di diritto affermato da Cass. Civ., sez. 1, n.
9141/2020, ad oggi rimasta isolata, e richiama in proposito, anche ai sensi e
per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto affermato nella
propria precedente sentenza n. 1410/2019, resa all'esito del procedimento n.
2638/2017 rg: "Secondo la società appellata non potrebbe essere accolta
nel merito l'eccezione della controparte anche per un altro motivo: il
carattere solutorio delle rimesse non potrebbe essere verificato in rapporto
al saldo banca ma dovrebbe essere riesaminato alla luce
del saldo rettificato dopo l'esclusione delle componenti
illegittimamente addebitate, frutto dell'applicazione di condizioni illegittime
(interessi debitori non concordati, anatocismo, CMS, ecc). La critica non
appare condivisibile.
L'istituto
della prescrizione mira ad escludere oggettivamente tutelabilità a
situazioni creditorie che, in ragione del tempo trascorso e dell'inattività
della parte interessata, si debbono considerare estinte e non giustificano,
correlativamente, lo svolgimento di attività processuale che sarebbe perciò
inutile. La verifica dell'intervento della prescrizione presuppone solo,
anche con riferimento ai rapporti sub judice, l'accertamento dell'esistenza di
una situazione di affidamento ulteriore rispetto a quella documentata, tale da
giustificare la qualificazione delle rimesse effettuate dal correntista come
ripristinatorie e quindi come valutabili, sotto il profilo della ripetibilità,
solo alla cessazione del rapporto bancario contestato. In assenza di
affidamento, così come oltre il limite di quello documentato, non possono
esistere rimesse ripristinatorie ma solo rimesse solutorie-pagamenti,
immediatamente ripetibili perché sostanzialmente "al di fuori" dello
svolgimento fisiologico del rapporto bancario di conto corrente, e il decorso
del decennio dalla loro effettuazione rende ultroneo ogni ulteriore
approfondimento.
Non è di rilievo, ai
fini della valutazione del profilo in esame, l'imprescrittibilità dell'azione
di nullità e quindi la rilevabilità senza limitazioni di tempo, con un
accertamento richiedibile in ogni momento a prescindere dalla chiusura del
rapporto, dell'illegittimità degli accordi negoziali conclusi o di specifiche
condizioni di essi rispetto alla normativa vigente.
Si deve infatti
osservare che l'imprescrittibilità dell'azione di nullità, giustificante il
rilievo dell'assenza di idonea pattuizione delle condizioni applicate al conto
corrente ben oltre il decennio dalla conclusione del contratto relativo, si va
ad intersecare con la pacifica prescrittibilità decennale dell'azione di
ripetizione, con la conseguenza che è inutile il ricalcolo per importi che non
è possibile legittimamente ripetere: diversamente ragionando, si andrebbe a
ricostruire l'andamento del conto non quale è stato ma quale avrebbe dovuto
essere, limitando l'operatività della prescrizione non a quanto
effettivamente pagato in più -e cioè a quanto legittimamente e materialmente
ripetibile- ma a quanto avrebbe dovuto essere pagato, sulla base di un
ricalcolo che eliderebbe in concreto, inammissibilmente, l'operatività
della prescrizione già maturata per la differenza tra il versato e
l'effettivamente dovuto”.
Anatocismo prescrizione: sentenze di merito per il saldo banca
Per contro, vi sono sentenze anche di merito che
preferiscono fare riferimento al saldo banca.
In questo senso, ad esempio, la recente sentenza su
prescrizione e anatocismo Corte Appello Milano 6 ottobre 2022, n. 3139
per la quale “ove sia accertata la nullità di clausole contrattuali, ai fini di
una corretta ricostruzione del saldo si deve procedere sin dall'inizio del rapporto
all'eliminazione degli addebiti illegittimi (che, indipendentemente
dall'eventuale prescrizione del
diritto alla ripetizione delle rimesse, non devono continuare a produrre
effetti); sul saldo così rettificato si deve
verificare, ove il conto sia affidato, se le rimesse ante decennio siano
solutorie (e in tal caso saranno prescritte) o ripristinatorie (v. Cass. 9141/20, da cui non vi sono
ragioni per discostarsi […]); si deve, infine, determinare l'eventuale credito
del correntista sulla base del saldo rettificato,
al netto delle rimesse eventualmente prescritte.
Non è, pertanto, fondata la pretesa della Banca di
determinare il saldo partendo
dal c.d. saldo banca
alla data del 19.6.2006, risultando corretta l'operazione di rideterminazione
sul saldo rettificato, mediante
l'eliminazione degli addebiti illegittimi sin dall'inizio del rapporto, come
effettuata dal ctu nel conteggio utilizzato nella sentenza appellata”.
Conclusioni su anatocismo e prescrizione
di Marco Ticozzi
avvocato a Mestre Venezia Treviso e Vicenza