19 novembre 2022
Diffamazione a mezzo stampa. Le controversie, soprattutto civilistiche, in tema di diffamazione a mezzo stampa sono ricorrenti nella pratica e nella giurisprudenza. Come noto, in tali casi di diffamazione a mezzo stampa, vi può essere una responsabilità solidale nel risarcimento danni del giornalista, del direttore del giornale e della casa editrice. In una recente sentenza del Tribunale di Venezia 1 giugno 2021 si analizzano i principi giuridici ricorrenti in giurisprudenza applicabili ai casi di diffamazione a mezzo stampa e alle relative richieste di risarcimento danni.
Diffamazione a mezzo stampa risarcimento danni: introduzione sulla giurisprudenza
Come abbiamo indicato, nei casi di diffamazione a mezzo stampa vi può essere una responsabilità solidale del giornalista autore dell’articolo diffamatorio, del direttore del giornale e della casa editrice.
Ma quando sussiste la diffamazione a mezzo stampa?
Come ben indica la sentenza de Tribunale di Venezia 1 giugno 2021, nelle controversie relative alla diffamazione a mezzo stampa occorre bilanciare il diritto di cronaca con il diritto alla lesione e all’onore. il diritto di cronaca, quale espressione della libera manifestazione del pensiero, “costituisce ed integra una causa di giustificazione che va ricondotta nel campo applicativo dell'art. 51 c.p., e che, nell'ambito di un bilanciamento con altri diritti costituzionalmente rilevanti di paro rango, scrimina la lesione all'onore ed alla reputazione altrui purché ricorrano i seguenti presupposti: la sussistenza di un interesse ai fatti narrati da parte dell'opinione pubblica (principio di pertinenza); b) la correttezza con cui i fatti vengono esposti con rispetto dei requisiti minimi di forma (principio di continenza); c) la corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati (principio di verità oggettiva)” (Tribunale di Venezia 1 giugno 2021 su diffamazione a mezzo stampa e risarcimento danni).
Diffamazione a mezzo stampa: il caso esaminato dalla giurisprudenza di modeste e marginali inesattezze
Il caso esaminato dalla sentenza Tribunale di Venezia 1 giugno 2021 su diffamazione a mezzo stampa è peculiare perché non si discuteva di evidenti inesattezze in tesi diffamatorie ma di inesattezze solo modeste e marginali.
Evidenzia, infatti, Tribunale di Venezia 1 giugno 2021 su diffamazione a mezzo stampa che “con specifico riferimento al parametro della verità oggettiva, per costante insegnamento espresso dalla Corte di Cassazione, "sussiste sempre un valido e legittimo esercizio del diritto di cronaca allorquando, nel riportare un evento storicamente vero, siano rappresentate modeste e marginali inesattezze che riguardino semplici modalità del fatto, senza modificarne la struttura essenziale oppure inesattezze in altri casi definite secondarie in quanto non idonee ad intaccare il nucleo, vero, essenziale della notizia principale" (Cass. n. 15093 del 2020; n. 41099 del 2016).
Viene quindi a delinearsi nella materia del diritto di cronaca una soglia di tolleranza tale da rendere irrilevanti, ai fini della sussistenza della diffamazione, quelle imprecisioni o discrasie tra la realtà oggettiva e fatti rappresentati nell'articolo di cronaca definibili come marginali, secondari o di scarsa importanza, e comunque non idonei ad esprimere una concreta capacità offensiva dell'altrui reputazione la quale, quindi, va valutata con riguardo al fatto principale” (Tribunale di Venezia 1 giugno 2021 su diffamazione a mezzo stampa e risarcimento danni).
Il caso esaminato da Tribunale di Venezia 1 giugno 2021 su diffamazione a mezzo stampa e risarcimento danni
Ma quale era la vicenda esaminata da Tribunale di Venezia 1 giugno 2021 su diffamazione a mezzo stampa?
Il caso di diffamazione a mezzo stampa esaminato “concerne un articolo telematico pubblicato nel web in data 23.09.2015 che ha riportato in modo del tutto generico ed estremamente sintetico una vicenda di cronaca criminosa che ha visto coinvolto il B. e il Tiozzo, entrambi arrestati nell'ambito di una operazione investigativa condotta dalla Legione dei Carabinieri di Mestre per essersi resi responsabili del reato di produzione, coltivazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990.
L'attore non contesta la violazione dei criteri della pertinenza e della continenza espositiva dell'attività di cronaca e divulgazione, ma incentra le proprie doglianze esclusivamente sul (mancato) rispetto del parametro della verità oggettiva dei fatti oggetto di narrazione. V'è poi da evidenziare che l'attore non censura la veridicità dell'informazione principale veicolata con l'articolo di cronaca, rappresentata principalmente dall'arresto del B. e del Tiozzo per reati concernenti la coltivazione di sostanze stupefacenti - circostanza peraltro pacifica agli atti avuto riguardo alla documentazione allegata in giudizio - bensì lamenta un resoconto inesatto e falso di specifiche circostanze fattuali, dalle quali emergerebbe una sua più grave responsabilità nella vicenda agli occhi dell'opinione pubblica” (Tribunale di Venezia 1 giugno 2021 su diffamazione a mezzo stampa e risarcimento danni).
In tale contesto dio fatto, la sentenza Tribunale di Venezia 1 giugno 2021 su diffamazione a mezzo stampa, in applicazione del principio giuridico sopra ricordare, indica che “da un raffronto tra il contenuto della pubblicazione sul web e quanto esposto nel verbale di arresto del 19.09.2015, nonché nel successivo comunicato stampa dei Carabinieri (doc. 4 e 6 allegati alla comparsa di risposta dei convenuti), emergono invero talune delle inesattezze narrative e incongruenze lamentate da parte attrice. Ad avviso di questo Giudice, tuttavia, le suddette inesattezze e imprecisioni informative possono considerarsi marginali, in quanto assumono una rilevanza trascurabile nel racconto complessivo e rispetto al fatto storico principale ad essa sotteso” (Tribunale di Venezia 1 giugno 2021 su diffamazione a mezzo stampa e risarcimento danni).
Diffamazione a mezzo stampa: valutazione complessiva dei fatti.
La sentenza Tribunale di Venezia 1 giugno 2021 su diffamazione a mezzo stampa si sofferma poi su un aspetto centrale: la valutazione circa il mancato rispetto del principio di verità oggettiva nella diffamazione a mezzo stampa deve essere fatta in modo complessivo e non esaminando in modo atomistico le singole espressioni: “in punto di verità oggettiva quale limite all'attività giornalistica di cronaca, va evidenziato che il carattere diffamatorio di uno scritto o di una pubblicazione non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni o frasi, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva dei titoli e dei sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito il significato di un articolo (Cfr. Cass. n. 29640 del 2017).
Nello specifico l'analisi dell'articolo nella sua interezza consente di escludere che il significato della complessiva vicenda storica narrata sia stato sovvertito o alterato dall'autore della pubblicazione, né le imprecisioni nel racconto appaiono idonee a suggestionare o fuorviare il lettore ingenerando una rappresentazione dei fatti più grave rispetto a quanto concretamente verificatosi” (Tribunale di Venezia 1 giugno 2021 su diffamazione a mezzo stampa e risarcimento danni).
Diffamazione a mezzo stampa giurisprudenza: necessità di una effettiva lesione dell'onore e della reputazione di cui la persona goda tra i consociati.
Nella sentenza Tribunale di Venezia 1 giugno 2021 ci si sofferma, poi, sulla necessità che vi sia per aversi diffamazione a mezzo stampa, non una mera astratta lesione, ma una concreta e effettiva lesione dell'onore e della reputazione di cui la persona goda tra i consociati.
Se evidenzia, infatti, che “sotto altro profilo, non può trascurarsi che in materia di danni da diffamazione, costituisce ius receptum in materia l'orientamento a mente del quale "la rilevanza di una condotta asseritamente diffamatoria nell'ambito del diritto di cronaca non va valutata quam suis, e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come effettiva lesione dell'onore e della reputazione di cui la persona goda tra i consociati" (Cass. n. 14447/2017). La reputazione, cioè, quale manifestazione dei diritti inviolabili della persona umana, assume una dimensione ontologicamente relazionale, che necessariamente involge il profilo dell'apprezzamento della credibilità che un soggetto può vantare nelle relazioni sociali” (Tribunale di Venezia 1 giugno 2021 su diffamazione a mezzo stampa e risarcimento danni).
Mel caso esaminato nella sentenza Tribunale di Venezia 1 giugno 2021 su diffamazione a mezzo stampa non si riscontrava una tale effettiva lesione: la decisione evidenzia che “dalla documentazione allegata in giudizio, ed in particolare dal già citato verbale di polizia del 19.09.2015, emerge che il B., al momento dell'arresto, era soggetto alla misura della detenzione domiciliare per reati concernenti la coltivazione di piante stupefacenti perpetrati nell'aprile 2015, ed in relazioni ai quali era stato pubblicato un articolo di cronaca che narrava della vicenda (doc. 5 della comparsa di risposta dei convenuti).
Nel predetto verbale di arresto, inoltre, si dà atto che il B. è un soggetto che gravita nel mondo del consumo e della detenzione di sostanze stupefacenti e che annovera numerosi precedenti penali” (Tribunale di Venezia 1 giugno 2021 su diffamazione a mezzo stampa e risarcimento danni).
L’esito del giudizio su risarcimento danni e diffamazione a mezzo stampa nella giurisprudenza
Alla luce delle considerazioni in fatto e giuridiche sopra richiamate, la sentenza qui in commento sul risarcimento danni nei casi di diffamazione a mezzo stampa conclude per il rigetto delle richieste: “la circostanza che all'epoca della vicenda oggetto di causa l'interessato avesse già plurimi precedenti penali specifici costituisce un ulteriore elemento valutativo contribuisce a relegare le inesattezze dell'articolo de quo nell'irrilevanza.
Per tutte le considerazioni svolte, non ricorrono nel caso di specie i presupposti affinché possa ritenersi integrata una condotta diffamatoria da parte della società editrice e del suo direttore, atteso il legittimo esercizio del diritto di cronaca giornalistica che non ha violato, nella sua espressione, i limiti dell'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, della continenza espositiva e della verità del nucleo essenziale dei fatti divulgati” (Tribunale di Venezia 1 giugno 2021 su diffamazione a mezzo stampa e risarcimento danni).
di Marco Ticozzi
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