Recesso e Risoluzione
Recesso e risoluzione: quale differenza? Spesso si nota confusione nell'esercizio dei rimedi attinenti tali istituti di recesso e risoluzione del contratto. Talvolta -forse erroneamente- i contratti prevedono contemporaneamente il versamento di una caparra, che consente di recedere, e la fissazione di un termine essenziale oppure la pattuizione di una clausola risolutiva espressa.
Quale differenza vi è tra i due istituti?
Ci si chiede se, una volta che si sia verificata la risoluzione di diritto del contratto, sia ancora esercitabile il recesso essendosi dubitato di ciò in relazione al fatto che il contratto è già privo di effetti. Vediamo la posizione delle Sezioni Unite e della più recente giurisprudenza, di segno opposto.
Vediamo dunque quale è la differenza tra recesso e risoluzione.

Recesso e risoluzione: differenza tra gli istituti. Si può recedere dal contratto e trattenere la caparra se il contratto è già risolto?
Recesso e risoluzione: quale differenza? Il tema riguarda tutte le ipotesi in cui la risoluzione possa avvenire di diritto: come conseguenza della diffida ad adempiere in cui si manifesti la volontà di considerare il contratto risolto; come conseguenza della scadenza di un termine essenziale; o, ancora, nell'ipotesi in cui la parte si avvalga della clausola risolutiva espressa.
In tutti questi casi la risoluzione del contratto avviene stragiudizialmente, per cui astrattamente si potrebbe dubitare della possibilità di esercitare il recesso.
Differenza tra Recesso e Risoluzione: orientamenti risalenti e le Sezioni Unite della Cassazione.
In passato Cass. 10 febbraio 2003, n. 1952 (peraltro in una causa seguita dal nostro) aveva indicato, in una controversia in cui l'attore aveva in un primo momento agito con la risoluzione e poi modificato la domanda in recesso (con rito vecchio, quando era possibile), che "rientra nell’autonomia privata la facoltà di rinunciare agli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento".
Dunque, da tale profilo, il fatto che si sia verificata la risoluzione del contratto non sembrerebbe d'ostacolo alla possibilità di esercitare il recesso essendo possibile, in luogo di agire per il risarcimento del danno, rinunciare alla risoluzione e esercitare il recesso trattenendo la caparra (o richiedendo il doppio).
Ma si tratta, in realtà, di un orientamento superato giacché le Sezioni Unite, sempre in merito al rapporto tra il recesso e il contratto già risolto, hanno poi indicato che "la rinuncia all'effetto risolutorio da parte del contraente non adempiente non può ritenersi in alcun modo ammissibile, trattandosi di effetto sottratto, per evidente voluntas legis, alla libera disponibilità del contraente stesso" (Cass. Sez. Un., 14 gennaio 2009. n. 553).
Recesso e Risoluzione: differenza e orientamenti più recenti.
Nonostante tale indicazione delle Sezioni Unite in merito a recesso e risoluzione, in recenti contenziosi si è indicato che, nonostante la risoluzione di diritto, la parte non inadempiente è libera di agire in giudizio invocando il recesso e il diritto di trattenere la caparra.
In questo senso ad esempio Cass. 6.6.2017, n. 14014 indica che “la risoluzione del contratto di diritto per una delle cause previste dagli art. 1454, 1455 e 1457 c.c., non preclude alla parte adempiente, nel caso in cui sia stata contrattualmente prevista una caparra confirmatoria, l'esercizio della facoltà di recesso ai sensi dell'art. 1385 c.c. per ottenere, invece del risarcimento del danno, la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio, poiché dette domande hanno una minore ampiezza rispetto a quella di risoluzione e possono perciò essere proposte anche nel caso in cui si sia verificata di diritto la risoluzione stessa”.
In modo analogo Cass 3.11.2017, n. 26206 ha statuito che “in tema di contratto preliminare cui acceda il versamento di una caparra confirmatoria, la parte adempiente che si sia avvalsa della facoltà di provocarne la risoluzione mediante diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., può agire in giudizio esercitando il diritto di recesso ex art. 1385, 2º comma, c.c., e in tal caso, ove abbia ricevuto la caparra, ha diritto di ritenerla definitivamente mentre, ove l'abbia versata, ha diritto di ricevere la restituzione del doppio di essa, con esclusione del diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento che ha giustificato il recesso”.
In realtà sembra esserci una certa contraddizione tra la posizione delle Sezioni Unite e quelle delle più recenti sentenze ora richiamate sul rapporto tra recesso e risoluzione: se dal profilo pratico sembra ragionevole consentire la scelta alla parte quando agisce, dal profilo giuridico resta comunque la difficoltà di consentire un rimedio (il recesso) che porta allo sciglimento del contratto, che però è già privo di effetti per l'intervenuta risoluzione.
di Marco Ticozzi
Studio Legale Avvocati Mestre Venezia Treviso e Vicenza