6 giugno 2019
Con sentenza Cass. 19.9.2013, n. 21466 la Suprema Corte è intervenuta nuovamente sulla questione relativa all’onere della prova nei giudizi di ripetizione di indebito per anatocismo bancario. La sentenza, in particolare, conferma il principio per il quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui il correntista contesti il saldo astrattamente dovuto alla banca per la presenza di interessi anatocistici o altri oneri non dovuti, laddove si accerti la nullità delle relative clausole di capitalizzazione trimestrale, occorre ricostruire l’effettivo saldo del rapporto di conto corrente attraverso il calcolo dell'anatocismo. Operazione che -si indica- è possibile solo attraverso l’esame delle intere movimentazioni del conto corrente, che quindi devono essere prodotte integralmente dalla banca.
Approfondiamo il tema.
L’onere della prova nei giudizi di anatocismo bancario in cui sia presente una domanda di condanna da parte della banca.
Come abbiamo anticipato la sentenza Cass. 19.9.2013, n. 21466, in riferimento a un giudizio in cui da un lato la banca chiedeva il pagamento del suo credito e dall’altro il correntista contestava l’importo richiesto per l’addebito illegittimo di interessi anatocistici e altri oneri non dovuti, indica che l’onere relativo alla produzione degli estratti conto relativi all’intera durata del rapporto contrattuale è a carico della banca.
La sentenza, infatti, indica che “una volta esclusa la validità della clausola in base alla quale sono stati calcolati gl'interessi, soltanto la produzione degli estratti conto a partire dalla data di apertura del conto corrente consente di pervenire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere con l'applicazione del tasso legale, alla determinazione del credito della banca, sempre che la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dagl'interessi non dovuti. Allo stesso risultato non si può pervenire sulla base del saldo registrato alla data di chiusura del conto e della documentazione relativa all'ultimo periodo del rapporto, dal momento che quest'ultima non consente di verificare gli importi addebitati nei periodi precedenti per operazioni passive e quelli relativi agl'interessi, la cui iscrizione nel conto ha condotto alla determinazione dell'importo che costituisce la base di computo per il periodo successivo (cfr. Cass., Sez. 1^, 25 novembre 2010, n. 23974; 10 maggio 2007, n. 10692)”.
La sentenza, dunque, conclude che “l'accertamento della nullità delle clausole contrattuali che pongono a carico del correntista l'obbligo di corrispondere, sugl'importi di volta in volta risultanti a suo debito, gl'interessi ad un tasso superiore a quello legale, prevedendone la capi-talizzazione periodica, impone pertanto di procedere alla rideterminazione del saldo finale del conto mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base delle condizioni ritenute applicabili e della documentazione contabile la cui produzione è a carico della banca”.
Quali sanzioni per l’omessa produzione?
La sentenza ha cassato la sentenza di secondo grado rinviando alla Corte d’Appello per gli accertamenti conseguenti.
La Cassazione, però, non ha indicato un criterio da seguire laddove effettivamente in giudizio non sia presente la documentazione relativa alle movimentazioni del conto.
Ovviamente occorrerà distinguere i casi.
Ove manchi completamente la documentazione si dovrà ritenere che la banca non abbia assolto al proprio onere e dovrà essere respinta la sua richiesta di condanna del correntista al pagamento del saldo dovuto: ovviamente, l’assenza di estratti conto impedirà la valutazione e l’accoglimento anche della condanna di restituzione avanzata dal correntista.
Nel caso in cui la documentazione vi sia ma sia parziale, perché ad esempio gli estratti sono presenti solo da un certa epoca, sembra possibile utilizzare il criterio già elaborato dalla S.C. vale a dire quello del saldo zero. I conteggi del dare e avere (si rinvia sul tema al post Calcolo dell'Anatocismo Bancario) si potranno eseguire per il solo periodo per cui siano presenti gli estratti conto: il saldo iniziale, non trovando conforto nella documentazione anteriore (che manca), dovrà essere azzerato e gli addebiti e accrediti successivi porteranno al saldo finale, una volta che le movimentazioni siano state depurate da somme illegittimamente addebitate che risultino dall’esame di quella stessa documentazione.
Limiti all’applicazione di tale principio.
Come abbiamo indicato nel posto Conto Corrente bancario e Ripetizione di Indebito per Anatocismo Bancario: l'Onere della Prova e il Saldo Zero, effettivamente l’onere della prova è a carico della banca ma solo nei giudizi in cui la stessa abbia formulato domanda di pagamento.
Nei giudizi di ripetizione di indebito per anatocismo bancario, senza domande da parte della banca, da un lato l’onere della prova è a carico del correntista e dall’altro, conseguentemente, non è utilizzabile il principio del saldo zero.
La domanda del correntista potrà essere accolta solo ove abbia prodotto gli estratti conto: nel caso in cui siano parziali, la valutazione potrà riguardare solo il periodo per il quale siano presenti, partendo però dal saldo che risulti dal primo estratto conto prodotto in giudizio.
di Marco Ticozzi
Studio legale avvocati Mestre Venezia Treviso e Vicenza
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