5 giugno 2019
Le recenti sentenze della S.C. in tema di anatocismo bancario distinguono i versamenti in conto corrente a seconda che abbiano natura solutoria o ripristinatoria. Distinzione che è stata operata in relazione alla necessità di valutare quando la prescrizione in materia di anatocismo bancario decorra dal singolo versamento o, piuttosto, dalla chiusura del conto.
Tali decisioni, peraltro, hanno indicato principi (per i quali si rinvia al post Anatocismo bancario e Prescrizione) da cui ne deriva uno ulteriore, spesso trascurato: la domanda avente ad oggetto la ripetizione dell’indebito costituito dagli interessi anatocistici illegittimamente capitalizzati può essere proposta solo se il conto corrente non sia aperto.
Anatocismo e conto aperto: è ammissibile la domanda di ripetizione di interessi anatocistici ove il conto sia aperto?
Come anticipato, la giurisprudenza più recente indica che, in presenza di un conto corrente aperto , la domanda di condanna derivante da una contestazione in tema di anatocismo bancario è inammissibile: così Cass., 15.1.13, n. 798 ha sottolineato proprio come “è ripetibile la somma indebitamente pagata e non già il debito sostenuto come illegale”.
Il presupposto per la restituzione dell'indebito è che esista un pagamento, vale a dire un versamento solutorio: situazione che si verifica quando il versamento avviene in un conto scoperto in assenza di un'apertura di credito oppure quando il limite dell'apertura di credito è stato superato. La sentenza Cass., 15.1.13, n. 798, infatti, ponendosi sulla scia delle note Sezioni Unite in materia, indica che: "nel caso che durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto "scoperto" (cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento) e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere."
Come correttamente evidenzia la Cassazione, pertanto, l'annotazione rilevabile dagli estratti conto di una posta di interessi (o di altri oneri) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista non basta di per sé a trasformare quel versamento in un indebito: dunque, il correntista sulla base di tali mere annotazioni non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. La Corte, infatti, precisa: "di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto".
Dunque è possibile agire in giudizio per la contestazione dell'anatocismo bancario solo in presenza di un conto chiuso?
Come indica la Cassazione, la domanda di ripetizione di indebito per anatocismo bancario è proponibile solo se il conto corrente non sia aperto. Di conto non più aperto di può parlare ad esempio quando il correntista abbia esercitato il recesso dal rapporto oppure quando la banca abbia risolto il contratto per l'inadempimento del correntista stesso. Per cui, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui il cliente contesta il saldo del rapporto richiesto dall’istituto di credito per la presenza di anatocismo bancario, la domanda riconvenzionale in cui si contesta l’addebito di interessi o di altri oneri non dovuti è ammissibile, essendo in quel caso il conto corrente certamente non più aperto.
Quando l’azione è proposta dal correntista in via principale, invece, resta la necessità di accertarsi della previa chiusura del rapporto di conto corrente: se vi è anatocismo e il conto è aperto la domanda di ripetizione di indebito è inammissibile.
Ma anche in presenza di un conto corrente aperto, se vi è anatocismo, resta la possibilità di agire in giudizio. Non con un'azione di condanna, come detto, perché non vi è ancora stato un pagamento di indebito, ma con un'azione di accertamento della nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi: infatti “il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli)” (Cass., 15.1.13, n. 798).
In tale ipotesi, dunque, effettuato il calcolo dell'anatocismo, il giudice potrà accertare quale sia il saldo corretto del conto a una certa epoca, pur non potendo condannare la banca a un pagamento se residui un attivo in favore del correntista.
di Marco Ticozzi
Studio legale avvocati a Treviso Mestre Venezia e Vicenza
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