8 marzo 2023
Nomina amministratore giudiziario srl e art 2409 cc: in una recente sentenza del 13 marzo 2013 il Tribunale di Venezia ha indicato che nelle società a responsabilità limitata non è utilizzabile la procedura prevista dall'art. 2409 c.c. per denunciare le irregolarità di amministrazione. La disposizione è collocata nell'ambito della disciplina del collegio sindacale per le società per azioni: di qui il dubbio, appunto, sulla sua applicabilità in un diverso contesto, come quello della srl, seppur laddove anche in tali società sia previsto il collegio sindacale.
Nomina amministratore giudiziario srl e art. 2409 cc per società
L'art. 2409 cc prevede che, se vi è fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, sia possibile denunciare i fatti al tribunale che può ordinare l'ispezione dell'amministrazione.
Se le violazioni denunciate sussistono, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni: nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.
Amministratore giudiziario società: l'art. 2409 cc si applica alla nomina per una SRL?
Il problema esaminato dal Tribunale di Venezia è quello dell'applicabilità di tale disciplina fissata dall'art. 2409 c.c. alle società a responsabilità limitata (srl).
La decisione contenuta nella sentenza Trib. Venezia 13 marzo 2013 è nel senso anticipato di escludere l'utilizzabilità di tale rimedio e ciò anche se si versa in ipotesi di società a responsabilità limitata con unico socio o con capitale sociale tale da rendere obbligatorio il collegio sindacale. Indica il Tribunale che "il legislatore della novella del 2003 ha innovato profondamente la disciplina delle società a responsabilità limitata, prevedendo un insieme autonomo e organico di norme, nel quale i rinvii alla disciplina della società per azioni non costituiscono più la regola ma l'eccezione; di conseguenza, il rinvio alle norme che disciplinano il collegio sindacale della società per azioni, ossia agli artt. 2397 e segg. c.c., non opera per l'art. 2409 c.c., perchè non più compatibile con l'attuale modello della società a responsabilità limitata, ispirata ad un controllo tutto privatistico".
Il dubbio interpretativo derivava proprio dal fatto che l'art. 2409 cc è collocato nell'ambito della disciplina del collegio sindacale nelle società per azioni: astrattamemte, quindi, si potrebbe sostenere che si applichi appunto a ogni ipotesi di società con collegio sindacale.
La soluzione qui richiamata, peraltro, è in linea con l'orientamento della Cassazione, che aveva già avuto modo di affermare che "il procedimento previsto dall'art. 2409 c.c. per il controllo giudiziario della società per azioni non è applicabile alla società a responsabilità limitata, in tal senso deponendo, oltre alla diversità dei connotati attribuiti a tale tipo di società [...], la formulazione letterale dell'art. 2488 c.c. [...] e dell'art. 92 disp. att. cod. civ., nonchè, per le ipotesi in cui sia obbligatoria la costituzione del collegio sindacale, la genericità del rinvio alla disciplina delle società per azioni contenuto nell'art. 2477 c.c., il quale va pertanto riferito ai soli requisiti professionali ed alle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei sindaci previste dagli artt. 2397 e ss. cod. civ., conformemente all'intento manifestato dal legislatore di privatizzare il controllo societario in favore dei singoli soci" (Cass., 13 gennaio 2010, n. 403).
Per approfondimenti segnalo una recente pubblicazione nella rivista Ricerche Giuridiche dell'Università Ca' Foscari Venezia, in cui si ripercorrono le differenti posizioni sulla questione.
Amministratore giudiziario poteri: quali atti può compiere?
L’art. 2409 cc indica che il tribunale, quando nomina l’amministratore giudiziario, ne determina i relativi poteri.
Ai sensi dell’art. 92 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie ha come effetto quello di privare il legale rappresentare dell'amministrazione della società nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario.
Come regola generale e, quindi, salvo che il provvedimento del tribunale non indichi diversamente, l'amministratore giudiziario non ha il potere di compiere atti ulteriori rispetto a quelli di ordinaria amministrazione se non con l'autorizzazione del tribunale.
Tra i poteri che l’amministratore giudiziario ha vi è anche quello di rappresentanza: infatti, entro i limiti dei poteri che gli sono stati conferitigli dal tribunale, l'amministratore rappresenta in giudizio la società nelle controversie connesse alla sua gestione.
Sempre l’art. 92 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie precisa che all'amministratore giudiziario l’assemblea può conferire poteri ulteriori per determinati atti: ma le deliberazioni sul punto sono efficaci solo a fronte di una approvazione da parte del tribunale.
Da ultimo, sempre l’art. 92 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie precisa che il compenso settante all'amministratore giudiziario nominato è fissato dal tribunale.
di Marco Ticozzi
Avvocato a Mestre Venezia Treviso e Vicenza
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