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Interessi Usurari: per il Tribunale di Venezia gli Interessi di Mora e quelli Corrispettivi non si Sommano!

5 giugno 2019

Come abbiamo segnalato nel precedente post Mutui Usurari e Interessi di Mora, ritenevamo non corretta l'interpretazione che si andava diffondendo per la quale Cass. 9 gennaio 2013, n. 350 indicherebbe che il contratto di mutuo ha interessi usurari ove la somma tra gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora sia superiore al tasso soglia. Tale nostra indicazione, che si fondava sulla lettura di tale sentenza nonché sull'interpretazione delle disposizioni applicabili alla fattispecie, sembra avere ora il supporto della prima giurisprudenza di merito sul tema e, in particolare, del Tribunale di Venezia, peraltro proprio in un contenzioso in tema di usura bancaria in cui assisto l'istituto di credito resistente.

Interessi Usurari Tribunale Di Venezia
Interessi Usurari: Per Il Tribunale Di Venezia Gli Interessi Di Mora E Quelli Corrispettivi Non Si Sommano!

Interessi Usurari: Interessi di Mora e Interessi Corrispettivi.

Come anticipato, le prime decisioni sono nel senso di considerare singolarmente i tassi di interesse al fine di valutare se siano usurari.
Nel senso che potrebbero essere usurari i tassi di interesse corrispettivi o quelli di mora, ma prendendo a riferimento i tassi pattuiti per ogni ipotesi e senza possibilità di sommarli. Sul tema rinviamo peraltro al post Usura degli Interessi Moratori: quali conseguenze sugli interessi Corrispettivi? in relazione alle conseguenze che derivano sui tassi corrispettivi ove siano usurari solo quelli di mora.
Quindi, solo se il tasso corrispettivo o quello di mora preso singolarmente supera il tasso soglia vi sarà usurarietà dell'uno o dell'altro: in questo senso, come anticipato, la recente ordinanza 28 gennaio 2014 del Tribunale di Napoli, quinta sezione civile - dott. Ardituro, la recente ordinanza 28 gennaio 2014 del Tribunale di Milano - dott.ssa Cosentini e la recente sentenza Trib. Napoli, 18 aprile 2014, n. 5949.

Interessi Usurari: la decisione del Tribunale di Venezia.

Con ordinanza 26 febbraio 2014 - dott.ssa Zanon il Tribunale di Venezia ha rigettato la tesi del cliente che agiva in opposizione a decreto ingiuntivo per contestare il credito della banca: lamentava, infatti, che gli interessi sarebbero stati usurari perché la somma di quelli corrispettivi e di mora avrebbe superato il tasso soglia.
Seguendo la tesi che sostenevo nel giudizio, il Tribunale di Venezia ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto sulla base delle seguenti argomentazioni: "ritenuto infatti che non sia corretto sostenere che il tasso soglia sarebbe superato per effetto della sommatoria fra il tasso debitore contrattuale e quello moratorio: trattasi di tassi previsti in via alternativa e che sono stati in via alternativa applicati. La giurisprudenza della Suprema Corte invocata da parte attrice a sostegno dell'opposizione (Cass. 350/2013) non avvalla in realtà l'assunto della stessa, limitandosi ad affermare il principio più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, vale a dire che la regola ex art. 1815 c.c. si applica alla pattuizione di interessi a qualunque titolo dovuti, cioè a quelli corrispettivi come a quelli moratori (v. Cass. 5286/2000; Cass. 5324/2003; Cass. 16992/2007). Rilevato in definitiva che la censura relativa alla pretesa applicazione di interessi usurari è fondata su di una prospettazione errata e l'avvenuto superamento del tasso soglia è smentito dalla produzione documentale effettuata dalla banca".

Interessi Usurari: Conclusioni.

Dunque, tale orientamento emerso in un giudizio in cui assistevo un istituto di credito sembra confermare la correttezza dell'indicazione che avevamo fornito nel post Mutui Usurari e Interessi di Mora.
Complessivamente, ci pare esservi ancor di più la necessità di prestare attenzione a questi contenziosi giacché, se quella ora in discussione è l'unica ragione della domanda o della contestazione, il rischio è quello di avventurarsi in una causa dall'esito incerto, ad oggi probabilmente negativo.
Resta da sottolineare, come indicato nei commenti a questo post, che differente dalla sommatoria tra interessi corrispettivi e di mora potrebbe essere la valutazione dell'incidenza degli interessi corrispettivi maturati sui quali si calcolino gli interessi di mora: se gli interessi moratori, secondo la specifica previsione contrattuale del caso concreto, vengono calcolati non solo sul capitale ma anche sugli interessi relativi alle rate scadute e non pagate è chiaro che l'incidenza complessiva degli interessi sul capitale aumenta.
Anche in tali ipotesi, come indica l'ordinanza 28 gennaio 2014 del Tribunale di Milano - dott.ssa Cosentini, non credo siano da sommare in modo automatico i tassi corrispettivi e quelli di mora: occorrerà effettuare un complesso calcolo per determinare quali interessi corrispettivi siano in concreto maturati e quale sia la loro incidenza sul tasso di mora tenendo conto del capitale. Peraltro, se è corretta tale ricostruzione riferita a tale specifica ipotesi, allora l'usura non dovrebbe essere intesa come originaria ma come derivante dall'operatività del rapporto. Per tale questione, comunque, rinviamo ai successivi post che si occuperanno del tema.
di Marco Ticozzi
avvocato a Treviso Mestre Venezia e Vicenza

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Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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