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Prescrizione saldo banca: rimesse solutorie su saldo ricalcolato e rettificato

18 febbraio 2023

Prescrizione rimesse solutorie e ripristinatorie su saldo banca: rimesse solutorie su saldo ricalcolato e rettificato. Come noto, nei contenziosi di diritto bancario si discute come vada verificata la presenza di indebiti oramai prescritti. Se, per la verifica della prescrizione, è oramai accolta pacificamente la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, si discute se la verifica dell’incidenza di rimesse solutorie (che intervengano a conto scoperto o a conto che si trovi extrafido) vada compiuta sul saldo banca o su quello ricalcolato e rettificato.
Le differenze sulle rimesse solutorie idonee a generare prescrizione possono essere notevoli, perché il conto potrebbe apparire scoperto - saldo banca - ma in realtà non esserlo, ove venga depurato di addebiti illegittimi che si erano verificati nel periodo pregresso (per cui sul conto rettificato o ricalcolato).
Confrontiamo alcune recenti sentenze di Cassazione e del Tribunale di Treviso che, ai fini della verifica della prescrizione, propendono per il saldo banca e della Corte d’Appello di Venezia, che applica quello non rettificato e ricalcolato.

Rimesse Solutorie Su Saldo Ricalcolato E Rettificato
Prescrizione Saldo Banca: Rimesse Solutorie Su Saldo Ricalcolato E Rettificato

Prescrizione rimesse solutorie: su saldo banca o su quello ricalcolato e rettificato? La recente Cassazione

Prescrizione saldo banca: rimesse solutorie su saldo ricalcolato e rettificato. Sulla questione si è espressa recentemente la Cassazione: la verifica, di quali siano le rimesse solutorie che incidono sull’eccezione di prescrizione, deve essere operata non sul saldo banca ma su quello ricalcolato e rettificato: in questo senso ad esempio la recente Cass. 15 febbraio 2021, n. 3858, Relatore Fidanzia, perla quale “si deve ribadire che solo le rimesse solutorie, come individuate secondo il criterio indicato dalla più volte citata sentenza delle S.U. del 2010, possono configurarsi come "pagamento" ai sensi dell'art. 1194 c.c., comma 2. Ne consegue che, premesso, che, come già evidenziato da questa Corte (Cass. n. 9141/2020), al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo del conto” (Cass. 15 febbraio 2021, n. 3858 su prescrizione saldo banca, rimesse solutorie sul conto ricalcolato e rettificato).

In modo analogo la S.C. aveva già indicato che “è, invece, evidente che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento” (Cass. 19 maggio 2020, n. 9141, su prescrizione saldo banca, rimesse solutorie sul conto ricalcolato e rettificato).

Rimesse solutorie su saldo ricalcolato: Tribunale di Treviso e altri precedenti di merito contro il saldo banca per la prescrizione.

Prescrizione saldo banca: rimesse solutorie su saldo ricalcolato e rettificato. La recente sentenza Tribunale di Treviso 4 maggio 2021, Relatore De Luca, ricorda anzitutto non solo l’orientamento di Cassazione ma anche alcune pronunce di merito:

  • Corte d'Appello di Torino: "... va ancora rilevato che il saldo iniziale (al 8/1/2000) dal quale effettuare il ricalcolo del conto va individuato, come sostenuto dall'appellante, nel saldo esposto dalla banca e non già nel saldo rettificato con espunzione di tutti gli addebiti illegittimi intervenuti nel periodo prescritto; assumere, infatti, quale saldo iniziale un importo già epurato dagli addebiti illegittimi, e relativi al periodo precedente, verrebbe a vanificare l'effetto della prescrizione che comporta l'intangibilità delle somme versate, ancorché illegittimamente, in tale periodo" (sentenza n. 205 del 26 gennaio 2017 della C.d.A)” (così ricorda questo orientamento Tribunale di Treviso 4 maggio 2021 su prescrizione saldo banca, rimesse solutorie su saldo ricalcolato e rettificato);
  • Tribunale di Padova 24 febbraio 2021, n. 318: "...va osservato che l'ipotesi ricostruttiva prospettata dall'attrice, volta a utilizzare un saldo depurato dalle competenze illegittime nella verifica in ordine al carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse, comporta una riscrittura a posteriori del conto corrente depurato delle poste illegittime e si risolve, pertanto, in una modifica del dato storico fattuale rappresentato dalle registrazioni così come scritturate dalla banca nel tempo. Operando in tal modo si verrebbe a creare una realtà apparente ed artificiale - corrispondente a come il conto avrebbe dovuto essere senza le annotazioni illegittime - che tuttavia mai è esistita; e si eluderebbe la funzione dell'eccezione di prescrizione, atteso che se si procedesse alla preventiva depurazione del conto dalle competenze illegittimamente applicate dalla banca, e solo successivamente si procedesse alla verifica del carattere delle singole rimesse, non esisterebbe più alcuna pretesa illegittima a monte e quindi non opererebbe mai la prescrizione” (così ricorda questo orientamento Tribunale di Treviso 4 maggio 2021 su prescrizione saldo banca, rimesse solutorie sul conto ricalcolato e rettificato);
  • Corte d'Appello di Bologna "... il primo giudice ha correttamente disposto le indagini peritali che hanno condotto ad acclarare il credito del correntista, escludendo gli interessi ultralegali che risultavano pattuiti facendo ricorso all'uso su piazza. Peraltro, va anche considerato che la natura solutoria o ripristinatoria di una rimessa non può essere valutata ex ante, ma solo dopo aver ricalcolato i saldi, epurandoli dalle poste non dovute e che ripristinando le posizioni di credito/debito potrebbero portare a ritenere ripristinatoria una rimessa che era stata trattata dalla Banca come solutoria, come nel caso in cui il correntista risultava extra fido, solo perche gli erano state addebitate competenze ed interessi non dovuti. Da ciò consegue che solo ex post, ovvero dopo la ricostruzione dell'intero rapporto di dare/avere ad opera del CTU, sarà possibile valutare se alcune rimesse, indicate come solutorie dalla Banca, Io siano state in concreto, e per esse, considerare il periodo di prescrizione decorrente dall'annotazione, invece che dalla chiusura del conto." (sentenza n. 2920 del 26 novembre 2018)” (così ricorda questo orientamento Tribunale di Treviso 4 maggio 2021 su prescrizione saldo banca, rimesse solutorie su saldo ricalcolato e rettificato);
  • Corte d'Appello di Milano: "la scelta del saldo - cruciale, per il notevole divario che induce nelle risultanze del ricalcolo, con ragguardevoli riflessi economici - da impiegare nelle operazioni che presiedono l'individuazione delle rimesse solutorie, deve ricadere nel criterio del saldo opportunamente "rettificato" (che tenga cioè conto delle pretese annotate dalla Banca in conto, legittime e/o illegittime, via via coperte da rimesse solutorie intervenute nel periodo prescritto) e non nel criterio del saldo da estratto conto (o "saldo banca") ... al di fuori dell'ammontare corrispondente al capitale liquido ed esigibile (e delle pertinenze ad esso riferite e pretese), la rimessa non assume una natura solutoria: ogni altro spostamento che risultasse dal sistema di contabilizzazione adottato dalla Banca, risulterebbe solo apparente, privo di efficacia traslativa, ossia dovrebbe riguardarsi come un mero deposito effettuato dal cliente sul proprio conto ed a proprio favore sicché anche le rimesse su conto con saldo positivo non possono essere ritenute solutorie, ndr ... tanto premesso, risulta allora evidente che, per compiere tale accertamento, non ci si possa affidare alla contabilità della Banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso soltanto apparenti e virtuali, controvertendosi innanzi tutto sulla validità di clausole contrattuali e di prassi contabili applicate, perché, in ipotesi, contrarie a norme imperative e inderogabili. È invece doveroso prima effettuare una ricostruzione contabile del conto corrente bancario, depurandolo dalle conseguenze contabili di clausole e prassi nulle e inefficaci, con le quali la Banca ha appesantito indebitamente il passivo e/o lo scoperto di conto corrente del cliente; soltanto dopo potrà stabilirsi, in relazione al limite dell'affidamento accordato dalla Banca, se i singoli versamenti eseguiti abbiano avuto una reale ed effettiva natura solutoria (in presenza di uno scoperto ultrafido) ovvero ripristinatoria (in presenza di un passivo intrafido). In estrema sintesi, per il calcolo delle rimesse solutorie è necessario adottare il criterio del saldo rettificato, al fine di non confondere rimesse "apparentemente solutorie" con rimesse "effettivamente solutorie" (sentenza n. 176 del 20.1.2020)” (così ricorda questo orientamento Tribunale di Treviso 4 maggio 2021 su prescrizione saldo banca, rimesse solutorie sul conto ricalcolato e rettificato).

Rimesse solutorie e ripristinatorie prescrizione: su saldo ricalcolato e rettificato? La motivazione del Tribunale di Treviso

Come anticipato, la recente sentenza del Tribunale di Treviso 4 maggio 2021 aderisce a questo orientamento, peraltro con motivazione molto ampia: “il procedimento di ricalcolo riferito al saldo banca risulterebbe, infatti, del tutto coincidente con quello riferito al saldo rettificato, se fosse compiutamente rispettato l'art. 1194 c.c., rapportando la dimensione solutoria della rimessa al capitale e competenze liquidi ed esigibili; ma solo scomponendo tale saldo, si ha evidenza del credito in essere (saldo rettificato) e si può circoscrivere la natura di pagamento alla quota di rimessa attinente gli interessi del credito oltre il fido, determinando di converso la residua quota rivolta a estinguere il credito oltre il fido e ricostituire il margine entro il fido.

Con il solo fatto che le pretese illegittime intervengono in extra fido, marcato dal saldo banca, gli istituti di credito pretendono di riconoscere ad esse una natura solutoria, eludendo i presupposti del pagamento e prevaricando i criteri legali di imputazione dell'art. 1194 c.c. che, nelle pronunce della Suprema Corte, vengono posti a presidio da forme indirette e celate di anatocismo, che realizzano, prima ancora che il capitale venga a scadenza, con l'immediato pagamento degli interessi entro il fido, lo stesso effetto della capitalizzazione degli interessi.

Per l'individuazione delle rimesse aventi una funzione di pagamento non ci si può affidare alla contabilità della banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso solo apparenti e virtuali, controvertendosi innanzi tutto sulla validità di clausole contrattuali e di prassi contabili applicate anche se contrarie a norme imperative e inderogabili (ad es. in tema di tassi di interessi, di anatocismo, di C.M.S., di decorrenza delle valute).

Occorre prima disporre una ricostruzione contabile del conto corrente bancario, depurandolo dalle conseguenze contabili di clausole e prassi nulle e inefficaci, con le quali la banca ha appesantito indebitamente il passivo e/o lo scoperto di conto corrente del cliente e solo dopo si può stabilire, in relazione al limite dell'affidamento accordato dalla banca, se i singoli versamenti eseguiti abbiano avuto una reale ed effettiva natura solutoria (in presenza di uno scoperto ultrafido) ovvero ripristinatoria (in presenza di un passivo intrafido)” (Tribunale di Treviso 4 maggio 2021 su prescrizione saldo banca, rimesse solutorie sul conto ricalcolato e rettificato).

La sentenza Tribunale di Treviso 4 maggio 2021 su prescrizione saldo banca, rimesse solutorie su saldo ricalcolato e rettificato, rileva inoltre che “sostenere che assumere quale saldo iniziale un importo già epurato dagli addebiti illegittimi verrebbe a vanificare l'effetto della prescrizione, significa capovolgere l'ordine delle questioni facendo discendere la natura solutoria della rimessa dalla presenza dell'indebito: la rimessa diverrebbe pagamento per le annotazioni stesse che hanno fatto lievitare il saldo in extra fido e verrebbe impiegata prioritariamente in pagamento delle annotazioni stesse, a prescindere che le pretese avanzate, pur anche illegittime, siano riferite al credito oltre il fido o entro il fido.

Facendo riferimento al saldo banca, che può includere un insieme di poste illegittime - dagli interessi anatocistici, agli interessi ultralegali e usurari, alle CMS trimestrali capitalizzate, alle valute fittizie - si ascrive la natura e la misura solutoria della rimessa all'ammontare del margine oltre il fido e, da tale assunto, si fa discendere l'incondizionato pagamento delle pretese avanzate dalla banca con le annotazioni in conto. Risultano in tal modo pregiudicati i principi giuridici posti a presidio dei rapporti negoziali sottostanti, introducendo surrettiziamente pagamenti di crediti che liquidi ed esigibili non sono.

Nel contratto di affidamento viene posto a disposizione un capitale di credito che, sino a scadenza, revoca o modifica, rimane immutato. L'apertura di credito non si erode con le continue annotazioni a debito degli interessi, legittimi o illegittimi che questi ultimi siano, le annotazioni non modificano il credito utilizzato.

Al contrario, adottando un sistema di registrazione che fonde nel conto corrente annotazioni di diversa natura, la banca capitalizza alla fine di ciascun trimestre tutti gli interessi maturati, gonfiando il saldo e mandandolo in extra fido, ma ciò non produce modifiche giuridiche nell'ammontare del credito utilizzato, né nell'ammontare del credito esigibile, né tanto meno nella esigibilità della pretesa avanzata.

Parallelamente la capitalizzazione a fine trimestre di interessi ed oneri illegittimi determina un'impropria riduzione del credito disponibile o un improprio aumento del credito concesso in extra fido, ma non modifica la natura del saldo legale; determina invece un saldo alterato, al quale si vorrebbe vincolare la funzione solutoria o ripristinatoria della successiva rimessa; tanto maggiori sono le annotazioni illegittime incluse nel saldo, tanto più ampio risulterà il margine solutorio della rimessa” (Tribunale di Treviso 4 maggio 2021 su prescrizione saldo banca, rimesse solutorie sul conto ricalcolato e rettificato).

In definitiva, secondo Tribunale di Treviso 4 maggio 2021 su prescrizione saldo banca, rimesse solutorie su saldo ricalcolato e rettificato “una lievitazione del saldo banca, connessa alla presenza di interessi ed oneri illegittimamente addebitati determina una "indebita" alterazione del credito vantato dalla banca e, di riflesso, una "falsa" rappresentazione della posizione entro il fido o extra fido. Una indebita registrazione non può modificare la natura legale del saldo, né si può ritenere che, decorso il decennio, tale saldo possa legittimamente mutare la natura delle rimesse.

I diritti di credito e debito non devono nascere dalle annotazioni della banca ma dai rapporti giuridici sottostanti” (Tribunale di Treviso 4 maggio 2021 su prescrizione saldo banca, rimesse solutorie su saldo ricalcolato e rettificato).

Rimesse solutorie e ripristinatorie prescrizione su saldo ricalcolato: Corte d’Appello di Venezia a favore del saldo banca per la prescrizione.

Contraria alla impostazione prevalente dopo le ricordate sentenze di Cassazione, è e resta la Corte d’Appello di Venezia.

Nella sentenza Corte Appello Venezia 13 ottobre 2020, n. 2680 (allegata alla pagina) la Corte indica, infatti, che “quanto alla questione del saldo banca / saldo ricalcolato anche nel periodo coperto da prescrizione, l’orientamento già espresso da questa Corte in precedenti pronunce (per es. Corte Appello Venezia, sentenza 3074/2019) è a favore dell’utilizzo del saldo banca; in effetti, depone a favore di tale soluzione la considerazione che la prescrizione precluderebbe ogni valutazione in ordine al periodo da lei coperto, per dare certezza e stabilità ai rapporti giuridici; depurare in prima battuta il conto delle annotazioni illegittime (anche se in forza del principio per cui un atto nullo non produce effetti) corrisponderebbe a riscriverlo, con elusione del limite della prescrizione dell’azione di ripetizione.

Tuttavia, la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata nel senso di riconoscere valore al saldo ricalcolato (Cass. Ordinanza n. 9141 del 19/05/2020), con una pronuncia che, invero, non ha dato compiutamente conto delle ragioni di tale scelta rispetto ai diffusi orientamenti di merito a favore del saldo banca” (Corte d’Appello di Venezia 13 ottobre 2020, n. 2680 su prescrizione saldo banca, rimesse solutorie sul conto ricalcolato e rettificato).

di Marco Ticozzi

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Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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