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Usura degli Interessi Moratori: sono dovuti gli Interessi Corrispettivi?

13 ottobre 2021

In precedenti post in tema di usura bancaria abbiamo già indicato come alcuni sostengano che la sentenza Cass. 9 gennaio 2013, n. 350 abbia introdotto il principio della sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori ai fini della verifica dell’eventuale esistenza di interessi usurari: come osservato nel post Mutui Usurari e Interessi di Mora, però, si tratta di una soluzione non condivisibile, che fa dire a tale sentenza ciò che non dice.
Ma anche a valutare i tassi corrispettivi e quelli moratori singolarmente, restano le problematiche: cosa accade se si verifica l’usurarietà degli interessi moratori e non di quelli corrispettivi? Le conseguenze che coinvolgono i tassi moratori si riverberano sui tassi corrispettivi?

Usura Degli Interessi Moratori
Usura Degli Interessi Moratori: Sono Dovuti Gli Interessi Corrispettivi?

Usura dei Tassi Moratori e Tassi corrispettivi: la tesi della validità di quelli Corrispettivi.

La questione non è di poco conto se si considera che, mentre sembra improbabile che le banche pattuiscano tassi corrispettivi usurari all’origine (il che può capitare ad esempio perché non abbiano considerato le commissioni di massimo scoperto o altri oneri in passato non valutati ai fini dell'usura), è più facile che il superamento del tasso soglia riguardi gli interessi moratori, solitamente determinati mediante meccanismi di maggiorazione degli interessi corrispettivi.
Alcune recenti sentenze prendono posizione su tale questione: si tratta dell’ordinanza 28 gennaio 2014 del Tribunale di Napoli, quinta sezione civile - dott. Ardituro e dell’ordinanza 28 gennaio 2014 del Tribunale di Milano - dott.ssa Cosentini.
In entrambi i casi i procedimenti erano instaurati dai mutuatari che chiedevano la restituzione o la compensazione con diversi controcrediti degli interessi usurari pagati sul mutuo, invocando proprio i principi in tesi derivanti della nota sentenza Cass. 9 gennaio 2013, n. 350: l’assunto era che i due diversi tassi (moratori e corrispettivi) cumulati tra loro conducessero a un evidente superamento, già in sede di stipulazione del contratto, del tasso soglia d’usura.
Entrambe le decisioni hanno anzitutto negato l’esistenza di un vincolo di interdipendenza tra la pattuizione degli interessi corrispettivi e quella degli interessi moratori ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia d'usura, trattandosi di interessi dovuti in alternativa: sul punto rinviamo al nostro post Mutui Usurari e Interessi di Mora sulla lettura corretta della sentenza della Suprema Corte sopra richiamata.
Ma -e questo è l’aspetto rilevante ora in considerazione- entrambi i Tribunali hanno limitato le conseguenze dell’usurarietà degli interessi moratori all’invalidità della sola clausola con cui sono stati pattuiti i tassi di mora, senza coinvolgimento degli interessi corrispettivi che dovrebbe allora continuarsi ad applicare.
E così Tribunale di Milano 28 gennaio 2014 afferma che “nel condividersi il principio affermato dalla Corte secondo cui la verifica del rispetto del soglia d’usura va estesa alla pattuizione del tasso di mora, ne consegue che, ove detto tasso risultasse pattuito in termini da superare il tasso soglia rilevato all’epoca della stipulazione del contratto, la pattuizione del tasso di mora sarebbe nulla, ex art. 1815 comma 3 c.c. (e quindi non applicabile), con l’effetto che, in caso di ritardo o inadempimento, non potrebbero essere applicati interessi di mora, ma sarebbero unicamente dovuti i soli interessi corrispettivi (ove pattuiti nel rispetto del tasso soglia)”.
In modo analogo anche Tribunale di Napoli 28 gennaio 2014, in un caso di interessi moratori che superano il tasso soglia e di interessi corrispettivi legittimi, indica che “ad essere sanzionata con la nullità totale della clausola che determina la misura degli interessi [è] solo la previsione relativa al tasso da applicare per gli interessi moratori, ma non anche quella per gli interessi corrispettivi, che, comunque, sono dovuti, perché in misura leggermente inferiore al tasso usurario all’epoca stabilito dal Ministero del Tesoro”.
In definitiva, secondo le ordinanze in esame, la nullità ex art. 1815 secondo comma c.c. di una pattuizione non travolge le intere pattuizioni riguardanti gli interessi (corrispettivi e moratori che siano) ma solo quella riferita agli interessi moratori, in quanto gli unici a essere superiori al tasso soglia d'usura. Pertanto, in sostanza, anche laddove gli interessi moratori risultassero usurari, l’unica conseguenza favorevole per il cliente sarebbe la non debenza degli stessi in caso di inadempimento, con il permanere dell’applicazione degli interessi corrispettivi.

Se gli Interessi Moratori sono Usurari sono dovuti gli Interessi Corrispettivi?

Le due decisioni sopra richiamate propendono per l’applicabilità degli interessi corrispettivi nel caso in cui gli interessi moratori siano usurari. Mi pare che la soluzione prospettata sia una delle possibili, pur essendovi ampi margini di incertezza.
L’art. 1815 secondo comma c.c., infatti, prevede la nullità della clausola con la quale si pattuiscono interessi usurari: da tale profilo sembrerebbe corretto valorizzare il fatto che gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori sono differenti, essendo fissati da diverse previsioni contrattuali. Di qui, appunto, la soluzione ipotizzata di considerare nulla una clausola (quella che fissa gli interessi moratori in ipotesi usurari) e non l’altra (quella con cui si stabiliscono gli interessi corrispettivi).
Ma l’art. 1815 secondo comma c.c. non si limita a sancire la nullità della clausola: così fosse all’interesse pattuito illegittimamente, perché superiore al tasso soglia d'usura, dovrebbe sostituirsi quello legale. La previsione indica infatti che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
E mentre la nullità della clausola certamente si riferisce alla clausola presa in considerazione, la previsione che in caso di pattuizione di interessi usurari non sono dovuti interessi potrebbe essere letta come riferita a quella stessa clausola ma anche, più in generale, a ogni remunerazione del credito mutuato.
La soluzione ci sembra derivare dal rilievo che si vuole attribuire a tale esclusione del diritto agli interessi. Se la previsione è strettamente connessa con la nullità dovrebbe prevalere la limitazione degli effetti alla specifica clausola, vale a dire che non sarebbero dovuti gli interessi moratori ma invece permarrebbero quelli corrispettivi. Se, invece, si intende l’esclusione del diritto a ricevere interessi come una sorta di sanzione volta a punire chi abbia richiesto degli interessi usurari, di modo che il creditore non possa ricevere alcuna remunerazione per il capitale mutuato, allora sembrerebbe dover prevalere la tesi per la quale non sono dovuti interessi di sorta, anche differenti da quelli in ipotesi superiori al tasso soglia d'usura.
Tale secondo soluzione ha trovato anche il riscontro di alcune decisioni di merito, tra le quali Tribunale di Padova ordinanza 8-13 maggio 2014, con la quale è stato indicato che, in caso di usurarietà degli interessi di mora, non sono dovuti neppure gli interessi corrispettivi. Si rinvia allo specifico post sul punto: Tribunale di Padova: Usura degli Interessi di Mora e non debenza anche di quelli Corrispettivi.
Si tratta di soluzioni entrambe compatibili con la lettera della previsione, con la conseguenza che diventa rilevante appunto l’individuazione dello scopo della disposizione per il quale, però, come abbiamo sottolineato, si possono formulare letture differenti.
di Marco Ticozzi
Studio legale Avvocati a Mestre Venezia Treviso e Vicenza

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