26 agosto 2023
Cosa si intende con Usura Bancaria? Le varie forme di usura sue varie forme (oggettiva e soggettiva oppure originaria e sopravvenuta) rappresentano tematiche spesso all'attenzione delle persone e formano oggetto di numerosi contenziosi in materia bancaria. Il problema dell'usura bancaria è rilevante e talvolta e la giurisprudenza bancaria utilizza criteri incerti e variabili. Ecco la Guida Completa, che deriva anche dalla mi esperieza di avvocato in uno studio di avvocati che segue questi contenziosi a Mestre Venezia, Padova e Treviso.
Cosa si indende con Usura bancaria?
L’usura, come noto, è la pratica consistente nel fornire prestiti a tassi di interesse elevati: più precisamente è definito usurario il tasso di interesse sulle operazioni di finanziamento che supera le soglie d'usura stabilite dalla legge.
La materia dell'usura e di quella bancaria è disciplinata, oltre che dall’art. 1815 c.c., dalla legge 7 marzo 1996 n. 108, la quale ha altresì modificato l’art. 644 c.p. che disciplina il reato di usura, nonché dalla legge 28 febbraio 2001 n. 24 di conversione del D.l. 29 dicembre 2000 n. 394 e dalla legge 12 luglio 2011 n. 106 di conversione del D.l. 70/11.
In pratica ogni 3 mesi la Banca d’Italia, proprio al fine di valutare l’esistenza di usurarietà bancaria degli interessi, stabilisce il tasso di interesse massimo, detto ‘tasso soglia’, che in materia bancaria e non i creditori possono applicare ai clienti all’atto dell’accensione di un rapporto di finanziamento, mediante un complesso meccanismo di calcolo. Peraltro, i tassi soglia in materia bancaria non sono unici ma differenziati per le varie operazioni di finanziamento.
I criteri per il calcolo dei tassi soglia dell'usurarietà degli interessi in materia bancaria sono poi stati modificati dalla citata L. 106/2011: pertanto per i rapporti stipulati fino al 30.6.2011 il tasso soglia il cui superamento porta a Usura Bancaria è dato dal tasso medio praticato in un dato periodo aumentato del 50%, mentre dall’1.7.2011 i tassi trimestralmente rilevati dalla Banca d’Italia e riportati nelle relative tabelle devono essere aumentati di un quarto cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La modifica, dunque, di fatto consente una maggiore possibilità di innalzamento del tasso praticato senza che vi sia usurarietà bancaria degli interessi per tutti i casi in cui il tasso medio sia inferiore al 16%: infatti, ad esempio, se il tasso medio è del 10% il tasso soglia per i contratti antecedenti al 2011 era 15% e per i successivi 16,5%.
Come indicato, dunque, con il nuovo criterio è stata tendenzialmente aumentata la forbice tra il tasso medio e il tasso soglia d'usura bancaria.
Per la verifica di quale sia il tasso medio praticato tempo per tempo e, dunque, quale sia il tasso soglia che si calcola nel modo anzidetto, consigliamo di utilizzare questa pagina del sito della Banca d'Italia.
La complessità della valutazione circa la usurarietà degli interessi
Per determinare se vi sia usurarietà bancaria degli interessi diviene peraltro determinante valutare quali oneri vadano inclusi per il raffronto con il tasso soglia d'usura bancaria : solo gli interessi convenzionali? anche le penali (ad esempio quelle di estinzione anticipata) e le spese? anche gli interessi moratori possono essere usurari? ed in tal caso, valutati separatamente o occorre sommare il tasso convenzionale con il tasso di mora?
Le difficoltà di valutazione circa l'esistenza dell'usurarietà bancaria degli interessi attengono proprio a tali questioni (lo riscontro nella mia esperienza di avvocato in uno studio di avvocati a Mestre Venezia Padova e Treviso), per le quali si rinvia ai singoli post in tema proprio di Usura Bancaria: non si tratta, quindi, tanto di una questione di conteggio quanto piuttosto di una valutazione giuridica di cosa vada considerato e cosa vada ignorato.
Usura bancaria Originaria e Sopravvenuta
In materia di Usurarietà Bancaria degli interessi, la giurisprudenza ha individuato diverse fattispecie di usurarietà degli interessi (trovo di ciò riscontro anche nella mia esperienza di avvocato in uno studio di avvocati a Mestre Venezia Padova e Treviso): si parla di usura originaria e sopravvenuta, soggettiva e oggettiva.
L’usura bancaria originaria è quella di cui alla L. 24/01 che con norma di interpretazione autentica ha stabilito che, ai fini dell’applicazione sia dell’art. 644 c.p. che dell’art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono stati promessi o convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
Quindi per la determinazione dell’usurarietà bancaria dei tassi occorre fare riferimento al momento della sottoscrizione del contratto. Se il tasso soglia d'usura (bancaria o meno) è violato si applica l’art. 1815 c.c. che sancisce la nullità della relativa clausola e la conseguente non debenza di alcun interesse da parte del cliente: il prestito concesso diventa in sostanza a titolo gratuito e il cliente può agire per la ripetizione di tutte le somme versate a titolo di interessi, spese e competenze.
L’usura bancaria sopravvenuta, invece, si verificherebbe -per alcune tesi ora superate- quando il contratto prevede un tasso di interesse non usurario al momento della stipula (perché stipulato prima della L. 108/1996 o perché conforme al tasso soglia vigente in quel momento), ma che è divenuto tale nel corso del rapporto a seguito della variazione dei tassi soglia di cui ai citati decreti ministeriali. Era molto discusso in letteratura e nella giurisprudenza bancaria se fosse ipotizzabile tale usura sopravvenuta, essendo per alcuni da valutare solo il momento di pattuizione del tasso: rinviamo sul tema allo specifico post in tema di Usura Sopravvenuta e ricordiamo come sul punto Cass. Sez. Un. 19/10/2017 n. 24675 abbiano escluso la ricorrenza di una tale usura sopravvenuta. Ove si ammetta la ricorrenza di tale ipotesi di usura bancaria sopravvenuta, generalmente si indica che sorgerebbe un mero obbligo di rideterminazione degli interessi entro i limiti della soglia e la conseguente inopponibilità al cliente soltanto della misura dei tassi eccedente tale limite: sostanzialmente il cliente avrebbe diritto alla restituzione soltanto della differenza tra il tasso applicato e il tasso soglia e solo per il periodo di superamento. Anche per le differenti soluzioni prospettabili rinviamo allo specifico post Usura bancaria Sopravvenuta.
Usurarietà Oggettiva e Soggettiva
La fattispecie di Usura (anche bancaria) dal profilo penalistico si caratterizza per la mera predeterminazione normativa di un tasso soglia per ogni tipologia di finanziamento e operazione di credito al di sopra del quale l’interesse diventa usurario e questa fattispecie viene definita usura oggettiva. Nell'usura bancaria oggettiva vi è l’assenza di qualsiasi riferimento alla situazione di debolezza economica della vittima del reato e, quindi, la valutazione è appunto oggettiva; il requisito dell’approfittamento dello stato di bisogno, previsto nella fattispecie delineata dall’art. 644 c.p. del 1930 in vigore fino al 1996, infatti, non è più richiesto affinché si perfezioni il delitto e vale solo come circostanza aggravante.
Il bene giuridico tutelato dalla norma in questa ipotesi di usura bancaria oggettiva è sicuramente l’ordine nel mercato del credito: chiunque presti soldi non può farlo richiedendo o percependo un corrispettivo superiore a quello stabilito dall’autorità amministrativa.
Infine, l’usura soggettiva è descritta dalla seconda parte del terzo comma dell’art. 644 c.p. e prevede che “sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori [al limite stabilito dalla legge] che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alle prestazioni di denaro […], quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”. In tale seconda figura di usurarietà bancaria degli interessi, detta appunto soggettiva, il legislatore ripropone il requisito delle condizioni economiche del mutuatario (già presente nella cosiddetta usura impropria di cui all’art. 644 bis c.p. in vigore dal 1992 al 1996) e introduce la nuova nozione normativa di “interessi comunque sproporzionati rispetto al capitale prestato” valutati in base alla concreta situazione economica e finanziaria (soggettiva) del soggetto che li ha dati o promessi.
In questo secondo caso la norma mira a tutelare, con valutazione soggettiva, il patrimonio delle persone in situazioni di difficoltà economiche o finanziarie in cui possono temporaneamente versare dagli effetti di contratti di finanziamento contenenti clausole che prevedano il pagamento di interessi “sproporzionati” in relazione al capitale prestato e considerati i tassi di interesse mediamente praticati dal sistema finanziario, al tempo della concessione del credito, per quel tipo di operazione (quindi fido, mutuo, leasing o altro). Per tale ultima tipologia di usurarietà bancaria degli interessi rinviamo allo specifico post Usura Soggettiva (in concreto).
Le varie questioni dubbie sull’usura bancaria
L'Usura bancaria, come anticipato, nella sua disciplina pone numerosi problemi concreti: lo riscontro con frequenza nella mia esperienza di avvocato in uno studio di avvocati a Mestre Venezia e Treviso.
Se talvolta effettivamente l’utilizzo da parte delle banche di criteri di calcolo diversi da quelli oggi riconosciuti corretti dalla giurisprudenza bancaria più recente può portare effettivamente a considerare certi tassi di interesse usurari e, quindi, non dovuti gli interessi da parte del cliente, altre volte sembra che alcune tesi vengano cavalcate facendo dire alla sentenze in materia bancaria ciò che non dicono.
Così si legge spesso che l’interesse sarebbe usurario se il tasso convenzionale e quello moratorio sommati superano il tasso soglia d'usura (bancaria o meno): così, ci sembra, facendo dire alla Cassazione ciò che non ha detto (rinviamo agli specifici post Mutui Usurari e Interessi di Mora e Interessi Usurari: per il Tribunale di Venezia gli Interessi di Mora e quelli Corrispettivi non si Sommano!).
Ancora, talvolta si sostiene, contro le indicazioni della delibera CICR del 2000, che vi sarebbe usurarietà degli interessi in materia bancaria laddove gli interessi di mora, pur non usurari, siano calcolati sull'intera rata comprensiva degli interessi corrispettivi di modo che la somma totale degli interessi addebitati superi quella massima consentita. Sul punto rinviamo al post specifico Usura degli Interessi di Mora calcolati sulla rata comprensiva di Interessi Corrispettivi in cui evidenziamo appunto che tale tesi, quantomeno per il periodo di vigenza della delibera CICR del 2000, non considera che gli interessi corrispettivi presenti nella rata al momento dell'inadempimento si capitalizzano: con la conseguenza che i successivi interessi di mora calcolati su quella rata sono calcolati su una somma di solo capitale.
In alcuni contenziosi in materia bancaria (lo riscontro nella mia esperienza di avvocato in uno studio di avvocati a Mestre Venezia Padova e Treviso), ancora, si sostiene che l'usura degli interessi di mora di per sé non usurari deriverebbe dalla necessità di aggiungere a tale tasso anche la penale di estinzione anticipata: ma anche questa è una questione discussa, affermandosi generalmente che tale penale è alternativa al tasso di mora, applicandosi appunto in caso di estinzione anticipata e non di inadempimento.
Infine, si discute se l'eventuale usura bancaria degli interessi di mora comporti l'invalidità della sola pattuizione che riguarda tali interessi o si possa estendere anche agli interessi corrispettivi: nel primo caso gli interessi corrispettivi resterebbero comunque dovuti mentre nel secondo non sarebbe dovuto alcun interesse ex art 1815 c.c.
Conclusioni sull'usura bancaria
Queste e altre sono questioni di cui si discute sull'usura bancaria (lo riscontro nella mia esperienza di avvocato in uno studio di avvocati a Mestre Venezia Padova e Treviso), la cui soluzione può portare a esiti molto diversi dei contenziosi bancari. Ciò per dire che spesso le questioni in materia bancaria sono delicate e bisogna approfondire il caso concreto: i post in tema di usurarietà bancaria degli interessi dimostrano proprio tale complessità della tematica dell'Usura e dell'Usura Bancaria in particolare.
Avvocato di diritto bancario per una assistenza esperta nell’usurarietà degli interessi
Nel complesso, il quadro presentato sottolinea la delicatezza e la complessità delle questioni relative all'usura bancaria. Le sfumature giuridiche, i molteplici cambiamenti legislativi e le interpretazioni giurisprudenziali rendono questa materia particolarmente intricata e soggetta a frequenti aggiornamenti. Data l'importanza economica e giuridica che queste questioni possono avere per il singolo cliente, diventa essenziale avvalersi della consulenza di un avvocato specializzato in materia bancaria. Solo un professionista del settore, infatti, può offrire una guida affidabile e aggiornata, garantendo così che i diritti del cliente siano sempre tutelati al meglio. Le conseguenze di una cattiva gestione o di una comprensione superficiale delle normative in materia di usura possono essere disastrose per le parti coinvolte. Pertanto, l'assistenza di un avvocato diventa non solo consigliabile, ma fondamentale per affrontare in modo corretto e informato le complesse questioni connesse all'usura bancaria.
di Marco Ticozzi
avvocati a Mestre Venezia Treviso e Vicenza
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