3 giugno 2019
Spesso le cause sull’Anatocismo Bancario coinvolgono rapporti molto risalenti nel temo. Si pone quindi spesso il problema della prescrizione relativa alla azione di ripetizione di indebito, che generalmente è decennale ma che nei rapporti di conto corrente deve tenere conto del fatto che gli accrediti nel conto generalmente hanno natura ripristinatoria e non solutoria. La sentenza del 2010 delle Sezioni Unite della Cassazione, pur chiarendo alcuni aspetti, ha lasciato alcune problematiche ancora aperte.
Eccezione di Prescrizione nel Conto Corrente con Anatocismo e indicazione delle Rimesse Solutorie: le Sezioni Unite.
Come noto la sentenza Cass. Sez. Un. 1.12.2010, n. 24418, in tema di prescrizione nei rapporti di conto corrente contenenti anatocismo, ha indicato che qualora “durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento […]. L’accennata distinzione tra atti ripristinatori della provvista ed atti di pagamento compiuti dal correntista per estinguere il proprio debito verso la banca […] è ben nota alla giurisprudenza […]. Pur se elaborata ad altri fini, detta distinzione non può non venire in evidenza anche quando si tratti di stabilire se è o meno configurabile un pagamento, asseritamente indebito, da cui possa scaturire una pretesa restitutoria ad opera del solvens; pretesa che è soggetta a prescrizione solo a partire dal momento in cui si può affermare che essa sia venuta ad esistenza”.
Tale importante sentenza ha indicato chiaramente che nei rapporti di conto corrente con anatocismo bancario vi può essere prescrizione solo decorsi dieci anni dalla chiusura del rapporto oppure solo in presenza di rimesse solutorie. Non si indica, però, se l’eccezione di prescrizione che si fondi sull’esistenza di tali rimesse solutorie debba essere accompagnata o meno dall’indicazione di quali siano queste rimesse presenti nel conto corrente.
Eccezione di Prescrizione nel Conto Corrente con Anatocismo Bancario e indicazione delle Rimesse Solutorie: il Tribunale di Venezia.
Tale ultima questione è stata invece affrontata più volte dal Tribunale di Venezia il quale, sempre in relazione all'eccezione di prescrizione nell'ambito di un rapporto di conto corrente con anatocismo bancario, recentemente ha sottolineato che “l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, riferita all’affermazione che il termine decennale decorra dalle singole annotazioni, non meglio qualificate in termini di versamenti solutori, non può reputarsi fondata, non potendosi individuare in capo all’attrice ulteriori oneri probatori relativi alla natura ripristinatoria piuttosto che solutoria dei versamenti effettuati, di modo che, non essendo la prescrizione rilevabile d’ufficio, né d’ufficio integrabile con la prospettazione di fatti rilevanti diversi, essa non può essere ampliata con individuazione di circostanze nei termini delineati dalla pronuncia delle Sezioni Unite, rimanendo l’eccezione medesima infondata, essendo onere di parte convenuta allegare e precisare in quali termini i versamenti eseguiti in costanza di rapporto debbano reputarsi solutori in quanto eseguiti su conto scoperto, avendo la banca a più riprese evidenziato come il conto medesimo non fosse affidato” (Trib. Venezia, 7 novembre 2017, n. 2393).
Dunque, l’indicazione del Tribunale di Venezia è che l’eccezione di prescrizione nell’ambito di un rapporto di conto corrente con anatocismo illegittimo, ove tale conto non sia chiuso o sia chiuso da meno di dieci anni, debba essere formulata con l’indicazione e la prova di quali sarebbero le rimesse ante decennio che hanno pagato eventuali addebiti illegittimi (per anatocismo illegittimo, CMS non pattuite, ecc.), che quindi non sono più ripetibili.
Eccezione di Prescrizione nel Conto Corrente con Anatocismo Bancario e indicazione delle Rimesse Solutorie: Cass. 26 luglio 2017, n. 18581.
Una recente e, ci sembra, non molto conosciuta sentenza della S.C., invece si esprime in senso opposto sulla questione dell'individuazione delle rimesse solutorie da cui deriva la prescrizione in un rapporto di conto corrente con anatocismo. Cass. 26 luglio 2017, n. 18581 sottolinea come l’eccezione di prescrizione proposta dalla banca è ritualmente formulata senza la necessità che la banca individui le singole rimesse solutorie che avrebbero pagato somme non dovute (per anatocismo illegittimo, CMS non pattuite, ecc.) e che sarebbero irripetibili perché prescritte.
Sottolinea, infatti, che “la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti emerge dagli estratti conto che il correntista, attore nell’azione di ripetizione, ha l’onere di produrre in giudizio. La prova degli elementi utili ai fini dell’applicazione dell’eccepita prescrizione è, dunque, nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione: perlomeno lo è ove il correntista assolva al proprio onere probatorio; se ciò non accada il problema non dovrebbe nemmeno porsi, visto che mancherebbe la prova del fatto costitutivo del diritto azionato, onde la domanda attrice andrebbe respinta senza necessità di prendere in esame l’eccezione di prescrizione. Ora, in un quadro processuale definito dalla presenza degli estratti conto, non compete alla banca convenuta fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui è applicabile la prescrizione. Un tale incombente è estraneo alla disciplina positiva dell’eccezione in esame. Una volta che la parte convenuta abbia formulato la propria eccezione di prescrizione, compete al giudice verificare quali rimesse, per essere ripristinatorie, siano irrilevanti ai fini della prescrizione, non potendosi considerare quali pagamenti. Deve rilevarsi, in proposito, che l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l’inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene (per tutte: Cass. 29 luglio 2016, n. 15790; Cass. 20 gennaio 2014, n. 1064; Cass. 22 ottobre 2010, n. 21752; Cass. 17 marzo 2009, n. 6459; Cass. 22 giugno 2007, n. 14576; Cass. 22 maggio 2007, n. 11843; Cass. 3 novembre 2005, n. 21321) e che una allegazione nel senso indicato non cessa di essere tale ove la parte interessata correli quell’inerzia anche ad atti (nella specie, versamenti ripristinatori) che non spieghino incidenza sul diritto (nella specie, di ripetizione) fatto valere dell’attore. D’altro canto, ai fini della valida proposizione della domanda di ripetizione non si richiede che il correntista specifichi una ad una le rimesse, da lui eseguite, che, in quanto solutorie, si siano tradotte in pagamenti indebiti a norma dell’art. 2033 c.c.. Non si vede, in conseguenza, perché debba essere la banca che eccepisca la prescrizione ad essere gravata dell’onere di indicare i detti versamenti solutori (su cui la detta prescrizione possa, poi, in concreto operare)”.
Eccezione di Prescrizione nel Conto Corrente con Anatocismo Bancario e indicazione delle Rimesse Solutorie: Conclusioni.
Personalmente, sulla questione della prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito riguardante l'anatocismo e più in generale le somme addebitate illegittimamente in un rapporto di conto corrente, condivido l’impostazione della Cassazione e mi sembra non abbia un’utilità il formalismo che impone in via preventiva anche la valutazione (che ci sembra di merito) di quale sia la natura delle rimesse, soprattutto perché generalmente non viene ritenuta sufficiente da tale impostazione l’indicazione di tutte le rimesse ma viene richiesto proprio di indicare quali tra queste siano solutorie e per quale parte lo siano.
Tale valutazione circa la natura delle rimesse varia ovviamente a seconda dei criteri che si utilizzano per ricostruire il rapporto: se il saldo inziale viene azzerato, l'anatocismo viene totalmente eliminato o lasciato solo dal momento di una successiva rinegoziazione o vengono eliminate le CMS o altri oneri non dovuti o non pattuiti, tutti i saldi successivi variano e, quindi, in tutto o in parte cambierà anche la natura delle rimesse successive; ancora, se l’attore in ripetizione nel corso della causa produce un’apertura di credito non già presente, quella precedente indicazione delle rimesse solutorie non sarà corretta.
Da tale profilo, dunque, l’eventuale indicazione delle rimesse ritenute solutorie andrà comunque verificata in sede di CTU, tenendo conto dello sviluppo del rapporto secondo i criteri che si riterranno corretti (eliminazione o meno dell'anatocismo, delle CMS, dei tassi convenzionali, ecc.). Il che ci sembra confermare che la valutazione della natura delle rimesse è una questione di merito.
Una soluzione diversa sarebbe peraltro iniqua: Cass. 26 luglio 2017, n. 18581 sottolinea che, come non si chiede al correntista di specificare una ad una le rimesse da lui eseguite che, in quanto solutorie, si siano tradotte in pagamenti indebiti a norma dell’art. 2033 c.c., allo stesso modo non si può imporre alla banca di individuare, tra tutti i versamenti, quelli che abbiano carattere solutorio e portino alla prescrizione di parte delle rimesse del cliente.
di Marco Ticozzi
avvocato a Mestre Venezia Treviso e Vicenza
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