21 febbraio 2023
Delibera CICR 9 febbraio 2000: scaricabile nella pagina in pdf.
Perché nei contenziosi di diritto bancario rileva la delibera CICR 9 febbraio 2000? Una delle problematiche più diffuse nei contenziosi di Anatocismo Bancario attiene alla possibilità di considerare valida la capitalizzazione trimestrale in forza della delibera CICR 9 febbraio 2000: il che può avvenire perché il contratto è successivo a tale delibera o perché, pur essendo il contratto precedente, la banca si è adeguata a tale normativa. Ma a quali condizione è possibile?
La Delibera CICR 9 febbraio 2000: cosa prevede?
La delibera CICR del 9 febbraio 2000 , entrata in vigore il 22.4.2000, ha previsto all’art. 2 che i contratti successivi possano contenere l’anatocismo bancario, seppur a certe condizioni: “nel conto corrente l’accredito e l’addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. 2. Nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Dunque, dopo l’entrata in vigore di tale delibera CICR del 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è ammissibile a condizione che sia riconosciuta analoga capitalizzazione agli gli interessi creditori.
La medesima delibera CICR del 9 febbraio 2000 ha peraltro indicato una disciplina anche per i contratti preesistenti, stabilendo che: “le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30/6/00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio”.
Come a dire, appunto, che la capitalizzazione deli interessi (purché con la stessa periodicità in attivo e in passivo) può valere non solo per i nuovi contratti ma anche per quelli anteriori. A una condizione, però, così almeno precisa la stessa delibera Cicr del 2000: si indica, infatti, che “qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/00, possono provvedere all’adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/00. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
La modalità concreta con la quale era possibile attuare tale intervento sui contratti di conto corrente preesistenti è dunque diversa a seconda che l’intervento comportasse un peggioramento delle condizioni preesistenti (richiedendosi allora un’approvazione da parte del cliente) o non lo comportasse (essendo allora sufficiente la mera pubblicazione da parte della banca in Gazzetta Ufficiale, con successiva comunicazione al cliente).
Resta il fatto che le letture della previsione sono alquanto diverse.
Adeguamento del contratto alla delibera CICR 2000 senza accettazione del cliente.
Una prima tesi è quella per cui, proprio ai sensi della delibera CICR 9 febbraio 2000, con la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la banca ben poteva variare la capitalizzazione prima prevista (generalmente annuale per gli interessi attivi e trimestrale per quelli passivi) in una nuova capitalizzazione più favorevole al cliente vale a dire trimestrale sia per gli interessi attivi e sia per quelli passivi.
Si trattava -in tesi- di una variazione migliorativa, che non richiedeva l’accettazione del cliente: in questo senso si era espresso ad esempio anche il Tribunale di Treviso con Ordinanza 16.5.09 e si è espresso recentemente -in una causa seguita dal mio studio- anche il Tribunale di Venezia (in una causa della soppressa sezione distaccata di San Donà di Piave) con sentenza 9 aprile 2014, n. 783. Quest'ultima è una decisione importante, essendo ci pare oggi tale tesi minoritaria: peraltro nella sentenza si afferma tale principio senza una argomentazione di rilievo che si possa qui richiamare.
Adeguamento con necessità di accettazione del cliente.
Una diversa lettura della previsione -forse quella maggiormente seguita- è quella per cui, essendo nulla la clausola di capitalizzazione degli interessi prima esistente, l’introduzione in forza della delibera CICR del 2000 di una capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi attivi che per quelli passivi deve intendersi come modifica peggiorativa rispetto alle condizioni preesistenti.
Considerando appunto il contratto privo di clausole di capitalizzazione (perché nulle) un’introduzione di capitalizzazione sarebbe infatti un peggioramento delle condizioni in essere.
In questo senso, ad esempio, anche recentemente il Tribunale di Treviso, Sezione distaccata di Montebelluna, 10 giugno 2013, n. 110 ha indicato proprio che “la capitalizzazione trimestrale degli interessi per i contratti di conto corrente stipulati in data anteriore all’entrata in vigore della delibera CICR 09 febbraio 2000 non è legittima neppure nel caso in cui la Banca abbia rispettato le prescrizioni di cui all’art. 7) della stessa delibera CICR, vale a dire la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la rituale comunicazione per iscritto alla clientela entro il 31 dicembre 2000, giacché la stessa delibera postula anche che le nuove condizioni non comportino un peggioramento rispetto a quelle precedenti, mentre il peggioramento è in re ipsa nel passaggio da un anatocismo non dovuto, perché nullo, ad un anatocismo valido”.
Delibera Cicr 9 febbraio 2000: la nuova impostazione del Tribunale di Venezia
Il Tribunale di Venezia, con le più recenti sentenze, giunge a conclusioni analoghe a quelle di questa seconda impostazione per la quale occorrerebbe l’accettazione del cliente, ma per altra via: vale a dire quella di mettere in discussione la legittimità stessa della delibera CICR 9 febbraio 2010 nella parte in cui prevede un criterio per intervenire sui contratti preesistenti.
La tesi è quella per cui, se la possibilità di intervento non è più applicabile, l’anatocismo su un contratto preesistente che abbia una clausola di capitalizzazione nulla e, quindi, nella sostanza non possa produrre anatocismo, potrebbe essere introdotto da una certa epoca in poi solo attraverso una nuova pattuizione tra le parti che modifichi il contratto originario: dunque con un consenso espresso del cliente.
Indica, infatti, il Tribunale di Venezia, che “va rilevato che l’art. 7 della delibera CICR del 9.2.2000 – che prevede in buona sostanza un meccanismo di “sanatoria” e adeguamento delle vecchie clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati prima del 22.4.2000 (data di entrata in vigore della delibera) – era stato emesso in attuazione del comma 3 dell’art. 25 D.lgs 342/1999 che prevedeva: “le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati contenuti nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui comma 2 sono valide ed efficaci fino a tale data e dopo di essa, debbono esser adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell’adeguamento. In difetto di adeguamento le clausole divengono inefficaci e l’inefficacia può esser fatta valere solo dal cliente” (la richiamata delibera indicata al comma 2 era la emananda delibera CICR). Con sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 17.10.2000 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del terzo comma dell’art. 25 Dlgs 342/1999 che per l’appunto faceva salve le vecchie clausole anatocistiche fino alla entrata in vigore della delibera attuativa CICR e demandava alla poi alla medesima delibera CICR di stabilire modalità a tempi di adeguamento. Con il venir meno dell’articolo 25 Dlgs 342/99, atto di normazione primaria, è venuto meno il fondamento dello stesso art. 7 della delibera CICR del 9.2.2000, atto di normazione secondaria finalizzato ad attuarlo; di tal che con riferimento ai contratti in essere antecedentemente per aversi anatocismo bancario necessita una vera e propria nuova pattuizione scritta, non essendo sufficiente una mera comunicazione unilaterale della banca ancorchè rispondente a quanto stabilito dall’art. 7 (oramai travolto) della delibera CICR del 9.2.2000” (Tribunale di Venezia, 7 marzo 2014, n. 518).
Conclusioni sulla delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Si tratta di una tesi innovativa nelle argomentazioni che conduce peraltro a risultati analoghi a quelli fatti propri da una certa parte delle decisioni di merito.
La questione è rilevante e impone di richiamare l’attenzione sul problema già evidenziato in altri post (Anatocismo Bancario: 3 Errori da Evitare), vale a dire la necessità di distinguere il momento di conclusione del contratto per fondare una contestazione di anatocismo illegittimo.
Peraltro, e anche questa questione spesso è trascurata, vi è la necessità di considerare per i contratti preesistenti alla delibera CICR 9 febbraio 2000 se risultino successivamente sottoscritte –in corso di rapporto- nuove e più aggiornate condizioni contrattuali: situazione che talvolta si verifica e potrebbe costituire proprio quella pattuizione che permette di considerare validamente introdotto l’anatocismo, chiaramente da un certo momento in poi.
di Marco Ticozzi
Studio legale Avvocato a Mestre Venezia, Treviso e Vicenza
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