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Marco Ticozzi

Manipolazione Euribor: sentenze 2021 e 2022

12 dicembre 2022

Manipolazione Euribor: spesso, nei contenziosi bancari, ci si chiede se la supposta manipolazione dell'Euribor (un'intesa restrittiva della concorrenza tra gli istituti di credito per controllare l'Euribor) possa incidere nella validità del tasso contrattuale del mutuo che utilizzi tale parametro per calcolare appunto il tasso del corrispettivo mutuo.
Sulla questione della manipolazione euribor si è pronunciato ancora nel 2019 il Tribunale di Venezia. Con più recenti sentenze degli anni 2021 e 2022, sempre sulla manipolazione dell'Euribor si sono pronunciate anche la Corte d'Appello di Milano (sentenza del 2021) e quella di Cagliari sezione distaccata di Sassari (sentenza 2022).

Manipolazione Euribor: Sentenze 2021 e 2022
Manipolazione Euribor: Sentenze 2021 e 2022


Manipolazione Euribor: introduzione 

 

Manipolazione Euribor: la questione nesce da alcuni provvedimenti della Commissione Europea sull'ipotizzato cartello tra banche e concernente appunto la determinazione dell'Euribor. La questione però è complessa perché, per far valere il supposto cartello e quindi l'illegittimità dell'Euribor e l'eventuale fatto che il tasso del mutuo sia illegittimo, occorre non solo provare che tale cartello vi sia stato e vi sia stata la supposta manipolazione dell'Euribor ma soprattutto che anche l'istituto di credito con il quale si è sottoscritto il mutuo abbia partecipato a un tale accordo contrario alle regole della concorrenza.
Manipolazione Euribor: sentenze 2019.


Per Tribunale di Venezia non vi è manipolazione Euribor


In particolare la sentenza del Tribunale di Venezia sulla manipolazione dell'euribor esclude che sia illegittimo il tasso del mutuo per la supposta manipolazione.

Tale decisione sulla manipolazione indica infatti che "quanto all’utilizzo del parametro Euribor, in asserita violazione della normativa Antitrust, vale osservare, come accertato dal Tribunale di Milano in plurimi precedenti, che "l’Euribor rappresenta il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee (44 banche, c.d. banche di riferimento); si tratta di un valore ottenuto mediante una media aritmetica di tassi di interesse comunicati dagli istituti di credito di riferimento operanti nell’eurozona; come tale non è, in sé, frutto di un "accordo" tra imprese bancarie diretto a fissare il prezzo di uno o più servizi e falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato" (così Tribunale Milano, 22.12.2016). Nel caso di specie, parte attrice non ha neppure allegato i fatti costitutivi dell’illecito, né ha precisato quale condotta specifica – nell’ambito dell’Intesa censurata- sarebbe addebitabile all’Istituto mutuante convenuto in giudizio" (Tribunale di Venezia con sentenza 27 febbraio 2019 n. 393, dott.ssa Campagner).
Manipolazione Euribor: sentenze 2019. La sentenza, dunque, esclude la manipolazione dell'Euribor e l'invalidità del tasso del mutuo che sia parametrato all'Euribor stesso: sembra escludere in radice che l'Euribor possa darivare da un accordo, trattandosi di un valore medio tra diversi tassi applicati.


Nullità della pattuizione del tasso di interesse per Corte d'Appello Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, 8 settembre 2022, n. 260

 

Corte d'Appello Cagliari sezione distaccata di Sassari, 8 settembre 2022, n. 260 si è espressa nel senso che la manipolazione dell’Euribor può portare alla dichiarazione di invalidità del tasso pattuito in un contratto che rinvii a tale criterio di determinazione degli interessi. Il tasso di interesse andrebbe quindi sostituito con quello legale.

La sentenza, infatti, evidenzia che “il profilo di nullità dedotto in giudizio si fonda invece sulla illegittimità a monte della fissazione del tasso E. nel periodo settembre 2005-maggio 2008, in quanto oggetto di manipolazione da parte di un gruppo di banche all'atto della comunicazione dei dati, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4-12-2013.

In particolare, la Commissione aveva sanzionato la condotta delle banche che avevano costituito un cartello allo scopo di alterare il procedimento di fissazione del prezzo di alcuni componenti dei derivati e quindi il rendimento medio E., condotta consistita nell'aver comunicato e/o ricevuto preferenze per un settaggio a valore costante in dipendenza delle proprie posizioni commerciali o esposizioni, nell'essersi scambiate informazioni non di dominio pubblico sulle intenzioni per l'invio di futuri dati per l'E., nell'aver allineato i dati da comunicare alle informazioni confidenziali ricevute, nell'essersi uniformati ad un livello specifico nella comunicazione dei dati, nell'aver comunicato alle altre banche la quotazione appena inoltrata all'E. o ancora prima di inviarla” (Corte d'Appello Cagliari sezione distaccata di Sassari, 8 settembre 2022, n. 260 su manipolazione Euribor).

Come ricorda la sentenza “l'autorità antitrust concludeva che la manipolazione dei tassi E. aveva inciso sul normale andamento del mercato degli EIRD attraverso un innalzamento dell'E. per favorire la circolazione dei prodotti derivati ad un prezzo falsato e ridurre anticipatamente il fattore di incertezza che sarebbe altrimenti stato presente nel mercato circa il comportamento futuro degli altri competitor, lucrandone un forte guadagno una volta tornato l'E. a valori più bassi e così attuando una violazione del principio di libera concorrenza sancito dall'art. 101 Trattato CE” ” (Corte d'Appello Cagliari sezione distaccata di Sassari, 8 settembre 2022, n. 260 su manipolazione Euribor).

Per la sentenza in commento le norme antitrust che tutelano la concorrenza sono disposizioni “di ordine pubblico vincolante per gli stati dell'Unione Europea (v. Direttiva 2014/104/UE), che trova riscontro nel diritto interno italiano all'art. 2 della L. n. 287 del 1990” (Corte d'Appello Cagliari sezione distaccata di Sassari, 8 settembre 2022, n. 260 su manipolazione Euribor).

Ad avviso della sentenza in commento Corte d'Appello Cagliari sezione distaccata di Sassari, 8 settembre 2022, n. 260 sulla manipolazione dell’Euribor la decisione della Commissione Europea sarebbe prova idonea a supportare la domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi "manipolati" ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione.

In conclusione per la sentenza Corte d'Appello Cagliari sezione distaccata di Sassari, 8 settembre 2022, n. 260 sulla manipolazione dell’Euribor “la nullità del tasso E. nel periodo settembre 2005/maggio 2008 per violazione dell'art. 101 Trattato Ce e dell'art. 2 legge antitrust è quindi utilmente invocabile da parte del cliente di un finanziamento bancario indicizzato sull'E., legittimato ad ottenere il ripristino delle condizioni legali anche se il soggetto mutuante non abbia preso parte all'intesa vietata. Invero, la nullità dell'intesa antitrust a monte - recepita per determinare il tasso nel contratto a valle - comporta la nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. della convenzione di interessi e la conseguente applicazione del tasso legale in luogo del tasso contrattuale parametrato all'E.”.

 

Per la Corte d'Appello Milano del 2021 la manipolazione dell’Euribor al più comporta il diritto al risarcimento dei danni

 

In senso contrario è però Corte d'Appello Milano, 29 settembre 2021, n. 2909 sulla manipolazione dell’Euribor.

La sentenza, infatti, evidenzia che “la pratica anticoncorrenziale ha inciso non sull'adozione di clausole standard nei contratti di finanziamento, passibili di nullità in quanto direttamente frutto di pratiche contrarie alla normativa antitrust, bensì sulla determinazione dell'entità del corrispettivo dovuto sul finanziamento concesso. Lo strumento di tutela per il danneggiato, che alleghi e provi il pregiudizio per avere versato un sovraprezzo rispetto a quello che avrebbe versato in assenza di manipolazione del parametro incidente sulla determinazione del prezzo, è quello risarcitorio. Si è trattato della violazione di una regola di condotta che trova sanzione nel risarcimento del danno corrispondente al corrispettivo versato in eccesso, quale conseguenza dell'intesa illecita” (Corte d'Appello Milano, 29 settembre 2021, n. 2909 sulla manipolazione dell’Euribor).

Evidenzia, infatti la sentenza in commento che “Corte d'Appello Milano, 29 settembre 2021, n. 2909 sulla manipolazione dell’Euribor “non si è trattato, invece, della violazione della regola di validità della clausola contrattuale di determinazione del corrispettivo, mediante riferimento all'Euribor, suscettibile di comminatoria di nullità per un vizio genetico. In altre parole, un conto è l'intesa illecita, mediante la quale si determina l'inserimento nei contratti di clausole che sono direttamente il frutto di pratiche concorrenziali, come la fideiussione omnibus rilasciata sulla base dello schema A., un altro conto è la pratica illecita che incida sul prezzo del bene o servizio, modificando il libero gioco della concorrenza, così da determinare un incremento del prezzo del bene o servizio medesimo. Nel primo caso, la rimozione degli effetti dell'illecito anticoncorrenziale si ottiene eliminando le clausole che sono state frutto dell'intesa restrittiva mediante comminatoria di invalidità parziale. Nell'altro caso, si deve risarcire la parte contraente del danno subito relativamente al maggior costo dei beni o servizi ricevuti. La violazione di norma imperativa determina la nullità dell'intesa restrittiva della concorrenza che sia illecita (Cass.SU 2207 del 20 febbraio 2005)” (Corte d'Appello Milano, 29 settembre 2021, n. 2909 sulla manipolazione dell’Euribor).

In definitiva “l'intesa illecita va distinta dagli effetti prodotti dall'intesa vietata, i quali andranno sterilizzati con rimedi appropriati a seconda della natura degli stessi. Così, se la intesa ha determinato incremento del prezzo del bene o del servizio, il rimedio sarà quello risarcitorio, in misura pari all' entità di tale incremento. Se invece l'effetto prodotto dall'intesa è stato quello di inserire clausole standard in una serie indefinita di contratti, tali clausole potranno essere ritenute inefficaci in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale” (Corte d'Appello Milano, 29 settembre 2021, n. 2909 sulla manipolazione dell’Euribor).

di Marco Ticozzi
avvocato a Mestre Venezia Treviso e Vicenza

 

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