27 gennaio 2024
Manipolazione Euribor: La recente decisione della Cassazione 13 dicembre 2023 n. 34889, cruciale nel panorama del diritto bancario, ha sollevato questioni significative riguardo la validità dei tassi di interesse legati all'Euribor, in particolare per il periodo che va dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, e al diritto al rimborso. Questa sentenza, pur essendo un punto di svolta, si accompagna a una serie di incertezze e sfide interpretative. Ma tale sentenza non ci pare aver risolto definitivamente la questione. Mentre questa sentenza della Cassazione ha evidenziato la necessità di un approccio stringente verso le pratiche bancarie scorrette, persistono dubbi circa l'effettivo impatto delle pratiche illecite sulla determinazione dell'Euribor. Inoltre, la decisione solleva questioni relative alla giustizia e proporzionalità delle conseguenze per le banche non direttamente coinvolte nella manipolazione. È corretto dichiarare la invalidità dei tassi pattuiti che rinviano all’Euribor e il diritto al rimborso degli interessi anche per le banche che non hanno partecipato alla mainoplazione?
Euribor: cosa rappresenta questo tasso?
La decisione delle Commissione sulla manipolazione dell’Euribor si sofferma nello spiegare cosa è e come si calcola questo indice.
L'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) è un tasso di interesse di riferimento fondamentale nei mercati monetari internazionali, in particolare per quanto riguarda i prestiti interbancari in euro. La sua funzione principale è riflettere il costo dei prestiti interbancari all'interno della zona euro. Definito come l'indice del "tasso al quale sono offerti depositi a termine in euro nel mercato interbancario da una banca primaria a un’altra banca primaria all'interno della zona euro", l'Euribor si basa sulle quotazioni individuali fornite dalle banche partecipanti.
Queste banche, note come "banche del panel", quotano giornalmente i tassi ai quali, secondo loro, una banca primaria presterebbe fondi a un'altra banca primaria per depositi a termine in euro nel mercato interbancario. Questo processo è in linea con il codice di condotta Euribor stabilito dalla Federazione Bancaria Europea (FBE), che prevede che le banche del panel forniscono quotidianamente una stima del tasso di interesse applicato da una banca primaria a un'altra per i depositi a termine.
L'Euribor è calcolato ogni giorno lavorativo in base alle comunicazioni inviate dalle banche del panel a Thomson Reuters, l'agenzia incaricata di eseguire i calcoli per conto della Federazione bancaria europea. Queste comunicazioni avvengono tra le 10.45 e le 11.00, ora di Bruxelles. In ogni banca del panel, specifici individui, generalmente appartenenti al dipartimento tesoreria, sono incaricati di fornire le quotazioni.
Il tasso Euribor viene determinato e pubblicato ogni giorno lavorativo alle 11.00, ora di Bruxelles (10.00 ora di Londra). Ogni banca del panel contribuisce con un tasso di interesse per ciascuna delle 15 diverse scadenze dell'Euribor, che variano da una settimana a dodici mesi. Questo processo assicura che l'Euribor fornisca un'indicazione accurata e aggiornata del costo del prestito interbancario in euro.
Manipolazione Euribor banche coinvolte
La decisione della Commissione Europea, che ha portato alla luce la manipolazione dell'Euribor, ha coinvolto specificamente alcune delle più importanti istituzioni finanziarie a livello internazionale. Queste banche, indicate come i principali "destinatari" della decisione, sono:
- Crédit Agricole SA e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank: Questi due enti, collettivamente noti come "Crédit Agricole", rappresentano una componente significativa del settore bancario francese.
- HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc e HSBC France: Raggruppati sotto la denominazione collettiva "HSBC", questi enti sono parte dell'HSBC Group, uno dei più grandi conglomerati bancari e finanziari a livello mondiale.
- JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank, National Association e J.P. Morgan Services LLP: Conosciuti collettivamente come "JPMorgan Chase", questi soggetti fanno parte di uno dei più grandi gruppi bancari degli Stati Uniti.
Conseguenze per i contratti a valle che utilizzavano questo tasso manipolato: diritto al rimborso interessi?
Come noto, non è sempre immediato far conseguire da una intesa posta in essere in violazione della normativa antitrust anche l’invalidità dei contratti a valle, vale dire quelli che poggiano su tale violazione esistente a monte (si vedano, comunque, le recenti Sezioni Unite sulle fideiussioni omnibus per le quali si è optato effettivamente per la invalidità seppur parziale).
In merito alle conseguenze derivati dalla manipolazione dell’Euribor, prima della sentenza Cassazione n. 34889 del 13 dicembre 2023, il panorama giuridico era caratterizzato da una notevole discordanza in merito alla validità dei tassi di interesse dei mutui legati all'Euribor per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008. Da un lato, alcune sentenze avevano riconosciuto l'invalidità di questi tassi, sostenendo che la manipolazione dell'Euribor avesse alterato la correttezza del tasso di interesse pattuito nei contratti di mutuo.
Dall'altro lato, un numero significativo di sentenze aveva preso una posizione diversa. Queste decisioni escludevano la nullità dei tassi di interesse, limitandosi a considerare l'eventualità di un risarcimento per i danni subiti dai mutuatari. Inoltre, un aspetto cruciale di queste sentenze era che la questione della manipolazione dell'Euribor e le sue conseguenze venivano considerate rilevanti solo per quelle banche che avevano effettivamente partecipato all'illecito accordo. Di conseguenza, i mutuatari con contratti stipulati con istituti di credito non direttamente coinvolti nella manipolazione dell'Euribor si trovavano in una situazione di incertezza giuridica, con poche speranze di vedere riconosciuta la nullità dei tassi di interesse applicati ai loro mutui.
Questa discordanza nelle sentenze ha creato un panorama giuridico frammentato e incerto, dove i diritti e le protezioni dei consumatori variavano notevolmente a seconda del caso specifico e dell'istituto bancario coinvolto. La mancanza di un principio giuridico uniforme e coerente su questa questione ha reso difficile per i mutuatari capire i propri diritti e per le banche stabilire linee guida chiare e conformi alla legge. La sentenza Cassazione n. 34889 del 13 dicembre 2023 ha quindi rappresentato un momento cruciale, fornendo una direzione più chiara e unificata su questa importante questione legale.
Anche se, ci sembra, la questione resta incerta e la sentenza ha dei profili di debolezza.
Manipolazione Euribor sentenze Cassazione: Cass. 13 dicembre 2023, n. 34889 per la invalidità dei tassi
La recente sentenza della Cassazione n. 34889, datata 13 dicembre 2023, segna un punto di svolta significativo nel diritto bancario, con particolare riferimento alla validità dei tassi di interesse applicati ai mutui. La sentenza affronta specificamente il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, durante il quale è stata accertata la manipolazione dell’Eurobor. Tale manipolazione ha ora importanti ripercussioni legali, determinando la potenziale invalidità delle pattuizioni dei tassi di interesse dei mutui che facessero riferimento a questo indice.
L’importanza della sentenza risiede nel suo ampio raggio d’azione: essa stabilisce che la nullità dei tassi di interesse non riguarda soltanto i mutui contratti con le banche direttamente coinvolte nella manipolazione dell’Euribor, ma si estende a tutte le banche che hanno utilizzato questo indice per calcolare gli interessi sui mutui. Questo aspetto è cruciale perché amplifica il numero di mutuatari potenzialmente interessati.
La sentenza sottolinea che gli accertamenti antitrust condotti in precedenza rendono legittima la presunzione dell’esistenza di una pratica anticoncorrenziale durante il periodo in questione. Di conseguenza, i tassi di interesse applicati ai mutui in quel lasso di tempo potrebbero essere considerati invalidi.
Per i mutuatari, ciò implica la possibilità di avanzare richieste di restituzione degli interessi pagati nel periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008. In tale contesto, i mutuatari potrebbero avere diritto a un rimborso degli interessi versati, con la possibilità di applicare un tasso sostitutivo ex art 117 TUB, presumibilmente inferiore a quello originariamente pattuito.
Questa sentenza rappresenta quindi un importante precedente e offre ai consumatori un nuovo strumento legale per la tutela dei propri diritti in caso di pratiche bancarie scorrette.
Ma siamo sicuri che avrà seguito?
La motivazione della sentenza Cassazione n. 34889, datata 13 dicembre 2023 sul diritto al rimborso interessi
La sentenza della Cassazione n. 34889 del 13 dicembre 2023 riveste un'importanza cruciale nel contesto dei contratti di mutuo e leasing, in particolare per quanto concerne la validità dei tassi di interesse. La sentenza si concentra sulla nullità dei tassi di interesse in contratti che fanno riferimento all'Euribor, manipolato da alcuni istituti bancari, come stabilito dalla Commissione Antitrust Europea.
Il ricorrente, nel caso specifico, ha sollevato la questione della nullità del tasso applicato al suo contratto di leasing, evidenziando che il tasso Euribor utilizzato era stato oggetto di manipolazione. La sentenza cita espressamente: "ora, nel caso di specie, il ricorrente aveva invocato la nullità del tasso applicato nel contratto di leasing in quanto determinato per relationem, facendo riferimento al tasso Euribor fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza". Tale manipolazione è stata riconosciuta dalla Commissione Antitrust Europea con la decisione del 4 dicembre 2013, che ha individuato una violazione dell'art. 101 del Trattato CE.
La sentenza sottolinea che tali decisioni antitrust dovrebbero essere considerate come prova privilegiata a supporto delle richieste di nullità dei tassi di interesse manipolati. Inoltre, la sentenza ribadisce che la nullità dei tassi interessa tutti i contratti che abbiano utilizzato l'Euribor manipolato per il calcolo degli interessi, a prescindere dalla partecipazione diretta o meno della banca al patto illecito. Questo punto è rafforzato dalla citazione: "a prescindere dal fatto che all' intesa illecita avesse o meno partecipato il Banco Bpm Spa giacchè raggiunta dal divieto di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 2 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte".
La sentenza, quindi, stabilisce un principio importante: la presunzione di nullità dei tassi di interesse si applica in modo esteso, influenzando tutti i contratti che hanno utilizzato l'Euribor manipolato. Questo precedente offre ai consumatori un forte strumento legale per contestare i tassi di interesse applicati durante il periodo di manipolazione e solleva importanti questioni sulla trasparenza e l'equità nelle pratiche bancarie.
Ma è corretta la decisione o ha dei punti critici?
Manipolazione Euribor diritto rimborso interessi: Debolezze della sentenza della Cassazione
Ci sono varie questioni complesse che sono affrontate solo velocemente e in modo non approfondito dalla sentenza in commento.
La più importante è quella se si possa dichiarare la invalidità del tasso di interesse che rinvia all’Euribor anche per le banche non hanno partecipato alla condotta manipolativa.
Da un lato le banche sono libere di determinare i tassi come vogliono entro il tasso soglia: se non hanno tenuto alcuna condotta manipolativi perchè dovrebbero subire delle conseguenze dalla fissazione di un tasso in una misura lecita?
La riposta della Cassazione è che la invalidità a valle prescinde "dal fatto che all' intesa illecita avesse o meno partecipato [la specifica banca] giacchè raggiunta dal divieto di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 2 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte".
La cosa non solo ci sembra da approfondire e discutere in astratto (è corretto sanzionare anche chi non ha partecipato alla intesa) ma lo è ancor di più in concreto.
Se immaginiamo che la sanzione si debba propagare senza limiti a tutti i soggetti che abbiamo utilizzato quel tasso, per eliminare le conseguenze negative della manipolazione con forza anche contro chi non era partecipe della condotta anticoncorrenziale, dovremmo allora partire da una verifica concreta che la condotta anticoncorrenziale abbia portato all’applicazione di un tasso difforme da quello che ci sarebbe stato senza i comportamenti contesti alle banche partecipi della manipolazione.
Ma siamo sicuri che sia così?
Le contestazioni mosse alle banche coinvolte
Riportiamo fedelmente gli addebiti mossi dalla Commissione alle banche coinvolte:
(17) Attraverso il comportamento di certi loro dipendenti, le parti hanno partecipato ad accordi nel settore degli EIRD che consistevano nelle seguenti pratiche fra parti diverse:
a) a volte certi operatori impiegati da parti diverse hanno comunicato e/o ricevuto preferenze per un fixing invariato, basso o elevato di determinate scadenze dell’Euribor. Queste preferenze dipendevano dalle loro posizioni di negoziazione/esposizioni.
b) A volte certi operatori di parti diverse hanno comunicato e/o ricevuto dagli altri informazioni dettagliate, non di notorietà pubblica/disponibili, sulle posizioni di negoziazione o sulle intenzioni relative alle future comunicazioni dell’Euribor per determinate scadenze di almeno una delle loro rispettive banche.
c) A volte certi operatori hanno inoltre valutato la possibilità di allineare le loro posizioni di negoziazione per gli EIRD in base alle informazioni di cui alle lettere a) o b).
d) A volte certi operatori hanno inoltre valutato la possibilità di allineare almeno una delle future comunicazioni Euribor delle loro banche in base alle informazioni di cui alle lettere a) o b).
e) A volte almeno uno degli operatori coinvolti in queste discussioni ha contattato le persone incaricate di comunicare i tassi Euribor presso le rispettive banche, o ha dichiarato che intendeva farlo, per chiedere loro di presentare all’agenzia incaricata di eseguire i calcoli per conto della FBE una comunicazione in una certa direzione o a un livello specifico.
f) A volte almeno uno degli operatori coinvolti in queste discussioni ha dichiarato che avrebbe riferito, o ha riferito, in merito alla risposta della persona incaricata di comunicare i tassi Euribor prima del momento in cui le comunicazioni giornaliere Euribor dovevano essere presentate all’agenzia incaricata di eseguire i calcoli oppure, nei casi in cui l’operatore aveva già discusso di questo con la persona incaricata di comunicare i tassi, ha trasmesso le informazioni ricevute da questa persona all’operatore di un’altra parte.
g) A volte almeno un operatore di una parte ha comunicato a un operatore di un’altra parte altre informazioni dettagliate e sensibili sulla strategia di negoziazione o di fissazione dei prezzi della sua banca per quanto riguarda gli EIRD.
(18) A volte, inoltre, determinati operatori impiegati da parti diverse hanno discusso il risultato della fissazione dei tassi Euribor, comprese comunicazioni specifiche delle banche, dopo che i tassi Euribor di un dato giorno erano stati determinati e pubblicati.
(19) Ciascuna parte ha partecipato almeno a un certo numero di questi tipi di comportamento. Ciò è avvenuto durante tutto il periodo della partecipazione rispettiva delle parti all’infrazione, sebbene non tutte le parti abbiano partecipato a tutti i casi di collusione e l’intensità dei contatti collusivi abbia subito variazioni durante il periodo dell’infrazione.
(20) L’attività collusiva si è svolta attraverso contatti bilaterali, soprattutto chat online, e-mail e messaggi online o telefonici.
La mancanza di prova circa l’incidenza di tali condotte nella concreta manipolazione del tasso Euribor
La decisione della Commissione Europea sulla manipolazione dell'Euribor ha messo in luce una serie di pratiche illecite da parte di alcune banche.
Queste pratiche, come visto, includono comportamenti come la comunicazione tra operatori di diverse banche riguardo le preferenze per un fixing invariato, basso o elevato dell'Euribor, e lo scambio di informazioni dettagliate e non pubbliche sulle posizioni di negoziazione.
Tuttavia, è fondamentale sottolineare che, nonostante l'evidenza di questi tentativi e comportamenti illeciti sotto il profilo della concorrenza, non emerge una chiara indicazione che tali pratiche abbiano concretamente alterato il valore dell'Euribor: da un lato l’accertamento della Commissione non lo indica e dall’altro si tratta di condotte assimilabili a tentativi, non essendoci mai un riferimento a un risultato ottenuto.
Questo aspetto assume una rilevanza cruciale quando si considera la potenziale invalidità dei tassi di interesse che fanno riferimento all'Euribor, anche per le banche che non hanno partecipato direttamente alla manipolazione o ai tentativi di tale.
Se si assume che tutti i tassi legati all'Euribor debbano essere dichiarati invalidi (per eliminare ogni conseguenza dell’illecito a monte), anche per le banche non coinvolte direttamente nelle pratiche illecite, sarebbe necessario dimostrare che i tentativi di manipolazione hanno avuto effetti concreti sull'Euribor stesso. In assenza di tale dimostrazione, non sussisterebbero ragioni valide per dichiarare la nullità delle pattuizioni sui tassi che rinviano all’Euribor, ove tale indice non sia stato effettivamente alterato.
In questo scenario, le banche non coinvolte nella collusione subirebbero una penalizzazione ingiustificata, non essendo autori o coautori e non avendo neppure utilizzato un tasso influenzato dalle condotte illecite di altre istituzioni.
Pertanto, mentre le condotte individuate dalla Commissione Europea evidenziano indubbiamente comportamenti anticoncorrenziali, la loro influenza diretta e misurabile sull'Euribor resta una questione aperta e di fondamentale importanza. Tale distinzione è essenziale per assicurare che eventuali sanzioni o revisioni contrattuali siano equamente e correttamente applicate in base all'effettivo impatto di tali pratiche sul mercato.
Peraltro, come indica la Cassazione, l’accertamento della Commissione può costituire una prova privilegiata: ma solo dei fatti che accerta. Per cui è prova delle condotte illecite ma non è prova della concreta alterazione dell’Euribor, di cui non si parla e che sembra negata dalla tioogia di condotta illecita.
Dunque, per ottenere le dichiarazione di nullità del tasso pattuito che rinvia all’Euribor occorrerebbe, in ogni caso, ove si voglia agire contro soggetti non partecipanti a tre condotta. provare che la condotta illecita sanzionata dalla Commissione ha portato a una alterazione dell’Euribor.
Senza considerare che, comunque, non ci sembra così scontato poter estendere le sanzioni verso chi non ha partecipato alla condotta.
I precedenti per la Nullità della pattuizione del tasso di interesse: Corte d'Appello Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, 8 settembre 2022, n. 260
Corte d'Appello Cagliari sezione distaccata di Sassari, 8 settembre 2022, n. 260 si è espressa nel senso che la manipolazione dell’Euribor può portare alla dichiarazione di invalidità del tasso pattuito in un contratto che rinvii a tale criterio di determinazione degli interessi. Il tasso di interesse andrebbe quindi sostituito con quello legale.
La sentenza, infatti, evidenzia che “il profilo di nullità dedotto in giudizio si fonda invece sulla illegittimità a monte della fissazione del tasso E. nel periodo settembre 2005-maggio 2008, in quanto oggetto di manipolazione da parte di un gruppo di banche all'atto della comunicazione dei dati, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4-12-2013.
In particolare, la Commissione aveva sanzionato la condotta delle banche che avevano costituito un cartello allo scopo di alterare il procedimento di fissazione del prezzo di alcuni componenti dei derivati e quindi il rendimento medio E., condotta consistita nell'aver comunicato e/o ricevuto preferenze per un settaggio a valore costante in dipendenza delle proprie posizioni commerciali o esposizioni, nell'essersi scambiate informazioni non di dominio pubblico sulle intenzioni per l'invio di futuri dati per l'E., nell'aver allineato i dati da comunicare alle informazioni confidenziali ricevute, nell'essersi uniformati ad un livello specifico nella comunicazione dei dati, nell'aver comunicato alle altre banche la quotazione appena inoltrata all'E. o ancora prima di inviarla” (Corte d'Appello Cagliari sezione distaccata di Sassari, 8 settembre 2022, n. 260 su manipolazione Euribor).
Come ricorda la sentenza “l'autorità antitrust concludeva che la manipolazione dei tassi E. aveva inciso sul normale andamento del mercato degli EIRD attraverso un innalzamento dell'E. per favorire la circolazione dei prodotti derivati ad un prezzo falsato e ridurre anticipatamente il fattore di incertezza che sarebbe altrimenti stato presente nel mercato circa il comportamento futuro degli altri competitor, lucrandone un forte guadagno una volta tornato l'E. a valori più bassi e così attuando una violazione del principio di libera concorrenza sancito dall'art. 101 Trattato CE” ” (Corte d'Appello Cagliari sezione distaccata di Sassari, 8 settembre 2022, n. 260 su manipolazione Euribor).
Per la sentenza in commento le norme antitrust che tutelano la concorrenza sono disposizioni “di ordine pubblico vincolante per gli stati dell'Unione Europea (v. Direttiva 2014/104/UE), che trova riscontro nel diritto interno italiano all'art. 2 della L. n. 287 del 1990” (Corte d'Appello Cagliari sezione distaccata di Sassari, 8 settembre 2022, n. 260 su manipolazione Euribor).
Ad avviso della sentenza in commento Corte d'Appello Cagliari sezione distaccata di Sassari, 8 settembre 2022, n. 260 sulla manipolazione dell’Euribor la decisione della Commissione Europea sarebbe prova idonea a supportare la domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi "manipolati" ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione.
In conclusione per la sentenza Corte d'Appello Cagliari sezione distaccata di Sassari, 8 settembre 2022, n. 260 sulla manipolazione dell’Euribor “la nullità del tasso E. nel periodo settembre 2005/maggio 2008 per violazione dell'art. 101 Trattato Ce e dell'art. 2 legge antitrust è quindi utilmente invocabile da parte del cliente di un finanziamento bancario indicizzato sull'E., legittimato ad ottenere il ripristino delle condizioni legali anche se il soggetto mutuante non abbia preso parte all'intesa vietata. Invero, la nullità dell'intesa antitrust a monte - recepita per determinare il tasso nel contratto a valle - comporta la nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. della convenzione di interessi e la conseguente applicazione del tasso legale in luogo del tasso contrattuale parametrato all'E.”.
Corte d'Appello Milano del 2021: la manipolazione dell’Euribor al più comporta il diritto al risarcimento dei danni
In senso contrario è però Corte d'Appello Milano, 29 settembre 2021, n. 2909 sulla manipolazione dell’Euribor.
La sentenza, infatti, evidenzia che “la pratica anticoncorrenziale ha inciso non sull'adozione di clausole standard nei contratti di finanziamento, passibili di nullità in quanto direttamente frutto di pratiche contrarie alla normativa antitrust, bensì sulla determinazione dell'entità del corrispettivo dovuto sul finanziamento concesso. Lo strumento di tutela per il danneggiato, che alleghi e provi il pregiudizio per avere versato un sovraprezzo rispetto a quello che avrebbe versato in assenza di manipolazione del parametro incidente sulla determinazione del prezzo, è quello risarcitorio. Si è trattato della violazione di una regola di condotta che trova sanzione nel risarcimento del danno corrispondente al corrispettivo versato in eccesso, quale conseguenza dell'intesa illecita” (Corte d'Appello Milano, 29 settembre 2021, n. 2909 sulla manipolazione dell’Euribor).
Evidenzia, infatti la sentenza in commento che “Corte d'Appello Milano, 29 settembre 2021, n. 2909 sulla manipolazione dell’Euribor “non si è trattato, invece, della violazione della regola di validità della clausola contrattuale di determinazione del corrispettivo, mediante riferimento all'Euribor, suscettibile di comminatoria di nullità per un vizio genetico. In altre parole, un conto è l'intesa illecita, mediante la quale si determina l'inserimento nei contratti di clausole che sono direttamente il frutto di pratiche concorrenziali, come la fideiussione omnibus rilasciata sulla base dello schema A., un altro conto è la pratica illecita che incida sul prezzo del bene o servizio, modificando il libero gioco della concorrenza, così da determinare un incremento del prezzo del bene o servizio medesimo. Nel primo caso, la rimozione degli effetti dell'illecito anticoncorrenziale si ottiene eliminando le clausole che sono state frutto dell'intesa restrittiva mediante comminatoria di invalidità parziale. Nell'altro caso, si deve risarcire la parte contraente del danno subito relativamente al maggior costo dei beni o servizi ricevuti. La violazione di norma imperativa determina la nullità dell'intesa restrittiva della concorrenza che sia illecita (Cass.SU 2207 del 20 febbraio 2005)” (Corte d'Appello Milano, 29 settembre 2021, n. 2909 sulla manipolazione dell’Euribor).
In definitiva “l'intesa illecita va distinta dagli effetti prodotti dall'intesa vietata, i quali andranno sterilizzati con rimedi appropriati a seconda della natura degli stessi. Così, se la intesa ha determinato incremento del prezzo del bene o del servizio, il rimedio sarà quello risarcitorio, in misura pari all' entità di tale incremento. Se invece l'effetto prodotto dall'intesa è stato quello di inserire clausole standard in una serie indefinita di contratti, tali clausole potranno essere ritenute inefficaci in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale” (Corte d'Appello Milano, 29 settembre 2021, n. 2909 sulla manipolazione dell’Euribor).
di Marco Ticozzi
avvocato a Mestre Venezia Treviso e Vicenza
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