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Usura Soggettiva

9 dicembre 2022

Usura Soggettiva: nelle cause sull’’usura bancaria talvolta si discute dell'usurarietà, che deriva non tanto dal superamento del tasso soglia (usurarietà oggettiva) quanto dalla presenza di ulteriori circostanze che renderebbero gli interessi comunque sproporzionati (Usura Soggettiva). Quale è la definizione di usurarietà soggettiva e quale differenza vi è con quella oggettiva?
In base alla sua definizione, quali sono le circostanze che fanno ritenere comunque usurario il tasso pattuito entro soglia?

Usura Soggettiva
Usura Soggettiva

Usura Soggettiva: definizione e art. 644 cp 3° comma.

La questione dell'usura soggettiva (in concreto) degli interessi si pone in relazione alla previsione e definizione contenuta nel terzo comma dell'art. 644 cp, per il quale "sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria".
Si tratta di una fattispecie di chiusura, che valorizza la situazione soggettiva del debitore e che ha lo scopo di punire casi ritenuti meritevoli di tutela seppur non rientranti nelle ipotesi in cui la soglia d'usura possa essere determinante.
Chiaramente, quella dell'usurarietà soggettiva (in concreto) degli interessi è una questione problematica: per la genericità delle indicazioni, che con difficoltà permettono di fornirne un'interpretazione delle regola; per la necessità di differenziare tale ipotesi di usura soggettiva o in concreto da quella oggettiva, vale a dire quella applicabile come regola generale.

La difficoltà economica quale elemento dell’usura soggettiva

Un primo elemento contenuto nella definizione dell'usurarietà soggettiva (in concreto) degli interessi, tale da differenziarla dall'ipotesi dell'usura oggettiva, è quello della difficoltà economica e, quindi, soggettiva in cui versa il soggetto finanziato.
Nella definizione non è però richiesto lo stato di bisogno, come nella fattispecie delineata sempre dall'art. 644 cp ma nella disciplina precedente la riforma del 1996: bisogno che era rappresentato dalla “mancanza di mezzi idonei a sopperire ad esigenze definibili come primarie, cioè relative a beni comunemente considerati come essenziali per chiunque” (Cass. pen., sez. II, 8 marzo 2000).
Quindi, per la definizione, anche difficoltà economiche che non raggiungano tale intensità possono portare all'applicazione dell'usura soggettiva (in concreto). Recentemente Cass. pen., sez. II, 29 marzo 2017, n. 26214 ha indicato che "per l'accertamento della «condizione di difficoltà economica» della vittima deve aversi riguardo alla carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana, laddove, invece, la «condizione di difficoltà finanziaria» investe più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni".

La sproporzione e le concrete modalità del fatto.

L'elemento, indicato nella definizione, che però ci pare centrale nella fattispecie dell'usurarietà soggettiva è quello rappresentato dalla sproporzione, che deve essere valutata alla luce delle concrete e soggettive modalità di fatto. Infatti, se anche un tasso inferiore alla soglia può essere usurario (quindi al di fuori delle ipotesi di usura oggettiva), occorre identificare gli elementi che valgono a ritenere appunto che un tale tasso 'legittimo', perché rispettoso dei tassi soglia d'usura, debba essere considerato comunque illegittimo.
Come può dirsi sproporzionato un tasso entro soglia, vale a dire non troppo distante dal tasso medio praticato?
Il fatto è che nell'ipotesi dell'usurarietà soggettiva degli interessi la sproporzione non è un valore quantitativo ma qualitativo: sono le circostanze concrete del rapporto (la situazione soggettiva del finanziato), vale a dire le “concrete modalità del fatto”, che valgono a considerare illegittimo ciò che sarebbe legittimo (la pattuizione di un tasso entro la soglia). Non è dunque tanto una questione di distanza tra il tasso medio praticato e quello del caso concreto, quanto piuttosto di sproporzione tra le prestazioni delle parti tale da alterare in modo significativo il rapporto di corrispettività.
In questo senso Trib. Milano 7 ottobre 2014 ha indicato che il problema dell'usura soggettiva si può porre laddove “banca avesse imposto tassi di interesse differenti da quelli praticati sul mercato proprio in considerazione e speculando sul momento di difficoltà economico finanziaria della correntista". Tale sentenza conferma poi che per l'usura soggettiva non rileva il mero dato quantitativo: “risponda alle più elementari regole di mercato che i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillino in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, essendo collegati al rischio imprenditoriale corso dal mutuante di non riuscire a ottenere la
restituzione di quanto erogato”.
Risulta difficile indicare quali siano gli elementi di fatto che devono essere presenti per ritenere sussista l'usura soggettiva: ciò anche in considerazione del fatto che, su tale questione, vi è scarsissima giurisprudenza. Cass. 12 settembre 2014, n. 19282 ha indicato ad esempio che la sproporzione potrebbe esservi "con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari".
Si potrebbero valorizzare, per ritenere sussistente l'usura soggettiva, elementi come particolari condizioni del contratto insolite e gravose; la cessione di beni quale garanzia del credito in violazione del divieto di patto commissorio; la richiesta pressante per tempistiche e modalità di pagamento; ecc.

Usura Soggettiva: conclusioni.

La circostanza che vi sia scarsa giurisprudenza sul tema dell'usura soggettiva sembra peraltro confermare come proprio l'ipotesi dell'usura soggettiva sia residuale e, dunque, occorra attenzione nell'applicazione pratica: l'usurarietà soggettiva degli interessi non è una fattispecie che consente di sanzionare in modo quasi automatico -senza dunque la presenza di ulteriori elementi- l'usurarietà degli interessi nei casi in cui vi sia una pattuizione di un tasso inferiore alla soglia d'usura ma superiore al tasso medio in presenza di una difficoltà economica del cliente.
Chiaramente, dunque, l'esame giuridico della situazione concreta e soggettiva del finanziato, nei suoi vari aspetti, diviene l'elemento essenziale per valutare la ricorrenza di un'ipotesi di usura soggettiva o in concreto. Per contro l'usura soggettiva non può essere affermata sulla base di un mero dato numerico riferito al tasso pattuito o praticato. In questo senso il Tribunale di Venezia, dott.ssa Tosi, sentenza 24 ottobre 2018 n. 1934, rigettando la domanda, ha indicato che "va altresì affermata la inconferenza delle prove orali dedotte da parte attrice a sostegno della tesi della usura soggettiva, dal momento che la loro formulazione sottende, in sostanza, che ove una società abbia un calo di fatturato e sia dunque debitore più rischioso, e ciononostante si rivolga al credito bancario, perciò solo la Banca debba applicare un interesse non superiore al medio rilevato dalla Banca d’Italia. Gli indici offerti da soli non bastano certo a fare ravvisare la “sproporzione” di cui all’art. 644 comma 3 c.p. seconda parte: vanno considerati invece il rischio del cliente, la sua natura di operatore commerciale e insieme la rilevanza della esposizione che la banca gli ha offerto, fattori che ben difficilmente permettono di ravvisare una usura soggettiva".
di Marco Ticozzi
avvocato a Treviso Mestre Venezia e Vicenza

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Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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