Danno da perdita del rapporto parentale: onere della prova
Come noto, tale danno non patrimoniale generalmente si quantifica, valutando le circostanze concrete, in modo equitativo utilizzando le tabelle in uso presso i Tribunali, che peraltro lasciano molta autonomia al giudice, essendo prevista una variabilità della misura del risarcimento.
Ma, in merito al danno da perdita del rapporto parentale, quale è l’onere della prova del prossimo congiunto della persona deceduta che agisca per il risarcimento?
È sufficiente provare la parentela o vi è un onere della prova più ampio?
La recente sentenza del Tribunale Venezia 1 giugno 2021 si pronuncia proprio sull’onere della prova nei casi di danno perdita rapporto parentale.

Danno da perdita parentale: introduzione.
Danno perdita rapporto parentale: onere della prova. La sentenza Tribunale Venezia 1 giugno 2021 anzitutto riassume i termini della questione: “il c.d. danno "da perdita del rapporto parentale" rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto (Cass. Civ., Sez. III, 28/09/2018 -ud. 27/06/2018, n. 23469). Esso si concreta nella perdita di un prossimo congiunto da cui consegue normalmente una condizione di vuoto esistenziale da parte dei familiari, determinato dal fatto di non poter più godere della sua presenza e di non poter più sperimentare tutte quelle relazioni fatte di affettività, condivisione, solidarietà che caratterizzano un sistema di vita che viene irreversibilmente stravolto (Cass. Civ., Sez. III, 09/05/2011, n. 10107). Il risarcimento di tale danno spetta ai prossimi congiunti, i quali sono quelli uniti da un vincolo affettivo-giuridico, che riposa su rapporti che costituiscono fonti di reciproci diritti-doveri” (Tribunale Venezia 1 giugno 2021 su onere della prova e danno da perdita del rapporto parentale).
Danno da perdita parentale prova: onere dell’attore e grado di parentela
Danno da perdita del rapporto parentale: onere della prova. La sentenza Tribunale Venezia 1 giugno 2021 ricorda, in termini generali, come la S.C. consenta di presumere il danno da perdita del rapporto parentale nella situazioni in cui il danneggiato che agisce sia un prossimo congiunto della persona deceduta: “quanto al riparto dell'onere probatorio, è insegnamento costante della Suprema Corte che il danno da perdita del rapporto parentale - quando si tratti del coniuge, del genitore, dei figli o dei fratelli - non necessiti di specifica prova da parte dei danneggiati, dovendo la liquidazione avvenire in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza allegata. Sul punto, è stato condivisibilmente affermato che, "nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite" (Cass. Civ., Sez. VI, 15/02/2018 - ud. 14/12/2017, n. 3767; Cass. Civ., Sez. III, 24/09/2019, n. 23632)” (Tribunale Venezia 1 giugno 2021 su onere della prova e danno perdita rapporto parentale).
Danno da perdita parentale: prova e limiti alla presunzione
Danno da perdita del rapporto parentale: onere della prova. La sentenza Tribunale Venezia 1 giugno 2021 evidenzia come, pur sussistendo tale presunzione, occorra in giudizio la deduzione e la prova di circostanze che permettano al giudice di quantificare tale danno derivante dalla perdita del rapporto parentale.
La sentenza sottolinea, infatti, che “ancorché - secondo indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato (e qui condiviso: supra par.8) - la sofferenza del superstite per la morte del fratello debba presumersi, detta presunzione trova un limite logico - prima che giuridico - nell'assenza degli elementi minimi per apprezzare la consistenza del danno lamentato, in considerazione delle peculiari circostanze del caso concreto. Va infatti ricordato che il danno-conseguenza derivante dalla perdita del rapporto parentale si concreta non già nella recisione di un rapporto di parentela in senso formale, ma nello sconvolgimento esistenziale e nella sofferenza interiore che da tale recisione derivano. Esso non è in re ipsa e dunque non coincide con la lesione dell'interesse, dovendo essere allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento. Anche dunque nell'ambito della famiglia ristretta, non è sufficiente - più precisamente, non può ritenersi sempre sufficiente - allegare il rapporto per provare anche in via presuntiva il danno” (Tribunale Venezia 1 giugno 2021 su onere della prova e danno perdita rapporto parentale).
Danno perdita parentale: valutazioni sull’onere della prova
Danno da perdita del rapporto parentale: onere della prova. La sentenza Tribunale Venezia 1 giugno 2021, nella sostanza, sembra indicare che, in tema di danno da perdita del rapporto parentale, se la regola generale è quella per la quale allo stretto legame di parentela corrisponde generalmente uno stretto legame affettivo, non è detto che sia sempre così.
Ciò è sicuramente vero ma l’aspetto determinante sulla questione che riguarda il danno da perdita del rapporto parentale è, a nostro avviso, quello giuridico.
Se, come indica la S.C., tale rapporto affettivo si può presumere nei casi di prossimi congiunti (coniuge, genitore, figlio, fratello) è possibile, fornita la prova della parentela, rigettare la domanda risarcitoria concernente il danno da perdita del rapporto parentale?
A nostro avviso no, a meno che in giudizio non siano presenti elementi idonei a dimostrare che il legame affettivo tra i prossimi congiunti non vi era.
Se, appunto, come indica la Cassazione, in materia di danno da perdita del rapporto parentale esiste la presunzione ricordata, questa presunzione deve valere fino a prova contraria: vale a dire, fino a quando non sia fornita la prova dell’assenza del legame affettivo.
La differenza rileva chiaramente nei casi in cui nella causa non ci sia nessun altro dato: quando ad esempio il danneggiato, dimostrata la responsabilità del danneggiante per la morte del prossimo congiunto, richiede il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale limitandosi a dimostrare il grado di parentela.
Non riteniamo possa negarsi il risarcimento: certamente, l’assenza di prova circa il rapporto concreto tra i soggetti coinvolti, potrà portare a un risarcimento tendente ai ‘minimi’ delle tabelle, ma non potrà portare al rigetto totale della domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Salvo mettere in discussione la presunzione ricordata dalla Cassazione, vale a dire affermare che il risarcimento c’è solo in presenza di una prova di un legame affettivo di un certo tipo, che non si può presumere: semmai, si potrebbe dire, lo stretto grado di parentela potrebbe rappresentare uno dei diversi elementi di prova.
Ma, in realtà, non ci sembra che la sentenza del Tribunale di Venezia sull’onere della prova nelle controversie riguardanti il danno da perdita del rapporto parentale sia lontana da questa impostazione, come subito diremo.
Danno parentale prova: la sentenza Tribunale Venezia 1 giugno 2021
Danno da perdita del rapporto parentale: onere della prova. La sentenza Tribunale Venezia 1 giugno 2021 ci sembra comunque in linea con quanto abbiamo evidenziato a proposto dell’onere della prova riguardante la richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
La sentenza, infatti, indica che “nell'ipotesi in cui - come si ritiene accada nel caso di specie - la parte danneggiata abbia mancato di svolgere deduzioni minime sulla consistenza del rapporto parentale e sulla sofferenza derivante dalla sua recisione, abbia mancato di fornire una replica ancorché minima alle contestazioni di parte convenuta, e le circostanze del caso concreto (età avanzata del danneggiato e/o del de cuius, difetto di convivenza, nucleo familiare ampio) non consentano di presumere alcunché circa la permanenza del vincolo al momento del decesso del congiunto, l'accoglimento della pretesa in forza della sola presunzione di danno si tradurrebbe nel sostanziale (e di fatto completo) esonero del danneggiato da qualsiasi onere difensivo, salvo per la prova del rapporto di parentela. Tale ratio decidendi sovvertirebbe gli oneri di difesa, spingendo la parte convenuta ad attivarsi ben oltre i limiti imposti dagli artt. 2697 co 2. c.c. e 115 co. 1 c.p.c., poiché imporrebbe al (presunto) danneggiante non già solo di contestare in modo specifico i fatti posti a fondamento della pretesa avversa, ma di ricostruire questi ultimi per offrirne la prova negativa. La povertà delle allegazioni - prima ancora che delle prove - attoree infatti aggrava la posizione processuale della parte convenuta, la quale, fermo l'onere di contestazione (pienamente assolto nel caso di specie), si trova in condizioni di non poter replicare utilmente ad alcuna deduzione e deve in sostanza sopperire alla carenza assertiva (e probatoria) avversaria, ricostruendo rapporti parentali che la parte (presunta) danneggiata nemmeno descrive, per offrirne una prova negativa. Il tutto in un contesto - qual è quello di specie - in cui le circostanze del caso concreto non consentono alcuna immediata presunzione circa l'effettiva frequentazione tra i parenti, anziani, non conviventi e parte di un nucleo familiare ampio” (Tribunale Venezia 1 giugno 2021 su onere della prova e danno perdita rapporto parentale).
Ci pare che la sentenza non si limiti a negare l’applicazione della presunzione, imponendo dunque la prova effettiva dello stretto legame tra prossimi congiunti, ma evidenzi come:
- in tali contenziosi sull’onere della prova riguardante la richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, occorra anzitutto dedurre che tale legame affettivo vi fosse, indicando le circostanze di fatto che lo provano anche per consentire la prova contraria;
- nel caso di specie, vi fossero circostanze di fatto provate che potevano far ritenere insussistente tale presunzione circa il legame affettivo tra prossimi congiunti.
Infatti, la stessa sentenza Tribunale Venezia 1 giugno 2021 sull’onere della prova e il danno da perdita del rapporto parentale, indica che la situazione di fatto presente nel caso esaminato “si colloca al di fuori dell'ambito di operatività della presunzione di cui sopra e, pertanto, il rigetto della pretesa attorea appare conforme al richiamato indirizzo di legittimità. La Corte di Cassazione, pur affermando l'esistenza di una presunzione iuris tantum di danno in favore dei membri della famiglia nucleare, ha ribadito a più riprese che il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni è consentito sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire (Cass. Civ., Sez. III, 6/9/2012, n.14931). E' stato infatti affermato che "Ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno subito a causa della uccisione di un prossimo congiunto, non hanno rilievo le qualificazioni adoperate dagli interessati, ma è necessario che il pregiudizio venga compiutamente descritto e che ne vengano allegati e provati gli elementi costitutivi ... tenuto conto che la possibilità di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta allegazione e prova" Cass. Civ., Sez. III, 17/1/2018, n. 907)” (Tribunale Venezia 1 giugno 2021 su onere della prova e danno perdita rapporto parentale).
Conclusioni su danno da perdita parentale e onere prova
La sentenza richiamata, che si pronuncia sull’onere della prova nei casi di danno da perdita del rapporto parentale, è interessante perché non si limita a richiamare la giurisprudenza e la presunzione ricordata, per la quale tra prossimi congiunti si può ritenere esistente un forte legame affettivo, ma rappresenta un’applicazione pratica di tali principi e regole.
Danno da perdita del rapporto parentale. Non citato ma sullo sfondo, infatti, vi è il principio di vicinanza della prova: per cui è vero che generalmente -secondo l’id quod plerunque accidit- tra parenti il legame affettivo sussiste, ma occorre, se non la prova di questo legame, la deduzione degli elementi di fatto che giustificano tale presunzione e consentono al convenuto di identificare una possibile prova contraria da fornire nella causa di risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale.
di Marco Ticozzi