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Clausola floor nel tasso del Mutuo è illegittima?

10 settembre 2025

Quando si può dire che la clausola floor nel mutuo è illegittima? E in quali casi è invece del tutto valida? A questa domanda ha risposto di recente la giurisprudenza, con due pronunce importanti: la Corte di Cassazione n. 1942 del 2025 e la Corte d’Appello di Venezia n. 2703 dello stesso anno. Entrambe le decisioni escludono che la clausola floor, se chiaramente formulata e inserita nel contratto di mutuo a tasso variabile, possa essere considerata vessatoria o nulla. Non si tratta di un derivato implicito né è necessario che sia affiancata da una clausola cap. Ma cosa cambia se il mutuatario è un consumatore? E quando può davvero diventare contestabile? In questo articolo facciamo chiarezza.

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Clausola Floor Mutuo È Illegittima?

Le clausole floor nei mutui: inquadramento e primo orientamento giurisprudenziale

Negli ultimi anni, i contratti di mutuo con tasso variabile hanno spesso previsto la cosiddetta clausola floor, cioè una soglia minima sotto la quale il tasso d’interesse applicabile non può scendere, anche se l’indice di riferimento – tipicamente l’Euribor – diventa negativo. Si tratta di una pattuizione diffusa nei contratti bancari, pensata per garantire un rendimento minimo alla banca, anche in contesti di mercato caratterizzati da tassi eccezionalmente bassi. L’inserimento di una clausola floor non è di per sé illegittimo: essa rappresenta una modalità con cui le parti concordano, in modo lecito, la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente.

La questione ha tuttavia suscitato contenziosi, soprattutto quando il contratto non prevedeva anche una clausola “cap”, cioè un tetto massimo al tasso, ritenuto da alcuni necessario per bilanciare il vantaggio della banca. Già in passato, il Tribunale di Venezia (sentenza del 27 febbraio 2019, n. 393) aveva escluso ogni ipotesi di nullità o abusività, ritenendo che la clausola floor, in assenza di elementi propri dei derivati impliciti, costituisse una pattuizione meramente creditizia, non soggetta alla disciplina dei servizi finanziari. La stessa sentenza chiariva che la clausola, correttamente formulata, non è neppure qualificabile come vessatoria, in quanto non rientra nelle ipotesi previste dagli artt. 1341 e 1342 c.c. Né tantomeno può parlarsi di una sua invalidità per eccessiva onerosità, atteso che la determinazione dell’interesse corrispettivo rientra nell’autonomia negoziale e nel rischio tipico del tasso variabile, sempre che sia rispettata la normativa sull’usura.

La sentenza della Corte d’Appello di Venezia 2025 e il rigetto della tesi del derivato implicito

Questi orientamenti sono stati recentemente confermati dalla Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 2703 del 14 agosto 2025, relativa a un contratto di mutuo chirografario. Il caso riguardava una società che aveva opposto un decreto ingiuntivo, lamentando la nullità della clausola floor per violazione degli obblighi informativi e per assenza della clausola cap. La Corte ha rigettato l’impugnazione, affermando che la clausola floor non integra in alcun modo un contratto derivato implicito: si tratta, infatti, di una semplice condizione contrattuale che regola il tasso minimo di interesse, priva di quegli elementi strutturali propri dei derivati – come lo scambio di flussi finanziari o la speculazione sul rischio. È quindi esclusa la natura finanziaria della clausola e, di conseguenza, non si applicano le disposizioni del TUF.

Secondo la Corte, la previsione di un tasso minimo, anche in assenza di una clausola cap, non altera la causa del contratto di mutuo, che rimane un contratto di finanziamento fondato sulla restituzione del capitale maggiorato di un interesse convenzionale. Non vi è obbligo giuridico, né per legge né per prassi consolidata, di prevedere un equilibrio simmetrico tra soglia minima e soglia massima. Tale impostazione trova fondamento nell’autonomia contrattuale delle parti, che possono liberamente stabilire le condizioni economiche dell’operazione, sempre che non vengano superati i limiti di legge in materia di usura o violazione di norme imperative. Né può sostenersi che l’inserimento della clausola costituisca una forma occulta di vendita di opzioni finanziarie: la Corte ha ritenuto infondata questa impostazione, precisando che il cliente non sta acquistando o vendendo strumenti finanziari, ma accettando un criterio di determinazione del tasso coerente con la natura del contratto.

La Cassazione del 2025: clausola floor non vessatoria se attiene all’oggetto del contratto

A conferma dell’orientamento ormai consolidato, è intervenuta anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1942 del 28 gennaio 2025. Il caso riguardava un contratto di mutuo fondiario stipulato da un cliente che contestava la validità della clausola floor ritenendola vessatoria e dunque inefficace in quanto potenzialmente lesiva del suo equilibrio contrattuale. La Suprema Corte ha però respinto l’argomentazione, sostenendo che la clausola in questione non era in alcun modo ambigua, né tale da impedire al mutuatario di comprendere la portata economica del proprio obbligo. La clausola, infatti, era chiaramente formulata e prevedeva un tasso iniziale minimo espresso in termini percentuali, ben riconoscibile dal testo contrattuale e coerente con il meccanismo del tasso variabile ancorato all’Euribor.

In particolare, la Cassazione ha affermato che una clausola che determina l’ammontare del corrispettivo, come accade nel caso della floor, rientra nell’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 34, comma 2, del Codice del Consumo. Di conseguenza, non può essere sottoposta a un vaglio di vessatorietà, purché formulata in modo chiaro e comprensibile. La previsione secondo cui il tasso non può scendere sotto una certa soglia non ha infatti un effetto surrettizio, né limita in modo scorretto i diritti del cliente: si tratta semplicemente di una condizione economica dell’accordo. Secondo la Corte, è un errore considerare una clausola del genere come la vendita inconsapevole di una opzione floor da parte del cliente. Al contrario, si tratta di un patto condizionale lecito, espressamente consentito dall’art. 1353 del Codice civile, con cui le parti stabiliscono quale tasso si applicherà se l’indice scende sotto una certa soglia.

Quando si applica il Codice del Consumo: il ruolo del cliente-consumatore

La valutazione può però cambiare quando il mutuatario è qualificabile come consumatore, cioè una persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale. In questo caso si applica pienamente la disciplina del Codice del Consumo, che consente di sottoporre a controllo di vessatorietà anche alcune clausole attinenti all’oggetto del contratto, se si dimostra che esse sono state predisposte unilateralmente dal professionista e non sono state oggetto di trattativa individuale. Tuttavia, come ribadito nella stessa sentenza della Cassazione del 2025, anche nei contratti con consumatori la clausola floor non è soggetta a tale controllo quando è parte integrante e comprensibile della determinazione del corrispettivo, come avviene nella maggior parte dei casi. L’assenza di ambiguità, l’indicazione puntuale del tasso e la coerenza con l’indice di riferimento sono elementi che escludono in radice l’eventuale abusività.

Nella prassi, la questione si pone raramente con consumatori, proprio perché le clausole floor sono più frequentemente presenti nei contratti stipulati con imprese o professionisti. Ma laddove si configuri una posizione di debolezza del cliente, la giurisprudenza è comunque attenta a verificare se vi siano elementi che alterano l’equilibrio contrattuale. Tuttavia, anche in questo caso, non basta il semplice svantaggio economico per far dichiarare una clausola vessatoria. Serve dimostrare che la pattuizione sia stata imposta senza possibilità di modifica, e che il cliente non abbia potuto conoscerla o comprenderla in modo effettivo. Si tratta, dunque, di ipotesi eccezionali, non ricorrenti nei casi affrontati recentemente dalla giurisprudenza, e comunque da valutare sempre con attenzione alle circostanze concrete.

Clausola floor e contenzioso: quali prospettive concrete oggi

Alla luce delle recenti sentenze, risulta sempre più difficile ottenere l’invalidazione della clausola floor in giudizio, soprattutto quando il contratto è stipulato tra due soggetti professionali o tra banca e impresa. I tribunali hanno infatti escluso che si tratti di una pattuizione vessatoria o finanziaria in senso tecnico, chiarendo che rientra pienamente nell’autonomia contrattuale delle parti. Anche la Corte di Cassazione ha ribadito che, se correttamente espressa, la clausola floor costituisce una modalità lecita di determinazione del tasso d’interesse. Ne deriva che i margini per una contestazione efficace sono molto ristretti: è necessaria la presenza di elementi straordinari, come un’effettiva ambiguità testuale, un errore essenziale, oppure un difetto di informazione che abbia concretamente inciso sulla formazione del consenso.

Per i clienti, quindi, è utile valutare con attenzione le condizioni contrattuali prima della firma, eventualmente con l’assistenza di un legale. Per gli avvocati che assistono mutuatari, è opportuno concentrarsi non tanto sulla clausola in sé, quanto sull’eventuale contesto di disinformazione o asimmetria contrattuale, specie nei casi in cui il cliente sia un consumatore. In presenza di un contratto standard, predisposto in via unilaterale dalla banca, e firmato da un cliente non professionale, si può ipotizzare una valutazione più stringente, ma resta comunque difficile far valere una nullità o una inefficacia della clausola se questa è chiaramente formulata. Va esclusa, in ogni caso, l’idea che l’assenza di una clausola cap renda automaticamente la floor illegittima: la giurisprudenza ha chiarito che non esiste alcun obbligo legale di simmetria tra le due clausole.

Conclusioni e indicazioni operative

Le recenti pronunce, comprese quelle della Corte d’Appello di Venezia e della Corte di Cassazione nel 2025, confermano un orientamento netto: la clausola floor è valida e non può essere considerata abusiva se attiene alla determinazione del corrispettivo e risulta formulata in termini comprensibili. La tesi della natura derivativa è stata definitivamente superata, così come quella della necessità di accompagnare la clausola floor con un cap. Resta, come unica ipotesi di possibile vulnerabilità, la circostanza in cui la clausola sia imposta a un consumatore in modo non trasparente, senza possibilità di conoscenza effettiva prima della conclusione del contratto: ma si tratta, anche secondo la Cassazione, di una valutazione di fatto e, quindi, strettamente legata al singolo caso concreto.

Per queste ragioni, chi si trovi coinvolto in un contenzioso relativo a una clausola floor deve valutare attentamente i margini di azione, senza affidarsi a impostazioni giuridiche ormai superate. Allo stesso tempo, le banche e gli operatori del credito devono continuare a redigere i contratti in modo chiaro e coerente, affinché la determinazione del tasso non lasci spazio a interpretazioni controverse. In caso di dubbi su un contratto già sottoscritto, può essere utile rivolgersi a un avvocato con esperienza in diritto bancario per valutare se vi siano margini per una contestazione o una rinegoziazione.

Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Avvocato a Mestre Venezia, Padova e Treviso

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