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Anatocismo bancario

15 agosto 2024

Quale è il significato di Anatocismo? Perchè spesso ci si riferisce in particoalre all'Anatocismo bancario? L’anatocismo rappresenta una delle problematiche più diffuse che coinvolgono i contenziosi, specie quelli tra la banca e i propri clienti. L’anatocismo, infatti, crea maggiori oneri per i clienti comportando la capitalizzazione degli interessi e quindi il calcolo dei successivi interessi su una somma maggiore: se non lo si considera legittimo e nel rapporto bancario vi è stato ugualmente, il cliente potrebbe avere diritto a una restituzione (pagamento di indebito). Nel tempo la normativa è cambiata e si è passati da una giurisprudenza che lo consentiva a una che lo ha vietato, per arrivare a una normativa che lo autorizza a certe condizioni. Per cui degli indebiti per l’addebito di oneri derivanti da anatocismi bancari bancario potrebbero esserci a seconda di quando sia stato concluso il contratto o del tempo che è passato. Approfondiamo l’argomento dell'anatocismo e dell'anatocismo bancario con una guida completa, partendo da una sua definizione che ci consente di comprenderne il significato.

Anatocismo Bancario
Anatocismo Bancario

Anatocismo: quale è il suo significato?

Possiamo formulate una definizione di Anatocismo che ci spiega quale è il suo significato: l'anatocismo è quel fenomeno per il quale gli interessi producono nuovi interessi. Etimologicamente la parola significa appunto nuovo interesse o interesse sull’interesse. Il prestito o finanziamento, ad esempio, genera interessi: se quegli inteteressi vengono conteggiati come capitale dopo che sono sorti, da quel momento in poi si calcolano i successivi interessi non solo sul capitale originario ma anche sugli interessi (qui vi è anatocismo). Se invece gli intetessi vengono tenuti a parte, quelli successivi si calcoleranno sempre sul capitale: qui non vi è anatocismo. L'esempio fa comprendere il significato di questo fenomeno: l'anaticismo capitalizza gli intetessi e fa aumentare piu rapidamente il debito proprio perchè i successivi interessi si calcolano anche sui precedenti.

Cosa è l'anatocismo bancario?

L’anatocismo può verificarsi in qualunque tipologia di rapporto ma nella pratica il caso più frequente è quello dell'anatocismo in ambito bancario: ciò perchè nei rapporti di conto corrente periodicamente (mensilmente, trimestralmente, ecc.) vengono calcolati gli interessi passivi sulle somme utilizzate dal correntista ad esempio quando abbia un affidamento, interessi che poi vengono addebitati nel medesimo conto corrente.

Questo comporta che, nel periodo di calcolo successivo, gli interessi siano calcolati non solo sul capitale utilizzato ma anche sugli interessi addebitati. Di qui appunto l’anatocismo bancario, essendovi interessi calcolati sugli interessi.

L'anatocismo bancario è quindi la capitalizzazione degli intetessi spesso prevista nei contratti bancari che comporta il calcolo e l'addebito di interessi sugli interessi precedentemente maturati.

Come si calcola?

L'anatocismo bancario si riferisce all'interesse composto che viene applicato ai prestiti o ai depositi bancari quando gli interessi non vengono pagati o incassati durante il periodo di riferimento.

Per calcolare l'anatocismo bancario, devi prima determinare il tasso di interesse applicato al prestito o al deposito bancario e il periodo di riferimento. Quindi devi calcolare gli interessi maturati durante il periodo di riferimento e aggiungerli al capitale iniziale.

Ad esempio, supponiamo di avere un prestito di €10.000 con un tasso di interesse del 5% annuo e di aver accumulato interessi per un periodo di 6 mesi. Per calcolare l'anatocismo bancario, devi prima determinare l'interesse maturato:

Interesse maturato = (Capitale iniziale x tasso di interesse x periodo di riferimento) / 12 mesi = (10.000 x 0,05 x 6) / 12 = €250

Quindi, per calcolare l'anatocismo bancario, devi aggiungere gli interessi maturati al capitale iniziale:

Capitale finale = Capitale iniziale + Interesse maturato = 10.000 + 250 = €10.250

Il capitale finale di €10.250 rappresenta l'importo totale dovuto al termine del periodo di riferimento, comprensivo di interessi maturati e di eventuali tasse o commissioni applicabili.

L’effetto dell’anatocismo, quando è previsto, è quello che nel periodo di calcolo successivo gli interessi andranno calcolati non più sul capitale originario (nell’esempio 10.000 euro) ma in quello con gli interessi capitalizzati (vale a dire 10.250).

Nella cause aventi ad oggetto l’anatocismo bancario, quando si ritenga che non fosse legittimo, generalmente un CTU ricalcola tutte le movimentazioni del rapporto senza capitalizzazione e calcolando quindi gli interessi successi su una somma inferiore, perché non comprensiva dell’addebito degli interessi precedenti.

Come capire se c'è una capitalizzazione degli interessi?

Per capire se c'è anatocismo, è necessario verificare se gli interessi maturati sono stati aggiunti al capitale iniziale per calcolare gli interessi successivi. In altre parole, se gli interessi non sono stati pagati o incassati durante il periodo di riferimento e sono stati invece aggiunti al capitale iniziale, allora c'è anatocismo.

Ad esempio, se in un conto corrente in passivo, gli interessi calcolati al fine del periodo (mensile o trimestrale ecc.) vengono addebitati nel conto corrente si genera anatocismo perché nel periodo di calcolo successivo l’interesse verrà conteggiato su un capitale più ampio, tenendo conto anche degli interessi precedentemente addebitati.

La questione, come ora diremo, è però se ciò sia legittimo o invece costituisce una pratica vietata che arricchisce il creditore.

Quando è vietato l’Anatocismo bancario?

L'Anatocismo bancario, dal profilo generale, è vietato dall'art. 1283 c.c.: la regola generale, valevole per ogni rapporto e non solo per quelli bancari, è infatti quella per cui gli interessi maturano sul solo capitale dovuto e non anche sugli interessi precedentemente maturati.

Tale previsione, in particolare, prevede che gli interessi possano maturare su altri interessi (appunto anatocismo), salvo usi contrari, solo dal giorno della domanda giudiziale o come conseguenza di un accordo successivo alla scadenza di tali interessi e purché si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.

Ove manchi tale accordo successivo al maturare degli interessi e ove manchi la domanda -come nel caso di un rapporto di conto corrente bancario che stia proseguendo fisiologicamente senza problematiche- gli interessi possono essere conteggiati solo sul capitale scaduto, essendo appunto escluso l'anatocismo.

Fino al 1999 non si era posto il problema degli anatocismi bancari : non che non vi fosse, ma era considerato legittimo dalla giurisprudenza in relazione al fatto che la legge lo vietava, ma salvo che vi fossero usi contrari. Anche la Cassazione fino al 1999 aveva ritenuto essere esistente questo uso contrario, per cui legittima la richiesta di interessi su interessi.

Quali contestazioni si possono formulare oggi ?

Partiamo dalla fine, rinviando alla successiva disamina la descrizione di come si siano susseguite dal 2000 a oggi le varie normative. Infatti, dopo l’intervento del 1999 delle Cassazione il legislatore più volte ha adottato normative per regolare la materia.

In definitiva oggi, l’anatocismo relativo ai rapporti bancari è consentito ma a certe condizioni. Se le banche seguono le regole in vigore, quindi, per il periodo successivo alla regolamentazione, non è più possibile sollevare contestazioni.

Ma ancora oggi, però, è possibile avviare cause che coinvolgano rapporti di conto corrente nei quali vi sia stato in passato l’anatocismo sia che tali rapporti siano aperti e sia che siano chiusi. La ragione, come poi diremo meglio, è che la prescrizione in un rapporto aperto non matura se non a determinate condizioni: per cui, in definitiva, nei rapporti aperti o chiusi da meno di 10 anni è astrattamente possibile agire per la ripetizione degli interessi capitalizzati quando la normativa non lo consentiva.

Anatocismo bancario: Quanto costa una causa?

Chiaramente le cause hanno un costo e soprattutto una causa per anatocismo bancario, per le ragioni che ora indicheremo.

I parametri forensi che individuano il compenso dell’avvocato indicano per il primo grado di una causa un compenso che cresce al crescere del valore della causa: una causa fino a circa 50.000 euro di valore può costare circa 9.000 euro oltre a iva; una causa di valore superiore e fino a 250.000 euro può costare 17.000 euro oltre a iva.

Le cause per anatocismo bancario di solito non hanno valori modesti ma possono raggiungere e superare anche questi valori: chiaramente a seconda delle movimentazioni del conto, del passivo che mediamente era presente, ecc.

Con l’avvocato, comunque, è possibile pattuire il compenso, anche in deroga a questi valori: per cui non è poco frequente pattuire una parte fissa inferiore e una parte variabile a seconda del risultato, di modo che il cliente possa limitare i costi.

È però da sottolineare che nelle cause di anatocismo vi è la necessità pressoché sempre di perizie: di una perizia di parte prima di agire e di una perizia d’ufficio che verrà disposta dal Tribunale e i cui costi sono di solito provvisoriamente a carico di chi agisce.

Per questa ragione non si tratta di cause economiche. Nella maggior parte dei casi può essere importante una prevalutazione dell’avvocato sui contratti e i documenti, in modo da poter investire i costi di cui sopra quando ci sia la ragionevole probabilità di poter sollevare fondatamente una contestazione di anatocismo.

Le prime contestazioni alle banche sulla legittimità della capitalizzazione degli interessi

Come anticipato, l'anatocismo bancario costituisce un problema che si è posto nei rapporti bancari e anzitutto nei conti correnti perché le banche e anche la giurisprudenza almeno fino al 1999 ritenevano che in tali rapporti vi fosse un uso normativo che consentisse un'eccezione alla regola generale fissata dall'art. 1283 c.c.
La previsione, infatti, vieta l'anatocismo salvi però gli usi contrari: se si ritiene sussistente in ambito bancario un tale uso di capitalizzare gli interessi nei conti correnti o negli altri rapporti contrattuali, tale pratica è ammissibile.
Il cambio di orientamento a far data dal 1999 in tema di anatocismo bancario da parte della giurisprudenza, che ha ritenuto -diversamente da prima- che il fatto che si continuasse a praticare tale capitalizzazione dell'interesse non fosse un uso normativo, ha fatto emergere il problema: se quel comportamento prima era ritenuto un uso che consentiva la capitalizzazione degli interessi, da quel momento in poi è stata ritenuta una pratica scorretta in quanto posta in essere in violazione della regola generale fissata dall'art. 1283 c.c.
La conseguenza è evidente: i conti correnti, anche per i periodi precedenti a tale cambio di orientamento, contenevano una capitalizzazione che non si poteva fare e, dunque, avevano in definitiva un saldo che del conto corrente bancario non corrispondeva a quello correttamente calcolato. Questo in definitiva è il significato di anatocismo bancario.

Anatocismo significato: quali sono gli interventi successivi al 1999?

Proprio per l'evidente impatto di tale cambio di orientamento della giurisprudenza anche sui rapporti precedenti, posti in essere in un momento in cui perfino la Cassazione riconosceva l'esistenza di un uso che legittimava tale comportamento, con il d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 si è intervenuti proprio in tema di Anatocismo Bancario.
Da un lato prevedendo all'art. 25, che innovava l'art. 120 del Testo Unico Bancario, la possibilità di un anatocismo da parte dei contratti futuri: infatti, veniva delegato il CICR a stabilire "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".

Con successiva delibera CICR 9 febbraio 2000 (è consultabile in questa pagina del sito della Banca d'Italia) veniva dunque fissato il principio per cui i contratti bancari di conto corrente possano prevedere l'Anatocismo Bancario purché contengano il principio per il quale vi è la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi: viceversa, in passato l'uso era quello per cui gli interessi attivi si capitalizzavano annualmente e quelli passivi trimestralmente.
Dall'altro, poi, il d.lgs 4 agosto 1999 n. 342 è intervenuto sempre in materia di anatocismo bancario sanando anche la situazione previgente, vale a dire quella dei contrati conclusi prima della delibera CICR 9 febbraio 2000: sempre l'art. 25 prevedeva infatti che “le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente".

Dunque, il principio era quello per cui la capitalizzazione intervenuta prima della delibera CICR 9 febbraio 2000 veniva sanata, mentre per il futuro i contratti stipulati precedentemente a tale intervento potessero continuare ad applicare l'anatocismo bancario purché ciò avvenisse conformemente alle condizioni fissate dalla delibera stessa. Su tale ultima parte dell'intervento normativo è però intervenuta la Corte Costituzionale, che con sentenza 17 ottobre 2000 n. 425 (è consultabile sul sito della Corte Costituzionale) ha dichiarato l'incostituzionalità per eccesso di delega di tale previsione di sanatoria.

La validazione nel 2000 dell'Anatocismo bancario

Dunque, in definitiva, ciò che resta applicabile di tale modifica del 1999 è il principio per cui i contratti bancari stipulati successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 possono legittimamente prevedere la capitalizzazione degli interessi e, dunque, l'anatocismo bancario purché tale capitalizzazione avvenga per gli interessi attivi e passivi con la stessa periodicità.
Per i contratti precedenti, invece, il problema degli anatocismi bancari continua a porsi: in modo indiscutibile per gli interessi capitalizzati prima dell'intervento legislativo e della delibera CICR e in modo più problematico per quelli successivi, per i quali a certe condizioni è immaginabile comunque una validità della capitalizzazione degli interessi (si pensi all'ipotesi di sottoscrizione dopo il 2000 di nuove condizioni contrattuali o di altre pattuizioni che prevedano l'anatocismo).

Ovviamente per le problematiche legate a tali contratti conclusi in tempi remoti si può porre un problema di prescrizione: per l'approfondimento della relativa questione rinviamo al post Anatocismo Bancario e Prescrizione.

Il divieto nel 2014 di procedere alla capitalizzazione degli interessi passivi e la nuova conferma nel 2016 da parte del diritto bancario

In tema di Anatocismo Bancario molto più recentemente vi è stata un'ulteriore modifica della relativa disciplina. L’art. 120 TUB (Testo Unico Bancario) è stato modificato a opera dell’art. 1, comma 629, l. 27 dicembre 2013, n. 147, che ha eliminato l'anatocismo bancario dato che dal 1 gennaio 2014 il CICR è tenuto a prevedere che “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.

Non è molto chiaro quale sia il significato di tale disposizione: se si indica che gli interessi si capitalizzano poi quella somma diventa capitale e, dunque, di regola dovrebbe produrre a propria volta interessi. Però dalla previsione pare emergere in modo chiaro la volontà del legislatore di vietare l'anatocismo bancario, vale a dire che gli interessi che si calcolano in un dato momento tengano conto di precedenti interessi che sono maturati.

Quindi, per i contratti conclusi successivamente all’entrata in vigore di tale disposizione dovrebbe valere nuovamente l’indicazione della giurisprudenza per la quale la previsione contrattuale di anatocismo bancario è illegittima: perché si tratterebbe di una clausola contraria all'art. 1283 c.c. e anche all'art. 120 TUB come modificato. Si pone invece il dubbio di quali possano essere le conseguenze di tale regola concernente gli anatocismi bancari sui contratti in corso: certo vale il principio tempus regit actum, per cui chiaramente il contratto che preveda l'anatocismo e che sia stato stipulato nel vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 resterà valido e produrrà effetti sicuramente fino al 31 dicembre 2013. Per il periodo successivo potrebbe invece applicarsi la regola dell'invalidità sopravvenuta (analogamente a ciò che fa la Cassazione per l'usura sopravvenuta dei contratti stipulati prima della riforma del 1996), vale a dire una invalidità diretta a rendere inefficaci gli effetti del contratto solo per il periodo successivo alla modifica legislativa. Il significato dell'anatocismo bancario oggi è appunto che dal 1 gennaio 2014 non potrebbero più calcolarsi gli interessi anche sui precedenti interessi capitalizzati pur in un rapporto che legittimamente avesse una clausola che prevedeva gli anatocismi bancari.
Nel 2016, infine, l'art. 120 TUB e la possibilità di capitalizzare gli interessi (anatocismo bancario) è stata modificata ulteriormente prevedendo nella sostanza una sorta di anatocismo condizionato allo specifico consenso del cliente: si prevede infatti che "1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo".

La previsione da ultimo modificata nella sostanza autorizza gli anatocismi bancari ma a certe condizioni: deve essere previsto nel contratto, per cui serve l'autorizzazione del cliente; il cliente può sempre cambiare idea; la periodicità non può essere come in passato trimestrale (o peggio mensile) ma annuale, il che comunque limita la capitalizzazione e l'effetto di accrescimento del debito nel tempo.

Il Significato oggi dell’Anatocismo Bancario: è ancora un tema attuale?

Le problematiche connesse all'anatocismo bancario continuano ad essere motivo di contenzioso per una pluralità di ragioni che derivano perlopiù dai diversi orientamenti giurisprudenziali in essere: si tratta spesso di sentenze che propongono soluzioni differenti ai medesimi problemi, che restano dunque incerti favorendo la conflittualità.
Inoltre, come in parte anticipato, alcuni orientamenti in tema di anatocismo bancario e interessi anatocistici, comportano come conseguenza che le questioni restino aperte nonostante il tempo che passa. Indicazione che vale anzitutto per la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, che deriva dal pagamento di tali interessi anatocistici non dovuti: questa, come regola generale, si computa a decorrere dalla chiusura del conto corrente bancario, salva la presenza di rimesse solutorie nel conto. Quindi, per un conto chiuso oggi ma aperto prima del 2000 si potrà porre la questione dell'anatocismo bancario per i prossimi dieci anni.
In modo analogo, generalmente i giudici ritengono che il mero adeguamento della banca alla delibera CICR 9.2.2000 non valga per i contratti di conto corrente bancario preesistenti, a meno che non intervenga una espressa approvazione da parte del cliente: pur con una varietà di indicazioni giurisprudenziali, tale orientamento comporta che per i rapporti già in essere in quella data, salva appunto l'approvazione espressa, continui a permanere l'illegittimità della clausola che consentiva la capitalizzazione trimestrale degli interessi anche in relazione agli addebiti degli interessi anatocistici successivi all'adeguamento alla delibera CICR 9.2.2000.

di Marco Ticozzi

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