Anatocismo bancario
L’anatocismo rappresenta una delle problematiche più diffuse che
coinvolgono i contenziosi, specie quelli tra la banca e i propri clienti. L’anatocismo,
infatti, crea maggiori oneri per i clienti comportando la capitalizzazione degli interessi e quindi il calcolo dei successivi interessi su una somma maggiore: se non lo si considera legittimo
e nel rapporto bancario vi è stato ugualmente, il cliente potrebbe avere
diritto a una restituzione (pagamento di indebito).
Nel tempo la normativa è cambiata e si è passati da una
giurisprudenza che lo consentiva a una che lo ha vietato, per arrivare a una
normativa che lo autorizza a certe condizioni. Per cui degli indebiti per l’addebito
di oneri derivanti da anatocismi bancari bancario potrebbero esserci a seconda di
quando sia stato concluso il contratto o del tempo che è passato.

Cos'è e come funziona l'anatocismo?
Anatocismo è quel fenomeno
per il quale gli interessi producono nuovi interessi: etimologicamente la
parola significa appunto nuovo interesse o interesse sull’interesse.
L’anatocismo bancario
deriva dal fatto che nei rapporti di conto corrente periodicamente (mensilmente,
trimestralmente, ecc.) vengono calcolati gli interessi passivi sulle somme
utilizzate dal correntista ad esempio quando abbia un affidamento, interessi
che poi vengono addebitati nel medesimo conto corrente.
Questo comporta che,
nel periodo di calcolo successivo, gli interessi siano calcolati non solo sul
capitale utilizzato ma anche sugli interessi addebitati. Di qui appunto l’anatocismo
bancario, essendovi interessi calcolati sugli interessi.
Come si calcola l'anatocismo bancario?
L'anatocismo bancario si riferisce all'interesse composto che viene applicato ai prestiti o ai depositi bancari quando gli interessi non vengono pagati o incassati durante il periodo di riferimento.
Per calcolare l'anatocismo bancario, devi prima determinare il tasso di interesse applicato al prestito o al deposito bancario e il periodo di riferimento. Quindi devi calcolare gli interessi maturati durante il periodo di riferimento e aggiungerli al capitale iniziale.
Ad esempio, supponiamo di avere un prestito di €10.000 con un tasso di interesse del 5% annuo e di aver accumulato interessi per un periodo di 6 mesi. Per calcolare l'anatocismo bancario, devi prima determinare l'interesse maturato:
Interesse maturato = (Capitale iniziale x tasso di interesse x periodo di riferimento) / 12 mesi = (10.000 x 0,05 x 6) / 12 = €250
Quindi, per calcolare l'anatocismo bancario, devi aggiungere gli interessi maturati al capitale iniziale:
Capitale finale = Capitale iniziale + Interesse maturato = 10.000 + 250 = €10.250
Il capitale finale di €10.250 rappresenta l'importo totale dovuto al termine del periodo di riferimento, comprensivo di interessi maturati e di eventuali tasse o commissioni applicabili.
L’effetto dell’anatocismo, quando è previsto, è quello che nel periodo di calcolo successivo gli interessi andranno calcolati non più sul capitale originario (nell’esempio 10.000 euro) ma in quello con gli interessi capitalizzati (vale a dire 10.250).
Nella cause aventi ad oggetto l’anatocismo bancario, quando si ritenga che non fosse legittimo, generalmente un CTU ricalcola tutte le movimentazioni del rapporto senza capitalizzazione e calcolando quindi gli interessi successi su una somma inferiore, perché non comprensiva dell’addebito degli interessi precedenti.
Come capire se c'è anatocismo?
Per capire se c'è anatocismo, è necessario verificare se gli interessi maturati sono stati aggiunti al capitale iniziale per calcolare gli interessi successivi. In altre parole, se gli interessi non sono stati pagati o incassati durante il periodo di riferimento e sono stati invece aggiunti al capitale iniziale, allora c'è anatocismo.
Ad esempio, se in un conto corrente in passivo, gli interessi calcolati al fine del periodo (mensile o trimestrale ecc.) vengono addebitati nel conto corrente si genera anatocismo perché nel periodo di calcolo successivo l’interesse verrà conteggiato su un capitale più ampio, tenendo conto anche degli interessi precedentemente addebitati.
La questione, come ora diremo, è però se ciò sia legittimo o invece costituisce una pratica vietata che arricchisce il creditore.
Anatocismo bancario: è vietato?
L'Anatocismo bancario,
dal profilo generale, è vietato dall'art. 1283 c.c.: la regola generale,
valevole per ogni rapporto e non solo per quelli bancari, è infatti quella per
cui gli interessi maturano sul solo capitale dovuto e non anche sugli interessi
precedentemente maturati.
Tale previsione, in
particolare, prevede che gli interessi possano maturare su altri interessi (appunto anatocismo),
salvo usi contrari, solo dal giorno della domanda giudiziale o come
conseguenza di un accordo successivo alla scadenza di tali interessi e purché
si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.
Ove manchi tale accordo successivo al maturare degli interessi e ove manchi la
domanda -come nel caso di un rapporto di conto corrente bancario che stia
proseguendo fisiologicamente senza problematiche- gli interessi possono essere
conteggiati solo sul capitale scaduto, essendo appunto escluso l'anatocismo.
Fino al 1999 non si era posto il problema degli anatocismi bancari : non che non
vi fosse, ma era considerato legittimo dalla giurisprudenza in relazione al
fatto che la legge lo vietava, ma salvo che vi fossero usi contrari. Anche la Cassazione
fino al 1999 aveva ritenuto essere esistente questo uso contrario, per cui
legittima la richiesta di interessi su interessi.
Quali contestazioni si possono proporre oggi sulla capitalizzazione degli interessi passivi?
Partiamo dalla
fine, rinviando alla successiva disamina la descrizione di come si siano
susseguite dal 2000 a oggi le varie normative. Infatti, dopo l’intervento del
1999 delle Cassazione il legislatore più volte ha adottato normative per
regolare la materia.
In definitiva
oggi, l’anatocismo relativo ai rapporti bancari è consentito ma a certe
condizioni. Se le banche seguono le regole in vigore, quindi, per il periodo
successivo alla regolamentazione, non è più possibile sollevare contestazioni.
Ma ancora oggi,
però, è possibile avviare cause che coinvolgano rapporti di conto corrente nei
quali vi sia stato in passato l’anatocismo sia che tali rapporti siano aperti e
sia che siano chiusi. La ragione, come poi diremo meglio, è che la prescrizione
in un rapporto aperto non matura se non a determinate condizioni: per cui, in
definitiva, nei rapporti aperti o chiusi da meno di 10 anni è astrattamente
possibile agire per la ripetizione degli interessi capitalizzati quando la
normativa non lo consentiva.
Quanto costa una causa per anatocismo bancario?
Chiaramente le
cause hanno un costo e soprattutto una causa per anatocismo bancario, per le
ragioni che ora indicheremo.
I parametri
forensi che individuano il compenso dell’avvocato indicano per il primo grado di
una causa un compenso che cresce al crescere del valore della causa: una causa
fino a circa 50.000 euro di valore può costare circa 9.000 euro oltre a iva;
una causa di valore superiore e fino a 250.000 euro può costare 17.000 euro
oltre a iva.
Le cause per
anatocismo bancario di solito non hanno valori modesti ma possono raggiungere e
superare anche questi valori: chiaramente a seconda delle movimentazioni del
conto, del passivo che mediamente era presente, ecc.
Con l’avvocato,
comunque, è possibile pattuire il compenso, anche in deroga a questi valori:
per cui non è poco frequente pattuire una parte fissa inferiore e una parte
variabile a seconda del risultato, di modo che il cliente possa limitare i
costi.
È però da
sottolineare che nelle cause di anatocismo vi è la necessità pressoché sempre
di perizie: di una perizia di parte prima di agire e di una perizia d’ufficio
che verrà disposta dal Tribunale e i cui costi sono di solito provvisoriamente
a carico di chi agisce.
Per questa
ragione non si tratta di cause economiche. Nella maggior parte dei casi può
essere importante una prevalutazione dell’avvocato sui contratti e i documenti,
in modo da poter investire i costi di cui sopra quando ci sia la ragionevole
probabilità di poter sollevare fondatamente una contestazione di anatocismo.
Le prime contestazioni alle banche sulla legittimità della capitalizzazione degli interessi
Come anticipato, l'anatocismo
bancario costituisce un problema che si è posto nei rapporti bancari e
anzitutto nei conti correnti perché le banche e anche la giurisprudenza almeno
fino al 1999 ritenevano che in tali rapporti vi fosse un uso normativo che
consentisse un'eccezione alla regola generale fissata dall'art. 1283 c.c.
La previsione, infatti, vieta l'anatocismo salvi però gli usi contrari: se si
ritiene sussistente in ambito bancario un tale uso di capitalizzare gli
interessi nei conti correnti o negli altri rapporti contrattuali, tale
pratica è ammissibile.
Il cambio di orientamento a far data dal 1999 in tema di anatocismo bancario da
parte della giurisprudenza, che ha ritenuto -diversamente da prima- che il
fatto che si continuasse a praticare tale capitalizzazione dell'interesse non fosse un uso normativo, ha fatto emergere il problema: se quel
comportamento prima era ritenuto un uso che consentiva la capitalizzazione
degli interessi, da quel momento in poi è stata ritenuta una pratica scorretta
in quanto posta in essere in violazione della regola generale fissata dall'art.
1283 c.c.
La conseguenza è evidente: i conti correnti, anche per i periodi precedenti a
tale cambio di orientamento, contenevano una capitalizzazione che non si poteva
fare e, dunque, avevano in definitiva un saldo che del conto corrente bancario
non corrispondeva a quello correttamente calcolato. Questo in definitiva è il
significato di anatocismo bancario.
Anatocismo bancario: quali sono gli interventi successivi al 1999?
Proprio per l'evidente
impatto di tale cambio di orientamento della giurisprudenza anche sui rapporti precedenti,
posti in essere in un momento in cui perfino la Cassazione
riconosceva l'esistenza di un uso che legittimava tale comportamento, con
il d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 si è intervenuti proprio in tema di Anatocismo
Bancario.
Da un lato prevedendo all'art. 25, che innovava l'art. 120 del Testo Unico
Bancario, la possibilità di un anatocismo da parte dei contratti futuri: infatti,
veniva delegato il CICR a stabilire "modalità e criteri per la
produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni
poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni
caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della
clientela la stessa periodicità nel conteggio degli
interessi sia debitori sia creditori".
Con
successiva delibera CICR 9 febbraio 2000 (è consultabile in questa pagina
del sito della Banca d'Italia) veniva dunque fissato il principio per cui
i contratti bancari di conto corrente possano prevedere l'Anatocismo
Bancario purché contengano il principio per il quale vi è
la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e
passivi: viceversa, in passato l'uso era quello per cui gli interessi
attivi si capitalizzavano annualmente e quelli passivi trimestralmente.
Dall'altro, poi, il d.lgs 4 agosto 1999 n. 342 è intervenuto sempre in materia
di anatocismo bancario sanando anche la situazione previgente, vale a dire
quella dei contrati conclusi prima della delibera CICR 9 febbraio 2000:
sempre l'art. 25 prevedeva infatti che “le clausole relative
alla produzione di interessi sugli interessi
maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di
entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed
efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate
al disposto della menzionata delibera, che
stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento.
In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e
l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente".
Dunque, il principio
era quello per cui la capitalizzazione intervenuta prima della delibera CICR 9
febbraio 2000 veniva sanata, mentre per il futuro i contratti
stipulati precedentemente a tale intervento potessero continuare ad applicare
l'anatocismo bancario purché ciò avvenisse conformemente alle condizioni
fissate dalla delibera stessa. Su tale ultima parte dell'intervento normativo è
però intervenuta la Corte Costituzionale, che con sentenza 17 ottobre 2000
n. 425 (è consultabile sul sito della Corte Costituzionale) ha
dichiarato l'incostituzionalità per eccesso di delega di tale
previsione di sanatoria.
La validazione nel 2000 dell'Anatocismo bancario
Dunque, in definitiva,
ciò che resta applicabile di tale modifica del 1999 è il principio per cui i
contratti bancari stipulati successivamente all'entrata in vigore della
delibera CICR 9 febbraio 2000 possono legittimamente prevedere la
capitalizzazione degli interessi e, dunque, l'anatocismo bancario purché tale
capitalizzazione avvenga per gli interessi attivi e passivi con la stessa
periodicità.
Per i contratti precedenti, invece, il problema degli anatocismi bancari continua a porsi: in modo indiscutibile per gli interessi capitalizzati prima
dell'intervento legislativo e della delibera CICR e in modo più
problematico per quelli successivi, per i quali a certe condizioni è
immaginabile comunque una validità della capitalizzazione degli interessi (si
pensi all'ipotesi di sottoscrizione dopo il 2000 di nuove condizioni
contrattuali o di altre pattuizioni che prevedano l'anatocismo).
Ovviamente per le
problematiche legate a tali contratti conclusi in tempi remoti si può porre un
problema di prescrizione: per l'approfondimento della relativa questione rinviamo
al post Anatocismo Bancario e Prescrizione.
Anatocismo: il divieto nel 2014 di procedere alla capitalizzazione deli interessi passivi e la nuova conferma nel 2016
In tema di Anatocismo Bancario molto più recentemente vi è stata un'ulteriore modifica della relativa disciplina. L’art. 120 TUB (Testo
Unico Bancario) è stato modificato a opera dell’art. 1, comma 629, l. 27
dicembre 2013, n. 147, che ha eliminato l'anatocismo bancario dato
che dal 1 gennaio 2014 il CICR è tenuto a prevedere che “gli interessi
periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che,
nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente
sulla sorte capitale”.
Non è molto chiaro
quale sia il significato di tale disposizione: se si indica
che gli interessi si capitalizzano poi quella somma
diventa capitale e, dunque, di regola dovrebbe produrre a propria volta
interessi. Però dalla previsione pare emergere in modo chiaro la volontà
del legislatore di vietare l'anatocismo bancario, vale a dire che gli
interessi che si calcolano in un dato momento tengano conto di precedenti
interessi che sono maturati.
Quindi, per i
contratti conclusi successivamente all’entrata in vigore di tale
disposizione dovrebbe valere nuovamente l’indicazione della
giurisprudenza per la quale la previsione contrattuale di anatocismo
bancario è illegittima: perché si tratterebbe di una clausola contraria
all'art. 1283 c.c. e anche all'art. 120 TUB come modificato. Si pone invece il
dubbio di quali possano essere le conseguenze di tale regola concernente gli anatocismi bancari sui contratti in corso: certo vale il principio tempus
regit actum, per cui chiaramente il contratto che preveda l'anatocismo e che
sia stato stipulato nel vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 resterà
valido e produrrà effetti sicuramente fino al 31 dicembre 2013. Per il
periodo successivo potrebbe invece applicarsi la regola dell'invalidità
sopravvenuta (analogamente a ciò che fa la Cassazione per l'usura sopravvenuta
dei contratti stipulati prima della riforma del 1996), vale a
dire una invalidità diretta a rendere inefficaci gli effetti del
contratto solo per il periodo successivo alla modifica legislativa. Il significato
dell'anatocismo bancario oggi è appunto che dal 1 gennaio 2014 non
potrebbero più calcolarsi gli interessi anche sui precedenti interessi
capitalizzati pur in un rapporto che legittimamente avesse una clausola che
prevedeva gli anatocismi bancari.
Nel 2016, infine, l'art. 120 TUB e la possibilità di capitalizzare gli
interessi (anatocismo bancario) è stata modificata ulteriormente
prevedendo nella sostanza una sorta di anatocismo condizionato allo
specifico consenso del cliente: si prevede infatti che "1) gli interessi
debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo
dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura
definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il
cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul
conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma
addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni
momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo".
Anatocismo Bancario: è ancora un tema attuale?
Le problematiche
connesse all'anatocismo bancario continuano ad essere motivo di
contenzioso per una pluralità di ragioni che derivano perlopiù dai
diversi orientamenti giurisprudenziali in essere: si tratta spesso di
sentenze che propongono soluzioni differenti ai medesimi problemi, che
restano dunque incerti favorendo la conflittualità.
Inoltre, come in parte anticipato, alcuni orientamenti in tema di anatocismo
bancario e interessi anatocistici, comportano come conseguenza che le
questioni restino aperte nonostante il tempo che passa. Indicazione che vale
anzitutto per la prescrizione dell'azione di ripetizione
dell'indebito, che deriva dal pagamento di tali interessi anatocistici non
dovuti: questa, come regola generale, si computa a decorrere dalla
chiusura del conto corrente bancario, salva la presenza di rimesse solutorie
nel conto. Quindi, per un conto chiuso oggi ma aperto prima del 2000 si
potrà porre la questione dell'anatocismo bancario per i prossimi dieci
anni.
In modo analogo, generalmente i giudici ritengono che il mero adeguamento
della banca alla delibera CICR 9.2.2000 non valga per i contratti di conto
corrente bancario preesistenti, a meno che non intervenga una espressa
approvazione da parte del cliente: pur con una varietà di indicazioni
giurisprudenziali, tale orientamento comporta che per i rapporti già in
essere in quella data, salva appunto l'approvazione espressa, continui a
permanere l'illegittimità della clausola che consentiva la capitalizzazione
trimestrale degli interessi anche in relazione agli addebiti degli interessi
anatocistici successivi all'adeguamento alla delibera CICR 9.2.2000.
di Marco Ticozzi