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Usura degli Interessi di Mora: calcolo Interessi Moratori su rate scadute comprensive di Interessi Corrispettivi

29 maggio 2019

Ci si chiede se sia usurario il tasso di mora, che non superi il tasso soglia singolarmente, quando vi sia un calcolo degli interessi di mora su rate del mutuo scadute.
Infatti, una delle problematiche sottovalutate nei contenziosi Usura, è quella dell’incidenza della capitalizzazione degli interessi nel calcolo dell’usura bancaria. Può infatti accadere che gli interessi vengano conteggiati non solo sul capitale ma anche su ulteriori interessi già scaduti e capitalizzati (anatocismo), come quando sulla rata non pagata si applichino gli interessi di mora.
Tale meccanismo di calcolo è legittimo e rileva dal profilo dell’usura?

Usura Degli Interessi Di Mora
Calcolo Interessi Moratori Su Rate Scadute Comprensive Di Interessi Corrispettivi

Anatocismo e Usura, calcolo interessi moratori su rate del mutuo scadute: Tribunale di Milano, 28 gennaio 2014

Lo spunto per questo intervento deriva da due recenti decisioni che hanno affrontato il tema del rapporto tra Anatocismo e Usura in due casi differenti.
Tribunale di Milano, 28 gennaio 2014 (ord.) – Giudice Cosentini analizza il rapporto tra Anatocismo e Usura in relazione ai mutui, con particolare riferimento all’addebito degli interessi moratori -in ipotesi in usura- sulle rate scadute, comprensive degli interessi corrispettivi.
Come noto e abbiamo indicato nei post Mutui Usurari e Interessi di Mora e Interessi Usurari: per il Tribunale di Venezia gli Interessi di Mora e quelli Corrispettivi non si Sommano! ai quali rinviamo, prevale oramai l’orientamento per il quale l’usura può sussistere se il tasso di mora o quello corrispettivo presi singolarmente superino la soglia d'usura, ma non anche quando la somma dei due tassi superi la soglia.
Il Tribunale di Milano, 28 gennaio 2014 (ord.) – Giudice Cosentini, però, si chiede se vi può essere usura ove l’interesse di mora venga calcolato sulla parte di rata del mutuo scaduta che riguardi gli interessi corrispettivi: la conclusione del Tribunale di Milano è che vi può essere usura laddove l’interesse di mora conteggiato sull'intera rata, comprensiva di capitale ed interessi, in rapporto al solo effettivo capitale di quella rata superi il tasso soglia d'usura. La sentenza, infatti, proprio sul rapporto tra anatocismo e usura indica che “un possibile cumulo di tasso corrispettivo e tasso di mora potrebbe invero rilevare, non già con riferimento a una teorica somma numerica di detti tassi, da raffrontarsi al tasso soglia, ma con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario; in altri termini potrebbe parlarsi di cumulo usurario di interesse corrispettivo e interesse di mora nel solo caso in cui, in presenza di ritardato pagamento, il conteggio dell’interesse di mora sull'intera rata, comprensiva d'interessi, sommato all'interesse corrispettivo, determinasse un conteggio complessivo d'interessi che, rapportato alla quota capitale, si esprimesse in una percentuale superiore al tasso soglia”.

Anatocismo e Usura, calcolo interesso moratori su rate del mutuo scadute: Tribunale di Treviso 11 aprile 2014

In una differente decisione riguardante sempre il rapporto tra anatocismo e usura ma di un conto corrente, Tribunale di Treviso 11 aprile 2014 (in http://www.ilcaso.it/) si è espresso nello stesso senso, peraltro con una decisione che potrebbe riguardare non solo agli interessi di mora -in ipotesi in usura- ma anche a quelli corrispettivi. Ha infatti indicando che “se è vero che la verifica del rispetto della soglia di usura va estesa alla pattuizione del tasso di mora [...] è anche vero che, al fine della verifica del rispetto del tasso soglia, non possono cumularsi il tasso corrispettivo e il tasso di mora. Si potrebbe parlare di cumulo usurario di interesse corrispettivo e di interesse di mora soltanto nel caso in cui, in presenza di ritardato pagamento, il conteggio dell'interesse di mora sull'intera rata, comprensiva di interessi, sommato all'interesse corrispettivo, determinasse un conteggio complessivo di interessi che, rapportato alla quota capitale, si esprimesse in una percentuale superiore al tasso soglia, ipotesi, questa, di difficile verificazione”.
Dunque, per tali decisioni, vi potrebbe essere un’influenza dell’anatocismo sull’usura, nel senso che, se gli interessi si calcolano anche sui precedenti interessi (anatocismo), l’addebito che ne deriva riguarda un onere (da calcolare nel caso concreto) maggiore del solo tasso di interesse applicato sul capitale, con possibile influenza nel superamento del tasso soglia d'usura.

Anatocismo e Usura e calcolo interessi moratori: i precedenti della Cassazione.

La questione dell'influenza dell'anatocismo sui conteggi successivi (e, quindi, con rilievo possibile sull'usura) non è del tutto nuova, perché anche la S.C. aveva analizzato l’incidenza dell’anatocismo sugli interessi in seguito calcolati, in quel caso quelli di mora. Se l’interesse di mora si conteggiasse non solo sul capitale scaduto ma anche sugli interessi corrispettivi addebitati con le rate non pagate, consentendo che producano interessi, in concreto si capitalizzerebbero questi ultimi (anatocismo). La S.C., proprio per tale ragione, aveva ritenuto che “a proposito dei contratti di mutuo conclusi dalle banche non sussiste un uso contrario all’art. 1283 c.c. che, in difetto delle condizioni richieste da detta disposizione, abiliti il mutuante a pretendere gli interessi sulle rate di mutuo rimaste insolute alla rispettiva scadenza, laddove tali rate comprendano, oltre ad una quota di capitale, anche una quota d’interessi” (Cass. 20 febbraio 2003, n. 2593).

Analisi del rapporto tra Anatocismo e Usura: calcolo interessi moratori su rate del mutuo scadute.

È dunque da valutare il rapporto tra anatocismo e interessi calcolati sulle somme capitalizzate in relazione alla disciplina sull’usura bancaria.
In realtà, al riguardo ci sembra siano identificabili tre diversi momenti, la cui partizione deriva dal mutamento di disciplina dell’anatocismo, con diretta influenza sull'usura.
Come noto, dopo il revirement della giurisprudenza della S.C. avvenuto nel 1999 (Cass. 30 marzo 1999, n. 3096; l’orientamento è stato poi ribadito con costanza dalla Cassazione, anche a Sezioni Unite: Cass. sez. un., 4 novembre 2004, n. 21095; Cass. sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418), l’anatocismo è stato considerato illegittimo.
Immediatamente dopo, però, il legislatore ha modificato l’art. 120 T.U.B. legittimando l'anatocismo e delegando il CICR a stabilire “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori” (art. 25, comma 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342).
La successiva delibera CICR 9 febbraio 2000, ha autorizzato appunto l’anatocismo per i contratti successivi alla sua entrata in vigore a determinate condizioni.
Peraltro, come noto, lo stesso art. 25, comma 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 era intervenuto sanando la dichiarata illegittimità dell’anatocismo presente sui contratti in essere ma la previsione è stata dichiarata incostituzionale da Corte Cost. 17 ottobre 2000 n. 425 per eccesso di delega.
Infine, l’art. 1, comma 629, l. 27 dicembre 2013, n. 147 ha modificato nuovamente l’art. 120 T.U.B, che oggi limita maggiormente la possibilità di intervento del CICR sull'anatocismo, essendo tale organo tenuto a stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Complessivamente i momenti da prendere in considerazione per analizzare il rapporto tra anatocismo e usura sono: prima del 22 aprile 2000, data di entrata in vigore della disciplina CICR 9 febbraio 2000; dopo tale momento e fino alla modifica dell’art. 120 T.U.B. operata dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147; successivamente a tale momento.

Anatocismo e Usura e calcolo interessi moratori: contratti antecedenti al 22 aprile 2000.

Come indicato, per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della predetta delibera, la previsione contrattuale per la quale l’interesse si calcola anche sugli interessi scaduti (anatocismo) è illegittima perché costituente un’ipotesi di capitalizzazione vietata. In tale fattispecie potrebbe quindi esservi spazio per considerare che, attesa l’illegittimità della clausola di capitalizzazione (anatocismo), vi sia usura: ove nel conto corrente gli interessi addebitati siano maggiori al tasso soglia d'usura se confrontati con il capitale effettivo (e non sulle somme presenti in conto, vale a dire anche sui precedenti interessi illegittimamente capitalizzati); ove nel mutuo l’onere complessivo che si addebita al cliente rapportato al capitale presente nelle rate scadute e non pagate (e non anche agli interessi corrispettivi presenti in quelle rate) sia superiore alla soglia d'usura.

Anatocismo e Usura e calcolo interessi moratori: contratti successivi al 22 aprile 2000.

In seguito all’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 la situazione relativa al rapporto tra anatocismo e usura, come anticipato, muta.
La capitalizzazione degli interessi (anatocismo) è stata infatti consentita, seppur a determinate condizioni. Per i conti correnti, infatti, l’art. 2 della delibera CICR 9 febbraio 2000 stabilisce che “nel conto corrente l’accredito e l’addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. 2. Nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. Per i finanziamenti l’art. 3 di tale delibera prevede che “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ogni rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza sino al momento del pagamento”: inoltre, si aggiunge poi che “quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l’importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione”.
Dunque, se nel conto corrente il contratto concluso dopo il 22 aprile 2000 prevede che gli interessi si capitalizzino legittimamente (anatocismo), quando vengono conteggiati i successivi interessi sul debito presente nel conto, tale tasso si calcola su una somma che è di solo capitale, essendosi oramai capitalizzati tramite l'anatocismo i precedenti interessi addebitati.
Allo stesso modo, se il contratto di mutuo concluso dopo il 22 aprile 2000 prevede che il tasso moratorio si calcoli sull’intera rata scaduta, non sembra possibile sostenere che il capitale a cui rapportare gli interessi calcolati (sull’intera rata) sia solo quello originario presente nella rata (l’intera rata decurtata degli interessi corrispettivi). L’interesse corrispettivo contenuto nella rata, al momento dell’inadempimento, si capitalizza (anatocismo) e il mutuante, quando applica sulla rata scaduta comprensiva di capitale e interessi corrispettivi il tasso di mora, richiede il pagamento di tale tasso di mora su un importo divenuto integralmente capitale.
In senso analogo, con riferimento al rapporto tra anatocismo e usura bancaria in un conto corrente, si è espressa recentemente la giurisprudenza di merito evidenziato proprio che “in materia di usura bancaria, quando la capitalizzazione trimestrale sia legittimamente pattuita, come da Delibera CICR del 9.2.2000, l’impatto di quest’ultima non può essere computato nel TEG, proprio perché l’interesse è capitalizzato, id est imputato a capitale, di tal che una diversa prospettazione è inficiata nel metodo, prima che nel merito” (Trib. Torino 21 maggio 2014, n. 3783, in http://www.expartecreditoris.it/).
E allora, se l’art. 120 T.U.B. e la delibera CICR 9 febbraio 2000 consentono nei contratti successivi al 22 aprile 2000, ove il contratto lo preveda, di capitalizzare gli interessi non vi è anatocismo illegittimo, con conseguente rilievo anche per l'usura: il tasso calcolato anche sugli interessi capitalizzati è un interesse che si calcola sul solo capitale. Dunque, vi sarà usura solo se tale tasso in sé considerato sia usurario.

Anatocismo e Usura e calcolo interesso moratori: contratti successivi al 1 gennaio 2014.

Come anticipato, tale indicazione può valere solo fino alla recentissima modifica dell’art. 120 TUB a opera dell’all’art. 1, comma 629, l. 27 dicembre 2013, n. 147, che ha inciso sull'anatocismo bancario dato che dal 1 gennaio 2014 il CICR è tenuto a prevedere che “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La previsione non brilla per chiarezza perché se si ammette la possibilità di capitalizzare gli interessi (anatocismo) poi quella somma è capitale e, conseguentemente, produce a propria volta interessi. Ad ogni modo pare chiara la volontà del legislatore di vietare che gli interessi che si calcolano in un dato momento tengano conto di precedenti interessi che sono maturati.
Quindi, per i rapporti successivi all’entrata in vigore di tale normativa dovrebbe valere nuovamente l’indicazione della S.C. per la quale la previsione contrattuale di anatocismo sarebbe illegittima. Con la conseguenza che la clausola che oggi stabilisca nel conto corrente che gli interessi si capitalizzano (anatocismo) sarebbe illegittima; allo stesso modo, la clausola che stabilisca nel mutuo che l’interesse di mora si conteggi sull’intera rata del mutuo scaduta, vale a dire anche sulla quota di interessi corrispettivi addebitati, deve ritenersi nulla.
Tali pattuizioni, pertanto, conterrebbero in sé un sistema di calcolo degli interessi che potrebbe portare all’addebito di oneri maggiori rispetto al solo tasso propriamente detto: come per i contratti antecedenti al 22 aprile 2000 potrebbe dunque porsi il problema dell’usura ove l’insieme di tali oneri, in rapporto al capitale correttamente calcolato (depurando il rapporto della capitalizzazione che deriva dall'anatocismo), superino il tasso soglia d'usura.
di Marco Ticozzi
studio legale a Mestre Venezia, Treviso, Vicenza

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Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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