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Usura e anatocismo: capitalizzazione degli interessi corrispettivi

28 maggio 2019

Usura e anatocismo: capitalizzazione degli interessi corrispettivi: abbiamo affrontato in un precedente post la questione relativa alla possibilità che gli interessi di mora siano conteggiati non solo sul capitale ma anche sugli interessi corrispettivi, scaduti e non pagati o comunque dovuti a seguito di risoluzione del contratto. In quella sede si è anche valutato se la capitalizzazione degli interessi corrispettivi possa avere un'incidenza nel calcolo dell'usura bancaria.
Una recente sentenza della Cassazione (Cass. 22 maggio 2014, n. 11400), innovando il suo precedente orientamento, ha indicato -conformemente a quanto da noi sostenuto nel post Anatocismo e Usura- che a determinate condizioni è possibile che gli interessi corrispettivi si capitalizzino e, dunque, gli interessi moratori si calcolino anche su quelli.

Capitalizzazione Degli Interessi Corrispettivi
Capitalizzazione Degli Interessi Corrispettivi

Mutuo e Capitalizzazione degli Interessi Corrispettivi: esiste un Uso Normativo al riguardo?

In passato la Cassazione, una volta escluso che in ambito bancario sussistesse un uso normativo che permettesse l'anatocismo al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 1283 c.c., aveva indicato che nei contratti di mutuo gli interessi moratori potessero essere applicati sul solo capitale dovuto e non anche sugli interessi corrispettivi scaduti e non pagati: ciò in quanto “a proposito dei contratti di mutuo conclusi dalle banche non sussiste un uso contrario all’art. 1283 c.c. che, in difetto delle condizioni richieste da detta disposizione, abiliti il mutuante a pretendere gli interessi sulle rate di mutuo rimaste insolute alla rispettiva scadenza, laddove tali rate comprendano, oltre ad una quota di capitale, anche una quota d’interessi” (Cass. 20 febbraio 2003, n. 2593).

Mutuo e Capitalizzazione degli Interessi Corrispettivi: la delibera CICR 9 febbraio 2000

Tale orientamento, come abbiamo indicato nel post Anatocismo e Usura, si riferisce a contratti stipulati prima della delibera CICR 9 febbraio 2000, che come noto ha invece autorizzato a determinate condizioni l'anatocismo bancario: rinviamo al post sull'anatocismo per i relativi approfondimenti e a quello sulla Delibera CICR 9 febbraio 2000 per un esame complessivo del suo contenuto.
Per i finanziamenti, come il mutuo, l'art. 3 di tale delibera prevede infatti che “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ogni rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza sino al momento del pagamento”: inoltre, si aggiunge poi che “quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l’importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione”.
Dunque, gli interessi moratori si possono conteggiare anche su quelli corrispettivi se vi è una clausola che preveda la loro capitalizzazione o, comunque, una tale possibilità: si tratta, quindi, di una clausola che prima sarebbe stata considerata illegittima, perché in violazione dell'art. 1283 c.c., ma che in vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000 è autorizzata.

Mutuo e Capitalizzazione degli Interessi Corrispettivi: Cass. 22 maggio 2014, n. 11400

Tale indicazione che avevamo fornito, peraltro con un esame più ampio che comprendeva anche i rapporti di conto corrente, è oggi confermata anche dalla Cassazione con sentenza 22 maggio 2014 n. 11400.
Tale sentenza Cass. 22 maggio 2014, n. 11400 conferma anzitutto che non esiste un uso normativo che permetta la capitalizzazione degli interessi corrispettivi: "come si è in precedenza accennato, questa Corte è ormai ferma nel ritenere che al mutuo bancario ordinario, con riferimento al calcolo degli interessi, sono senz'altro applicabili le limitazioni previste dall'art. 1283 c.c., non rilevando, in senso opposto, l'esistenza di un uso bancario contrario a quanto disposto dalla norma predetta: gli usi normativi contrari, cui espressamente fa riferimento l'art. 1283 c.c., sono, difatti, soltanto quelli formatisi anteriormente all'entrata in vigore del codice civile e, nello specifico campo del mutuo bancario ordinario, non è dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l'anatocismo oltre i limiti poi previsti dalla richiamata disposizione codicistica. Deve allora, a maggior ragione, escludersi che tale uso possa essersi formato per i contratti di mutuo fondiario, in cui la regola dell'anatocismo è stata applicata, persino dopo l'entrata in vigore del codice, in quanto espressamente prevista da leggi speciali" (Cass. 22 maggio 2014, n. 11400).
La decisione, però, indica come la capitalizzazione degli interessi corrispettivi -sui quali quindi si potrebbero calcolare quelli moratori- può derivare da una specifica previsione contrattuale: infatti, si precisa che "non è più ammessa l'automatica capitalizzazione degli interessi" ma resta da considerare che l'art. 3 della delibera 9.2.2000 del CICR "prevede che nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del premio avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Nel nuovo panorama normativo, pertanto, la deroga al disposto dell'art. 1283 c.c. è consentita in relazione a tutti i contratti di mutuo bancario, ma solo in base ad apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi" (Cass. 22 maggio 2014, n. 11400).

Mutuo e Capitalizzazione degli Interessi Corrispettivi: conclusioni

La sentenza Cass. 22 maggio 2014, n. 11400 che segnaliamo conferma quanto avevamo indicato nel post Anatocismo e Usura. Rinviamo allo stesso per gli altri profili in quella sede esaminati: capitalizzazione e interessi di mora nell'ambito di un conto corrente e incidenza di tale anatocismo nella valutazione dell'usura bancaria.
Resta da sottolineare, però, che a decorrere dal 1 gennaio 2014 il legislatore ha previsto che il CICR è tenuto a prevedere che “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Dunque, l'indicazione fornita dalla sentenza in questione può essere applicata ma deve essere valutato il periodo al quale ci si riferisce.
di Marco Ticozzi
Avvocato a Mestre Venezia Treviso e Vicenza

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Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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