Cassazione Sezioni Unite 30 aprile 2021, n. 11421: assicurazione vita con beneficiari gli eredi legittimi e ripartizione indennizzo
La recente sentenza Cassazione Sezioni Unite 30 aprile 2021, n. 11421, presente in pdf nella pagina, affronta la questione relativa all’interpretazione della clausola contenuta in un’assicurazione sulla vita con la quale si preveda la ripartizione dell’indennizzo in favore degli eredi legittimi o testamentari, indicati quindi come beneficiari.
Si tratta degli eredi legittimi chiamati o ci si riferisce agli eredi che abbiano accettato l’eredità? Come rileva l’eventuale designazione di eredi in sede testamentaria? Quali sono le quote dei vari eredi?
Cassazione Sezioni Unite 30 aprile 2021, n. 11421 presente in pdf offre chiare risposte a tutte queste domande in tema di assicurazione vita con beneficiari gli eredi legittimi e ripartizione indennizzo.

Assicurazione vita beneficiari eredi: Cassazione Sezioni Unite 30 aprile 2021, n. 11421 e quesiti da esaminare.
Le questioni rimesse a Cassazione Sezioni Unite 30 aprile 2021, n. 11421 su assicurazione vita con beneficiari gli eredi legittimi e ripartizione indennizzo sono le seguenti:
“a) se in materia di assicurazione sulla vita in favore di un terzo, in presenza della diffusa formula contrattuale, presente anche nel contratto in esame e genericamente riferita ai "legittimi eredi", detta espressione sia meramente descrittiva di coloro che, in astratto, rivestono la qualità di eredi legittimi o se debba intendersi, invece, che sia riferita ai soggetti effettivamente destinatari dell'eredità.
- b) se la designazione degli eredi in sede testamentaria possa interferire, in sede di liquidazione di indennizzo, con la individuazione astratta dei legittimi eredi.
- c) se, in tale seconda ipotesi, il beneficio indennitario debba ricalcare la misura delle quote ereditarie spettanti ex lege o se la natura di "diritto proprio" sancita dalla norma (cfr. art. 1920 c.c., u.c.) imponga una divisione dell'indennizzo complessivo fra gli aventi diritto in parti uguali” (Cassazione Sezioni Unite 30 aprile 2021, n. 11421 su assicurazione vita con beneficiari gli eredi legittimi)
I principi di diritto affermati da Cassazione Sezioni Unite 30 aprile 2021, n. 11421 in tema di assicurazione vita con beneficiari gli eredi legittimi
Rispetto alle questioni poste e sopra riportante, partiamo dalla fine, vale a dire dai principi di diritto affermati da Cassazione Sezioni Unite 30 aprile 2021, n. 11421 in tema di assicurazione vita con beneficiari gli eredi legittimi.
La sentenza indica che “vanno enunciati i seguenti principi di diritto:
La designazione generica degli "eredi" come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dell'art. 1920 c.c., comma 2, comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all'assicuratore per individuare i creditori della prestazione.
La designazione generica degli "eredi" come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell'indennizzo assicurativo.
Allorchè uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo” (Cassazione Sezioni Unite 30 aprile 2021, n. 11421 su assicurazione vita con beneficiari gli eredi legittimi).
Assicurazione vita beneficiari eredi Sezioni Unite: Cassazione 11421 del 2021 su interpretazione della clausola che indica l'erede come beneficiario
Cassazione Sezioni Unite 30 aprile 2021, n. 11421 su assicurazione vita con beneficiari gli eredi legittimi si sofferma anzitutto sull’interpretazione della clausola che identifica come beneficiari gli eredi legittimi: “essendo la designazione del beneficiario dei vantaggi di un'assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dell'art. 1920 c.c., comma 2, atto inter vivos con effetti post mortem, da cui discende l'effetto dell'immediato acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione, la generica individuazione quali beneficiari degli "eredi (legittimi e/o testamentari)" ne comporta l'identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, indipendentemente dalla rinunzia o dall'accettazione della vocazione. Deve invero sempre rammentarsi che qui il termine "eredi" viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all'assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall'effettiva vocazione” (Cassazione Sezioni Unite 30 aprile 2021, n. 11421 su assicurazione vita con beneficiari gli eredi legittimi).
Cassazione 11421 del 2021: Sezioni Unite e rilievo della designazione testamentaria.
Cassazione Sezioni Unite 30 aprile 2021, n. 11421 su assicurazione vita con beneficiari gli eredi legittimi si sofferma poi sul rilievo che può avere la designazione testamentaria: “l'eventuale istituzione di erede per testamento compiuta dal contraente assicurato dopo aver designato i propri "eredi (legittimi)" quali beneficiari della polizza non rileva, pertanto, nè come nuova designazione per attribuzione della somma assicurata, nè come revoca del beneficio, agli effetti dell'art. 1921 c.c., ove non risulti una inequivoca volontà in tal senso, operando su piani diversi l'intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l'assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa” (Cassazione Sezioni Unite 30 aprile 2021, n. 11421 su assicurazione vita con beneficiari gli eredi legittimi).
Cassazione Sezioni Unite 30 aprile 2021, n. 11421 e assicurazione sulla vita con beneficiari gli eredi: le quote interne e l’autonomia contrattuale.
Cassazione Sezioni Unite 30 aprile 2021, n. 11421 su assicurazione vita con beneficiari gli eredi legittimi passa quindi ad esaminare la questione delle quote interne tra i vari beneficiati e quella dell’autonomia contrattuale delle parti: “la qualifica di "eredi" rivestita al momento della morte dello stipulante sopperisce, invero, con valenza meramente soggettiva, alla generica determinazione del beneficiario, in base al disposto dell'art. 1920 c.c., comma 2, che funziona soltanto al fine di indicare all'assicuratore chi siano i creditori della prestazione, ma non implica presuntivamente, in caso di pluralità di designati, l'applicazione tra i concreditori delle regole di ripartizione dei crediti ereditari. Al contrario, il silenzio serbato dal contraente sulla suddivisione del capitale assicurato tra gli eredi potrebbe spiegarsi come indizio della sua volontà di utilizzare l'assicurazione sulla vita per il caso morte con finalità indennitaria, o come alternativa al testamento comunque sottratta al divieto ex art. 458 c.c., in maniera da beneficiare tutti indistintamente senza soggiacere alle proporzioni della successione ereditaria” (Cassazione Sezioni Unite 30 aprile 2021, n. 11421 su assicurazione vita con beneficiari gli eredi legittimi).
Sempre Cassazione Sezioni Unite 30 aprile 2021, n. 11421 su assicurazione vita con beneficiari gli eredi legittimi prosegue evidenziando che “rimane ovviamente ferma la libertà del contraente, nel designare gli eredi quali beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione, di indicare gli stessi nominativamente o di stabilire in quali misure o proporzioni debba suddividersi tra loro l'indennizzo, o comunque di derogare all'art. 1920 c.c. (arg. dall'art. 1932 c.c.). L'indagine sull'effettiva intenzione del contraente, ovvero sullo scopo che lo stesso voleva perseguire mediante la generica designazione degli eredi beneficiari, rimane tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Non può, altrimenti, ritenersi che, in difetto di apposita disposizione di legge, al contratto di assicurazione sulla vita, in cui siano determinati genericamente i soggetti beneficiari quali "eredi", sia applicabile una "regola di completamento" (semmai implicitamente approvata dalle parti, in difetto di espressa volontà contraria), che, in via integrativa, piuttosto che interpretativa, comporti altresì, sul piano quantitativo della misura socialmente ragionevole dell'attribuzione, un "rinvio alle quote di ripartizione dell'eredità secondo le regole della successione legittima o secondo le regole della successione testamentaria" (come si afferma nella sentenza n. 19210 del 2015).
In forza della designazione degli "eredi" quali beneficiari dell'assicurazione sulla vita a favore di terzo, la prestazione assicurativa vede quali destinatari una pluralità di soggetti in forza di una eadem causa obligandi, costituita dal contratto. Rispetto alla prestazione divisibile costituita dall'indennizzo assicurativo, come in ogni figura di obbligazione soggettivamente complessa (secondo quanto si argomenta in via di generalizzazione dall'art. 1298 c.c., comma 2 e dall'art. 1101 c.c., comma 1), ove non risulti diversamente dal contratto, a ciascuno dei beneficiari spetta una quota uguale (in conformità a quanto sostenne la sentenza n. 9388 del 1994), il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall'assicuratore nella rispettiva misura” (Cassazione Sezioni Unite 30 aprile 2021, n. 11421 su assicurazione vita con beneficiari gli eredi legittimi).
Assicurazione vita beneficiari eredi: Cass. Sez. Un. 30 aprile 2021, n. 11421 e premorte di un beneficiario
Cassazione Sezioni Unite 30 aprile 2021, n. 11421 su assicurazione vita con beneficiari gli eredi legittimi esamina infine che cosa accade nel caso in cui uno dei beneficiari premuore: “l'attribuzione del diritto iure proprio al beneficiario per effetto della designazione giustifica altresì l'applicabilità all'assicurazione sulla vita per il caso morte dell'art. 1412 c.c., comma 2, secondo il quale "la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purchè il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente", con conseguente trasmissibilità agli eredi del terzo premorto della titolarità dei vantaggi dell'assicurazione. In tal caso, l'acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto rispetto allo stipulante opera, peraltro, iure hereditatis, e non iure proprio, e quindi in proporzione delle rispettive quote ereditarie, trattandosi di successione nel diritto contrattuale all'indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto, secondo la logica degli acquisti a titolo derivativo” (Cassazione Sezioni Unite 30 aprile 2021, n. 11421 su assicurazione vita con beneficiari gli eredi legittimi).
Sempre Cassazione Sezioni Unite 30 aprile 2021, n. 11421 su assicurazione vita con beneficiari gli eredi legittimi prosegue evidenziando che “dunque, con la regola che implica l'identificazione degli "eredi" designati con coloro che abbiano tale qualità al momento della morte del contraente coopera la regola della trasmissibilità del diritto ai vantaggi dell'assicurazione in favore degli eredi del beneficiario premorto, quale conseguenza dell'acquisto già avvenuto in capo a quest'ultimo. La premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione, comporta, quindi, non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, ma, stando l'assenza di una precisa disposizione sul punto ed in forza dell'assimilabilità dell'assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per "rappresentazione" in forza dell'art. 1412 c.c., comma 2 (senza che la comune denominazione delle fattispecie obliteri le evidenti differenze di ambito soggettivo ed oggettivo correnti tra detta norma e l'istituto previsto dall'art. 467 c.c.). Beninteso, il contraente potrebbe avere altrimenti espresso in sede di designazione una diversa volontà per il caso di premorienza di uno dei beneficiari, come potrebbe, a seguito della stessa, revocare il beneficio con le forme e nei limiti di cui all'art. 1921 c.c.” (Cass. Sezioni Unite 30 aprile 2021, n. 11421 su assicurazione vita con beneficiari gli eredi legittimi).
Assicurazione sulla vita con beneficiari gli eredi: Conclusioni su Cassazione Sezioni Unite 30 aprile 2021, n. 11421
La sentenza Cassazione Sezioni Unite 30 aprile 2021, n. 11421 su assicurazione vita con beneficiari gli eredi legittimi è di assoluto rilievo.
Uno dei meriti della sentenza è anzitutto la linearità e chiarezza della sua motivazione.
Le conclusioni ci sembrano corrette, fermo che, come peraltro ben evidenzia la sentenza, quando si discute di interpretazione di contratti è difficile fare una valutazione astratta, occorrendo esaminare il caso concreto. È anche vero che generalmente questi contratti contengono clausole standard per cui, nella maggior parte dei casi, nel caso concreto non sarà facile trovare particolarità che possano spostare le conclusioni generali cui è giunta Cassazione Sezioni Unite 30 aprile 2021, n. 11421.
La sentenza Cassazione Sezioni Unite 30 aprile 2021, n. 11421 è scaricabile in pdf tra gli allegati alla pagina.
di Marco Ticozzi