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Intesa Sanpaolo e la legittimazione passiva nei contenziosi pregressi di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca

14 maggio 2019

La cessione delle aziende bancarie di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca a Intesa Sanpaolo spa ha portato al subentro di quest'ultima dei contenziosi pregressi delle ex Banche Popolari Venete. Molte controversie riguardano tale questione: ci si chiede se la legittimazione passiva nei contenziosi pregressi delle ex Banche Popolari Venete (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca) riguardi tutte le cause pregresse oppure vada limitata a quelle che “derivano da rapporti inerenti o funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria” oggetto di cessione.
Le prime sentenze emesse sono in larga parte per l'esclusione delle responsabilità e della legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo spa laddove i contenziosi pregressi coinvolgano rapporti chiusi, estinti, deteriorati, a sofferenza, ecc.

legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo
Legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo

Il Contratto di cessione d'Azienda Bancaria tra Intesa Sanpaolo spa e Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca: la legittimazione passiva nei contenziosi pregressi con riguardo ai rapporti non inerenti o funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria (chiusi, estinti, deteriorati, a sofferenza, ecc.).

Come anticipato, la questione di cui si discute in numerose cause è se Intesa Sanpaolo spa risponda dei debiti di tutti i contenziosi pregressi, a prescindere dal contenuto della causa e salvo al più quelli con gli azionisti, oppure se Intesa Sanpaolo spa subentri e abbia legittimazione passiva nei soli contenziosi pregressi che riguardino rapporti inerenti o funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria.
A favore della prima soluzione vi è l'indicazione esemplificativa del contratto di cessione, che parla di contenziosi pregressi ma senza indicare limiti ulteriori.
A favore della seconda soluzione vi è la previsione complessiva della clausola, che prima indica che Intesa Sanpaolo spa risponde dei soli debiti che “derivano da rapporti inerenti o funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria” e poi esemplifica la previsione generale richiamando l'ipotesi dei contenziosi pregressi, che però dovrebbero allora essere solo quelli in cui si discuta di rapporti di questo tipo (ad esempio si discuta dell'usura di rapporti come mutui o conti correnti attivi ceduti a Intesa Sanpaolo spa, dell'anatocismo di rapporti di conto corrente attivi ceduti a Intesa Sanpaolo spa, ecc.). Se si segue questa seconda impostazione, Intesa Sanpaolo spa non dovrebbe rispondere dei debiti che coinvolgono invece rapporti chiusi, estinti, deteriorati, a sofferenza, ecc. Il che, peraltro, conformemente alle previsioni dell'integrazione del contratto di cessione del gennaio 2018 concluso tra Intesa Sanpaolo spa e le ex Banche Popolari Venete, vale a dire Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, in cui tale indicazione è espressa. Ma al riguardo, ove si ritenga che l'originaria cessione non escluda questi contenziosi pregressi, occorre discutere dell'opponibilità ai terzi di tale atto successivo. Infatti, mentre la prima cessione è opponibile ai terzi ai sensi dell'art. 3 comma 3 DL 99/2017, per l'integrazione le letture sono al momento differenti: ricordiamo, comunque, che la prima cessione consentiva in ogni caso al cessionario di "restituire o retrocedere al soggetto in liquidazione attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione" e che in tali ipotesi "il soggetto in liquidazione risponde dei debiti e delle passività restituiti o retrocessi, con piena liberazione del cessionario retrocedente anche nei confronti dei creditori e dei terzi”. Per cui tale atto integrativo della cessione, a ritenerlo modificativo del primo perché volto a restituire rapporti già ceduti, potrebbe comunque avere valenza liberatoria per Intesa Sanpaolo spa.
Questo il quadro delle previsioni coinvolte in cui si inseriscono le sentenze che seguiranno e che, come anticipato, sono in larga parte nel senso di escludere dalla cessione i contenziosi pregressi che coinvolgono rapporti chiusi, estinti, deteriorati, a sofferenza, ecc. vale a dire non "inerenti o funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria".

Quali sono le Sentenze che escludono la responsabilità e la legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo per i contenziosi pregressi di Banca Popolare di Vicenza o Veneto Banca che non coinvolgono rapporti "inerenti o funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria" (rapporti chiusi, estinti, deteriorati, a sofferenza, ecc.)?

Ecco alcune delle più recenti sentenze sul tema che escludono la legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo, con riportata breve parte della motivazione:

Anzitutto si segnala una prima decisione, anche se non tra le più recenti, ma emessa in grado di appello: Corte Appello Torino, sentenza 19 settembre 2018, n. 1654, Presidente Silva - Relatore Macagno, evidenzia che "La prima questione da esaminare riguarda, pertanto, l’effettività del subentro di Intesa Sanpaolo SPA nel rapporto controverso al quale è sottesa la pretesa creditoria fatta valere [DALL’ATTORE] che, in comparsa conclusionale, ha integrato le proprie conclusioni chiedendo di “condannare in via esclusiva, Intesa San Paolo s.p.a., quale acquirente di certe attività, passività e rapporti giuridici facenti capo a Veneto Banca e/o in solido con Veneto Banca s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa”. Ai sensi dell’art.3 DL n.99/2017, convertito con legge n.121/17, le disposizioni del contratto di cessione - che i commissari liquidatori di Veneto Banca possono stipulare secondo quanto previsto al precedente art.2 - hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione nelle forme specificamente individuate, senza necessità di adempimenti ulteriori – si richiama, tra gli altri, l’assorbimento degli adempimenti previsti dagli artt. 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559 co 1 c.c., nonché 58 co 2 TUB; la norma precisa pure che il “cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1”, comma che prevede la possibilità di cedere “l’azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse …”; l’art. 3 cit. deroga espressamente alle disposizioni dell’art. 58 co. 1, 2, 4, 5, 6 e 7, “salvo quanto espressamente richiamato nel presente decreto”, e dell’art. 90 co. 2 del TUB e, precisando come sopra evidenziato l’ambito della responsabilità del cessionario per i debiti pregressi, detta una disposizione specifica che appare superare l’art. 2560 co. 2 c.c.; quest’ultima norma, anche ove la si volesse ritenere comunque applicabile, sul presupposto (che non sembra condivisibile) dell’assenza di una specifica deroga espressa, alla cessione di azienda tra Veneto Banca SPA e Intesa Sanpaolo SPA, potrebbe essere riferita solo ai debiti, in sé considerati, relativi all’azienda ceduta e risultanti dai libri contabili obbligatori, non anche ai debiti che si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, pur in ipotesi di subentro in esse del cessionario ex art. 2558 c.c. (cfr., al riguardo, Cass. n.8539/2018, pur pronunciatasi in relazione ad una cessione d’azienda che non coinvolgeva banche o imprese sottoposte a procedure concorsuali). Le disposizioni dell’art. 3 cit., anche alla luce delle considerazioni svolte, non consentono di risolvere la questione della legittima partecipazione al presente giudizio di Intesa Sanpaolo SPA come una diretta conseguenza della cessione di azienda del giugno 2017, limitando il rilievo del contenuto della stessa ai soli rapporti tra cedente e cessionario – si richiama, in particolare, l’efficacia verso i terzi della cessione, pubblicizzata, come nel caso di specie è avvenuto, nelle forme previste. Occorre quindi verificare se il rapporto contrattuale cui inerisce il credito di ripetizione, oggetto di accertamento in questa sede su impulso dell’appellante, rientri o meno nell’ambito della cessione di azienda effettuata da Veneto Banca SPA in LCA a Intesa Sanpaolo SPA: a tal fine è necessario esaminare il contratto del 26.6.2017, la cui valenza non si può affermare limitata solo ai rapporti tra le parti ma è opponibile, in base al disposto dell’art. 3 cit. sopra esaminato, anche ai “terzi” interessati e, in particolare, il suo oggetto, delineato all’art. 1.1.1 con rimando all’art. 3. L’art. 1.1.1 precisa che il contratto “viene perfezionato per l’acquisto da parte di ISP di certe attività, passività e rapporti giuridici” di Veneto Banca (per quanto qui interessa), come meglio precisati al punto 3, definiti nel complesso, ai fini dell’accordo, come “Insieme Aggregato”. L’art. 3.1.1 definisce l’insieme aggregato oggetto del contratto come composto dalle attività incluse, descritte sub a) e dalle passività incluse, descritte sub b). Ora, è vero che nell’individuare le passività incluse nella cessione di azienda l’art.3.1.2, al punto b), richiama i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni derivanti da rapporti interni e funzionali all’esercizio dell’impresa, regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e identificati e allegati per categorie nel prospetto allegato sub D, e tra questi individua espressamente, sub vii), i contenziosi civili relativi a giudizi pendenti dalla data di esecuzione della cessione, diversi da controversie con azionisti delle banche in LCA e con obbligazionisti, di determinate categorie e in determinate condizioni. E’ altrettanto vero però che l’art. 3 prosegue con l’individuazione degli elementi attivi e passivi che sono esclusi in modo assoluto dall’insieme aggregato. Secondo l’art. 3.1.4 “restano in ogni caso esclusi dal presente contratto e, pertanto, non fanno parte dell’insieme aggregato e non possono né potranno essere acquisiti da ISP”: a-i) “i crediti classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla Data di Esecuzione come ‘sofferenze’, come ‘inadempienze probabili’ (cd unlikely to pay) e/o come ‘esposizioni scadute’ (cd past due) e i relativi rapporti contrattuali”. Le ragioni creditorie fatte valere dalla società appellante sono relative a rapporti bancari già in essere tra le parti e che non potevano essere considerati quindi, al momento della definizione della posizione economica di Veneto Banca in LCA ai fini della cessione, come un debito certo della Banca, che anzi risultava contabilmente creditrice insoddisfatta; la pretesa creditoria dell’appellante, ipotizzata superiore al dovuto, era ciò che, attraverso il giudizio intentato e ancora in itinere al momento della sottoposizione della banca ad LCA, doveva essere dimostrato. Dalla documentazione prodotta da Intesa Sanpaolo SPA emerge che, in epoca antecedente al contratto di cessione di azienda sottoscritto, in data 26.06.2017, e precisamente dal 31.5.2013 la posizione [DALL’ATTORE] era indicata, nella relativa scheda-cliente, dapprima come “Informazione generica negativa” e quindi, dal 16.3.2015, come “posizione incagliata” (cfr. la schermata fidi/garanzie, prodotta sub doc. 4, specifico elemento di fatto sul quale l’appellante non ha svolto contestazione alcuna). Si deve pertanto ritenere che, ai sensi dell’art. 3.1.4 a-i) del contratto di cessione sopra esaminato, il rapporto negoziale, in sofferenza, cui inerisce la pretesa creditoria fatta valere nell’ambito di questo giudizio [DALL’ATTORE], non si sia trasferito a Intesa Sanpaolo SPA ma faccia parte proprio dell’attivo-passivo escluso: ne consegue che nessuna successione si è operata nella posizione negoziale di Veneto Banca SPA e, di conseguenza, nessuna successione di Intesa Sanpaolo SPA è intervenuta nella posizione processuale di Veneto Banca SPA, ai sensi dell’art. 90 TUB e delle disposizioni specificamente dettate per la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca SPA. Intesa Sanpaolo SPA è pertanto estranea alla presente controversia, con la conseguenza che non poteva essere chiamata a partecipare al giudizio, nemmeno ai sensi dell’art. 111 c.p.c., e non poteva essere utilmente destinataria del ricorso in riassunzione ex art. 303-305 c.p.c.".

Vi sono poi ulteriori sentenze di Tribunale anche molto recenti:

Tribunale di Treviso, sentenza 21 marzo 2019 n. 675, dott.ssa Uliana, secondo cui "dalla lettura dell’art. 3 del contratto di cessione si desume che le controversie anteriori alla cessione non possono ritenersi incluse nel Contenzioso Pregresso di cui all’art. 3.1.2. lett b) ceduto ad Intesa San Paolo nell’ipotesi in cui esse si riferiscano, come nel caso oggetto del presente giudizio, a rapporti contrattuali che si erano chiusi prima della cessione. L’art. 3 definisce l’oggetto del contratto di cessione (il c.d. “insieme aggregato”) e precisa che esso è composto da “Attività incluse” e da “Passività incluse”. Le “Attività Incluse” sono descritte al punto 3.1.2. sub a) e le “Passività Incluse” al punto 3.1.2. sub b). I rapporti che non sono espressamente elencati non rientrano nel perimetro del ramo di azienda ceduto, come stabilito dall’art. 3.1.4. Al punto 3.1.2.b (vii) viene definito il Contenzioso Pregresso, ovvero l’alveo dei contenziosi civili già pendenti alla data della cessione; qualsiasi altro contenzioso è escluso dal perimetro del ramo di azienda ceduto, come stabilito dall’art. 3.1.4.b.(vi). L’art. 3.1.2. b precisa che “per “Passività Incluse” si intendono i singoli debiti, passività … che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria… individuati e precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D… tra cui in particolare (…) (vii) i contenziosi civili… relativi a giudizi già pendenti”. Dalla lettura di questa disposizione si ricava che non possono ritenersi incluse nel Contenzioso Pregresso oggetto di cessione le liti relative a rapporti giuridici che erano estinti prima della cessione, perché essi indubbiamente non derivano da “rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria”, locuzione che evoca inequivocabilmente l’attualità e la vigenza del rapporto bancario al momento della cessione. Solo con riferimento all’attualità è possibile collegare tali rapporti al concetto di esercizio – evidentemente futuro – dell’impresa bancaria oggetto della cessione, ossia allo svolgimento da parte della cessionaria, in continuità aziendale indiretta, dell’attività bancaria che faceva capo ante cessione alla banca cedente (v. Trib. Ud. sent. 21/6/2018; Trib. Ud sent. 2777/2018; Trib Tv. Sent. n. 682/18 del 29/3/2018). Queste disposizioni contrattuali hanno efficacia nei confronti dei terzi, in quanto l’art., 3, commi 1 e 2, d.l. 99/2017 ha inteso derogare all’art. 2560, comma 2, c.c. e lasciare le parti contrattuali libere di definire il perimetro dei debiti ricompresi nella cessione di ramo d’azienda. Ne consegue il rigetto della domanda di condanna nei confronti di BANCA INTESA SAN PAOLO".

Tribunale Verbania, sentenza 16 marzo 2019 n. 138, dott. Michelucci (e in modo analogo anche Tribunale Verbania, sentenza 6 febbraio 2019 n. 115, dott. Michelucci e anche Tribunale Verbania, sentenza 11 gennaio 2019 n. 5, dott. Michelucci), per la quale “l’art. 3 contiene l’individuazione degli elementi attivi e passivi che sono esclusi in modo assoluto dall’insieme aggregato (e quindi dall’oggetto della cessione), descritto nel medesimo articolo. Poiché l’art. 3.1.4, lett. a del contratto di cessione, nel definire le Attività Escluse, “ogni bene, cespite o rapporto attivo di VB … che non sia compreso tra le Attività Incluse o che non sia funzionale all’esercizio dell’attività bancaria”, precisa, all’alinea (i), che sono “comunque Attività Escluse” i crediti c.d. “deteriorati” ed i relativi rapporti contrattuali; l’interpretazione complessiva delle predette clausole conduce necessariamente a concludere che le eventuali passività, impegni, ecc. derivanti dai crediti in sofferenza/deteriorati e dai relativi rapporti non rientrano nelle Passività Incluse e, conseguentemente, nel Contenzioso Pregresso, ma, rientrano, invece, anche se già pendenti, nelle Passività Escluse e, conseguentemente, nel Contenzioso Escluso”.

Tribunale di Novara, sentenza 5 marzo 2019 n. 2013, dott.ssa Boido, evidenzia tra l'altro che "secondo l’ultimo capoverso del punto 3.1.4., allo scopo espresso di “evitare equivoci”, le parti hanno precisato “che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che (x) non siano riferite ad Attività incluse, Passività Incluse e in genere rapporti giuridici ceduti e (y) alla data odierna non siano già oggetto di Contenzioso Pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall’Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività Escluse e/o le Passività escluse e in genere ai rapporti giuridici non ceduti”. Da tale clausola emerge testualmente, con riferimento alle situazioni passive, comprese quelle sub iudice (“anche litigiose”), che l’essere oggetto del contenzioso già pendente alla data della cessione non è l’unico presupposto perché dette situazioni ricadano nell’ambito della cessione, dovendo trattarsi, altresì, di situazioni relative a rapporti ceduti in quanto funzionali all’esercizio dell’impresa".

Tribunale Udine, sentenza 9 gennaio 2019 n. 37, dott. Massarelli, per la qua“il contenzioso passivo rientrante nella cessione, ossia il Contenzioso Pregresso definito al punto vii dell’art, 3.1.2, lett. b come i contenziosi civili già pendenti alla data di Esecuzione del Contratto (26.06.2017), non è dunque una posta a sé stante, ma solo una specificazione delle Passività Incluse; comprende debiti, passività, obbligazioni e impegni discussi in giudizio ma connessi ai rapporti ceduti; tra questi non vi sono i rapporti deteriorati”.

Tribunale Treviso, sentenza 2 gennaio 2019 n. 7, dott. De Luca, che perviene alla soluzione non partendo tanto dal rapporto processuale: "nel contratto, infatti, un articolo specifico è dedicato a delineare il “Perimetro dell’insieme aggregato” (art. 3 del contratto). In quella sede vengono tracciati i contorni delle “Attività Incluse” e delle “Passività Escluse”, ovverosia si distingue fra quei beni e rapporti giuridici che sono oggetto di cessione a Intesa Sanpaolo e quelli che ne vengono esclusi. In particolare, il paragrafo 3.1.4. lett. (a) del medesimo articolo stabilisce che “Restano in ogni caso esclusi dall’oggetto del presente Contratto e, pertanto, non fanno parte né faranno parte dell’Insieme Aggregato e non sono né potranno essere acquisite da (né trasferite a) ISP, le Attività Escluse e le Passività Escluse sia di BPVI sia di VB”. Il paragrafo prosegue elencando le “Attività Escluse”. Fra esse rientrano, in ogni caso, “(i) i crediti di BPVI e VB classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla Data di Esecuzione come ‘sofferenze’, come ‘inadempienze probabili’ (c.d. ‘unlikely to pay’) e/o come ‘esposizioni scadute’ (c.d. ‘past due’) e i relativi rapporti contrattuali”. Inoltre, la successiva lettera (b) stabilisce che “per Passività Escluse (dall’Insieme Aggregato N.d.R.) si intende ogni passività, obbligazione (anche in relazione a derivati), debito, sopravvenienza passiva, sussistenza di attivo, minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma), responsabilità (anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per Contenzioso in essere, minacciato o possibile), onere, costo (anche per consulenze e difesa) di qualsiasi tipo, natura, ammontare, attuale e potenziale, liquida o illiquida, diretta o indiretta, che indipendentemente dal fatto che in futuro ISP ne sia o meno a conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di ISP per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività incluse … e comunque che, ancorché e funzionali all’impresa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero siano considerate come Passività Incluse …..” (cfr. paragrafo 3.1.4.b cit.). Sicché, precisa ancora l’ultimo comma del paragrafo 3.1.4., “le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad Attività Incluse, Passività Incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti … sono e dovranno essere considerati come esclusi dall’Insieme Aggregato e rientranti, a seconda del caso, tra le Attività Escluse e/o le Passività escluse e in genere ai rapporti giuridici non ceduti”. Il rapporto qui in esame è senz’altro riconducibile al novero dei crediti esclusi dalla cessione, ovverosia i crediti classificati come sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute (cfr. art. 3, paragrafo 3.1.4. lett. (a) del contratto di cessione) […]. Dunque, il rapporto da cui scaturisce il contenzioso è stato inequivocabilmente escluso dalla cessione a Intesa Sanpaolo. In questi casi è impossibile una scissione fra rapporto sostanziale e rapporto processuale. Spetta infatti alla Liquidazione difendersi in merito ad un rapporto giuridico di cui è titolare, nell’ambito di contenzioso dal quale sarebbe, in ipotesi, l’unica pregiudicata. Intesa Sanpaolo, quindi, è priva della legittimazione passiva nella presente causa".

Tribunale Vicenza, sentenza 11 dicembre 2018 n. 2860, dott. Conti, la quale indica che “dalle disposizioni sopra richiamate si può evincere che il Contenzioso pregresso che viene ad essere incluso fra le “Passività Incluse” è solo quello relativo alle “Attività Incluse” ovvero quello relativo a beni, cespiti e rapporti funzionali all’esercizio dell’attività bancaria (e come tali ceduti a ISP). Mentre rientra nel contenzioso escluso quello relativo alle “Attività Escluse”. Orbene dall’estratto della Centrale Rischi (doc. 3 ISP) si evince come lo stato rapporto sia “prob. inademp” e la qualifica del credito sia “deteriorato”, pertanto lo stesso rientri senza dubbio fra le “Attività Escluse” dalla cessione a ISP e così il relativo contenzioso”.

Tribunale Vicenza, sentenza 11 novembre 2018 n. 2892, dott. Conti, con motivazione analoga alla precedente in merito a rapporti passivi o con inadempienze probabili.

Tribunale Vicenza, sentenza 21 novembre 2018 n. 2745, dott.ssa Caparello, secondo cui “il contenzioso pregresso che viene ad essere incluso tra le passività di cui al punto 3.1.2 b VII è quello caratterizzato dal fatto di inerire rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria, nonché essere regolarmente evidenziato nella contabilità aziendale e indicato per categoria nel prospetto allegato sub D. Il che, comunque, di per sé giustificherebbe una esclusione della responsabilità di Banca Intesa per la posizione oggi in causa, in quanto, essendo il conto corrente estinto anni orsono (7/11/2007), non è sostenibile che il contenzioso oggi in essere inerisca e sia funzionale all’esercizio dell’impresa bancaria”.

Tribunale Vicenza, sentenza 28 settembre 2018 n. 2363, dott. Genovese, per la quale: “nella successiva definizione delle attività Incluse” ( art. 3.1.2.b ) essi hanno specificato: ″per “Passività Incluse” si intendono i singoli debiti, passività, obbligazioni ed impegni di BPVI e VB (quanto a quest’ultima anche riferibili alle filiali site in Romania) che derivano da rapporti bancari inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria, sono regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e sono individuati e precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D che è stato predisposto sulla base delle informazioni al 31 marzo 2017, tra cui, in particolare: …″. A questa definizione segue, nel testo negoziale, una elencazione di sette categorie di “debiti, passività, obbligazioni ed impegni di BPVI e VB”, l’ultima delle quali costituita dai “contenziosi civili” pendenti, all’interno dei quali il Fallimento Bella Zoilo colloca anche il presente giudizio. Tale collocazione non appare corretta. Se i “contenziosi civili” pendenti rappresentano uno dei casi particolari delle “Passività Incluse” e se le “Passività Incluse” vengono intese dai contraenti come riguardanti le situazioni passive “che derivano da rapporti bancari inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria, sono regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e sono individuati e precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D che è stato predisposto sulla base delle informazioni al 31 marzo 2017” appare evidente come non possa qualificarsi inerente e funzionale all’esercizio dell’impresa bancaria trasferita il credito restitutorio azionato in giudizio dal Fallimento, derivante da rapporti già estinti”. **T

ribunale Udine, sentenza 27 luglio 2018 n. 955, dott. Fabbro*, che evidenzia che “passando ora ad esaminar il contratto di cessione concluso tra le banche in l.c.a. e Intesa Sanpaolo Spa si osserva che all’art. 1 si afferma che “il contratto viene perfezionato per l’acquisto da parte di ISP di certe attività, passività e rapporti giuridici di BPVI e di VB, il tutto come meglio precisato e dettagliato nel successivo articolo 3”. Al successivo articolo 3 (perimetro dell’insieme aggregato), al punto 3.1.2. lett. b) per “Passività Incluse” si intendono i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni, di BPVI e VB che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria. Tra le “Passività Incluse” l’art. 3.1.2. lett. b) (vii) indica i “contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione… (c.d. Contenzioso pregresso)”. A tale norma fa espresso richiamo la parte attrice per sostenere la legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo. Il successivo punto 3.1.4. specifica che restano in ogni caso escluse dall’oggetto del presente contratto, e pertanto non fanno né faranno parte dell’Insieme Aggregato, le Attività Escluse e le Passività Escluse. L’art. 3.1.4. lett. b) vi) indica tra le “Passività escluse” dalla cessione “qualsiasi contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) anche se riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso (di seguito il Contenzioso Escluso), nonché i relativi fondi”. Orbene, dalla complessiva lettura di queste disposizioni, ritiene il Tribunale che le controversie anteriori alla cessione non possono ritenersi incluse nel Contenzioso Pregresso ceduto a Intesa Sanpaolo Spa nell’ipotesi in cui esse si riferiscano, come nel caso oggetto del presente giudizio, a rapporti contrattuali che si erano chiusi prima della cessione. Tale interpretazione si desume dall’articolo 3 del contratto di cessione ove, al punto 3.1.2. b), per “Passività Incluse” si intendono i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di BPVI e VB che derivano da “rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria” (analogamente a quanto previsto per le Attività Incluse (punto 3.1.2. a) che riguardano, tra le altre, “rapporti che sono considerati e utilizzati come funzionali all’esercizio dell’impresa). L’uso dell’espressione “funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria” induce a ritenere che le parti abbiano inteso riferirsi a rapporti negoziali in essere al momento della cessione, poiché solo con riferimento all’attualità è possibile collegare tali rapporti al concetto di esercizio – evidentemente futuro – dell’impresa bancaria oggetto della cessione, ossia allo svolgimento da parte della cessionaria, in continuità aziendale indiretta, dell’attività bancaria che faceva capo ante cessione alla banca cedente (vedi Trib. Udine, sent. 21.6.2018; Trib. Treviso, sent. 682/18 del 29.3.2018). Pertanto il “Contenzioso Pregresso” di cui all’art. 3.1.2. lett. b) vii) del contratto di cessione deve intendersi riferito a rapporti negoziali in essere al momento della cessione*”.

Tribunale di Massa, sentenza 6 luglio 2018 n. 508 che si trova pubblicata qui, per la quale "con il predetto contratto, dunque, ISP non si è resa cessionaria di tutta l’azienda bancaria di BPVi, ma si è resa cessionaria dei soli diritti, obblighi e rapporti ivi menzionati (cfr. gli identici artt. 3.1 dell’Offerta Vincolante e del successivo Contratto), con esclusione sia dei diritti, obblighi e rapporti contemplati dal citato art. 3, c. 1 D.L. n. 99/2017, sia di tutti gli altri esclusi in forza del predetto contratto. Al secondo comma del medesimo art. 3 del contratto è altresì espressamente previsto che “le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi…” e che il cessionario risponda solo dei “debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma. Venendo più precisamente al caso in ispecie occorre evidenziare come il mutuo di cui si controverte è stato stipulato in data 25.03.2008, rinegoziato il 12.01.2011 ed estinto anticipatamente in data 29.06.2012. L’effetto conseguente la estinzione del rapporto prima della sottoposizione della Banca Popolare di Vicenza alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, consiste nel fatto che i cessati rapporti fra detta banca e correntista, così come i crediti vantati dalla Banca Veneta nei confronti della controparte e le potenziali passività, non rientrano nel perimetro, di cessione _e sono quindi rimasti in capo alla LCA: essi infatti sono compresi tra le “Attività Escluse” (ossia “ogni bene, cespite o rapporto attivo di BPVi e/o VB che non sia compreso tra le Attività Incluse (2) o che non sia funzionale all’esercizio dell’attività bancaria” (cfr. art. 3.1.4, lett. a del Contratto.). Le Passività Escluse dal perimetro di cessione – come si ricava dalla più ampia definizione dì cui all’art. 3.1.4, lett. b del Contratto – sono, tra l’altro, passività, sopravvenienze passive, rischi, ecc. (anche per Contenzioso in essere) non inerenti e non funzionali all’impresa bancaria. Pertanto, come ulteriormente precisato nell’ultimo capoverso del menzionato art. 3 del contratto, “sono e devono considerarsi come esclusi dall’Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività Escluse e/o Passività Escluse (come riferite) ai rapporti giuridici non ceduti” “le situazioni passive attuali o potenziali, anche litigiose, che … non siano riferite ad Attività Incluse, Passività Incluse ed in genere a rapporti giuridici ceduti”. Chiarito e dimostrato che i rapporti cessati fra banca e cliente come quello che qui occupa, quindi non “operativi” e comunque non “funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria” non rientrano tra quelli ceduti ad ISP dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa e che, conseguentemente, il relativo contenzioso non rientra (e non potrebbe neppure rientrare) nel “Contenzioso Pregresso”, risulta evidente che Intesa Sanpaolo s.p.a., che non è né cessionaria né quindi successore a titolo particolare della LCA4. In capo alla stessa il Tribunale non potrà che dichiarare la carenza di legittimazione sostanziale e quindi, per logica conseguenza, processuale".

Tribunale Novara, sentenza 23 febbraio 2018 n. 217, dott.ssa Latella, il quale indica che “in particolare con l’accordo ricognitivo del 17.1.2018 -prodotto dalla convenuta Intesa S.Paolo - le parti hanno dato atto di voler disciplinare alcuni aspetti meritevoli di chiarimento ed approfondimento del Contratto di cessione “alle condizioni e con le limitazioni previste dallo stesso contratto di cessione ed in coerenza con la Legge 31.7.2017 n.121..”. Nella sezione 1 dell’accordo di gennaio , riferita al contenzioso, si dà a sua volta atto che, in attuazione del Contratto in tema di “contenzioso pregresso ed escluso”, la tabella sub all.1.1 del presente accordo ricognitivo precisa i criteri di ripartizione del contenzioso e dei relativi effetti tra le parti. Mentre all’all.1.2 è contenuto l’elenco del contenzioso pregresso trasferito a Intesa san Paolo. All’Allegato 1.1. poi al punto 4 è individuato il contenzioso escluso quale quello pendente al 26.6..2017 relativo a rapporti estinti: da ritenersi escluso ex art.3.1.4 lett.b uc del contratto in quanto esclude dalla cessione le passività e relativo contenzioso che non siano riferibili ad attività o passività incluse. A sua volta il Contratto individua le passività incluse ( tra cui quelle relative al contenzioso di cui all’art.3.1.2 lettb par.VII) quali quelle regolarmente evidenziate nella contabilità ed indicate nel prospetto sub Allegato D “predisposto sulla base delle informazioni al 31.3.2017”. Sulla base di tale determinazione del contenzioso escluso quale quello tra l’altro relativo a rapporti estinti, perché non compreso nell’Allegato D del Contratto, deve ritenersi da un lato la natura meramente ricognitiva dell’accordo 17.1.2018 in quanto tale opponibile ai terzi; dall’altro l’esclusione dei rapporti estinti dalle “passività incluse” proprio in virtù dell’allegato D di cui al contratto di giugno. Da tali premesse discende, avuto riguardo alla presente fattispecie – ove il rapporto banca cliente risultava estinto al 2007-,che fondata è l’eccezione di Intesa San Paolo di difetto di legittimazione passiva e l’inoperatività nel giudizio e nei suoi confronti dell’art.111 cpc”.

Quali sono invece le Sentenze che affermano la responsabilità e la legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo per i contenziosi pregressi di Banca Popolare di Vicenza o Veneto Banca che non coinvolgono rapporti "inerenti o funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria" (rapporti chiusi, estinti, deteriorati, a sofferenza, ecc.)?

Nel senso di affermare la responsabilità e la legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo spa per i contenziosi pregressi di Banca Popolare di Vicenza o Veneto Banca anche ove si tratti di contenziosi coinvolgenti rapporti non "inerenti o funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria" (rapporti chiusi, estinti, deteriorati, a sofferenza, ecc.) si è espresso molto recentemente il Trib. Treviso, sentenza 4 febbraio 2019, n. 231, decisione che si pone in contrasto con precedenti sentenze del medesimo Tribunale.
Anche qui riportiamo parte della motivazione concernente l'interpretazione fornita dal Tribunale in merito alla clausola contrattuale che identifica i debiti inclusi nella cessione con particolare riferimento ai contenziosi pregressi.

Tribunale Treviso, sentenza 4 febbraio 2019, n. 231: "la disposizione contrattuale […] così recita: «per “Passività Incluse” si intendono i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni [...] che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria, sono regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e sono individuati e precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D, che è stato predisposto sulla base delle informazioni al 31 marzo 2017, tra cui, in particolare: [...] (vii) i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione». Già dalla lettura della disposizione si evince che le passività relative a contenziosi civili “già pendenti alla Data di Esecuzione” (siano essi relativi a rapporti contrattuali definiti o ancora pendenti: il Contratto di Cessione, in proposito, non fa alcuna distinzione) rientrano a pieno titolo - e per definizione, appunto - nella nozione di “Passività Incluse”, della quale costituiscono una delle varie esemplificazioni espresse. In quanto tali, le predette passività possono tranquillamente dirsi, perché così sono state considerate dalle stesse parti del Contratto, “inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria”. Nel senso che lo stesso Contratto, nell'esemplificare le passività da intendersi “inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa”, annovera espressamente i contenziosi civili già pendenti".

In senso analogo anche il Tribunale Padova, sentenza 1 giugno 2018, dott.ssa Maiolino, che si trova nel sito de Il Caso, indica che "la previsione attinente alla cessione delle controversie (distinguendo tra le liti anteriori e quelle posteriori alla cessione) appare un criterio atto a prevalere rispetto al criterio dei rapporti che si trasferiscono o meno al cessionario: nel senso che la previsione sulle liti è ancorata ad un criterio meramente temporale e non ad un criterio che faccia leva sul contenuto della lite medesima, cosicché nessuna previsione contrattuale consente di affermare che ad Intesa si trasferiscano non tutte le liti pendenti, ma solo quelle che non abbiano ad oggetto rapporti a sofferenza. Tanto più che detto criterio “contenutistico” non potrebbe concretamente operare prima della conclusione della lite medesima, giacché solo con la decisione definitiva si chiarirebbe se la lite riguardi un credito restitutorio del correntista ovvero un rapporto “a sofferenza”, effettivamente confermato come tale dalla decisione. In sostanza se volesse integrarsi la regola sul trasferimento delle liti pendenti con un criterio che tenga conto dell’oggetto della lite stessa, i confini della cessione rimarrebbero incerti fino alla conclusione del contenzioso: situazione evidentemente incompatibile con la necessità di cristallizzazione di attivo e passivo tipico di una cessione, tanto più di azienda bancaria. Cosicché, in presenza di un “contenzioso civile” pendente al momento dell’accesso alla procedura concorsuale, lo stesso e pertanto il rapporto sottostante vanno ricompresi nella cessione ad Intesa, anche se il contenzioso attenga a rapporti a sofferenza".

Conclusioni sulla responsabilità e legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo spa per i contenziosi pregressi di Banca Popolare di Vicenza o Veneto Banca coinvolgenti rapporti non "inerenti o funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria" (rapporti chiusi, estinti, deteriorati, a sofferenza, ecc.).

La questione ha certamente dei margini di incertezza, dato il mancato richiamo espresso nell'esemplificazione dei contenziosi pregressi della previsione generale per la quale le passività cedute sono solo quelle "inerenti o funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria" (rapporti chiusi, estinti, deteriorati, a sofferenza, ecc.). Resta al momento il fatto che le sentenze si stanno orientando in larga parte nel senso di leggere l'esemplificazione (contenziosi pregressi) come applicabile solo alle ipotesi indicate dalla previsione contrattuale, vale a dire appunto ai contenziosi pregressi "inerenti o funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria" (rapporti chiusi, estinti, deteriorati, a sofferenza, ecc.). Ciò non solo per il tenore complessivo della clausola che disciplina il Passivo Incluso ma anche in virtù della successiva clausola (art. 3.1.4 lett. A della cessione), la quale indica che “restano in ogni caso esclusi dall’oggetto del presente contratto e, pertanto, non fanno né faranno parte dell’insieme aggregato e non sono né saranno acquistate da (né trasferite a) ISP, le attività escluse e le passività escluse sia di BPV sia di VB […]. Ai fini del presente contratto: per attività escluse si intende ogni bene, cespite o rapporto attivo di BPVi e/o VB che non sia compreso tra le Attività Incluse o che non sia funzionale all’esercizio dell’attività bancaria”. Tra le esemplificazioni delle attività escluse, il contratto prosegue indicando che non sono ceduti “i crediti di BPVi e VB classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla Data di Esecuzione” (ossia alla data del 26 giugno 2017) “come ‘sofferenze’, come ‘inadempienze probabili’ (c.d. ‘unlikely to pay’) e/o come ‘esposizioni scadute’ (c.d. ‘past due’) ed i relativi rapporti contrattuali” (art. 3.1.4 lett. A, i). Per il resto, alcune argomentazioni contenute nelle sentenze contrarie a tale interpretazione mi sembrano non rilevanti: è vero che in ipotesi vi potrebbe essere un debito classificato a sofferenza o con inadempienza probabile ecc. che, all'esito del giudizio, potrebbe anche non sussistere (perché ad esempio il passivo del conto era frutto dell'addebito di somme non dovute alla banca) o essere più correttamente classificato in modo diverso. La cessione, però, avviene al momento della conclusione del contratto e, se la clausola del contratto di cessione prevede che non si trasferiscano i debiti classificati in un certo modo, tali rapporti non si trasferiscono. Non rileva tanto il fatto che il debito vi fosse o meno realmente, ma come era considerato contabilmente al momento della cessione: il contratto, infatti, fa espresso rinvio alla situazione contabile del cedente al momento del trasferimento: "per “Passività Incluse” si intendono i singoli debiti, passività, obbligazioni ed impegni di BPVI e VB (quanto a quest’ultima anche riferibili alle filiali site in Romania) che derivano da rapporti bancari inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria, sono regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e sono individuati e precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D che è stato predisposto sulla base delle informazioni al 31 marzo 2017". Da tale profilo, dunque, Intesa Sanpaolo spa non potrebbe mai rispondere di un debito non evidenziato in contabilità, che però emerga come tale solo all'esito del giudizio. Complessivamente, dunque, le prime decisioni in materia sono nel senso di escludere la responsabilità e la legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo spa non solo per i contenziosi pregressi che coinvolgano la commercializzazione delle azioni, così come previsto per legge, ma anche quelli che coinvolgano passività non "inerenti o funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria" (rapporti chiusi, estinti, deteriorati, a sofferenza, ecc.).
di Marco Ticozzi
Avvocato a Mestre Venezia Treviso Vicenza

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