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Mutuo Barclays franchi svizzeri

5 gennaio 2024

Mutui Barclays franchi svizzeri: sono illegittimi? Il cliente deva pagare la indicizzazione? Cosa accade in caso di estinzione anticipata? Vediamo cosa indicano le sentenze più recenti anche del 2023: la Cassazione del 2021, il Tar del 2023 che conferma le sanzioni Antitrust, la Corte di Giustizia del 2023 e alcune anche se di merito del 2023. Il tema dei mutui in franchi svizzeri Barclays è molto attuale soprattutto per quanto concerne l’estinzione anticipata. Sono validi questi mutui Barclays indicizzati al Franco svizzero? Il mio studio assiste su questo tema clienti in tutta Italia e con possibilità di consulenza anche a distanza. Approfondiamo il tema del mutuo o dei mutui franchi svizzeri barclays.

Mutuo Barclays franchi svizzeri
Mutuo Barclays franchi svizzeri

Mutui Barclays franchi svizzeri: i problemi legati alla doppia conversione e all’estinzione anticipata

Alcuni istituti di credito propongono mutui indicizzati in moneta straniera, in particolare Barclays offriva ai propri clienti di fare un mutuo o mutui indicizzati a franchi svizzeri, prospettandoli come strumenti privi di rischio.

Contrariamente alle aspettative, questi mutui Barclays indicizzati ai franchi svizzeri si sono rivelati estremamente svantaggiosi per il consumatore e soprattutto per chi decideva di estinguere in via anticipata il mutuo: questo in ragione di un meccanismo della c.d. doppia conversione. Infatti, secondo una clausola spesso contenuta nei mutui Barclays indicizzati ai franchi - giudicata poi illegittima- il mutuatario si vedeva costretto a restituire il residuo non in Euro ma calcolato in Franchi Svizzeri al tasso di cambio esistente in quel momento.

Sul punto del mutuo indicizzato al franco svizzero è intervenuta, ancora qualche anno fa, anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23655 del 2021 che ha stabilito l’abusività e vessatorietà di queste clausole inserite nei mutui anche Barclays indicizzati ai franchi giudicate non chiare per il consumatore.

Ciò nonostante la banca interessata contesta i diritti affermati dai clienti e resiste in causa. Peraltro, come spesso accade nelle cause, nonostante una Cassazione favorevole ci sono alcune sentenze di Tribunale contrarie alle ragioni dei clienti.

Estinzione mutuo Barclays problemi: i riflessi della conversione ai franchi svizzeri

Mutui franchi svizzeri Barclays: la vicenda è emersa con particolare riferimento ai mutui stipulati da Barclays e, nello specifico, ai contratti di mutuo indicizzati al Franco Svizzero; in questo caso l’erogazione del mutuo o dei mutui e il pagamento delle singole rate avveniva in Euro, ma il calcolo veniva elaborato sulla base del Franco Svizzero. Questo meccanismo di indicizzazione in franchi svizzeri avrebbe dovuto portare a un vantaggio per il cliente, assicurando tassi di interesse più bassi e stabili in quanto vincolati al Labor e non all’Euribor.

Il meccanismo di indicizzazione al Franco Svizzero appariva particolarmente vantaggioso fino a che il cliente non optasse per l'estinzione anticipata del mutuo.

L’estinzione anticipata del mutuo, infatti, imponeva che il residuo importo da pagare non fosse richiesto in Euro, ma convertito in Franco Svizzero al tasso di cambio convenzionale. Il capitale residuo così individuato doveva, poi, essere nuovamente convertito in Euro al tasso esistente al momento dell’estinzione.

Questo meccanismo della doppia conversione (euro e franchi svizzeri), quindi, imponeva al soggetto che aveva concluso il contratto di mutuo la restituzione di somme di gran lunga superiori al capitale residuo, nell’ordine anche delle decine di migliaia di euro.

Intervento dell’Autorità Antitrust

Mutuo Barclays franchi svizzeri: prima della già citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione dell’agosto del 2021, altre Autorità avevano, mediante le proprie pronunce, fornito forme di tutela ai consumatori che avevano concluso mutui indicizzati ai franchi svizzeri, danneggiati dal meccanismo della doppia conversione in sede di estinzione anticipata del mutuo Barclays.

In particolare, AGCOM, con la decisione 27214 del 2018, prese in considerazione il caso delle clausole di doppia conversione euro franchi svizzeri dei mutui Barclays e sul punto stabilì che le predette clausole integrassero “una fattispecie di clausola contraria all’articolo 35, comma 1, del Codice del Consumo” qualificando le predette clausole come vessatorie per il mutuatario e, quindi, nulle per il consumatore.

Mutuo Barclays franchi svizzeri: le predette decisioni venivano assunte sul presupposto che le clausole non esponevano in modo chiaro e trasparente il meccanismo matematico determinato dalla doppia conversione euro franchi svizzeri.


Mutui Franchi Svizzeri sentenze 2023: il TAR LAZIO con sentenza 25 maggio 2023 conferma l’Antitrust


La sentenza del TAR Lazio del 25 maggio 2023 riguarda la conferma di un provvedimento dell'Antitrust sulla illegittimità dei mutui indicizzati in franchi svizzeri. Secondo la sentenza, le clausole contrattuali relative a questi mutui erano poco chiare e difficili da comprendere per il consumatore medio. In particolare, la sentenza ha evidenziato problemi in merito alla presentazione delle condizioni contrattuali riguardanti l'interesse applicato al mutuo.

Un aspetto fondamentale della decisione riguarda la maniera in cui veniva presentato il tasso d'interesse. Il tasso, variabile e indicizzato al tasso interbancario londinese per contratti in franchi svizzeri a sei mesi, non era immediatamente chiaro nel contratto. La sentenza osserva che, sebbene questa informazione fosse successivamente specificata nel dettaglio, inizialmente veniva presentata in modo poco trasparente e comprensibile.

In sintesi, il TAR ha ritenuto che la modalità di presentazione delle informazioni relative agli interessi, un elemento essenziale del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 1815 del Codice Civile, fosse insufficientemente chiara e trasparente. Questo approccio poco chiaro e poco trasparente nella rappresentazione degli interessi veniva considerato ingannevole, portando quindi alla conferma del provvedimento dell'Antitrust sulla loro illegittimità.

Sentenza Cassazione 31 agosto 2021 n. 23655 sui mutui Barclays

Mutui franchi svizzeri Barclays: la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23655 del 31 agosto 2021 ha sancito importanti principi di diritto in ordine alla problematica dei mutui Barclays indicizzati al Franco Svizzero e all'estinzione anticipata.

La vicenda esaminata dalla Suprema Corte prende le mosse da due consumatori che avevano chiesto l’estinzione anticipata di un contratto di mutuo Barclays indicizzato al Franco Svizzero e si trovarono a pagare ingenti somme a titolo di indicizzazione valutaria del capitale, oltre ovviamente al capitale residuo.

Il Tribunale di Busto Arsizio, nel primo grado di giudizio, aveva accolto le ragioni della parte mutuataria, condannando Barclays alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di indicizzazione valutaria del capitale.

Mutuo Barclays franchi svizzeri: la Corte di Appello di Milano, interessata della vicenda a seguito dell’impugnazione proposta dall’Istituto di Credito, in riforma di quanto precedentemente deciso, riteneva le clausole contrattuali sufficientemente chiare e trasparenti.

I consumatori sottoponevano, quindi, la questione al vaglio della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 23655, ha stabilito alcuni importanti principi di diritto, estremamente rilevanti per tutti coloro che hanno sottoscritto un mutuo indicizzato al Franco Svizzero e di cui hanno chiesto o intendono chiedere l’estinzione anticipata.

In primo luogo: "In tema di contratti conclusi fra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere qualificate vessatorie o abusive e pertanto affette da nullità, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile” (Cassazione 31 agosto 2021 n. 23655 su Mutuo Barclays franchi svizzeri).

Secondo poi: “In tema di contratti fra professionista e consumatore, allorchè si controverta in sede civile sulla chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali, anche nella prospettiva dell'accertamento di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto determinano a carico del consumatore, opera una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, non sancita espressamente dalla legge e scaturente dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di public enforcement, che genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice ordinario adito ai sensi dell'art. 37 bis, comma 4 Codice del consumo e chiamato ad occuparsi dello stesso regolamento contrattuale oggetto dal provvedimento amministrativo e giudicato non chiaro e comprensibile dall'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato” (Cassazione 31 agosto 2021 n. 23655 su Mutui Barclays franchi svizzeri).

Infine: “se nel giudizio di rinvio le clausole contrattuali, in esito al rinnovato vaglio di chiarezza e comprensibilità e di validità, imposto dall'accoglimento del secondo motivo, dovessero essere ritenute non solo non chiare e comprensibili ma anche ambigue, seppur non produttive di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, si porrebbe la necessità residuale di una loro interpretazione orientata a favore del consumatore non predisponente ai sensi dell'art. 35 Codice del consumo, secondo il quale "in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore" e dell'art. 1370 c.c., secondo il quale "le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro” (Cassazione 31 agosto 2021 n. 23655 su Mutuo Barclays franco svizzero).

Alla luce dei riportati principi elaborati dalla Corte di Cassazione, in ragione di quanto previsto dall’art. 116 e dall’art. 117 del T.U.B. che sanciscono, rispettivamente, l’obbligo di chiarezza delle condizioni contrattuali da parte delle Banche e la nullità delle clausole che prevedono tassi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati, si devono ritenere nulle le clausole inerenti il mutuo indicizzato al Franco Svizzero.

La sentenza della Corte di Giustizia del 15 giugno 2023

La sentenza 15 giugno 2023 della Corte di Giustizia affronta indirettamente la questione dei mutui indicizzati ai franchi svizzeri.

La sentenza, infatti, esamina alcune questioni poste dal giudice di merito che intendeva dichiarare la illegittimità di tale indicizzazione.

Ecco cosa indica la sentenza.

La sentenza della Corte di Giustizia sui mutui indicizzati al franco svizzero chiarisce che la direttiva europea non stabilisce specificamente le conseguenze dell'invalidità di un contratto tra professionisti e consumatori causata da clausole abusive. La responsabilità di determinare queste conseguenze ricade sugli Stati membri, con l'obbligo di conformarsi al diritto dell'Unione e agli obiettivi della direttiva. In particolare, le norme nazionali dovrebbero garantire il ripristino della situazione del consumatore come se il contratto invalido non fosse mai esistito, senza compromettere l'effetto dissuasivo della direttiva.

La Corte ritiene che permettere ai consumatori di richiedere risarcimenti che superano il semplice rimborso delle rate versate non compromette gli obiettivi della direttiva. Anzi, questa possibilità potrebbe dissuadere i professionisti dall'includere clausole abusive nei contratti, in quanto potrebbe comportare conseguenze finanziarie più gravi della semplice restituzione degli importi versati.

Tuttavia, è compito del giudice nazionale valutare, in base alle circostanze specifiche, se le richieste del consumatore siano proporzionate. La direttiva si oppone all'idea che la banca possa chiedere un risarcimento che superi il rimborso del capitale versato e gli interessi di mora al tasso legale, in quanto ciò eliminerebbe l'effetto dissuasivo sui professionisti e comprometterebbe la protezione dei consumatori garantita dalla direttiva.

La Corte sottolinea inoltre che l'eventuale annullamento del contratto di mutuo ipotecario, in questo caso specifico, sarebbe una conseguenza diretta dell'uso di clausole abusive. Di conseguenza, non è ammissibile che una parte ottenga vantaggi economici dal proprio comportamento illecito o riceva un risarcimento per gli svantaggi provocati da tale comportamento.

In conclusione, la stabilità dei mercati finanziari non è ritenuta un argomento rilevante nell'interpretazione della direttiva, che mira primariamente a tutelare i consumatori. Gli istituti bancari non possono evitare di rispettare gli obiettivi della direttiva invocando la salvaguardia della stabilità dei mercati finanziari, essendo loro responsabilità organizzare le attività in modo conforme alla direttiva.


Mutui franchi svizzeri sentenze 2023: Tribunale di Torino

La sentenza del Tribunale di Torino n. 3325 del 31.07.2023 si è concentrata sulla validità delle clausole di un mutuo indicizzato al franco svizzero, con particolare attenzione alla clausola 7bis del contratto stipulato con la Barclays Bank PLC. Il giudice ha stabilito che i meccanismi di indicizzazione, essendo criteri cruciali per determinare le prestazioni essenziali del contratto di credito, costituiscono una parte fondamentale dell'oggetto principale del contratto.

Tuttavia, la sentenza ha evidenziato una rappresentazione incompleta dell'indicizzazione valutaria nel contratto, in particolare per quanto riguarda le situazioni di estinzione anticipata e di conversione del mutuo. Questa lacuna ha creato una condizione in cui il consumatore si trova a gestire un rischio significativo, senza averne piena consapevolezza e senza la possibilità di liberarsi dal rischio in caso di andamento sfavorevole del cambio, senza liquidare completamente la perdita per capitale.

Di conseguenza, il Tribunale di Torino ha dichiarato la nullità della clausola 7bis, ritenendola non valida. Inoltre, il giudice ha condannato Barclays Bank PLC a pagare una somma significativa, che includeva sia il capitale che gli interessi legali accumulati fino alla data della domanda, oltre agli interessi maturati dalla domanda fino alla data della sentenza.


Conclusioni su Mutuo Barclays Franchi Svizzeri


Come indicato i clienti della banca Barclays si trovano con difficoltà rilevanti, spesso con un mutuo tutto da pagare pur a fronte di pagamenti per diversi anni e talvolta oltre 10.

Il mio studio legale assiste clienti in tutta Italia su questa questione di rilievo con una consulenza che può essere fornita anche a distanza.

Il presente contributo sui mutui Barclays indicizzati al franco svizzero è stato realizzato con il contributo dell'avv. Claudia Stevanato dello studio dell’avv. prof. Marco Ticozzi.

di Marco Ticozzi

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