Mutuo Barclays franchi svizzeri
Ci sono molte sentenze del 2020 e 2021 anche di Cassazione (sentenza n. 23655 del 31 agosto 2021) sulla questione dell’indicizzazione al franco svizzero e dell’estinzione anticipata.Ma sono validi questi mutui Barclays indicizzati al Franco svizzero?Il mio studio assiste su questo tema clienti in tutta Italia e con possibilità di consulenza anche a distanza.Approfondiamo il tema del mutuo o dei mutui franchi svizzeri barclays.

Mutui Barclays franchi svizzeri: i problemi legati alla doppia conversione e all’estinzione anticipata
Alcuni
istituti di credito propongono mutui indicizzati in moneta straniera, in
particolare Barclays offriva ai propri clienti di fare un mutuo o mutui
indicizzati a franchi svizzeri, prospettandoli come strumenti privi di rischio.
Contrariamente
alle aspettative, questi mutui Barclays indicizzati ai franchi svizzeri si sono
rivelati estremamente svantaggiosi per il consumatore e soprattutto per chi
decideva di estinguere in via anticipata il mutuo: questo in ragione di un
meccanismo della c.d. doppia conversione. Infatti, secondo una clausola spesso
contenuta nei mutui Barclays indicizzati ai franchi - giudicata poi
illegittima- il mutuatario si vedeva costretto a restituire il residuo non in
Euro ma calcolato in Franchi Svizzeri al tasso di cambio esistente in quel
momento.
Sul punto del mutuo indicizzato al franco svizzero è intervenuta, da ultimo, anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23655 del 2021 che ha stabilito l’abusività e vessatorietà di queste clausole inserite nei mutui anche Barclays indicizzati ai franchi giudicate non chiare per il consumatore.
Ciò nonostante la banca interessata contesta i diritti affermati dai clienti e resiste in causa. Peraltro, come spesso accade nelle cause, nonostante una Cassazione favorevole ci sono alcune sentenze di Tribunale contrarie alle ragioni dei clienti.
Estinzione mutuo Barclays problemi: i riflessi della conversione ai franchi svizzeri
Mutui
franchi svizzeri Barclays: la vicenda è emersa con particolare riferimento ai
mutui stipulati da Barclays e, nello specifico, ai contratti di mutuo
indicizzati al Franco Svizzero; in questo caso l’erogazione del mutuo o dei
mutui e il pagamento delle singole rate avveniva in Euro, ma il calcolo veniva
elaborato sulla base del Franco Svizzero. Questo meccanismo di indicizzazione
in franchi svizzeri avrebbe dovuto portare a un vantaggio per il cliente,
assicurando tassi di interesse più bassi e stabili in quanto vincolati al Labor e
non all’Euribor.
Il
meccanismo di indicizzazione al Franco Svizzero appariva particolarmente
vantaggioso fino a che il cliente non optasse per l'estinzione anticipata del
mutuo.
L’estinzione
anticipata del mutuo, infatti, imponeva che il residuo importo da pagare non
fosse richiesto in Euro, ma convertito in Franco Svizzero al tasso di cambio
convenzionale. Il capitale residuo così individuato doveva, poi, essere
nuovamente convertito in Euro al tasso esistente al momento dell’estinzione.
Questo
meccanismo della doppia conversione (euro e franchi svizzeri), quindi, imponeva
al soggetto che aveva concluso il contratto di mutuo la restituzione di somme
di gran lunga superiori al capitale residuo, nell’ordine anche delle decine di
migliaia di euro.
Intervento delle Autorità in materia di mutui indicizzati al Franco Svizzero con particolare riferimento all’estinzione anticipata
Mutuo
Barclays franchi svizzeri: prima della già citata sentenza della Suprema Corte
di Cassazione dell’agosto del 2021, altre Autorità avevano, mediante le proprie
pronunce, fornito forme di tutela ai consumatori che avevano concluso mutui
indicizzati ai franchi svizzeri, danneggiati dal meccanismo della doppia
conversione in sede di estinzione anticipata del mutuo Barclays.
Mutuo
franchi svizzeri: in particolare, nel 2015 il Collegio di Coordinamento
nell’ambito dell’Arbitrato Bancario e Finanziario ha assunto la decisione n.
5866 in cui si evidenziava che la clausola di indicizzazione del mutuo in
Franchi Svizzeri non fosse caratterizzata da chiarezza e trasparenza e, pertanto,
si incorreva nella violazione di quanto previsto dall’ar. 4 della direttiva
93/19/CEE.
In
altre parole, la clausola della doppia conversione euro – franchi svizzeri
contenuta nei mutui Barclays determinava un illegittimo - e pertanto sanzionato
- squilibrio tra le parti con riferimento ai diritti e doveri in capo a
ciascuna.
In
ragione della citata decisione, il Collegio di Coordinamento stabilì la nullità
della clausola, contenuta nei contratti di mutuo Barclays, con cui era prevista
la doppia conversione euro franco svizzero in caso di estinzione anticipata del
mutuo stesso.
Anche
AGCOM, con la decisione 27214 del 2018, prese in considerazione il caso delle
clausole di doppia conversione euro franchi svizzeri dei mutui Barclays e sul
punto stabilì che le predette clausole integrassero “una fattispecie di
clausola contraria all’articolo 35, comma 1, del Codice del Consumo” qualificando
le predette clausole come vessatorie per il mutuatario e, quindi, nulle per il
consumatore.
Mutuo
Barclays franchi svizzeri: le predette decisioni venivano assunte sul
presupposto che le clausole non esponevano in modo chiaro e trasparente il
meccanismo matematico determinato dalla doppia conversione euro franchi
svizzeri.
Sentenza Cassazione 31 agosto 2021 n. 23655 sui mutui Barclays
Mutui
franchi svizzeri Barclays: la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23655 del
31 agosto 2021 ha sancito importanti principi di diritto in ordine alla
problematica dei mutui Barclays indicizzati al Franco Svizzero e all'estinzione
anticipata.
La
vicenda esaminata dalla Suprema Corte prende le mosse da due consumatori che
avevano chiesto l’estinzione anticipata di un contratto di mutuo Barclays
indicizzato al Franco Svizzero e si trovarono a pagare ingenti somme a titolo
di indicizzazione valutaria del capitale, oltre ovviamente al capitale residuo.
Il
Tribunale di Busto Arsizio, nel primo grado di giudizio, aveva accolto le
ragioni della parte mutuataria, condannando Barclays alla restituzione delle
somme corrisposte a titolo di indicizzazione valutaria del capitale.
Mutuo
Barclays franchi svizzeri: la Corte di Appello di Milano, interessata della
vicenda a seguito dell’impugnazione proposta dall’Istituto di Credito, in
riforma di quanto precedentemente deciso, riteneva le clausole contrattuali
sufficientemente chiare e trasparenti.
I
consumatori sottoponevano, quindi, la questione al vaglio della Corte di
Cassazione che, con la sentenza n. 23655, ha stabilito alcuni importanti principi
di diritto, estremamente rilevanti per tutti coloro che hanno sottoscritto un
mutuo indicizzato al Franco Svizzero e di cui hanno chiesto o intendono
chiedere l’estinzione anticipata.
In
primo luogo: "In tema di contratti conclusi fra professionista e
consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono
essere qualificate vessatorie o abusive e pertanto affette da nullità, se
determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e
degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la
stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del
corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in
modo chiaro e comprensibile” (Cassazione 31 agosto 2021 n. 23655 su Mutuo
Barclays franchi svizzeri).
Secondo
poi: “In tema di contratti fra professionista e consumatore, allorchè
si controverta in sede civile sulla chiarezza e comprensibilità delle clausole
contrattuali, anche nella prospettiva dell'accertamento di un significativo
squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto determinano a
carico del consumatore, opera una presunzione legale, suscettibile di prova
contraria, non sancita espressamente dalla legge e scaturente dalla funzione
sistematica assegnata agli strumenti di public enforcement, che genera un
dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice ordinario
adito ai sensi dell'art. 37 bis, comma 4 Codice del consumo e chiamato ad
occuparsi dello stesso regolamento contrattuale oggetto dal provvedimento
amministrativo e giudicato non chiaro e comprensibile dall'Autorità Garante per
la concorrenza e il mercato” (Cassazione 31 agosto 2021 n. 23655 su Mutui
Barclays franchi svizzeri).
Infine:
“se nel giudizio di rinvio le clausole contrattuali, in esito al rinnovato
vaglio di chiarezza e comprensibilità e di validità, imposto dall'accoglimento
del secondo motivo, dovessero essere ritenute non solo non chiare e comprensibili
ma anche ambigue, seppur non produttive di un significativo squilibrio dei
diritti e degli obblighi delle parti, si porrebbe la necessità residuale di una
loro interpretazione orientata a favore del consumatore non predisponente ai
sensi dell'art. 35 Codice del consumo, secondo il quale "in caso di dubbio
sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al
consumatore" e dell'art. 1370 c.c., secondo il quale "le clausole
inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari
predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore
dell'altro” (Cassazione 31 agosto 2021 n. 23655 su Mutuo Barclays franco
svizzero).
Alla luce dei riportati principi elaborati dalla Corte di Cassazione, in ragione di quanto previsto dall’art. 116 e dall’art. 117 del T.U.B. che sanciscono, rispettivamente, l’obbligo di chiarezza delle condizioni contrattuali da parte delle Banche e la nullità delle clausole che prevedono tassi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati, si devono ritenere nulle le clausole inerenti il mutuo indicizzato al Franco Svizzero.
Conclusioni su Mutuo Barclays Franchi Svizzeri
Come indicato i clienti della banca Barclays si trovano con difficoltà rilevanti, spesso con un mutuo tutto da pagare pur a fronte di pagamenti per diversi anni e talvolta oltre 10.
Il mio studio legale assiste clienti in tutta Italia su questa questione di rilievo con una consulenza che può essere fornita anche a distanza.
Il presente contributo sui mutui Barclays indicizzati al franco svizzero è stato realizzato con il contributo dell'avv. Claudia Stevanato dello studio dell’avv. prof. Marco Ticozzi.
di Marco Ticozzi