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Mutuo Barclays franchi svizzeri

27 gennaio 2025

Mutuo Barclays franchi svizzeri: è davvero illegittimo e nullo? Il cliente deve comunque pagare la relativa indicizzazione? E come affrontare i problemi dell’estinzione del mutuo Barclays, specie quando il contratto è indicizzato al franco svizzero? Le recenti sentenze, in materia di mutui Barclays franchi svizzeri, stanno offrendo prospettive più favorevoli ai consumatori. Parallelamente, è possibile esplorare la rinegoziazione del mutuo Barclays per ridurre i costi, eliminare il cambio al franco svizzero e, magari, diluire il debito su un periodo più lungo, in modo da alleggerire la rata mensile. Il mio studio legale assiste i clienti di tutta Italia in questa problematica, grazie all’esperienza maturata nel tempo. Per consulenze potete contattarmi all’indirizzo info@avvocatoticozzi.it o telefonare allo 0418878980.

Mutuo Barclays franchi svizzeri
Mutuo Barclays franchi svizzeri

Mutui barclays franchi svizzeri: aumento delle rate

Ma quale è il problema? Per i mutui conclusi da diverso tempo (soprattutto negli anni 2007, 2008 e 2009) ha inciso negativamente il cambio con il franco svizzero: si pensi che nel 2007 e 2008 il tasso di cambio era di 1,7 o 1,6 franchi svizzeri per un euro e oggi è di circa 0,9 franchi svizzeri per un euro. Nella sostanza in questi anni il franco svizzero di è molto rafforzato, comportando un evidente perdita e costo per i clienti della banca. Molti clienti mi hanno segnalato l’esaurimento del vantaggio acquisito in passato e che vi è stato un considerevole aumento delle rate del mutuo, creando spesso rilevanti difficoltà e problemi ai clienti. Peraltro, il meccanismo di estinzione anticipata crea ulteriori problemi perché oggi, per procedere alla chiusura anticipata del mutuo, occorrerebbe non solo pagare il capitale residuo ma anche l’indicizzazione. Nella mia esperienza ho visto molte decine di casi di clienti che a distanza di oltre 15 anni si trovano oggi a dover saldare un mutuo che, tra capitale residuo e costo di indicizzazione, ammonta nella sostanza alla somma ricevuta in prestito a quel tempo.

Mutuo barclays nullo: vessatorietà e tutela del consumatore

Ma quale è il problema giudico? Questi mutui possono essere nulli? Nel caso dei mutui Barclays indicizzati in franchi svizzeri, la nullità può derivare dalla vessatorietà delle clausole che disciplinano la conversione valutaria, quando tali clausole non siano redatte con la chiarezza e trasparenza richieste dalla normativa consumeristica. La giurisprudenza, in particolare la Corte di Giustizia UE e la Cassazione, ha infatti sottolineato che per tutelare adeguatamente il consumatore non basta un mero riferimento astratto ai “rischi di cambio”: la banca deve fornire informazioni concrete e facilmente comprensibili sugli effetti economici potenziali, in modo da consentire al mutuatario di decidere se accettare o meno il finanziamento con piena cognizione delle conseguenze. Qualora ciò non avvenga, la clausola di indicizzazione può essere dichiarata nulla, con conseguenti ripercussioni sull’intero mutuo Barclays e sulla validità del contratto.

Ci sono possibili soluzioni ai problemi evidenziati?

Le soluzioni non mancano, ma è da evidenziare che la situazione non è del tutto chiara. Come poi indicheremo ci sono state diverse cause in questi anni, in parte con soluzioni differenti, a volte favorevole e a volte sfavorevoli. In tempi molto recenti, però, sia la giurisprudenza della Corte di Giustizia e sia quella italiana sembrano ritenere la clausola di indicizzazione del mutuo Barclays al franco svizzero illegittima perché pattuita in violazione delle norme del codice del consumo. Il mio studio legale assiste in tutta Italia: per consulenze potete contattarmi all’indirizzo info@avvocatoticozzi.it o telefonare allo 0418878980. Quali i possibili percorsi?

Rinegoziazione mutuo barclays: per evitare aumento delle rate

Da un lato una strada più rapida è quella di tentare una rinegoziazione del muto con la banca: per cercare di contenere i costi, eliminare il cambio al franco svizzero e, allungando magari la sua durata, diminuire la rata. Questa è una soluzione che può portare benefici in tempi rapidi: qualche mese, il tempo di rinegoziare il rapporto. Diventa nella sostanza la primaria soluzione se il cliente non è più in grado di pagare l’aumento del mutuo barclays. Chiaramente è una soluzione che necessita del consenso della banca. L’aspetto negativo è che, salvo riuscire a negoziare una riduzione della somma relativa alla indicizzazione, in questo modo si cristallizza la perdita del cambio in tutti questi anni. L’aspetto positivo è che il nuovo mutuo può essere pattuito anche a tasso fisso, venendo così individuata una rata più bassa e sostenibile. Per richieste di assistenza si può scrivere alla mail info@avvocatoticozzi.it o telefonare allo 0418878980.

La possibilità di una causa

Dall’altro lato, vi è la soluzione della mediazione prima e, in caso di insuccesso, della causa poi, al fine di far accertare il diritto a che il mutuo non sia indicizzato al franco svizzero, con conseguenti minori costi da sostenere. È una strada che può portare a un beneficio maggiore ma con i tempi e i rischi tipici di una causa. Le sentenze non sono tutte per i clienti per cui non si può offrire certezza di esito positivo e bisogna mettere in conto il tempo del contenzioso (quasi sempre più di un anno). Ma la soluzione di procedere con una causa può essere utilizzata anche per rinegoziare il mutuo da una posizione diversa, cercando di limitare la somma da rimborsare. Per consulenze potete contattarmi all’indirizzo info@avvocatoticozzi.it o telefonare allo 0418878980.

Estinzione mutuo Barclays problemi: la doppia conversione

Molti clienti segnalano serie difficoltà nel trasferire il mutuo ad altra banca o nell’estinzione anticipata di un mutuo Barclays indicizzato ai franchi svizzeri. Contrariamente alle aspettative, questi finanziamenti si sono rivelati estremamente penalizzanti per il consumatore che volesse chiuderli in anticipo, a causa del meccanismo della cosiddetta “doppia conversione”. In pratica, il contratto spesso prevede che il mutuatario debba rimborsare il residuo in franchi svizzeri, calcolato al tasso di cambio corrente al momento dell’estinzione. Questa clausola ha determinato una cristallizzazione della perdita di valore dell’euro, che dal 2007 a oggi risulta quasi dimezzato. Di conseguenza, anche chi ha pagato regolarmente il mutuo per oltre 15 anni rischia di dover corrispondere una somma pari o persino superiore a quella iniziale, come se i versamenti passati non avessero ridotto l’esposizione. Ma è davvero legittimo tutto questo?

Intervento dell’Autorità Antitrust sul mutuo in franchi svizzeri e sull'estinzione anticipata

Prima della sentenza della Suprema Corte di Cassazione dell’agosto 2021, che ha portato alla luce diversi problemi di estinzione mutuo Barclays, altre Autorità avevano già emesso pronunce a tutela dei consumatori titolari di mutui Barclays franchi svizzeri. In particolare, si era evidenziato come il meccanismo della doppia conversione in sede di estinzione anticipata potesse creare aumenti imprevedibili delle somme dovute, rendendo opaca la gestione del finanziamento. Nello specifico, l’AGCM (decisione n. 27214 del 2018) aveva preso in esame le clausole di doppia conversione euro/franchi svizzeri nei contratti di mutuo Barclays, stabilendo che fossero contrarie all’articolo 35, comma 1, del Codice del Consumo. Tali clausole, infatti, non erano esposte in modo chiaro e trasparente, risultavano vessatorie per il mutuatario e potevano quindi essere considerate nulle, con conseguenze rilevanti anche in ottica di rinegoziazione mutuo Barclays. L’Autorità sottolineava come la mancanza di una spiegazione semplice e comprensibile del calcolo matematico, legato alla doppia conversione valutaria, incidesse negativamente sugli equilibri contrattuali, potenzialmente ponendo il consumatore in una condizione di svantaggio.

TAR LAZIO con sentenza 25 maggio 2023 conferma l’Antitrust

La sentenza del TAR Lazio del 25 maggio 2023 ha confermato il provvedimento dell’Antitrust che dichiarava illegittimi i mutui indicizzati in franchi svizzeri, evidenziando come le clausole contrattuali fossero poco chiare per il consumatore medio. In particolare, il TAR ha sottolineato che la presentazione del tasso d’interesse (variabile, legato al tasso interbancario londinese a sei mesi in CHF) non risultava immediatamente comprensibile, rendendo difficile la valutazione dell’effettivo costo del mutuo Barclays franchi svizzeri. La mancanza di trasparenza in un elemento essenziale come il calcolo degli interessi, previsto dall’art. 1815 del Codice Civile, è stata ritenuta ingannevole, supportando la pronuncia dell’Autorità Garante. Questa conferma rafforza il quadro in cui, in casi di estinzione mutuo Barclays o di eventuale rinegoziazione mutuo Barclays, le clausole poco chiare relative alla conversione valutaria possono essere considerate nulle, con conseguenti possibili vantaggi per i consumatori.

Sentenza Cassazione 31 agosto 2021 n. 23655

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23655 del 31 agosto 2021, ha affrontato la questione dei mutui Barclays franchi svizzeri e della relativa estinzione anticipata. Due consumatori, dopo aver chiesto l’estinzione del mutuo, si erano trovati a pagare ingenti somme per l’indicizzazione valutaria, oltre al capitale residuo. In primo grado, il Tribunale di Busto Arsizio aveva dato loro ragione, mentre la Corte d’Appello di Milano considerava le clausole contrattuali sufficientemente trasparenti. Chiamata a pronunciarsi, la Cassazione ha stabilito che clausole scritte in modo non chiaro possono essere dichiarate vessatorie e quindi nulle, se comportano uno squilibrio significativo a carico del consumatore. Ha inoltre precisato che, in presenza di un provvedimento amministrativo (come quello dell’Antitrust) che abbia già ritenuto le clausole non chiare, il giudice ordinario deve motivare in modo specifico un eventuale diverso giudizio. Infine, qualora le clausole risultino ambigue, si deve preferire l’interpretazione più favorevole al consumatore (art. 35 Codice del Consumo e art. 1370 c.c.). Alla luce di questi principi, e considerando gli obblighi di chiarezza stabiliti dall’art. 116 e dall’art. 117 del T.U.B., i contratti di mutuo indicizzati in franchi svizzeri potrebbero essere ritenuti nulli se le condizioni non risultano presentate in modo sufficientemente trasparente.

Mutuo Barclays franchi svizzeri: perché è nullo?

Alcune sentenze della Corte di Giustizia, peraltro riferite proprio a prestiti in valuta estera, ribadiscono con forza che una clausola di conversione al franco svizzero può essere considerata vessatoria – e dunque colpita da nullità ai sensi della direttiva 1993/13/CEE e degli artt. 33 ss. del Codice del Consumo – qualora non sia formulata in modo tale da consentire al consumatore di percepirne pienamente le conseguenze economiche. Non è sufficiente, infatti, che le parole utilizzate siano grammaticalmente comprensibili in astratto; occorre che il consumatore, al momento della sottoscrizione, riceva informazioni chiare e adeguate sul concreto funzionamento del meccanismo di indicizzazione, anche in relazione all’eventuale forte deprezzamento della moneta in cui percepisce il proprio reddito o a possibili variazioni dei tassi di interesse. Come noto, la vessatorietà delle clausole possono colpire anche quelle che riguardano l’oggetto del contratto o l’adeguatezza del corrispettivo se dei beni e dei servizi se non sono individuati in modo chiaro e comprensibile. Ma, come detto, questo non si limita a imporre che siano comprensibili grammaticalmente le previsioni contrattuali ma impone che il consumatore comprenda ed accetti l’operazione e i suoi rischi. Sul punto due sentenze della Corte di Giustizia hanno chiarito quali siano i requisiti per escludere la vessatorietà delle clausole in questione. E le indicazioni fornite sembrano deporre per la illegittimità delle clausole di indicizzazione contenute nei mutui Barclays indicizzati ai franchi svizzeri

La Corte di Giustizia: nullo il finanziamento se manca la consapevolezza dell'operazione e dei rischi

Per assolvere a tale scopo, il professionista deve ottemperare a degli obblighi d’informazione “estensiva” che si concretizza nel fatto “non soltanto che la clausola in questione deve essere intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che il contratto deve esporre in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale si riferisce la clausola di cui trattasi nonché, se del caso, il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano”. (v., in tal senso, sentenze del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai, C 26/13, EU:C:2014:282, punti da 70 a 73; del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB Bank, C 621/17, EU:C:2019:820, punto 37, e del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch, C 125/18, EU:C:2020:138, punto 43)” (Sentenza della Corte di giustizia UE, 16 luglio 2020, cause riunite C 224/19 e C 259/19). Su un caso analogo a quello dei mutui Barclays in franchi svizzeri, sempre la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha indicato che “secondo una giurisprudenza costante della Corte, le informazioni, prima della conclusione di un contratto, in merito alle condizioni contrattuali ed alle conseguenze di detta conclusione, sono, per un consumatore, di fondamentale importanza […]. Nel caso di specie, trattandosi di prestiti in valuta estera come quelli oggetto del procedimento principale, va sottolineato, come ricordato dal Comitato europeo per il rischio sistemico nella sua raccomandazione CERS/2011/1, del 21 settembre 2011, sui prestiti in valuta estera (GU 2011, C 342, pag. 1), che gli istituti finanziari devono fornire ai prenditori di mutuo informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere decisioni prudenti e consapevoli e dovrebbero quanto meno includere l’impatto sulle rate di rimborso che deriverebbe da un forte deprezzamento della moneta avente corso legale nello Stato membro nel quale il prenditore di mutuo è domiciliato e da un aumento del tasso di interesse estero (raccomandazione A - Consapevolezza dei rischi da parte dei prenditori, punto 1). Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 66 e 67 delle sue conclusioni, da un lato, il mutuatario deve essere chiaramente informato del fatto che, sottoscrivendo un contratto di mutuo formulato in una valuta estera, si espone a un determinato rischio di cambio che gli sarà, eventualmente, economicamente difficile sostenere in caso di svalutazione della moneta nella quale egli percepisce il proprio reddito. Dall’altro lato, il professionista, nella fattispecie l’istituto bancario, deve esporre le possibili variazioni dei tassi di cambio e i rischi inerenti alla sottoscrizione di un mutuo in valuta estera, segnatamente nell’ipotesi in cui il consumatore mutuatario non percepisca il proprio reddito in tale valuta. Spetta, peraltro, al giudice nazionale verificare che il professionista abbia comunicato ai consumatori interessati tutte le informazioni pertinenti che permettano loro di valutare le conseguenze economiche di una clausola, come quella oggetto del procedimento principale, sui loro obblighi finanziari”. Per la sentenza in questione le banche, nell’offrire un mutuo indicizzato in valuta estera, devono fornire al consumatore informazioni chiare e complete, affinché egli comprenda appieno i rischi e le conseguenze economiche derivanti dalla clausola di conversione. In particolare, devono:

  • Illustrare in modo estensivo il meccanismo contrattuale: non basta un riferimento astratto a “conguagli positivi e negativi”; occorre spiegare come funziona concretamente il calcolo delle rate e in che modo la valuta estera può incidere sul costo complessivo del mutuo.
  • Evidenziare il rischio di cambio: il consumatore dev’essere messo al corrente della possibilità di un apprezzamento o di un deprezzamento della valuta estera e delle conseguenze potenzialmente significative che ciò può avere sui suoi obblighi di pagamento.
  • Fornire simulazioni e avvertenze mirate: l’istituto finanziario deve proporre esempi o calcoli che consentano di comprendere l’impatto concreto di determinate variazioni di cambio o di tasso, così da permettere al consumatore di valutare “ex ante” l’effettiva sostenibilità del mutuo.
  • Assicurare una scelta consapevole: l’informativa dev’essere tale da consentire a un “consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento” di decidere se accettare o meno il mutuo, valutando i rischi finanziari cui va incontro. Se la banca non adempie a questi obblighi informativi “rafforzati” e si limita a generiche formule contrattuali, la clausola di conversione può essere considerata non chiara, con conseguente potenziale vessatorietà ai sensi della direttiva 93/13/CEE e del Codice del Consumo.

Conclusioni sul Mutuo Barclays Franchi Svizzeri

Come indicato i clienti della banca Barclays si trovano con difficoltà rilevanti, spesso con un mutuo tutto da pagare pur a fronte di pagamenti per diversi anni e talvolta oltre 15. Il mio studio legale assiste clienti in tutta Italia su questa questione di rilievo con una consulenza. Per richieste di assistenza si può scrivere alla mail info@avvocatoticozzi.it o telefonare allo 0418878980.

FAQ - Domande Frequenti

Estinzione mutuo Barclays problemi: come affrontarli?

Domanda: Sto riscontrando problemi nell’estinzione anticipata del mio mutuo Barclays. Cosa posso fare?

Risposta: Spesso i contratti Barclays in franchi svizzeri prevedono una “doppia conversione” che può comportare costi aggiuntivi e rate imprevedibilmente elevate. La prima opzione è la rinegoziazione mutuo Barclays per cercare un accordo con la banca. In alternativa, se le clausole risultano poco chiare o non adeguatamente spiegate, ci si può rivolgere a un legale per valutare un’azione legale, anche in riferimento alla possibile nullità delle clausole vessatorie.

Mutuo Barclays franchi svizzeri: è sempre conveniente?

Domanda: Ho un mutuo Barclays indicizzato al franco svizzero. È davvero vantaggioso?

Risposta: Inizialmente questi mutui sembravano vantaggiosi per via dei tassi spesso inferiori, ma il cambio valuta ha portato a costi più alti e rate pesanti per molti clienti. Se la clausola di indicizzazione non è stata spiegata in modo chiaro, esistono sentenze e pronunce che possono rimettere in discussione il contratto. È importante verificare la documentazione contrattuale con un professionista per capire se si configura un caso di vessatorietà.

Mutui Barclays franchi svizzeri: perché ci sono problemi di cambio?

Domanda: Perché sento parlare spesso di tassi di cambio sfavorevoli per i mutui Barclays in franchi svizzeri?

Risposta: Dal 2007/2008 il franco svizzero si è rivalutato rispetto all’euro, quasi dimezzando il controvalore della moneta unica. Questo significa che i clienti, al momento di estinguere o pagare la rata, devono sborsare molto di più rispetto a quanto previsto inizialmente. Se il contratto non specifica adeguatamente i rischi di cambio, la clausola potrebbe essere contestata.

Mutuo franchi svizzeri e rischio di cambio: come tutelarsi?

Domanda: Ho sottoscritto un mutuo in franchi svizzeri (non necessariamente con Barclays). Quali precauzioni dovrei prendere?

Risposta: Chiunque stipuli un mutuo legato a una valuta diversa dall’euro deve informarsi sugli effetti di un’eventuale rivalutazione di quella valuta. È essenziale che la banca fornisca simulazioni chiare e spiegazioni sulle possibili oscillazioni del tasso di cambio. In assenza di queste informazioni, potrebbe configurarsi una scarsa trasparenza contrattuale che permette di agire legalmente per contestare le clausole.

Mutuo Barclays nullo: in quali casi può accadere?

Domanda: In che situazioni si parla di “mutuo Barclays nullo”?

Risposta: Un mutuo può essere dichiarato nullo se la clausola di indicizzazione in franchi svizzeri risulta vessatoria, cioè non chiara e comprensibile per il consumatore, mancando delle informazioni necessarie a valutare il rischio di cambio. Numerose sentenze della Corte di Giustizia UE e pronunce di giudici italiani confermano che la banca deve fornire un quadro completo e trasparente del meccanismo di calcolo.

Rinegoziazione mutuo Barclays: come funziona?

Domanda: Vorrei evitare di intraprendere un’azione legale. È possibile ottenere una rinegoziazione del mio mutuo in franchi svizzeri?

Risposta: Sì, molti clienti scelgono di negoziare nuove condizioni con la banca per ridurre la rata mensile e limitare gli effetti del cambio valuta. Di solito la rinegoziazione prevede la sostituzione della clausola di indicizzazione con un tasso fisso o variabile in euro, e può allungare la durata del mutuo, abbassando l’importo delle singole rate. È consigliabile farsi assistere da un avvocato per tutelare al meglio i propri interessi.

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Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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