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Ancora sulla legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo spa per i contenziosi pregressi di BPV e Veneto Banca

18 ottobre 2021

Corte d'Appello di Trieste 14 ottobre 2021, n. 374: abbiamo già scritto altri post sulla questione della legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo spa per i contenziosi pregressi di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. La giurisprudenza è divisa, soprattutto quella dei Tribunali. Rinviando agli ulteriori articoli sul tema, segnalati in calce alla pagina, torniamo oggi sul tema alla luce della recentissima sentenza Corte d'Appello di Trieste 14 ottobre 2021, n. 374 che conclude per la carenza di legittimazione passiva sostanziale di Intesa Sanpaolo. Il testo integrale della sentenza è scaricabile in allegato alla pagina.

Intesa Sanpaolo spa

Ancora sulla legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo spa per i contenziosi pregressi di BPV e Veneto Banca: Corte d'Appello di Trieste

Come detto, rinviamo agli altri articoli sul tema sia per l'impostazione della questione e sia per le ulteriori posizioni di Tribunale e Corte d'Appello: i vari articoli sono segnalati in calce alla pagina.

Riportiamo invece qui la motivazione della sentenza nella parte in cui affronta la questione della legittimazione passiva:

"La qualità di successore a titolo particolare nella specifica posizione controversa era infatti stata a ben vedere accertata, in prime cure, in considerazione del fatto che, sulla base della disposizione contenuta nel punto 3.1.2.b vii del “contratto di cessioni di azienda’’ del 26.6.2017, “‘i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione, diversi dalle controversie con gli azionisti delle Banche in liquidazione coatta amministrativa e con obbligazionisti” risultavano formalmente inseriti tra le “passività incluse” nel perimetro dell’insieme aggregato” oggetto di cessione.

Senonché tale considerazione non può ritenersi dirimente, dovendo essere evidenziato che “le disposizioni processuali in materia di contraddittorio rispondono a canoni imperativi, sottratti alla disponibilità delle parti”, per cui ‘‘una cessio actionis, dal lato attivo o passivo, concordata con il contratto di trasferimento del diritto controverso, non può comportare successione nel processo oltre i casi contemplati dall’art. 110 cod. proc. civ., salva restando l’eventuale rilevanza del patto quale impegno ad un futuro consenso all’estromissione del dante causa, ai sensi dell’art. 111 terzo comma cod. proc. civ.” (Sez. U, sentenza n. 875 del 22/01/2003).

Non potendo - in altri termini - validamente configurarsi il subentro in una posizione processuale disgiunto da una successione a titolo particolare o universale nella relativa posizione sostanziale, ne consegue che nell’individuazione delle specifiche situazioni oggetto di cessione debba pertanto necessariamente prescindersi dalla pattuizione inerente al subingresso della banca cessionaria nei procedimenti in corso.

Nel caso di specie non vi sono poi elementi che consentano di interpretare il punto “3. 1 .2.b vii” del “contratto di cessioni di azienda” del 26.6.2017 nel senso di includervi una correlativa successione nelle posizioni sostanziali connesse ai contenziosi civili già pendenti.

Se un lato, infatti, tale disposizione negoziale non contiene alcuna espressa menzione in tal senso, dall’altro una siffatta eventualità non può ritenersi neppure implicitamente voluta e rappresentata dalle parti, avendo a ben vedere le stesse convenuto, nel punto “3.1.2.b” - del quale il “3. l .2.b vii” costituisce una mera specificazione - che le “passività incluse” nel “‘perimetro dell’insieme aggregato” oggetto di cessione sono costituite unicamente da quelle descritte nei capoversi precedenti al punto “3.1.2.b vii” riferibili ai “singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di BPVi... che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria”, ambito dal quale all’evidenza esorbita la materia oggetto della presente controversia, derivante da un rapporto non più operativo, essendosi in presenza di un rapporto chiuso e in sofferenza, stante l’intervenuto fallimento della correntista.

La pattuizione contenuta nel punto HJ.1.2.b vii” va pertanto riguardata alla stregua di un mero richiamo alla disposizione contenuta nell’art. 3, comma 3; lett. c) del D.L. 25 giugno 2017 n. 99 (con il quale era stata disposta la liquidazione coatta amministrativa e prevista la stipulazione del contratto di cessione, avente efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione nel sito della Banca d’Italia), che inderogabilmente esclude “dalla cessione anche in deroga all’articolo 274 I del codice civile” ... “c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività.”

Da ultimo la successione nel rapporto controverso non può neppure essere fatta discendere dall’art. 2560 cod. civ., in considerazione sia dell’efficacia generale conferita dal D.L. 25 giugno 2017 n. 99 alle disposizioni del “contratto di cessioni di azienda” del 26.6.2017, sia del fatto che l’art. 105, comma 4, 1.fall., applicabile in modo indistinto alle cessioni di azienda effettuate nell’ambito delle procedure concorsuali, testualmente esenta i soggetti acquirenti dalla ‘“responsabilità per i debiti relativi all’esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento.”

In parziale riforma dell’impugnata sentenza, nel caso di specie dovrà pertanto essere accertata la carenza di legittimazione sostanziale dell’odierna appellante Intesa Sanpaolo S.p.A."

di Marco Ticozzi

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Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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