Ancora sulla legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo spa per i contenziosi pregressi di BPV e Veneto Banca

Ancora sulla legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo spa per i contenziosi pregressi di BPV e Veneto Banca: Corte d'Appello di Trieste
Come detto, rinviamo agli altri articoli sul tema sia per l'impostazione della questione e sia per le ulteriori posizioni di Tribunale e Corte d'Appello: i vari articoli sono segnalati in calce alla pagina.
Riportiamo invece qui la motivazione della sentenza nella parte in cui affronta la questione della legittimazione passiva:
"La qualità di successore a titolo particolare nella
specifica posizione controversa era infatti stata a ben vedere accertata, in
prime cure, in considerazione del fatto che, sulla base della disposizione
contenuta nel punto 3.1.2.b vii del “contratto di cessioni di azienda’’ del
26.6.2017, “‘i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri
e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione,
diversi dalle controversie con gli azionisti delle Banche in liquidazione
coatta amministrativa e con obbligazionisti” risultavano formalmente inseriti
tra le “passività incluse” nel perimetro dell’insieme aggregato” oggetto di
cessione.
Senonché tale considerazione non può ritenersi dirimente,
dovendo essere evidenziato che “le disposizioni processuali in materia di
contraddittorio rispondono a canoni imperativi, sottratti alla disponibilità
delle parti”, per cui ‘‘una cessio actionis, dal lato attivo o passivo,
concordata con il contratto di trasferimento del diritto controverso, non può
comportare successione nel processo oltre i casi contemplati dall’art. 110 cod.
proc. civ., salva restando l’eventuale rilevanza del patto quale impegno ad un
futuro consenso all’estromissione del dante causa, ai sensi dell’art. 111 terzo
comma cod. proc. civ.” (Sez. U, sentenza n. 875 del 22/01/2003).
Non potendo - in altri termini - validamente configurarsi
il subentro in una posizione processuale disgiunto da una successione a titolo
particolare o universale nella relativa posizione sostanziale, ne consegue che
nell’individuazione delle specifiche situazioni oggetto di cessione debba pertanto
necessariamente prescindersi dalla pattuizione inerente al subingresso della
banca cessionaria nei procedimenti in corso.
Nel caso di specie non vi sono poi elementi che
consentano di interpretare il punto “3. 1 .2.b vii” del “contratto di cessioni
di azienda” del 26.6.2017 nel senso di includervi una correlativa successione
nelle posizioni sostanziali connesse ai contenziosi civili già pendenti.
Se un lato, infatti, tale disposizione negoziale non
contiene alcuna espressa menzione in tal senso, dall’altro una siffatta
eventualità non può ritenersi neppure implicitamente voluta e rappresentata
dalle parti, avendo a ben vedere le stesse convenuto, nel punto “3.1.2.b” - del
quale il “3. l .2.b vii” costituisce una mera specificazione - che le “passività
incluse” nel “‘perimetro dell’insieme aggregato” oggetto di cessione sono
costituite unicamente da quelle descritte nei capoversi precedenti al punto “3.1.2.b
vii” riferibili ai “singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di
BPVi... che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa
bancaria”, ambito dal quale all’evidenza esorbita la materia oggetto della presente
controversia, derivante da un rapporto non più operativo, essendosi in presenza
di un rapporto chiuso e in sofferenza, stante l’intervenuto fallimento della
correntista.
La pattuizione contenuta nel punto HJ.1.2.b vii” va pertanto
riguardata alla stregua di un mero richiamo alla disposizione contenuta nell’art.
3, comma 3; lett. c) del D.L. 25 giugno 2017 n. 99 (con il quale era stata
disposta la liquidazione coatta amministrativa e prevista la stipulazione del
contratto di cessione, avente efficacia verso i terzi a seguito della
pubblicazione nel sito della Banca d’Italia), che inderogabilmente esclude “dalla
cessione anche in deroga all’articolo 274 I del codice civile” ... “c) le
controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte
successivamente ad essa, e le relative passività.”
Da ultimo la successione nel rapporto controverso non può
neppure essere fatta discendere dall’art. 2560 cod. civ., in considerazione sia
dell’efficacia generale conferita dal D.L. 25 giugno 2017 n. 99 alle
disposizioni del “contratto di cessioni di azienda” del 26.6.2017, sia del
fatto che l’art. 105, comma 4, 1.fall., applicabile in modo indistinto alle
cessioni di azienda effettuate nell’ambito delle procedure concorsuali,
testualmente esenta i soggetti acquirenti dalla ‘“responsabilità per i debiti
relativi all’esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento.”
In parziale riforma dell’impugnata sentenza, nel caso di specie dovrà pertanto essere accertata la carenza di legittimazione sostanziale dell’odierna appellante Intesa Sanpaolo S.p.A."
di Marco Ticozzi
Corte d'Appello di Trieste 14 ottobre 2021, n. 374
Corte d'Appello di Trieste 14 ottobre 2021, n. 374