119 tub in corso di causa
119 tub in corso di causa: capita con una certa frequenza che nei contenziosi di diritto bancario e, in particolare, di ripetizione di indebito, il cliente chieda l’ordine di esibizione ex art 210 cpc in relazione ai documenti bancari (estratti conto, contratti, ecc.) di cui non è più in possesso.
È ammissibile un ordine di esibizione ex art 210 cpc per gli estratti conto bancari che la banca ha il dovere di fornire al cliente ex art 119 TUB? Deve fornirli anche in corso di causa?
La recente sentenza Cass. 13 settembre 2021, n. 24641 distingue le situazioni, negando l’ammissibilità dell’ordine di esibizione ex art 210 cpc in corso di causa ove non si stata formulata una previa richiesta ex art 119 tub alla banca.

119 tub in corso di causa: ordine di esibizione ex art 210 cpc
La sentenza in commento su 119 tub in corso di causa e ordine
di esibizione ex art 210 cpc indica anzitutto come non sia ammissibile la
richiesta di un ordine di esibizione ex art 201 cpc effettuata in modo indiscriminato,
ad esempio in assenza di una previa richiesta alla banca: “l'art. 119, comma
4, non è norma sull'onere della prova, bensì come si è visto è norma dettata
per lo scopo della trasparenza bancaria: la sua formulazione e ratio non
consente di desumere che il legislatore abbia inteso consentire al cliente di
richiedere, senza limite alcuno, la consegna degli estratti conto a lite
pendente, grazie all'intervento del giudice.
Sicchè, posto che il legislatore può nella sua
signoria senz'altro modificare il riparto degli oneri probatori altrimenti
derivanti dall'applicazione della norma basilare, e può modificare le regole
processuali applicabili, è tuttavia naturale attendersi che lo faccia con
parole chiare: il che nella specie non è, con la conseguenza che trarre dal
precetto dettato dell'art. 119, comma 4, il principio secondo cui detta norma
può trovare applicazione anche a giudizio pendente, "attraverso qualunque
mezzo si mostri idoneo allo scopo", sebbene il correntista non abbia
previamente effettuato la richiesta alla banca, e questa non vi abbia adempiuto,
significa deviare dall'osservanza del fondamentale criterio di ermeneutica
legale previsto dal citato art. 12 preleggi, e dare per dimostrato ciò che
dovevasi dimostrare” (Cass. 13 settembre 2021, n. 24641 su 119 tub in corso
di causa e ordine di esibizione ex art 210 cpc).
La sentenza Cass. 13 settembre 2021, n. 24641 su 119 tub
in corso di causa e ordine di esibizione ex art 210 cpc fonda la soluzione adottata
di escludere il diritto di richiedere un ordine di esibizione per gli estratti
conto bancari o gli altri documenti di cui all’art. 119 tub sulla natura
sostanziale di tale previsione: “si è detto che l'art. 119, comma 4, pone
una norma sostanziale che disegna una specifica obbligazione a carico della
banca, obbligazione che viene a far parte del contenuto contrattuale:
l'obbligazione di consegnare "copia della documentazione inerente a
singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni". E si è
aggiunto che detta obbligazione, pur derivante dal contratto, rimane quiescente
fintanto che il cliente non trasmetta alla banca la relativa richiesta: si
tratta cioè come si premetteva di un diritto potestativo, che, fin quando non
esercitato, non impone dal lato della banca di fare alcunchè.
Ora, l'istanza rivolta in giudizio alla banca a
consegnare gli estratti conto, ai sensi dell'art. 119, comma 4, si risolve in
un'azione di adempimento. Ed un'azione di adempimento introdotta - non quando
l'inadempimento non si è ancora consumato, e nemmeno quando ancora non si è
verificata la mora, ma prima ancora - quando l'obbligazione non è ancora
attuale, non ha evidentemente alcun senso, se non altro avuto riguardo alla
sussistenza dell'interesse ad agire, ex art. 101 c.p.c., che consiste
nell'idoneità della pronuncia richiesta ad apportare un risultato utile,
giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice”
(Cass. 13 settembre 2021, n. 24641 su 119 tub in corso di causa e ordine di
esibizione ex art 210 cpc).
In definitiva, secondo la sentenza in commento su 119 tub
in corso di causa e ordine di esibizione ex art 210 cpc, “così stando le
cose, il cliente può, se lo ritiene, e se, come si è appena osservato, ne ha
l'esigenza, chiedere direttamente alla banca, e non per il tramite del giudice,
la consegna degli estratti conto dell'ultimo decennio: una volta inoltrata la
richiesta, la banca è obbligata ad effettuare la consegna entro il termine
previsto. E la norma così congegnata, in difetto di alcuna previsione normativa
in tal senso, non impatta affatto nè sul riparto degli oneri probatori, nè
sulla disciplina processuale applicabile” (Cass. 13 settembre 2021, n.
24641 su 119 tub in corso di causa e ordine di esibizione ex art 210 cpc).
Richiesta ex art 119 tub in corso di causa e riflessi sull’ordine di esibizione ex art 210 cpc degli estratti conto o di altra documentazione bancaria
Nella sostanza, la sentenza ora richiamata fonda la
decisione sulla natura sostanziale dell’art. 119 tub, facendone conseguire l’inammissibilità
di un ordine di esibizione ex art 210 cpc in corso di causa degli estratti
conto o di altra documentazione bancaria che non sia preceduta da una costruzione
in mora della banca.
Chiaramente la costituzione in mora, vale a dire la richiesta
inadempiuta della documentazione che la banca deve consegnare ex art 119 tub,
deve precedere l’ordine di esibizione, essendo questo ammissibile appunto per
ovviare all’inadempimento della banca.
Cass. 13 settembre 2021, n. 24641 su 119 tub in corso di
causa e ordine di esibizione ex art 210 cpc, evidenzia, però, che la richiesta
ex art 119 tub potrebbe essere formulata anche in corso di causa e prima che
venga formulato l’ordine di esibizione ex art 210 cpc: “quanto precede non
sta a significare che il cliente, una volta introdotta la causa in veste di
attore, non possa più avvalersi dell'art. 119, u.c.; non può farlo invocando
indiscriminatamente l'intervento del giudice, il che stravolgerebbe le regole
processuali invece operanti, a meno che la banca non si sia resa inadempiente
dell'obbligo che su di essa incombe: ma nulla esclude, viceversa, che il
cliente, introdotta la lite (ed al netto dell'osservanza dell'art. 163
c.p.c., nn. 3 e 4), possa rivolgersi direttamente alla banca per farsi
consegnare la documentazione di cui ha bisogno: si immagini il caso di una
istanza avanzata nelle more del secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c.,
comma 6” (Cass. 13 settembre 2021, n. 24641 su 119 tub in corso di causa e ordine
di esibizione ex art 210 cpc).
Art 119 tub in corso di causa e acquisizione dei documenti in sede di CTU
Altra questione esaminata nella sentenza Cass. 13
settembre 2021, n. 24641 su 119 tub in corso di causa e ordine di esibizione ex
art 210 cpc è quella relativa all’ingresso di tale documentazione in sede di
CTU.
Pur ricordando la sentenza che, entro certi limiti il CTU
può consultare e acquisire documenti, ricorda anche come “l'espletamento
della consulenza tecnica contabile non va immune da preclusioni, nel senso che
si deve escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali
concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e
delle eccezioni di merito, essendo al riguardo irrilevante financo il consenso
della controparte: ai sensi dell'art. 198 c.p.c., quest'ultimo può essere
espresso soltanto con riferimento all'esame di documenti accessori, cioè utili
a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal
giudice (Cass. 27 aprile 2016, n. 8403; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24549)” (Cass.
13 settembre 2021, n. 24641 su 119 tub in corso di causa e ordine di esibizione
ex art 210 cpc).
210 cpc 119 tub: Conclusioni
Alla luce di queste complessive indicazioni la sentenza Cass.
13 settembre 2021, n. 24641 su 119 tub in corso di causa e ordine di esibizione
ex art 210 cpc, ci pare correttamente, indica il seguente principio di diritto:
“il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo
o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie
spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere
negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dal D.Lgs.
1 settembre 1993, n. 385, art. 119, comma 4, recante il testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, può essere esercitato in
sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in
concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta
documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza
giustificazione non vi abbia ottemperato; la stessa documentazione non può
essere acquisita in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, ove essa
abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a
fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente
essere provati dalle stesse” (Cass. 13 settembre 2021, n. 24641 su 119 tub
in corso di causa e ordine di esibizione ex art 210 cpc).
di Marco Ticozzi