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Art. 119 TUB: il diritto del cliente alla documentazione bancaria

5 febbraio 2026

Che cosa prevede l’art. 119 TUB e quali documenti può davvero ottenere il cliente dalla banca? La norma disciplina gli obblighi informativi e il diritto di accesso alla documentazione bancaria, con particolare rilievo per il comma 4 dell’art. 119 TUB, che consente di richiedere copia dei documenti relativi alle operazioni degli ultimi dieci anni. Non ogni atto del rapporto, però, rientra automaticamente in questo perimetro. Comprendere limiti, contenuto e conseguenze della mancata consegna è essenziale per valutare se e come tutelarsi, anche in giudizio.

Articolo 119 TUB e diritto del cliente alla documentazione bancaria

La trasparenza nei rapporti bancari e la tutela del cliente

La disciplina dei rapporti bancari è da tempo improntata a un principio di trasparenza che mira a riequilibrare una relazione strutturalmente asimmetrica. Il cliente, nella maggior parte dei casi, non dispone degli strumenti tecnici per ricostruire autonomamente l’andamento del rapporto, né per verificare la correttezza delle operazioni eseguite dall’intermediario. Da qui l’esigenza di norme che garantiscano un flusso informativo costante e comprensibile.

Nel Testo unico bancario, questo obiettivo si traduce in una serie di disposizioni che regolano sia la fase genetica del contratto, sia lo svolgimento del rapporto nel tempo. L’accesso alla documentazione non ha una funzione meramente conoscitiva, ma assume un rilievo concreto nella possibilità di controllare gli addebiti, contestare irregolarità, valutare la convenienza delle condizioni applicate o esercitare diritti di natura restitutoria.

In questo quadro si colloca l’art. 119 TUB, che non attribuisce al cliente un diritto generico e illimitato a “qualsiasi documento bancario”, ma individua obblighi precisi a carico dell’intermediario, differenziati a seconda del tipo di rapporto e del momento in cui l’informazione viene richiesta. Comprendere la logica della norma è essenziale per evitare letture estensive non coerenti con il suo tenore e per impostare correttamente eventuali richieste alla banca.

Che cosa disciplina l’art. 119 TUB

L’art. 119 TUB regola, nel suo complesso, gli obblighi informativi nei contratti di durata tra banca e cliente. La norma non si concentra su un singolo documento, ma disciplina diverse ipotesi, che vanno lette in modo sistematico, evitando di isolare il solo comma 4 dal contesto complessivo.

I primi tre commi sono dedicati alle comunicazioni periodiche. In particolare, il legislatore impone agli intermediari di fornire al cliente, almeno una volta all’anno, una comunicazione chiara sull’andamento del rapporto, secondo modalità e contenuti stabiliti dal CICR. Nei rapporti regolati in conto corrente, questa esigenza si concretizza nell’invio dell’estratto conto, con periodicità che può essere annuale o più ravvicinata, su scelta del cliente.

La previsione dell’approvazione tacita delle comunicazioni, in assenza di contestazioni entro sessanta giorni, mostra come l’art. 119 TUB sia pensato per garantire trasparenza ma anche stabilità dei rapporti, evitando contestazioni tardive su operazioni ormai consolidate. Proprio questa impostazione aiuta a comprendere la funzione del comma 4, che non introduce un diritto nuovo e autonomo, ma si inserisce nella medesima logica di controllo delle operazioni bancarie.

Le comunicazioni periodiche nei contratti di durata

Nei contratti bancari a esecuzione continuata o periodica, l’informazione al cliente non è un evento isolato, ma accompagna lo svolgimento del rapporto nel tempo. Le comunicazioni periodiche previste dall’art. 119 TUB consentono al cliente di seguire l’evoluzione del saldo, verificare gli interessi applicati e controllare le singole operazioni man mano che vengono eseguite.

L’estratto conto, in particolare, svolge una funzione centrale. Non è solo un riepilogo contabile, ma un documento che consente al cliente di esercitare un controllo effettivo sull’operato della banca. Proprio per questo il legislatore collega alla mancata contestazione entro sessanta giorni un effetto di approvazione, che rende definitive le risultanze contabili, salvo ipotesi particolari.

Questo sistema di comunicazioni periodiche costituisce il presupposto logico del diritto di accesso alla documentazione previsto dal comma 4. La possibilità di richiedere copia dei documenti relativi alle operazioni degli ultimi dieci anni non sostituisce, né amplia senza limiti, il regime delle comunicazioni, ma rappresenta uno strumento ulteriore, destinato a operare in modo mirato e con confini ben definiti.

Art. 119 TUB e invio dell’estratto conto

Nel sistema delineato dall’art. 119 TUB, l’estratto conto rappresenta lo strumento principale attraverso cui il cliente viene informato sull’andamento del rapporto. Per i rapporti regolati in conto corrente, la norma prevede un obbligo di invio con periodicità almeno annuale, ferma la possibilità per il cliente di richiedere una frequenza maggiore. Questa previsione non ha una funzione meramente formale, ma incide in modo diretto sulla possibilità di controllo e di contestazione delle operazioni eseguite.

L’estratto conto consente infatti di verificare non solo il saldo finale, ma anche le singole annotazioni contabili, gli interessi applicati, le competenze e le spese addebitate. Proprio per questo la sua trasmissione periodica costituisce uno degli obblighi informativi più rilevanti a carico della banca, la cui omissione o irregolarità può incidere sull’equilibrio del rapporto.

Va inoltre chiarito che l’estratto conto non esaurisce l’intera documentazione bancaria, ma si colloca all’interno di un sistema più ampio di informazioni dovute al cliente. La sua funzione è quella di fornire una fotografia periodica del rapporto, lasciando poi al comma 4 dell’art. 119 TUB il compito di disciplinare l’accesso a documenti ulteriori, relativi a singole operazioni già poste in essere.

Il significato dell’approvazione tacita delle comunicazioni bancarie

Uno degli aspetti più delicati dell’art. 119 TUB è rappresentato dalla previsione dell’approvazione tacita delle comunicazioni periodiche. Il legislatore stabilisce che, in mancanza di opposizione scritta del cliente entro sessanta giorni dal ricevimento, gli estratti conto e le altre comunicazioni si intendono approvati. Questa regola risponde all’esigenza di assicurare certezza ai rapporti bancari, evitando che le operazioni possano essere rimesse in discussione senza limiti temporali.

L’approvazione tacita, tuttavia, non deve essere intesa come una rinuncia generalizzata a ogni forma di tutela. Essa opera con riferimento alle risultanze contabili comunicate e nei limiti in cui il cliente sia stato messo in condizione di conoscere effettivamente il contenuto delle operazioni. Proprio per questo la corretta e completa comunicazione assume un ruolo centrale: senza un’informazione chiara, l’effetto preclusivo rischia di essere svuotato di legittimazione.

In questo contesto, il diritto di accesso alla documentazione previsto dal comma 4 dell’art. 119 TUB svolge una funzione complementare. Esso consente al cliente di acquisire, anche successivamente, i documenti relativi alle singole operazioni, soprattutto quando emergano dubbi o contestazioni che non potevano essere colti sulla base delle sole comunicazioni periodiche.

Art. 119 TUB comma 4: il diritto alla documentazione delle operazioni

Il cuore applicativo dell’art. 119 TUB è rappresentato dal comma 4, che riconosce al cliente il diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. La norma individua con precisione sia il contenuto del diritto, sia i suoi limiti oggettivi e temporali, evitando formulazioni generiche.

Il riferimento alle “singole operazioni” è centrale. Il legislatore non parla di rapporto nel suo complesso, né di ogni documento in possesso della banca, ma circoscrive l’accesso alla documentazione che consente di ricostruire operazioni specifiche già eseguite. Si tratta di un diritto funzionale alla verifica della correttezza dell’operato dell’intermediario, non di uno strumento per ottenere indiscriminatamente qualsiasi atto relativo al rapporto.

Il limite temporale dei dieci anni risponde a esigenze di equilibrio tra l’interesse del cliente e quello dell’intermediario, anche in relazione agli obblighi di conservazione della documentazione. Entro questo perimetro, la banca è tenuta a fornire la documentazione richiesta entro un termine congruo e comunque non superiore a novanta giorni, potendo addebitare esclusivamente i costi di produzione, senza margini per oneri ulteriori o penalizzanti.

Quali documenti rientrano nelle “singole operazioni”

Il riferimento alle “singole operazioni” contenuto nel comma 4 dell’art. 119 TUB è uno degli elementi che più spesso genera incertezze applicative. La norma, infatti, non fornisce un elenco tassativo dei documenti richiedibili, ma utilizza una formula volutamente selettiva, che va interpretata in coerenza con la funzione del diritto riconosciuto al cliente.

Rientrano tipicamente in questa categoria i documenti che consentono di ricostruire il contenuto e le modalità di esecuzione di un’operazione già contabilizzata: contabili bancarie, documentazione di supporto agli addebiti e agli accrediti, estratti scalari, riepiloghi degli interessi, prospetti analitici relativi a singole movimentazioni. Si tratta di atti che permettono al cliente di verificare la correttezza delle annotazioni presenti negli estratti conto e di comprendere come si sia formato il saldo.

Restano invece fuori dall’ambito applicativo del comma 4 i documenti che non sono direttamente riconducibili a una specifica operazione, ma attengono alla struttura del rapporto o alla sua regolamentazione generale. Questa distinzione, che emerge già dal dato letterale della norma, assume particolare rilievo quando si discute della possibilità di ottenere copia del contratto bancario originario, tema sul quale si sono registrate negli anni interpretazioni non sempre uniformi.

Consegna del contratto bancario tra art. 117 e art. 119 TUB

La questione della consegna del contratto bancario impone di tenere distinti i piani normativi dell’art. 117 e dell’art. 119 TUB. Il primo disciplina la forma e il contenuto dei contratti bancari e impone alla banca l’obbligo di consegnare una copia del contratto al cliente al momento della stipula. Si tratta di un adempimento che attiene alla fase genetica del rapporto e che risponde a esigenze di conoscibilità delle condizioni contrattuali.

Diversa è la funzione dell’art. 119 TUB, e in particolare del suo comma 4, che riguarda l’accesso alla documentazione relativa alle operazioni eseguite nel corso del rapporto. Proprio su questo punto è intervenuta la recente ordinanza della Corte di cassazione, 5 gennaio 2026, n. 251, la quale ha affermato che il diritto di accesso previsto dall’art. 119, comma 4, non può essere esteso fino a comprendere il contratto originario, già consegnato al cliente in adempimento dell’art. 117 TUB.

Secondo la Corte, il contratto non costituisce documentazione inerente a “singole operazioni”, ma rappresenta l’atto costitutivo del rapporto. La pronuncia valorizza la distinzione tra documenti funzionali alla ricostruzione delle operazioni e documenti che definiscono il quadro regolamentare del rapporto, escludendo che il comma 4 possa essere utilizzato per ottenere una duplicazione di quanto già consegnato al momento della pattuizione.

Il valore della pronuncia della Cassazione e i suoi limiti interpretativi

L’ordinanza n. 251 del 2026 offre un chiarimento importante su un tema frequentemente oggetto di contenzioso, ma va collocata nel suo corretto contesto. Si tratta, infatti, di una decisione resa in relazione a una fattispecie specifica, che interpreta l’art. 119 TUB alla luce del suo dato letterale e del coordinamento con l’art. 117 TUB, senza introdurre principi nuovi di carattere generale.

Proprio perché si tratta di un arresto giurisprudenziale e non di una modifica normativa, non può escludersi che in futuro la questione venga ulteriormente approfondita o precisata, anche in relazione a situazioni in cui il cliente dimostri di non aver mai ricevuto copia del contratto o di averla smarrita senza colpa. In tali ipotesi, la valutazione potrebbe mutare, soprattutto se la richiesta di documentazione risulti funzionale all’esercizio del diritto di difesa.

La pronuncia, dunque, non chiude definitivamente il dibattito, ma contribuisce a delineare un orientamento interpretativo che rafforza la distinzione tra documentazione operativa e atto contrattuale. Una distinzione che, se correttamente applicata, consente di evitare letture eccessivamente estensive dell’art. 119 TUB, mantenendo un equilibrio tra esigenze di tutela del cliente e limiti oggettivi degli obblighi gravanti sulla banca.

Resta quindi centrale la valutazione del caso concreto, anche alla luce della funzione che la richiesta documentale è chiamata a svolgere.

Richiesta dei documenti e conseguenze in caso di rifiuto della banca

Quando la banca non ottempera alla richiesta di consegna della documentazione ai sensi dell’art. 119 TUB, il cliente non resta privo di strumenti di tutela. La norma, infatti, configura un vero e proprio diritto soggettivo all’ottenimento della documentazione inerente alle singole operazioni degli ultimi dieci anni, entro un termine congruo e comunque non superiore a novanta giorni. Il mancato riscontro o un rifiuto ingiustificato possono assumere rilievo anche in sede giudiziale.

In un eventuale giudizio, il cliente può chiedere al giudice di ordinare alla banca l’esibizione dei documenti rilevanti mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., dimostrando che la documentazione richiesta è nella disponibilità dell’intermediario ed è necessaria ai fini della decisione della controversia. In questo senso, l’art. 119 TUB rafforza la posizione del cliente, rendendo più agevole individuare l’esistenza di un obbligo di cooperazione documentale in capo alla banca.

Va però ribadito che l’ordine di esibizione non può essere utilizzato in modo esplorativo o per supplire a una totale carenza di allegazioni. La richiesta deve essere circoscritta a documenti specifici e coerenti con l’oggetto della lite. Anche sotto questo profilo, la distinzione tra documentazione relativa alle operazioni e contratto bancario assume un ruolo decisivo, poiché consente di delimitare correttamente l’ambito dell’ordine giudiziale ed evitare richieste eccessivamente ampie o generiche.

Conclusioni

L’art. 119 TUB costituisce uno dei pilastri della disciplina della trasparenza bancaria, ma il suo ambito applicativo va interpretato con attenzione. In particolare, il comma 4 dell’art. 119 TUB riconosce al cliente un diritto mirato e circoscritto all’ottenimento della documentazione relativa alle singole operazioni, entro precisi limiti temporali e oggettivi. Non si tratta di un diritto indiscriminato a ottenere qualsiasi atto relativo al rapporto.

La recente ordinanza della Corte di cassazione del 5 gennaio 2026, n. 251, valorizza questa impostazione, chiarendo che il contratto bancario originario, già consegnato al momento della stipula ai sensi dell’art. 117 TUB, non rientra automaticamente nella documentazione richiedibile ex art. 119, comma 4. Si tratta, tuttavia, di un orientamento interpretativo che non può essere considerato definitivo in assoluto e che va sempre calato nel caso concreto.

Proprio per questo, la valutazione della documentazione effettivamente richiedibile e delle azioni esperibili in caso di rifiuto della banca richiede un’analisi attenta del rapporto e delle finalità della richiesta. Se desideri una consulenza legale, puoi contattare i recapiti dello studio presenti nella pagina.

Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Studio Legale a Padova, Mestre Venezia e Treviso.

FAQ – Art. 119 TUB

L’art. 119 TUB consente di ottenere qualsiasi documento bancario?

No. Il diritto riguarda la documentazione inerente alle singole operazioni, non ogni atto relativo al rapporto.

Che cosa prevede l’art. 119 TUB comma 4?

Riconosce al cliente il diritto di ottenere copia, a proprie spese, dei documenti relativi alle operazioni degli ultimi dieci anni.

La banca deve consegnare una nuova copia del contratto bancario ex art. 119 TUB?

Secondo un recente orientamento della Cassazione, il contratto originario non rientra automaticamente nell’ambito del comma 4, se già consegnato alla stipula.

Qual è il termine entro cui la banca deve rispondere alla richiesta?

Entro un termine congruo e comunque non oltre novanta giorni.

Cosa può fare il cliente se la banca non consegna i documenti?

Può agire in giudizio e chiedere un ordine di esibizione, purché la richiesta sia specifica e pertinente.

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Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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