7 giugno 2026
Che cos'è il danno non patrimoniale? Si tratta del pregiudizio che colpisce la persona in aspetti diversi dalla sfera economica, come la salute, la sofferenza interiore, le relazioni familiari o la qualità della vita. Il suo risarcimento trova fondamento principalmente negli artt. 2043 e 2059 c.c., oltre che nei principi costituzionali posti a tutela della persona. Comprendere quando il danno non patrimoniale è risarcibile, come può essere provato e quali criteri vengono utilizzati per la liquidazione è essenziale sia per chi ha subito una lesione sia per chi deve valutare una richiesta risarcitoria. La giurisprudenza della Cassazione ha progressivamente definito i confini di questa categoria, oggi centrale nel sistema della responsabilità civile.
Danno non patrimoniale: definizione e significato
Quando si parla di risarcimento del danno, il pensiero corre spesso alle perdite economiche: una spesa medica, la distruzione di un bene, un mancato guadagno. Esistono però situazioni nelle quali il pregiudizio riguarda direttamente la persona e non è immediatamente traducibile in denaro. È qui che entra in gioco il danno non patrimoniale, categoria che comprende le conseguenze negative derivanti dalla lesione di interessi inerenti alla persona e tutelati dall'ordinamento.
Il riferimento normativo principale è rappresentato dall'art. 2059 c.c., disposizione che disciplina il risarcimento dei danni non patrimoniali. L'interpretazione moderna della norma è stata profondamente influenzata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che ha valorizzato il collegamento con i diritti inviolabili riconosciuti dagli artt. 2 e 32 Cost.
La nozione oggi accolta è molto più ampia rispetto al passato. Non si limita alla sofferenza morale conseguente a un reato, ma ricomprende ogni pregiudizio che incida in modo serio sulla persona, purché sia conseguenza di una lesione giuridicamente rilevante.
Rientrano frequentemente in questa categoria:
- le lesioni dell'integrità psicofisica;
- le sofferenze interiori causate da un fatto illecito;
- le compromissioni della vita familiare e relazionale;
- le alterazioni significative delle abitudini di vita.
La Corte costituzionale, sentenza n. 233 del 2003, ha avuto un ruolo decisivo nell'ampliare la tutela risarcitoria, riconducendo nell'ambito dell'art. 2059 c.c. ogni danno derivante dalla lesione di valori inerenti alla persona. Da allora il concetto di danno non patrimoniale ha assunto una funzione centrale nella protezione dei diritti fondamentali.
Il quadro normativo tra codice civile, Costituzione e reato
La disciplina del danno alla persona non si esaurisce nell'art. 2059 c.c. ma nasce dall'interazione di diverse norme che operano su piani differenti.
Il punto di partenza è l'art. 2043 c.c., che contiene la regola generale della responsabilità extracontrattuale. La disposizione stabilisce che chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto con dolo o colpa è tenuto al risarcimento. In presenza di una lesione di diritti fondamentali, tale norma opera congiuntamente all'art. 2059 c.c., consentendo il ristoro delle conseguenze non economiche subite dalla vittima.
Un ruolo importante è svolto anche dall'art. 185 c.p., secondo cui ogni reato che abbia provocato un danno obbliga il responsabile al risarcimento sia del danno patrimoniale sia di quello non patrimoniale. Per questo motivo molte richieste risarcitorie trovano origine nell'ambito di procedimenti penali.
Sul piano costituzionale assumono particolare rilievo:
- l'art. 2 Cost., che tutela i diritti inviolabili della persona;
- l'art. 32 Cost., che protegge il diritto alla salute;
- gli ulteriori principi relativi alla dignità e alla libertà individuale.
La giurisprudenza ha progressivamente utilizzato tali parametri per interpretare il sistema risarcitorio in modo conforme ai valori costituzionali. Proprio questa evoluzione ha consentito di superare una lettura restrittiva dell'art. 2059 c.c., ampliando i casi in cui il danno alla persona può ottenere tutela.
Nella pratica professionale ciò significa che il risarcimento non dipende soltanto dall'esistenza di una perdita economica. In molte controversie il nodo centrale consiste nell'accertare se la condotta abbia inciso su un interesse della persona che l'ordinamento considera meritevole di protezione.
Danno non patrimoniale e danno patrimoniale: differenze pratiche
Una delle domande più frequenti riguarda la distinzione tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale. Comprendere tale differenza è fondamentale per individuare correttamente le voci risarcibili.
Il danno patrimoniale consiste nella diminuzione economicamente valutabile del patrimonio della vittima. Può manifestarsi come perdita effettiva subita oppure come mancato guadagno futuro. È il caso delle spese mediche sostenute dopo un incidente, della perdita di reddito derivante da un'inabilità lavorativa o del costo necessario per riparare un bene danneggiato.
Il danno non patrimoniale, invece, riguarda aspetti diversi dalla sfera economica. Il bene leso non è il patrimonio, ma la persona.
Si pensi, ad esempio:
- alla sofferenza conseguente a una grave lesione fisica;
- al dolore derivante dalla perdita di un familiare;
- alla compromissione delle normali relazioni sociali;
- alla riduzione della qualità della vita dopo un evento lesivo.
La distinzione è teoricamente chiara ma nella pratica le due categorie possono coesistere. Un incidente stradale con lesioni personali può infatti generare contemporaneamente spese mediche, perdita di reddito e pregiudizi alla salute o alla vita di relazione.
Per questo motivo il giudice è chiamato a valutare separatamente le diverse conseguenze dell'illecito, evitando però sovrapposizioni e duplicazioni risarcitorie. L'obiettivo non è attribuire più risarcimenti per lo stesso fatto, ma garantire una compensazione integrale dei differenti pregiudizi effettivamente subiti.
Unitarietà del danno e orientamento delle Sezioni Unite
Uno dei passaggi più importanti nell'evoluzione della materia è rappresentato dalle celebri sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione dell'11 novembre 2008, nn. 26972-26975, note come sentenze di "San Martino".
Prima di tali pronunce, il dibattito giurisprudenziale era caratterizzato da una forte frammentazione. Si tendeva infatti a distinguere in modo rigido tra danno biologico, danno morale ed esistenziale, con il rischio di moltiplicare le voci di risarcimento.
Le Sezioni Unite hanno affermato il principio dell'unitarietà del danno non patrimoniale, chiarendo che si tratta di un'unica categoria giuridica all'interno della quale possono essere individuate diverse manifestazioni del pregiudizio.
Secondo la Cassazione:
- il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria;
- le espressioni "biologico", "morale" ed "esistenziale" hanno prevalentemente funzione descrittiva;
- il giudice deve valutare tutte le conseguenze dannose concretamente subite;
- occorre evitare il risarcimento duplicato dello stesso pregiudizio.
Questo principio continua ancora oggi a orientare la giurisprudenza. Ciò non significa che le diverse componenti del danno siano irrilevanti. Al contrario, devono essere identificate e provate per consentire una corretta valutazione del caso concreto.
La distinzione serve dunque a comprendere le diverse modalità con cui il pregiudizio si manifesta nella vita della vittima, mentre la liquidazione deve tendere a una valutazione complessiva e coerente dell'intero danno subito.
Danno non patrimoniale contrattuale: quando può essere richiesto
Il risarcimento del danno non patrimoniale contrattuale rappresenta uno dei temi che hanno registrato la maggiore evoluzione nella giurisprudenza degli ultimi anni. Se in passato il danno alla persona veniva associato quasi esclusivamente alla responsabilità extracontrattuale, oggi è pacifico che possa essere riconosciuto anche nell'ambito di un rapporto contrattuale quando l'inadempimento incida su diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Non ogni violazione del contratto è però sufficiente a giustificare il risarcimento. Il semplice disagio o il malcontento derivante da una prestazione inesatta non consentono automaticamente di ottenere un ristoro economico. Occorre che l'inadempimento abbia provocato un pregiudizio serio a interessi fondamentali della persona, quali la salute, la dignità, la riservatezza o altri diritti inviolabili riconosciuti dall'ordinamento.
Nella pratica ciò può accadere, ad esempio:
- in ambito sanitario, quando l'inadempimento della struttura o del professionista provochi conseguenze lesive per il paziente;
- nelle violazioni della privacy derivanti da rapporti contrattuali;
- in alcune ipotesi di rapporti di lavoro caratterizzati da comportamenti lesivi della dignità del lavoratore;
- nei casi in cui l'inadempimento determini una lesione diretta della salute o della sfera personale del creditore.
Dal punto di vista processuale, una differenza importante rispetto alla responsabilità extracontrattuale riguarda il riparto dell'onere della prova. In ambito contrattuale il creditore deve dimostrare l'esistenza del contratto e allegare l'inadempimento, mentre spetta normalmente al debitore provare di avere correttamente adempiuto o che l'inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile. Resta invece a carico del danneggiato la prova del danno subito e del collegamento causale tra inadempimento e pregiudizio.
Un ulteriore profilo pratico riguarda la prescrizione. Salvo particolari eccezioni previste dalla legge, l'azione contrattuale è soggetta al termine ordinario di dieci anni, mentre la responsabilità extracontrattuale è generalmente assoggettata al termine di cinque anni previsto dall'art. 2947 c.c. La corretta qualificazione della domanda può quindi avere conseguenze rilevanti non soltanto sul piano probatorio, ma anche sulla concreta possibilità di ottenere il risarcimento.
Per questo motivo, quando il pregiudizio trae origine da un rapporto contrattuale, è opportuno valutare attentamente la fattispecie concreta, individuando il titolo di responsabilità più adeguato e le conseguenze che ne derivano sotto il profilo della prova, della prescrizione e della quantificazione del danno.
Le diverse forme del pregiudizio non patrimoniale
Pur nel rispetto del principio di unitarietà affermato dalla Cassazione, la prassi continua a distinguere le diverse manifestazioni del danno per comprendere meglio la natura del pregiudizio subito.
La prima e più nota è il danno biologico, che consiste nella lesione dell'integrità psicofisica medicalmente accertabile. Si tratta di un danno che incide direttamente sulla salute della persona e che viene normalmente valutato attraverso consulenze medico-legali.
Accanto ad esso vi è il danno morale, rappresentato dalla sofferenza interiore, dal dolore, dall'angoscia o dal turbamento conseguenti all'evento lesivo. Non coincide necessariamente con una malattia e può sussistere anche in assenza di un danno biologico clinicamente accertato.
La giurisprudenza riconosce inoltre il rilievo delle conseguenze che incidono sulla vita quotidiana e sulle relazioni personali. Si tratta delle modificazioni peggiorative delle abitudini di vita, delle rinunce forzate e delle limitazioni che alterano il modo di vivere della persona.
In concreto, una medesima lesione può produrre contemporaneamente:
- un peggioramento delle condizioni di salute;
- una sofferenza psicologica significativa;
- una riduzione delle attività sportive o ricreative;
- difficoltà nelle relazioni familiari e sociali.
Proprio per questo motivo la Cassazione ha più volte sottolineato che il giudice non deve limitarsi ad applicare automaticamente parametri tabellari, ma deve esaminare l'effettiva incidenza del fatto sulla vita della vittima. Le categorie descrittive servono a individuare i diversi aspetti del danno, evitando però di trasformarle in autonome voci risarcitorie da sommare meccanicamente.
Calcolo del danno non patrimoniale: criteri di liquidazione e tabelle
Una delle questioni che interessa maggiormente chi ha subito una lesione riguarda il calcolo del danno non patrimoniale. A differenza del danno patrimoniale, spesso non esiste un valore economico immediatamente determinabile. Per questo motivo il sistema utilizza criteri standardizzati che consentono di garantire una maggiore uniformità nelle decisioni e una più prevedibile quantificazione del risarcimento.
La liquidazione avviene frequentemente attraverso il ricorso alle tabelle elaborate dagli uffici giudiziari, in particolare le Tabelle del Tribunale di Milano, considerate da anni un importante parametro di riferimento dalla giurisprudenza di legittimità e di merito. Tali strumenti consentono di individuare valori economici che tengono conto delle principali caratteristiche del danno subito dalla vittima.
Nella determinazione del risarcimento assumono generalmente rilievo:
- l'età del soggetto danneggiato;
- la percentuale di invalidità permanente accertata;
- la durata dell'invalidità temporanea;
- la gravità delle conseguenze riportate;
- le eventuali circostanze che giustificano una personalizzazione della liquidazione.
La Cass. civ., sez. III, ord. 20 luglio 2023, n. 21630 ha ribadito l'importanza di un sistema tabellare capace di garantire uniformità di trattamento tra situazioni analoghe, fermo restando il potere del giudice di adeguare il risarcimento alle peculiarità del caso concreto. Anche la più recente giurisprudenza ha evidenziato che la quantificazione deve avvenire utilizzando i criteri vigenti al momento della liquidazione, come ricordato da Cass. civ., sez. III, ord. 30 marzo 2025, n. 8352.
Nella pratica professionale vengono spesso effettuate simulazioni preliminari sulla base delle tabelle applicabili, utili per formulare richieste risarcitorie o valutare possibili accordi transattivi. Tali stime hanno però carattere orientativo. La liquidazione definitiva dipende sempre dall'esame delle prove raccolte, dalle conseguenze effettivamente subite dalla vittima e dall'eventuale presenza di elementi che rendano il pregiudizio più grave rispetto a quello normalmente considerato dai parametri tabellari.
Per questo motivo il calcolo del danno non patrimoniale non può essere ridotto a una semplice operazione matematica. La quantificazione economica rappresenta il risultato finale di una valutazione giuridica, medico-legale e probatoria che deve tenere conto della concreta incidenza dell'evento sulla vita della persona danneggiata.
Personalizzazione del risarcimento e valutazione del caso concreto
Le tabelle rappresentano un punto di partenza, non un punto di arrivo. Due persone che riportano la stessa percentuale di invalidità possono infatti subire conseguenze molto diverse nella loro vita quotidiana.
Per questo motivo il sistema consente la cosiddetta personalizzazione del risarcimento, cioè un adeguamento dell'importo standard alle peculiarità del singolo caso.
La personalizzazione non può essere automatica. La giurisprudenza richiede l'allegazione e la prova di circostanze specifiche che rendano il pregiudizio più grave rispetto a quello normalmente associato alla lesione considerata dalle tabelle.
Possono assumere rilievo, ad esempio:
- la perdita definitiva di attività sportive praticate a livello agonistico;
- l'impossibilità di svolgere particolari attività artistiche;
- un'incidenza eccezionale sulla vita familiare;
- conseguenze psicologiche particolarmente intense e documentate.
La Cass. n. 21630/2023 ha evidenziato che la sofferenza morale ordinariamente collegata alla lesione è già considerata nel sistema tabellare. Per ottenere un aumento della liquidazione occorre quindi dimostrare elementi ulteriori e specifici.
Nell'attività professionale uno degli errori più frequenti consiste nel formulare richieste generiche, prive di adeguato supporto documentale. Certificazioni mediche, consulenze specialistiche, testimonianze e documentazione sulle modifiche delle abitudini di vita possono invece assumere un'importanza decisiva.
Quando il pregiudizio viene illustrato in modo preciso e supportato da elementi concreti, il giudice dispone di strumenti più efficaci per valutare l'effettiva portata del danno e procedere a una liquidazione realmente aderente alla situazione della persona coinvolta.
Danno non patrimoniale nella giurisprudenza della Cassazione
La disciplina del danno alla persona è stata modellata in larga misura dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Molti dei principi oggi applicati dai tribunali derivano infatti dall'elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi negli ultimi decenni.
Il punto di riferimento resta rappresentato dalle sentenze di San Martino del 2008 (Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972-26975), che hanno affermato il principio dell'unitarietà del danno non patrimoniale e la necessità di evitare duplicazioni risarcitorie.
Negli anni successivi la Corte ha ulteriormente precisato che:
- il danno biologico, morale e dinamico-relazionale descrivono aspetti differenti del medesimo pregiudizio;
- la liquidazione deve essere complessiva ma motivata;
- la personalizzazione richiede specifiche allegazioni e prove;
- il giudice deve verificare le concrete conseguenze subite dalla vittima.
Particolarmente significativa è Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2013, n. 11950, secondo cui il danno estetico o il danno alla vita di relazione non possono essere automaticamente liquidati come voci autonome se rappresentano semplicemente modalità attraverso cui si manifesta una medesima lesione già risarcita.
Più recentemente, Cass. civ., sez. III, ord. 20 luglio 2023, n. 21630 ha confermato la centralità delle Tabelle di Milano e il principio secondo cui la sofferenza morale ordinariamente associata alla lesione è già considerata nella liquidazione standard, salvo la presenza di circostanze particolari che giustifichino una personalizzazione.
Per chi intende promuovere un'azione risarcitoria, conoscere questi orientamenti è importante perché le richieste formulate in giudizio devono essere coerenti con i criteri adottati dalla giurisprudenza più recente. Domande generiche o costruite sulla semplice sommatoria di voci risarcitorie hanno infatti minori probabilità di trovare accoglimento.
La prova del danno e il ricorso alle presunzioni
Uno degli aspetti più delicati riguarda la prova del pregiudizio. A differenza di una fattura o di una spesa medica, il danno non patrimoniale non sempre lascia tracce documentali immediate.
La vittima deve innanzitutto dimostrare il fatto lesivo e il nesso causale tra tale fatto e le conseguenze lamentate. Successivamente occorre fornire elementi idonei a consentire al giudice di valutare l'effettiva esistenza del danno e la sua entità.
A seconda dei casi possono assumere rilievo:
- documentazione sanitaria;
- consulenze medico-legali;
- certificazioni psicologiche;
- testimonianze di familiari e conoscenti;
- documentazione relativa alle attività non più svolgibili.
La giurisprudenza ammette inoltre il ricorso alle presunzioni semplici, soprattutto quando il pregiudizio deriva da eventi che normalmente provocano sofferenze particolarmente intense.
In tema di perdita del rapporto parentale, ad esempio, la Cassazione ha più volte riconosciuto che il dolore conseguente alla morte di un familiare può essere accertato anche attraverso elementi indiziari quali la convivenza, la frequenza dei rapporti, l'età dei soggetti coinvolti e l'intensità del legame affettivo.
La prova non può tuttavia essere affidata a formule stereotipate. Nella pratica giudiziaria risultano maggiormente efficaci le allegazioni che descrivono concretamente come la vita della persona sia cambiata dopo l'evento lesivo. Quanto più il pregiudizio viene rappresentato attraverso fatti specifici e verificabili, tanto maggiore sarà la possibilità di ottenere una liquidazione adeguata.
Danno non patrimoniale: esempi pratici e casi frequenti
Le controversie relative al danno non patrimoniale possono nascere in contesti molto diversi tra loro. Alcuni esempi consentono di comprendere meglio come i principi illustrati trovino applicazione concreta.
Un caso tipico è quello della vittima di un incidente stradale che riporti postumi permanenti. Oltre alle spese mediche e alle eventuali perdite economiche, la persona può subire limitazioni nella vita quotidiana, rinunciare ad attività sportive o sperimentare una sofferenza psicologica duratura.
Un'altra ipotesi frequente riguarda gli errori sanitari. La lesione della salute può determinare non solo un peggioramento delle condizioni fisiche, ma anche ripercussioni sulla vita familiare, professionale e relazionale.
Tra le situazioni più ricorrenti si segnalano:
- sinistri stradali con lesioni personali;
- responsabilità medica;
- infortuni sul lavoro;
- diffamazione e lesione della reputazione;
- perdita del rapporto parentale;
- violazioni della riservatezza e della dignità personale.
Nella pratica forense emerge spesso un errore: ritenere che il danno non patrimoniale coincida automaticamente con il fatto illecito. In realtà il risarcimento riguarda le conseguenze del fatto e non il fatto in sé.
Ad esempio, due persone che subiscono lesioni analoghe possono riportare effetti molto differenti sulla propria esistenza. Una valutazione realmente aderente al caso concreto richiede quindi di esaminare la situazione individuale della vittima, il suo stile di vita, le attività svolte e le ripercussioni effettivamente subite.
Questo approccio è coerente con l'orientamento della Cassazione, che richiede una verifica concreta del pregiudizio evitando automatismi e presunzioni assolute.
Come si liquida il danno non patrimoniale e quali sono i passaggi da seguire
La liquidazione rappresenta la fase conclusiva del percorso risarcitorio. Dopo avere accertato il fatto illecito, il nesso causale e l'esistenza del pregiudizio, occorre determinare l'importo dovuto alla vittima.
Nella maggior parte dei casi il procedimento si sviluppa attraverso una serie di passaggi ben definiti.
Generalmente vengono svolte:
- la raccolta della documentazione medica e probatoria;
- la valutazione medico-legale delle lesioni;
- l'applicazione dei criteri tabellari;
- l'eventuale verifica delle condizioni per la personalizzazione;
- la quantificazione finale del risarcimento.
Molte controversie si risolvono mediante trattativa stragiudiziale con compagnie assicurative o soggetti responsabili. In assenza di accordo può rendersi necessario il ricorso all'autorità giudiziaria.
È importante ricordare che il giudice dispone di un margine di valutazione equitativa, soprattutto quando alcune conseguenze del danno non sono suscettibili di una precisa quantificazione economica. Tale discrezionalità, tuttavia, non è arbitraria e deve essere esercitata sulla base dei criteri elaborati dalla giurisprudenza e dei dati emersi dall'istruttoria.
Per questo motivo una corretta impostazione della pratica sin dalle fasi iniziali può incidere in modo significativo sul risultato finale. La raccolta tempestiva delle prove e una precisa ricostruzione delle conseguenze subite costituiscono spesso elementi decisivi per ottenere un ristoro adeguato.
Come valutare correttamente il risarcimento
Il danno non patrimoniale rappresenta oggi uno degli strumenti più importanti attraverso cui l'ordinamento tutela la persona contro le conseguenze di fatti illeciti e inadempimenti particolarmente gravi. La sua disciplina è il risultato dell'interazione tra codice civile, principi costituzionali e orientamenti giurisprudenziali consolidati.
La corretta valutazione del pregiudizio richiede un'analisi concreta delle conseguenze subite, evitando sia automatismi sia duplicazioni risarcitorie. Definizione del danno, prova delle conseguenze, criteri di liquidazione e personalizzazione del risarcimento costituiscono aspetti strettamente collegati che devono essere affrontati con un approccio unitario.
Nei casi più complessi, soprattutto quando sono coinvolte lesioni della salute, perdita del rapporto parentale o significative modificazioni delle abitudini di vita, l'assistenza di un professionista esperto può risultare determinante per individuare correttamente le voci di danno e predisporre un adeguato quadro probatorio.
Se desideri una consulenza legale, puoi contattare i recapiti dello studio presenti nella pagina.
Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Professore Aggregato di Diritto Privato presso Università Ca’ Foscari Venezia - Studio Legale a Padova, Mestre Venezia e Treviso.
FAQ su danno non patrimoniale
Cosa sono i danni non patrimoniali?
Sono i pregiudizi che incidono sulla persona e non direttamente sul patrimonio. Possono riguardare la salute, la sofferenza morale, la vita di relazione, la dignità o altri diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento.
Cosa si intende per danno patrimoniale e non patrimoniale?
Il danno patrimoniale consiste in una perdita economica o in un mancato guadagno. Il danno non patrimoniale riguarda invece conseguenze negative che colpiscono la persona in aspetti diversi da quelli economici.
Come si calcola il risarcimento del danno non patrimoniale?
La quantificazione avviene generalmente mediante criteri tabellari, in particolare attraverso le Tabelle del Tribunale di Milano, tenendo conto dell'età della vittima, della percentuale di invalidità e delle specifiche circostanze del caso.
Come si liquida il danno non patrimoniale?
Il giudice procede alla liquidazione valutando le prove raccolte, applicando i criteri tabellari e verificando l'eventuale presenza di elementi che giustifichino una personalizzazione dell'importo.
Il danno non patrimoniale deve essere sempre provato?
Sì. Anche se la prova può essere fornita attraverso presunzioni, la vittima deve dimostrare l'esistenza del pregiudizio e il collegamento con il fatto lesivo.
Quando è possibile chiedere il danno non patrimoniale contrattuale?
Quando l'inadempimento contrattuale determina la lesione di un diritto della persona costituzionalmente tutelato, come la salute, la dignità o la riservatezza.
Le Tabelle Andreani stabiliscono automaticamente l'importo del risarcimento?
No. I software che utilizzano le tabelle costituiscono strumenti di supporto alla quantificazione, ma il risultato finale dipende sempre dalle caratteristiche concrete del caso e dalla valutazione del giudice o delle parti.
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