Danno non patrimoniale: liquidazione e personalizzazione
Personalizzazione del danno non patrimoniale: liquidazione e personalizzazione. La recente
sentenza della Corte d’Appello di Venezia 30 settembre 2021, Presidente
Micochero, relatore Gazzillo si sofferma sulla liquidazione e calcolo nonché sulla personalizzazione del danno non
patrimoniale. Quando è possibile liquidare il danno non patrimoniale
discostandosi dai criteri usuali di liquidazione al fine di consentire una sua
personalizzazione?

Personalizzazione del danno non patrimoniale: Corte Appello di Venezia 30 settembre 2021 introduzione
La sentenza in commento
muove dal motivo di appello con il quale si censurava l’erronea liquidazione e il calcolo del danno non patrimoniale, che non avrebbe adeguatamente considerato la
necessità di una sua personalizzazione. In particolare della Corte d’Appello di
Venezia 30 settembre 2021 sul pregiudizio non patrimoniale evidenzia che “l'appellante censura la pronuncia sotto il
profilo della errata quantificazione del danno non patrimoniale subito e, in
particolare, lamenta la mancata valorizzazione di tutti i profili di danno
patiti, correlati alle gravi conseguenze a lei derivate dal sinistro, e della
peculiarità degli stessi ai fini di un'adeguata personalizzazione del danno.
Afferma che il primo giudice non avrebbe tenuto conto
del lungo percorso di cure al quale si era dovuta sottoporre,
dell'impossibilità di essere autosufficiente e delle sofferenze fisiche e
psichiche patite, oltre che del danno esistenziale e alla vita di relazione
derivato” (Corte d’Appello di Venezia
30 settembre 2021 sul pregiudizio non patrimoniale, calcolo, liquidazione e
personalizzazione).
Danni non patrimoniali: Corte Appello di Venezia 30 settembre 2021 su personalizzazione del calcolo
Corte d’Appello di Venezia
30 settembre 2021 sul danno non patrimoniale ha ritenuto che si potesse
ritenere “congruo il risarcimento
liquidato in favore della ricorrente e [risultando] altresì giustificata la
mancata applicazione di un incremento a titolo di personalizzazione, avendo il
tribunale fatta corretta applicazione di consolidati principi giurisprudenziali
in materia”.
Ma, appunto, quando è
possibile nel calcolo e nella liquidazione del danno non patrimoniale procedere a una
personalizzazione?
Corte d’Appello di Venezia
30 settembre 2021 sul calcolo, sulla liquidazione e personalizzazione del danni non patrimoniali
ricorda anzitutto che “in tema di danno
non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del
risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato
negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può
essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata,
solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente
allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente
derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età
non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (Cass. n.
28988/2019)” (Corte d’Appello di Venezia 30 settembre 2021 sui danni non
patrimoniali, calcolo, liquidazione e personalizzazione).
Nella caso esaminato dalla
sentenza in commento, invece, l'appellante insisteva nell'affermare che, nella
quantificazione del risarcimento da liquidare, il primo giudice non avrebbe
temuto conto di tutte le peculiarità del caso concreto.
Ma la Corte d’Appello
nella sentenza qui esaminata ritiene che non fosse stata offerta la prova
dell’esistenza di dati di fatto tali da ritenere dovuta una personalizzazione.
In particolare, si ricorda al riguardo che nella “motivazione della pronuncia gravata non vi è alcun cenno al possibile
riconoscimento di un danno in termini morali ed esistenziali ed anzi il giudice
evidenzia che la parte ricorrente non ha formulato istanze di prova orale,
sicché la causa non poteva che essere decisa, in punto quantum debeatur, sulla
base degli accertamenti e delle conclusioni del c.t.u. medico-legale
incaricato. A tale riguardo mette conto, inoltre, rilevare che neppure dalla
c.t.u. medico legale della dott.ssa Sterzi emergono dati concreti in merito a
particolari disagi e sofferenze patite dalla R.” (Corte d’Appello di
Venezia 30 settembre 2021 sul danno non patrimoniale, calcolo, liquidazione e
personalizzazione).
Personalizzazione Danno non patrimoniale: quando nel calcolo è possibile personalizzare i danni non patrimoniali?
L’aspetto più interessante
di Corte d’Appello di Venezia 30 settembre 2021 sul danno non patrimoniale,
liquidazione e personalizzazione, è quello che riguarda l’indicazione di quando
sia possibile una tale personalizzazione.
La sentenza sul pregiudizio
non patrimoniale ricorda, anzitutto, che “invero
i patemi d'animo e la sofferenza psichica interiore cagionati dal fatto
illecito del terzo sono normalmente assorbiti in caso di liquidazione del danno
biologico, cui viene riconosciuta "portata tendenzialmente
omnicomprensiva"” (Corte d’Appello di Venezia 30 settembre 2021 sul
danno non patrimoniale, liquidazione e personalizzazione).
Viceversa, in linea
generale, “gli aspetti o voci di danno
non patrimoniale, specificamente attinenti alla sfera di relazione della
persona (relativi ad esempio all'ambito affettivo familiare, ai rapporti
sociali, alle attività di carattere culturale religioso, nonché agli svaghi e
al tempo libero), ove non già considerati dal giudice ai fini della
liquidazione del danno biologico, ben possono configurare un'autonoma voce di
danno non patrimoniale (cd. danno esistenziale), allorquando la sofferenza e il
dolore non rimangono più allo stato intimo, ma evolvano, seppure non in
"degenerazioni patologiche" integranti il danno biologico, in
pregiudizi concernenti aspetti relazionali della vita, quali il (radicale)
cambiamento di vita, l'alterazione o il cambiamento della personalità del
soggetto, lo sconvolgimento dell'esistenza (Cass. Civ. sez. III, ord. n. 2056
del 29.1.2018)” (Corte d’Appello di Venezia 30 settembre 2021 sui danni non
patrimoniali, calcolo, liquidazione e personalizzazione).
Come noto, infatti, oramai
da tempo è avvertita la necessità di evitare che la considerazione di diversi
profili di danno non patrimoniale porti a una liquidazione non corretta.
Da tale profilo, quindi,
pare corretta l’indicazione che proviene da questa sentenza circa la
liquidazione e la personalizzazione del pregiudizio non patrimoniale: la
personalizzazione e il discostamento dai criteri ordinari può esservi solo in
presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, non potendosi procedere
alla personalizzazione in presenza di “conseguenze
ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone
della stessa età”.
di Marco Ticozzi