Divisione della casa coniugale assegnata ad un coniuge
Divisione della casa coniugale assegnata ad un coniuge:
è possibile instaurare un giudizio di divisione giudiziale sull’immobile costituente
casa coniugale che sia stato assegnato a un coniuge in sede di separazione o
divorzio?
E, soprattutto, la divisione giudiziale dell’immobile
costituente casa coniugale assegnata a un coniuge deve tener conto, nel conguaglio,
del provvedimento di assegnazione oppure la divisione deve essere fatta come se
quel provvedimento non ci sia, quantomeno ove la proprietà venga attribuita al coniuge
assegnatario dell’immobile costituente casa coniugale?
Vediamo una recente sentenza di Cassazione.

Divisione casa coniugale: Cassazione 19 ottobre 2021, n. 28871 e immobile assegnato ad un coniuge
Divisione della casa coniugale assegnata ad un coniuge. La
questione posta nella sentenza di Cassazione qui in commento era proprio quella
anticipata: tale questione “consiste nello stabilire se - in sede di
divisione di un immobile in comproprietà di due coniugi legalmente separati,
già destinato a residenza familiare e, per tale ragione, assegnato, in sede di
separazione, al coniuge affidatario della prole - occorra tenere conto della
diminuzione del valore commerciale del cespite conseguente alla presenza sul
medesimo del diritto di godimento del coniuge affidatario della prole pure nel
caso in cui la divisione si realizzi mediante assegnazione a quest'ultimo della
proprietà dell'intero immobile, con conguaglio in favore del comproprietario”
(Cassazione 19 ottobre 2021, n. 28871 su Divisione della casa coniugale
assegnata ad un coniuge).
Casa coniugale divisione giudiziale: i diversi orientamenti sulla considerazione dell’assegnazione dell’immobile ad un coniuge
Divisione casa coniugale: la sentenza qui in commento ha rimesso
la questione alle Sezioni Unite, dando atto dell’esistenza di due
orientamenti diversi sulla divisione giudiziale della casa coniugale assegnata
ad un coniuge e, in particolare, sulla necessità o meno di tenere conto della
diminuzione del valore commerciale dell’immobile costituente casa coniugale,
conseguente alla presenza sul medesimo del diritto di godimento del coniuge
affidatario della prole.
Un primo orientamento su tale questione
riguardante la divisione giudiziale della casa coniugale assegnata ad un
coniuge è il seguente: “l'assegnazione del godimento della casa familiare in
sede di separazione personale o divorzio dei
coniugi non può formare oggetto di considerazione, in occasione della divisione
dell'immobile in comproprietà tra i coniugi, al fine di determinare il valore
di mercato del bene, qualora l'immobile venga attribuito al coniuge titolare
del diritto al godimento sullo stesso; tale diritto, infatti, è attribuito
nell'esclusivo interesse dei figli e non del coniuge affidatario cosicché, decurtandone
il valore dalla stima del cespite, si realizzerebbe una indebita locupletazione
a favore del medesimo coniuge affidatario, potendo egli, dopo la divisione,
alienare il bene a terzi senza alcun vincolo e per il prezzo integrale; in tal
senso si sono espresse Sez. I n. 11630 del 17/09/2001, Sez. II n. 27128 del
19/12/2014 (non massimata), Sez. II n. 17843 del 09/09/2016, Sez. II n. 33069
del 20/12/2018 (non massimata)” (Cassazione 19 ottobre 2021, n. 28871 su Divisione
giudiziale della casa coniugale assegnata ad un coniuge).
Viceversa, sempre Cassazione 19 ottobre 2021, n. 28871
ricorda un secondo orientamento per il quale “l'assegnazione della
casa familiare ad uno dei coniugi, cui l'immobile non appartenga in via
esclusiva, instaura un vincolo (opponibile anche ai terzi per nove anni, e, in
caso di trascrizione, senza limite di tempo) che oggettivamente comporta una
decurtazione del valore della proprietà, totalitaria o parziaria, di cui è
titolare l'altro coniuge, il quale da quel vincolo rimane astretto, come i suoi
aventi causa, fino a quando il provvedimento non sia eventualmente modificato,
sicchè nel giudizio di divisione se ne deve tenere conto indipendentemente dal
fatto che il bene venga attribuito in piena proprietà all'uno o all'altro
coniuge ovvero venduto a terzi; in tal senso si sono espresse Sez. H n. 20319
del 15/10/2004, Sez. II n. 8202 del 22/04/2016” (Cassazione 19 ottobre 2021,
n. 28871 su Divisione della casa coniugale assegnata ad un coniuge).
Divisione della casa coniugale assegnata ad un coniuge: rimessione della questione alle Sezioni Unite
Proprio in relazione alla presenza di differenti orientamenti,
è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione della necessità o meno di tenere
conto della diminuzione del valore commerciale dell’immobile costituente casa
coniugale, conseguente alla presenza sul medesimo del diritto di godimento del
coniuge affidatario della prole.
La sentenza in commento sulla divisione della casa coniugale,
al fine di giustificare la rimessione, evidenzia in particolare che
- “il segnalato contrasto è sostanzialmente
sincronico; gli ultimi due precedenti massimati, infatti, esprimono
orientamenti divergenti e risalgono entrambi al 2016;
- la questione oggetto di contrasto è di rilevante
interesse pratico, presentandosi in molti casi di divisione giudiziale di un
immobile in comproprietà tra coniugi che, in sede di separazione o di divorzio, abbia formato oggetto di assegnazione al
coniuge affidatario della prole.
- il tema ha suscitato un ampio dibattito in dottrina,
con posizioni anche molto divaricate;
- il contrasto, pur sviluppatosi prevalentemente
all'interno della seconda sezione civile, coinvolge anche una pronuncia della
prima sezione civile (capofila del primo dei due orientamenti sopra ricordati)
e, del resto, la questione di diritto che ne forma oggetto, pur concernendo la
materia della divisione (artt. 1116 e 720 c.c.), involge anche tematiche
tipiche del diritto di famiglia”.
Casa coniugale divisione: possibili scenari sul rilievo del provvedimento di assegnazione dell’immobile a un coniuge
Quali i possibili esiti della questione posta?
Anzitutto i due orientamenti richiamati sembrano
riguardare solo l’ipotesi in cui il coniuge assegnatario della casa coniugale
ottenga, nel giudizio di divisione, la proprietà dell’immobile.
Infatti, ci sembra chiaro che, se il giudizio di
divisione porti alla vendita a terzi dell’immobile, all’acquirente resterà
opponibile l’assegnazione della casa coniugale, il cui peso dovrà quindi essere
considerato nella fissazione del valore dell’immobile da dividere e cedere.
Tra i coniugi la questione potrebbe essere in effetti più
incerta, anche se non ci sembra ci sia una ragione per differenziare la
soluzione rispetto a quella che vale nei rapporti con i terzi. Se il coniuge
non assegnatario instaura il giudizio di divisione, perché dovrebbe ottenere un
maggior valore della sua quota, rispetto all’ipotesi di cessione a un terzo, quando
sia il coniuge assegnatario della casa coniugale a chiedere l’assegnazione?
La soluzione opposta, vale a dire quella per la quale il
coniuge assegnatario della casa coniugale dovrebbe pagare il valore intero ove
sia lui ad acquistare, avrebbe quindi due effetti privi di logica: arricchirebbe
il coniuge non assegnatario; stimolerebbe il coniuge assegnatario a non
comprare la quota di casa per lasciarla acquistare a terzi.
È anche vero che, con ogni probabilità, la perdita del ‘valore’
derivante dall’assegnazione, ove si accogliesse questa soluzione da noi ritenuta
non corretta, potrebbe essere rimediata con il diritto di richiedere la
modifica degli assegni gravanti o da far gravare sul coniuge non assegnatario,
che si arricchisca ricevendo, in luogo del valore della sua quota diminuita del
peso dell’assegnazione, il valore pieno della sua quota. Infatti, se l’acquisto
del coniuge assegnatario non tiene conto del ‘valore’ dell’assegnazione della
casa coniugale ove sia lui ad acquistare, vi può essere una alterazione dell’equilibrio
che fonda i provvedimenti del Giudice in sede di separazione e divorzio, giacché
un tale acquisto -a prezzo pieno- fa venir meno nella sostanza il vantaggio che
quel coniuge aveva in relazione al diritto di vivere nella casa coniugale senza
sostenere costi.
Ma ribadiamo che, a nostro avviso, la soluzione corretta
è quella per la quale comunque il peso dell’assegnazione deve essere considerato,
soprattutto per non stimolare comportamenti opportunistici del coniuge non
assegnatario.
di Marco Ticozzi