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Revocatoria Agenzia Entrate

21 febbraio 2023

Azione revocatoria donazione a altri contratti: chi può proporla? cosa accade quando il creditore è l'Agenzia Entrate? Con una certa frequenza mi capita di assistere clienti convenuti in un’azione revocatoria ordinaria promossa da creditori o dall’Agenzia delle Entrate, in relazione a una vendita immobile o donazione o, ancora, in relazione alla costituzione di un fondo patrimoniale o l’istituzione di un trust. A quali condizioni il creditore o l’Agenzia delle Entrate può agire in via revocatoria ordinaria? Quali tutele può avere il cliente e a quali condizioni?

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Protezione immobile e azione revocatoria

Azione Revocatoria: perché il creditore o l'Agenzia delle Entrate agisce con tale procedura?

Il creditore ed anche l’Agenzia delle Entrate, quando ha dei crediti tributari agisce, con l’azione revocatoria ordinaria al fine di far revocare gli atti dispositivi (quali la vendita immobile, la donazione, la costituzione di un fondo patrimoniale, l’istituzione di un trust, ecc.) compiuti dal debitore.

Mi è capitato con una certa frequenza di assistere i clienti in un’azione revocatoria ordinaria avverso vari atti dispositivi (quali la vendita immobile, la donazione, la costituzione di un fondo patrimoniale, l’istituzione di un trust, ecc.) promossa contro di loro da creditori vari tra cui anche l’Agenzia delle Entrate: non è infrequente, infatti, che la persona che si trova all'improvviso in una situazione difficile, con debiti che maturano, spera di salvare il proprio patrimonio ponendo in essere degli atti dispositivi quali appunto la vendita immobile, la donazione, la costituzione di un fondo patrimoniale, l’istituzione di un trust, ecc. e ciò senza pensare bene o conoscere quali sono le conseguenze di tale operazione.

Il problema peraltro è molto delicato soprattutto quando il creditore è rappresentato dall'Agenzia delle Entrate perché l’atto dispositivo (la vendita immobile, la donazione, la costituzione di un fondo patrimoniale, l’istituzione di un trust, ecc.), non solo potrebbe essere revocabile civilisticamente, ma potrebbe realizzare il reato penale di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Ma andiamo con ordine e vediamo anzitutto in cosa consiste l’azione revocatoria ordinaria prevista dall’art. 2901 cc.

In cosa consiste tale azione prevista dall’art. 2901 cc sugli atti dispositivi quali la vendita immobile, la donazione, la costituzione di un fondo patrimoniale o l’istituzione di un trust?

La revocatoria ordinaria disciplinata dall’art. 2901 cc è volta a far dichiarare inefficace, per il solo creditore che agisce, un atto dispositivo (quale la vendita immobile, la donazione, la costituzione di un fondo patrimoniale, l’istituzione di un trust, ecc.) posto in essere da un proprio debitore. La conseguenza di tale revocatoria ordinaria, ove venga accolta, è che il creditore potrà agire sul bene uscito dal patrimonio del debitore come se l’atto dispositivo non sia mai stato posto in essere.

La disciplina della revocatoria ordinaria della donazione o di altri atti o contratti (applicabile anche nei casi in cui ad agire sia l’Agenzia delle Entrate) differenzia gli oneri per il creditore (nel caso che stiamo trattando dell’Agenzia delle Entrate) a seconda che l’atto posto in essere sia a titolo oneroso o a titolo gratuito (essendo molto più facile ottenere la revocatoria in questo secondo caso), nonché a seconda che l’atto sia stato posto in essere prima o dopo il sorgere del credito.

Revocatoria donazione e altri contratti: esistenza del credito

Il primo presupposto dell’azione revocatoria ordinaria (anche quando sia promossa dall’Agenzia delle Entrate) è quello dell’esistenza del credito: essendo legittimato all’azione “il creditore” appunto occorre che sia un tale soggetto ad agire.

La giurisprudenza, però, continua a ripetere che è sufficiente una ragione di credito, anche se non accertata e litigiosa: “in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori” (Cass. 19 febbraio 2020, n. 4212).

Peraltro, la giurisprudenza, che pur consente come detto al creditore di agire anche solo con una ragione di credito litigiosa, richiede però che tale ragione di credito “non si rilevi però "prima facie" assolutamente pretestuosa e, quindi, si atteggi come probabile nella sua esistenza, ancorché non sia stata definitivamente accertata” (in tal senso Cass. 18 luglio 2008 n. 20002; Cass., 6 giugno 2011, n. 12235; App. Roma Sez. II, 8 marzo 2012; Trib. Aosta, 30 luglio 2010).

Da tale profilo, nella revocatoria ordinaria promossa dall’Agenzia delle Entrate (ma anche in generale in altri giudizi di revocatoria ordinaria della donazione o di altri atti o contratti) si può contestare la mancanza di tale presupposto dell’azione laddove, appunto, la ragione di credito appaia pretestuosa o totalmente infondata.

A tal fine l’azione revocatoria promossa dall’Agenzia delle Entrate potrebbe essere contestata, ad esempio, in presenza di cartelle per debiti prescritti o annullate in sede tributaria.

Azione Revocatoria donazione: esistenza del pregiudizio per il creditore (anche Agenzia delle Entrate)

Un secondo presupposto dell’azione revocatoria ordinaria della donazione o di altri atti o contratti (in generale e anche di quella promossa dall’Agenzia delle Entrate) è quella del pregiudizio, che l’atto per il quale l’Agenzia delle Entrate agisca in revocatoria, reca alle ragioni del creditore.

Non vi è tale pregiudizio, ad esempio, quando il residuo patrimonio è in grado di garantire al creditore la possibilità di soddisfarsi, perché i beni che residuano dopo l'atto dispositivo hanno un valore superiore al credito vantato.

Ma non vi è tale pregiudizio anche quando il bene verso il quale l’Agenzia delle Entrate agisce in revocatoria ordinaria abbia già iscrizioni ipotecarie che non lascino spazio al soddisfacimento di creditori di versi da quelli privilegiati: ad esempio Cass. 22 dicembre 2015, n. 25733 indica che “nell'azione revocatoria ordinaria il presupposto costituito dal pregiudizio alle ragioni del creditore include anche il pericolo di danno, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, sicché, qualora l'azione sia proposta da un creditore chirografario rispetto alla compravendita di un bene ipotecato, l'eventus damni va valutato con riguardo al potenziale conflitto tra l'attore, creditore chirografario, ed il creditore ipotecario, in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo rispetto all'entità della garanzia reale del secondo (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda, perché l'attore, chirografario tardivamente intervenuto in una procedura esecutiva relativa all'immobile successivamente alienato, non avrebbe ricevuto alcunché in sede di ipotetico riparto per l'inidoneità dell'unica offerta presentata a soddisfare persino i crediti privilegiati)”.

Questo requisito nell’azione revocatoria ordinaria della donazione, della vendita, del trust o del fondo patrimoniale promossa dall’Agenzia delle Entrate offre talvolta spazio alle difese.

Azione Revocatoria: atti a titolo gratuito (donazione, fondo patrimoniale, trust) o oneroso (vendita immobile o altri beni)

Come anticipato, la disciplina della revocatoria ordinaria ex. art 2901 cc anche promossa dall’Agenzia delle Entrate, poi, distingue a seconda che l’atto sia a titolo oneroso o gratuito e che l’atto sia anteriore o successivo al sorgere del credito.

In particolare, l’art. 2901 cc indica che il creditore (anche l’Agenzia delle Entrate) può agire con la revocatoria ordinaria se prova che:

  • che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento”;
  • che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”.

Una disciplina che offre qualche possibilità di difesa in più nella revocatoria promossa dal creditore e anche dall’Agenzia delle Entrate è quella che coinvolge gli atti a titolo oneroso che, per poter essere revocati, necessitano della prova della conoscenza del pregiudizio in capo al terzo coinvolto (ad esempio l’acquirente nella vendita di un immobile).

Da tale profilo, una tutela che spesso il convenuto nell’azione revocatoria ordinaria promossa anche dall’Agenzia delle Entrate, è quella di contestare il coinvolgimento del terzo.

È però da evidenziare che la prova della conoscenza del pregiudizio (e, quindi, quantomeno del credito) in capo al terzo:

  • c’è solo per gli atti a titolo oneroso e non per quelli a titolo gratuito (donazione, costituzione fondo patrimoniale o istituzione del trust);
  • può essere fornita anche per presunzioni, in particolare ove il terzo sia un parente del debitore verso il quale si stia agendo in revocatoria ordinaria: Cass. 5 marzo 2009, n. 5359 ad esempio indica che “la prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”.

Prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria

L’azione revocatoria ordinaria della donazione, della vendita, del trust o del fondo patrimoniale, ecc. ha un termine di prescrizione di cinque anni, che decorrono dall’atto dispositivo.

Ciò significa che il creditore o nel caso anche l’Agenzia delle Entrate può notificare la citazione entro cinque anni da quanto è stato fatta la vendita di un immobile, la donazione, istituito il fondo patrimoniale o costituito il trust, ecc.: questo, infatti, è il termine di prescrizione fissato dall’art. 2903 cc.

Revocatoria donazione: conclusioni su tale azione contro gli atti dispositivi (vendita immobile, trust, fondo patrimoniale, ecc.)

Per le ragioni che abbiamo evidenziato, vi è modo di difendersi ma chiaramente gli strumenti che l’ordinamento offre non sempre sono forti.

Dipende chiaramente dalla situazione di fatto esistente: se vi sono o meno altri beni capienti; se vi erano o meno pregiudizievoli sui beni; se vi è buona o mala fede; ecc.

Talvolta questi atti di disposizione del proprio patrimonio (quali la vendita di immobile, la donazione, la costituzione di un fondo patrimoniale, l’istituzione di un trust, ecc.) sono fatti nell’inconsapevolezza delle conseguenze che ne derivano: tale inconsapevolezza -di ciò che la legge prevede- certo non sempre è sufficiente a evitare la revocatoria del creditore o nel caso dell’Agenzia delle Entrate.

Ciò non significa che non vi sia spazio per la difesa o che la difesa comunque non possa avere una utilità: è da ricordare, infatti, che l’azione revocatoria ordinaria, anche quella promossa dall’Agenzia delle Entrate, è un’azione costitutiva. Ricorda anche Cass. 24 agosto 2016, n. 17311 che “la sentenza che accoglie una domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. ha natura costitutiva, sicché non è suscettibile di produrre effetto prima del passaggio in giudicato”.

Ciò significa che, fino appunto al passaggio in giudicato di una sentenza favorevole alla revocatoria in ipotesi promossa dall’Agenzia delle Entrate, per cui fino alla Cassazione se le parti continuano a impugnare, l’eventuale revocatoria non produce effetti e l’Agenzia delle Entrate non può agire in via esecutiva sui beni.

Per questa ragione, quindi, talvolta il debitore convenuto nell’azione revocatoria ordinaria della donazione, della vendita, del trust o del fondo patrimoniale, ecc. promossa dal creditore o anche dall’Agenzia delle Entrate può avere interesse a proseguire nei giudizi, impugnando le sentenze sfavorevoli, al fine di evitare un’immediata azione nella speranza, ad esempio, che in sede tributaria le cartelle vengano annullate, gli importi dovuti vengano ridotti, qualche condono tributario possa un domani evitare l’aggressione del bene o, comunque, anche solo nella speranza di avere in futuro maggiori risorse per far fronte al debito.

di Marco Ticozzi

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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