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Notifica a mezzo posta

19 giugno 2023

Notifica a mezzo posta: oramai la pec ha reso meno frequente la notifica a mezzo del servizio postale. Ma non tutti i soggetti sono muniti di una pec o ne hanno una funzionante, sicché talvolta gli atti giudiziari o di altro tipo vengono trasmessi con una notifica a mezzo posta. Il che può avvenire per il tramite di ufficiali giudiziari o altri soggetti autorizzati o con la notifica in proprio a mezzo posta degli avvocati. Le problematiche di tali notifiche sono plurime: quando vi è il perfezionamento di tali notifiche? Come si prova l’intervenuta notificazione? Come si può contestare quanto indicato nell’avviso?

Notifica a mezzo posta
Notifica a mezzo posta

Notifica a mezzo posta: legge 20 novembre 1986 n. 890

La Legge 20 novembre 1986 n. 890 sulla notifica a mezzo posta contiene la disciplina di una tale notificazione.

Anzitutto, tale notifica a mezzo del servizio postale, può essere utilizzata dagli avvocati che fanno la notifica in proprio e anche dagli ufficiali giudiziari.

Quanto a questi ultimi, l’art. 1 di tale legge sulla notifica in proprio prevede che “in materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente”.

La prova della notificazione è contenuta nell’avviso di ricevimento che viene completato da chi cura la notifica a mezzo posta al momento della consegna del plico. L’art 4 della predetta legge indica infatti che “L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione, fermi restando gli effetti di quest'ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni.

I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, da quanto attestato sull'avviso medesimo dal punto di accettazione dell'operatore postale che lo restituisce”.

Notificazione postale: la compilazione dell’avviso di ricevimento.

L’art. 7 della legge 20 novembre 1986 n. 890 sulla notifica a mezzo posta indica come tale notifica debba essere eseguita e annotata nell’avviso di ricevimento.

In particolare, si prevede che “1. l'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito. 2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario”.

Chi riceve la notifica a mezzo posta del plico è tenuta a sottoscrivere la ricevuta a conferma dell’intervenuta consegna. L’art. 7 della legge in commento, infatti, prevede che “3. L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo. Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”.

Questo è uno degli aspetti più problematici perché non sempre l’avviso di ricevimento è compilato in modo completo, con l’indicazione di tutti questi aspetti: ci torneremo successivamente analizzando una recente sentenza di Cassazione.

Da ultimo, l’art. 7 sulla notifica a mezzo posta indica cosa avviene in caso di rifiuto a ricevere l’atto: “4. Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'operatore postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità, appone la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo o da incapacità fisica alla sottoscrizione”.

L’art. 8 della legge in commento sulla notifica a mezzo posta, indica poi cosa avviene quando non si trovi nessun soggetto abilitato a ricevere la notificazione: in particolare, “se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica presso il punto di deposito più vicino al destinatario”. La medesima disposizione precisa poi che “4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda”.

Notifica a mezzo posta perfezionamento: nella notificazione postale la notificazione si ha per eseguita il giorno in cui il plico viene ritirato e, per il notificante, comunque decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata con la quale si informa il destinatario del tentativo di notifica e dell’intervenuto deposito.

Notifica a mezzo posta querela di falso

Molto spesso possono sorgere contestazioni sulla regolarità della notifica a mezzo posta.

Nel caso di notifica a mezzo posta effettuata dall’ufficiale giudiziario o dall’avvocato, la consegna materiale del plico in notificazione è effettuata, come detto, dal servizio postale.

Con una certa frequenza le indicazioni presenti nella cartolina non sono precise: ad esempio non è indicato il soggetto che riceve l’atto, se sia il destinatario o altro soggetto abilitato, se siano stati fatti gli avvisi previsti, ecc.

Nella notificazione a mezzo posta le attestazioni presenti nell’avviso fanno però fede fino a querela di falso. Cass. 22058/2019 indica, ad esempio, che “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza della citata L. n. 890 del 1982, art. 1, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso" (Cass. 22058/2019 su notifica aa mezzo posta).

Anche la recente sentenza Cassazione 28 ottobre 2021, n. 30485 sottolinea che “l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi della citata L. n. 890 del 1982, art. 1, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza.

Ciò vale non solo se l'atto sia stato consegnato a persona indicata come il destinatario dell'atto ma anche laddove l'atto sia stato consegnato, nel caso di notifica a persona giuridica, a incaricato della ricezione degli atti (la terza possibilità, della notifica al portiere dello stabile, ai sensi dell'art. 145 c.p.c. o della L. n. 890 del 1982, art. 7, in caso di notificazione a mezzo servizio postale, qui non rileva)” (Cassazione 28 ottobre 2021, n. 30485 su notifica a mezzo posta).

Notifiche tramite servizio postale: firma e grafia illeggibile

Una delle problematiche che può capitale nella notifica a mezzo posta è quella che il soggetto che riceve l’atto apponga una firma con grafia illeggibile.

Come può dirsi chi ha ricevuto l’atto?

Sul punto le Sezioni Unite nella sentenza n. 9962/2010 hanno indicato a proposito della notificazione a mezzo posta che “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c.” (Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 9962/2010 su notifica a mezzo posta).

Come detto, purtroppo con frequenza gli avvisi di ricevimento sono incompleti: la giurisprudenza sembra orientata a evitare che la mancanza di un mero formalismo possa consentire di ritenere non valida la notifica a mezzo posta.

Anche la recente sentenza Cassazione 28 ottobre 2021, n. 30485 indica che “la querela di falso deve considerarsi l'unico strumento idoneo ad interrompere, attraverso la dimostrazione che la sottoscrizione riportata nel suddetto avviso di ricevimento non era propria del legale rappresentante della società o di altro delegato, il legame fra consegnatario dell'atto e destinatario della notifica, soprattutto nel caso di apposizione della sottoscrizione nello spazio riservato al "destinatario o a persona da lui delegata" (tale dovendo ritenersi riferita l'espressione "ricevente"), in difetto di alcuna annotazione, per quanto emerso, riferita ad un'eventuale notifica in mani di persona diversa dal destinatario, rilevando il principio generale in base al quale, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento con grafia illeggibile e non risulti, per non esserne stata indicata la qualità sull'avviso di ricevimento, che il consegnatario sia stato persona diversa dal destinatario, deve presumersi, fino a querela di falso, che la consegna sia stata effettuata nelle mani del destinatario, non rilevando che sull'avviso di ricevimento non sia stata barrata l'apposita cartella(Cassazione 28 ottobre 2021, n. 30485 su notifica a mezzo posta).

Notifica a mezzo posta perfezionamento

Quando l’atto per il quale sia in corso la notifica a mezzo posta venga ricevuto, la notifica si ha per eseguita in quella data.

Quando, invece, l’atto venga messo in deposito per l’assenza di persone abilitate a riceverlo, ai sensi dell’art. 8 della legge 20 novembre 1986 n. 890 la notificazione postale si ha per eseguita il giorno in cui il plico viene ritirato e, per il notificante, comunque decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata con la quale si informa il destinatario del tentativo di notifica e dell’intervenuto deposito. Infatti, tale disposizione: da un lato prevede che, una volta messo in deposito il plico, sia necessario anche dare avviso al destinatario, precisando nella comunicazione anche che “la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata” e dall’altro prevede che “la notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4”.

Come noto, peraltro, sempre in merito al perfezionamento della notifica a mezzo posta, occorre distinguere gli effetti per il notificante da quelli per il destinatario.

Con sentenza della Corte Costituzionale 26 novembre 2002 n. 477, sulla notifica a mezzo posta, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, il combinato disposto dell’art. 149 del codice di procedura civile e dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

Peraltro tale principio, per il quale il perfezionamento della notifica a mezzo posta per il notificante si ha per eseguita con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, si applica anche alla notifica a mezzo posta eseguita dal difensore in proprio. Cass. 30 luglio 2009, n. 17748 ha infatti indicato che “in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il principio, derivante dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 della legge n. 53 del 1994, essendo irrilevante la diversità soggettiva dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato” (Cass. 30 luglio 2009, n. 17748 su notifica a mezzo posta perfezionamento). Tali indicazioni, peraltro, non fanno venir meno la necessità, per la regolarità della notifica a mezzo posta, che siano correttamente eseguite anche le fasi successive alla consegna del plico per la spedizione.

Da tale profilo, per provare il regolare perfezionamento di una notifica eseguita a mezzo posta non solo è necessario produrre l’avviso di ricevimento ma anche l’avviso di intervenuto deposito.

Su tale questione relativa alla notifica a mezzo posta Cass. 17 ottobre 2019, n. 26287 ha indicato che, per fornire la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta, è necessario produrre sia l’avviso di ricevimento che la comunicazione di avvenuto deposito: “ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario a mezzo del servizio postale occorre la produzione dell'avviso di ricevimento nonché, nel caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario, della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) del plico presso l'ufficio postale. Tuttavia, qualora il destinatario o persona da lui delegata ritirino il piego presso l'ufficio postale, tale attività implica la sanatoria, per raggiungimento dello scopo, degli eventuali vizi o dell'incompletezza del procedimento di notificazione, che si ha per perfezionato a tale data” (Cass. 17 ottobre 2019, n. 26287 su notifica a mezzo posta perfezionamento).

Cass. Sez. Un. 15 aprile 2021, n. 10012, più recentemente, ha confermato che per il perfezionamento della notifica a mezzo posta non è sufficiente l’invio dell’avviso ma è necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.): “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass. Sez. Un. 15 aprile 2021, n. 10012 su notifica a mezzo posta perfezionamento).

Di Marco Ticozzi

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Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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