22 novembre 2022
Fallimento interruzione processo: Sezioni Unite Cassazione 7 maggio 2021, n. 12154 si è pronunciata sul termine della riassunzione della causa per la quale vi sia stata interruzione per fallimento.
La questione affrontata da Cass. Sezioni Unite 7 maggio 2021, n. 12154, presente in pdf, deriva dalla presenza di disposizioni apparentemente in conflitto come l’art. 43, comma 3 L.Fall. e gli artt. 300 e 305 cpc: da quale momento decorre il termine per la riassunzione? Dal fallimento o dalla sua dichiarazione? La comunicazione ex art 92 L.Fall. ai creditori dell’intervenuto fallimento vale a tal fine?
Fallimento, interruzione processo e termine per la riassunzione: come noto, se da un lato il fallimento determina automaticamente l’interruzione del processo, dall’altro il codice di procedura concede un termine per la riassunzione che decorre dalla interruzione che consegue generalmente alla dichiarazione in udienza o alla notifica.
Ecco la sentenza Cassazione Sezioni Unite 7 maggio 2021, n. 12154, presente in pdf tra gli allegati.
Fallimento interruzione processo: Cassazione Sezioni Unite 7 maggio 2021, n. 12154
Il caso esaminato da Cassazione Sezioni Unite 7 maggio 2021, n. 12154 a proposito di fallimento, interruzione processo e termine per la riassunzione era il seguente: “la questione detta dunque l'interrogativo circa la possibilità o meno di considerare conosciuto il fallimento di (OMISSIS), in capo alla banca, per aver essa ricevuto in proprio dal curatore l'avviso destinato ai creditori, cui è seguita la relativa insinuazione al passivo; ove il dies a quo per la riassunzione, ai citati fini, possa dirsi integrato dal primo evento (la comunicazione ricevuta dalla parte e su iniziativa del curatore il 3 maggio 2014) ovvero dal secondo (l'atto di partecipazione al concorso fallimentare e quale creditore ad opera della stessa banca il 10 giugno 2014) o comunque dal coordinamento di entrambi, il termine semestrale dell'art. 305 c.p.c. non potrebbe dirsi rispettato, derivandone la tardività della riassunzione, nel senso considerato, estrinsecata mediante il deposito del ricorso solo in data 29 aprile 2015; se invece si ritiene che il giudice del merito avrebbe dovuto individuare nell'emissione della dichiarazione dell'interruzione del processo (avvenuta all'udienza del 9 dicembre 2014, dunque ivi conosciuta ex art. 176 c.p.c., comma 2) il dies a quo del termine semestrale per la riassunzione del giudizio, attuata con il menzionato deposito del ricorso, l'estinzione non sarebbe dovuta essere dichiarata; queste Sezioni Unite ritengono condivisibile il secondo assunto, in accoglimento del primo motivo di ricorso” (Cass. Sezioni Unite 7 maggio 2021, n. 12154 su fallimento, interruzione processo e termine per la riassunzione)
Fallimento interruzione processo Sezioni Unite: il principio di diritto affermato da cassazione 12154 del 2021
Nella sentenza Cassazione Sezioni Unite 7 maggio 2021, n. 12154 su fallimento, interruzione processo e termine per la riassunzione il principio di diritto affermato è il seguente: “l'inidoneità della comunicazione L.Fall., ex art. 92 dell'avviso al creditore (tanto più se personalmente attinto dall'atto) e non contenente uno specifico riferimento al processo in cui era parte il fallito, a costituire dies a quo per la riassunzione del medesimo, integrando il relativo termine, invece, la dichiarazione giudiziale d'interruzione pronunciata in udienza e, nella fattispecie, risultando tempestivo l'atto di riassunzione; la conclusione viene dunque assunta sulla base del principio, reso a soluzione del contrasto dedotto con l'ordinanza di questa Corte n. 21961/2020 e ritenuto coerente con l'auspicio ivi formulato di una prognosi affidabile per le conseguenze della condotta processuale di ciascuna parte, per cui: "in caso di apertura del fallimento, ferma l'automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi della L.Fall., art. 43, comma 3, il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi della L.Fall., artt. 52 e 93 per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176 c.p.c., comma 2, va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata - ai predetti fini - anche dall'ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d'ufficio, allorchè gli risulti, in qualunque modo, l'avvenuta dichiarazione di fallimento medesima” (Cassazione Sezioni Unite 7 maggio 2021, n. 12154 su fallimento, interruzione processo e termine per la riassunzione).
Fallimento interruzione processo e termine di riassunzione: art 300 cpc e art 43 L.Fall. per Cassazione Sezioni Unite 7 maggio 2021, n. 12154
La sentenza Cassazione Sezioni Unite 7 maggio 2021, n. 12154 su fallimento, interruzione processo e termine per la riassunzione ha una motivazione molto articolata.
Ci limitiamo a ripercorrere solo alcuni passi.
Anzitutto la sentenza si sofferma sull’analisi delle diverse fattispecie evidenziando che “dal confronto della disciplina interruttiva, non automatica, del processo per morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace per ragioni diverse dal fallimento, secondo la regolazione dell'art. 300 c.p.c. ai commi 1, 2 e 4, rispetto all'interruzione automatica, come avviene con il fallimento, si ricava peraltro che, nella prima, ricorre un tradizionale rigore, trattandosi di atti che hanno effetti costitutivi e si pongono all'interno della fattispecie interruttiva, tendenzialmente escludendo la rilevanza di atti diversi da quelli tipici, così che la dichiarazione di volontà e non di scienza, resa in udienza o notificata, deve essere certa, esprimendo la volontà che il giudizio sia interrotto; nella seconda vicenda, invece, per i casi di interruzione ipso jure, le forme di produzione della conoscenza dell'evento interruttivo, in capo alla parte interessata a riassumere o proseguire il giudizio, non risultano, in generale, predeterminate dalla legge processuale e si pongono all'esterno degli elementi costitutivi della fattispecie interruttiva, esse non avendo natura negoziale, bensì risolvendosi in atti partecipativi, i quali, non determinando ex se l'effetto interruttivo, solo consentono di individuare il dies a quo del termine perentorio di riassunzione o prosecuzione del giudizio” (Cassazione Sezioni Unite 7 maggio 2021, n. 12154 su fallimento, interruzione processo e termine per la riassunzione).
Fallimento interruzione processo: la motivazione di Cassazione Sezioni Unite 7 maggio 2021, n. 12154
La sentenza Cassazione Sezioni Unite 7 maggio 2021, n. 12154 su fallimento, interruzione processo e termine per la riassunzione, dopo aver ripercorso una serie di orientamenti diversi, evidenzia che “un peculiare aspetto più volte affermato nel sopra menzionato indirizzo (sin da Cass. 5288/2017, 5289/2017, 5290/2017) è dunque che, "intervenuto il fallimento, l'interruzione è sottratta all'ordinario regime dettato in materia dall'art. 300 c.p.c. (è, cioè, automatica e deve essere dichiarata dal giudice non appena sia venuto a conoscenza dall'evento), ma non anche nel senso che la parte non fallita è tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del curatore indipendentemente dal fatto che l'interruzione sia stata o meno dichiarata" (conf. Cass. 4519/2018, 7547/2018, 4795/2020); la prima affermazione bilancia e concretizza l'apparente rigidità della seconda, mettendo in evidenza che proprio la specialità del fatto extraprocessuale (la dichiarazione di fallimento di una delle parti) è assunta dal legislatore come uno spartiacque talmente strategico, nell'assicurazione di inutilità e dunque di improduttività di conseguenze agli atti processuali ciononostante compiuti nel processo per ciò stesso interrotto, da presupporre che esso operi a prescindere dalla mera iniziativa di una parte, ricadendo dunque anche sullo stesso giudice del processo un dovere di cooperazione alla fissazione, come visto, di una celere stabilità delle relative sorti, mediante un suo atto di natura dichiarativa che provochi altresì l'inizio della decorrenza del termine per riassumere o proseguire da chi vi abbia interesse e legittimazione; si tratta di uno sviluppo colto da Cass. 9016/2018 ove si è detto che il decorso dei termini previsti dall'art. 305 c.p.c. ai fini della declaratoria di estinzione presuppone, rispetto alla parte contrapposta a quella colpita dall'evento interruttivo, "non solo la conoscenza in forma legale del medesimo evento, ma anche una situazione di quiescenza del processo, che si verifica per effetto della formale constatazione da parte del giudice istruttore dell'avvenuta interruzione automatica della lite, comunque essa sia stata conosciuta"; e così Cass. 10696/2019 ha ulteriormente specificato che "non v'è nessun onere di riassunzione prima della formale dichiarazione di interruzione” (Cassazione Sezioni Unite 7 maggio 2021, n. 12154 su fallimento, interruzione processo e termine per la riassunzione).
Le conclusioni di Cassazione Sezioni Unite 7 maggio 2021, n. 12154 su fallimento interruzione del processo e termine di riassunzione
Proprio in relazione agli apsetti ora richiamati, Cassazione Sezioni Unite 7 maggio 2021, n. 12154 su fallimento, interruzione processo e termine per la riassunzione conclude nel senso che ora riportiamo, affermando in seguito il principio di diritto sopra richiamato: “se invero il dies a quo per la decorrenza del termine di cui all'art. 305 c.p.c. viene fatto coincidere con la produzione della conoscenza dell'evento interruttivo, secondo una forma legale che implica la dichiarazione giudiziale - la sola, come visto, a connettere al di fuori di dispute sulla fidefacienza tanto causa d'interruzione quanto singolo processo su cui essa incide - e si realizza mediante la successiva (facoltativa) notificazione della parte costituita (con atto del suo difensore) proprio al curatore fallimentare (di persona), il dubbio sulla svolgibilità di un'analoga attività di comunicazione dello stesso ufficio giudiziario non risiede nella veste di parte, non ancora assunta dal curatore nel processo interrotto; si tratta, infatti, di una forma di produzione della conoscenza che, oltre a distanziarsi dalle connotazioni più indulgenti all'effettualità assunte dagli indirizzi che si intende superare, condivide con l'iniziativa della parte interessata (che continuerà a potervi adempiere, se ritiene) la natura di fattispecie meno extraprocessuale, in questa accezione, perchè pur sempre originante dalla constatazione del fallimento assunta in primo luogo dal giudice del processo interrotto e dunque volta a veicolare una sua pronuncia, per quanto meramente dichiarativa” (Cassazione Sezioni Unite 7 maggio 2021, n. 12154 su fallimento, interruzione processo e termine per la riassunzione).
Fallimento e termine per riassunzione processo interrotto: conclusioni su Cassazione Sezioni Unite 7 maggio 2021, n. 12154
Cassazione Sezioni Unite 7 maggio 2021, n. 12154, in modo molto articolato e non sempre lineare, cerca di rendere compatibili le disposizioni fallimentari con quelle di procedura e, per quel che qui interessa, conferma come sia possibile riassumere il processo interrotto rispettando il termine previsto, che decorre dall’interruzione del processo e non dal fallimento.
Cassazione Sezioni Unite 7 maggio 2021, n. 12154 ritiene poi -ci pare del tutto correttamente- non sovrapponibile la comunicazione ex art 92 L.Fall. con la comunicazione di cui all’art. 300 cpc: con la conseguenza che non è possibile ritenere la parte decaduta dalla possibilità di riassumere il processo facendo valere il decorso del termine partendo da quella comunicazione.
di Marco Ticozzi
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