Art 1956 cc
Art 1956 cc: spiegazione, definizione del codice civile e giurisprudenza.
Analizziamo
la definizione dell’art 1956 cc e la sua spiegazione. L’autorizzazione è sempre
necessaria? Può essere anche tacita e successiva?

Art 1956 cc: liberazione del fideiussore per obbligazione futura
Partiamo
anzitutto dal dato letterale e, dunque, dalla definizione e spiegazione contenuta nel codice civile.
L’art
1956 cc prevede che “il fideiussore per
un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale
autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che
le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere
notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Non è valida la preventiva rinuncia
del fideiussore ad avvalersi della liberazione”.
Art
1956 cc spiegazione: la previsione
di cui all’art 1956 cc, come è evidente, è rivolta a evitare che il creditore,
potendo fare affidamento sulla solvibilità del fideiussore, continui a fare
credito al debitore pur essendo presente una situazione che poteva far ritenere
che difficilmente il debitore sarebbe stato in grado di pagare il debito.
Chiaramente una tale situazione penalizzerebbe il fideiussore che, pagando il
creditore, poi si troverebbe con le medesime difficoltà di riscuotere il
debito.
1956 cc: il secondo comma dell’articolo
Il
secondo comma della previsione in esame, che esclude la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione,
è stato aggiunto dall'art 10, L. 17.2.1992, n. 154.
Il
divieto di preventiva rinuncia vale solo per le fideiussioni per obbligazione
futura concluse successivamente all’entrata in vigore della novella (le
innovazioni operano, ai sensi dell’ art. 11, decorsi 120 giorni dall'entrata in
vigore della legge). Indicazione conferma anche dalla giurisprudenza sull’art
1956 cc, essendosi indicato che la disposizione non si può applicare a quelle
fideiussioni per le quali, al momento di entrata in vigore della norma, il
fideiussore non avesse ancora adempiuto la propria obbligazione (C. 6258/2002).
Art 1956 cc: commento alla liberazione del fideiussore per obbligazione futura
Anzitutto,
l’art 1956 in esame si applica laddove sia presente in punto di fatto una
situazione per la quale le condizioni
patrimoniali del debitore siano divenute tali da rendere notevolmente più
difficile il soddisfacimento del credito. Come anticipato, ciò rileva perché tale
situazione rende più difficile la surrogazione o
il regresso del fideiussore e sarebbe contrario a buona fede consentire al
creditore di continuare a fare credito facendosi forza della garanzia pur
quando sia evidente che il debitore principale non è più in grado di adempiere.
La previsione di cui all’art. 1956 cc si limita a indicare
che è necessaria l’autorizzazione del fideiussore laddove si voglia fare
credito e nel contempo “le condizioni
patrimoniali [del debitore] erano divenute tali da rendere notevolmente più
difficile il soddisfacimento del credito”. La previsione non richiede che il debitore
sia insolvente: è appunto sufficiente un peggioramento delle originarie
condizioni patrimoniali del debitore tale da rendere più difficile l’incasso
del credito.
La
giurisprudenza ha precisato poi che, per potersi applicare l’art 1956 cc, sono
necessari due requisiti: il requisito
oggettivo, che consiste nella concessione di un nuovo finanziamento, e quello soggettivo, della consapevolezza del creditore
del mutamento delle condizioni economiche del debitore.
Cass 23
maggio 2005, n. 10870 ha in particolare evidenziato, in merito all’art 1956 cc,
che “in tema di fidejussione per
obbligazioni future, per l'applicazione dell'art. 1956 c.c. (a mente
del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo
nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche,
conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il requisito oggettivo della
concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle
condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della
garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del
mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle
esistenti all'atto della costituzione del rapporto. A tal fine, è onere della
parte che la invoca provare gli elementi della fattispecie normativa di cui al
predetto art. 1956 c.c., mentre vanno ricomprese nell'ambito delle
semplici deduzioni difensive le osservazioni della controparte che si limitano
a sostenere l'inesistenza di tali fatti. (Fattispecie antecedente alla legge
n. 154 del 1992)” (Cass 23 maggio 2005, n. 10870 su art 1956 cc).
1956 cc: fideiussore socio o amministratore della società
Capita
con frequenza che il fideiussore sia al contempo socio o addirittura amministratore della società.
In
tale contesto la giurisprudenza valorizza il dato di fatto per il quale tali
soggetti sono informati delle attività sociali. Il socio, infatti, ha il
diritto di informarsi dell'attività sociale , mediante l'ispezione dei libri
social e l'esame dello stato patrimoniale: addirittura in sede di assemblea
approva il bilancio.
In
un tale contesto la Cassazione ha indicato che è legittima la presunzione che
il fideiussore era in realtà al corrente della situazione economica della
società. Cass. 3 agosto 1995, n. 8486 ha infatti indicato che “tra i diritti del socio di una società di
capitali vi è quello di informarsi dell'attività sociale, mediante l'ispezione
dei libri sociali (art. 2422 c.c.) e l'esame dello stato patrimoniale (art.
2424 c.c.). Pertanto, nel caso in cui il fideiussore per obbligazione futura,
che cumula la duplice qualità di socio e di garante della società debitrice
principale, chiede di essere liberato dalle sue obbligazioni nei confronti del
creditore, ai sensi dell'art. 1956 c.c., è legittima la presunzione
operata dal giudice di merito che rigetti tale richiesta basando il proprio
accertamento sulla presunzione che il fideiussore era al corrente della
situazione economica della società ed avrebbe potuto intervenire per impedire
eventi pregiudizievoli a sé ed alla società” (Cass. 3 agosto 1995, n. 8486
su art 1956 cc).
Quando
poi il fideiussore sia anche amministratore
è chiaro che l’autorizzazione di cui all’art 1956 cc sia implicita: la
richiesta di finanziamento proveniente dal debitore è formulata dal legale
rappresentante che è al contempo fideiussore
Forma dell’autorizzazione del fideiussore e comportamento concludente
Recentemente,
la giurisprudenza ha indicato che l’autorizzazione
del fideiussore ai sensi dell’art 1956 cc possa anche non essere espressa,
potendo risultare anche da comportamenti
concludenti.
Cass.
5 ottobre 2021, n. 26947, infatti, ha precisato che la specifica
autorizzazione di cui all’art 1956 cc “secondo
l'orientamento costantemente seguito non deve per legge rivestire una forma
particolare; e neanche essere manifestato a mezzo di peculiari formule (il
ricorrente, del resto, neppure contesta questi aspetti).
Secondo le pronunce emesse, anzi,
l'atto autorizzativo può anche risultare in modo implicito (bensì univoco) dal
comportamento tenuto dal fideiussore, ove nel concreto ricorrano determinate
condizioni: dunque, l'autorizzazione può risultare rilasciata pure per il
mezzo, come si usa dire, di comportamenti concludenti” (Cass. 5 ottobre
2021, n. 26947 su art 1956 cc).
Le
ragioni di tale impostazione risiedono nel fatto che “la protezione accordata dalla norma dell'art.
1956 c.c. al fideiussore deve rispondere a una situazione di oggettiva
esigenza di quest'ultimo (di permanente sua estraneità rispetto ai reali
termini dello svolgimento del rapporto garantito, cioè), senza spingersi oltre
o in altre direzioni” (Cass. 5
ottobre 2021, n. 26947 su art 1956 cc).
L'autorizzazione di cui all'art 1956 cc può essere successiva e valere come ratifica?
Quanto
appena osservato circa la libertà di forme dell’autorizzazione del fideiussore
prevista dall’art. 1956 cc, si lega alla questione della possibile ratifica da parte del medesimo fideiussore
contenuta in un comportamento successivo.
Sempre
Cass. 5 ottobre 2021, n. 26947 sull’art 1956 cc evidenzia che “di fronte al complesso di osservazioni sin
qui svolte, non vale obiettare che, nel caso in esame, la speciale
autorizzazione è stata rilasciata dal fideiussore non già prima della
concessione di "nuovo credito" (evento verificatosi tra il 1998 e il
1999), bensì dopo di questa (le offerte di ipoteca collocandosi nel corso del
2000).
Nella prospettiva in cui questa
Corte prende in considerazione la normativa dettata nell'art 1956 c.c., la
disciplina della "speciale autorizzazione" comporta sì obblighi di
buona fede oggettiva a carico della Banca (di informazione, in sostanza, con
annesso onere di richiesta; cfr. sopra, parte iniziale del n. 10), ma ciò pur
sempre avviene - lo si è ampiamente visto nel corso del precedente n. 11 (parte
finale) - per il soddisfacimento di un interesse puramente personale del
fideiussore. Si tratta, cioè, di un interesse che ha tratto solamente privato.
Ora, in una simile prospettiva non
compaiono ragioni oggettive atte a escludere che la "speciale
autorizzazione" prevista dall'art 1956 c.c. non possa anche
essere postuma, nei termini propri della ratifica del comportamento nel
concreto tenuto dalla Banca: a condizione, naturalmente, che emerga nitida in
proposito la volontà del fideiussore che sia a conoscenza delle effettive
connotazioni del rapporto intercorso tra il creditore garantito e il debitore
principale (secondo quanto non contestato, si è visto, nella fattispecie qui
concretamente esaminata)” (Cass. 5 ottobre 2021, n. 26947 su art 1956
cc).
di
Marco Ticozzi