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Art 1956 cc

24 febbraio 2023

Art 1956 cc: spiegazione, definizione del codice civile e giurisprudenza. Analizziamo la definizione dell’art 1956 cc e la sua spiegazione. L’autorizzazione è sempre necessaria? Può essere anche tacita e successiva?

Art 1956 cc
Autorizzazione del fideiussore

Art 1956 cc: liberazione del fideiussore per obbligazione futura

Partiamo anzitutto dal dato letterale e, dunque, dalla definizione e spiegazione contenuta nel codice civile.

L’art 1956 cc prevede che “il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.

Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione”.

Art 1956 cc spiegazione: la previsione di cui all’art 1956 cc, come è evidente, è rivolta a evitare che il creditore, potendo fare affidamento sulla solvibilità del fideiussore, continui a fare credito al debitore pur essendo presente una situazione che poteva far ritenere che difficilmente il debitore sarebbe stato in grado di pagare il debito. Chiaramente una tale situazione penalizzerebbe il fideiussore che, pagando il creditore, poi si troverebbe con le medesime difficoltà di riscuotere il debito.

1956 cc: il secondo comma dell’articolo

Il secondo comma della previsione in esame, che esclude la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione, è stato aggiunto dall'art 10, L. 17.2.1992, n. 154.

Il divieto di preventiva rinuncia vale solo per le fideiussioni per obbligazione futura concluse successivamente all’entrata in vigore della novella (le innovazioni operano, ai sensi dell’ art. 11, decorsi 120 giorni dall'entrata in vigore della legge). Indicazione conferma anche dalla giurisprudenza sull’art 1956 cc, essendosi indicato che la disposizione non si può applicare a quelle fideiussioni per le quali, al momento di entrata in vigore della norma, il fideiussore non avesse ancora adempiuto la propria obbligazione (C. 6258/2002).

Art 1956 cc: commento alla liberazione del fideiussore per obbligazione futura

Anzitutto, l’art 1956 in esame si applica laddove sia presente in punto di fatto una situazione per la quale le condizioni patrimoniali del debitore siano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Come anticipato, ciò rileva perché tale situazione rende più difficile la surrogazione o il regresso del fideiussore e sarebbe contrario a buona fede consentire al creditore di continuare a fare credito facendosi forza della garanzia pur quando sia evidente che il debitore principale non è più in grado di adempiere.

La previsione di cui all’art. 1956 cc si limita a indicare che è necessaria l’autorizzazione del fideiussore laddove si voglia fare credito e nel contempo “le condizioni patrimoniali [del debitore] erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”. La previsione non richiede che il debitore sia insolvente: è appunto sufficiente un peggioramento delle originarie condizioni patrimoniali del debitore tale da rendere più difficile l’incasso del credito.

La giurisprudenza ha precisato poi che, per potersi applicare l’art 1956 cc, sono necessari due requisiti: il requisito oggettivo, che consiste nella concessione di un nuovo finanziamento, e quello soggettivo, della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore.

Cass 23 maggio 2005, n. 10870 ha in particolare evidenziato, in merito all’art 1956 cc, che “in tema di fidejussione per obbligazioni future, per l'applicazione dell'art. 1956 c.c. (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto. A tal fine, è onere della parte che la invoca provare gli elementi della fattispecie normativa di cui al predetto art. 1956 c.c., mentre vanno ricomprese nell'ambito delle semplici deduzioni difensive le osservazioni della controparte che si limitano a sostenere l'inesistenza di tali fatti. (Fattispecie antecedente alla legge n. 154 del 1992)” (Cass 23 maggio 2005, n. 10870 su art 1956 cc).

1956 cc: fideiussore socio o amministratore della società

Capita con frequenza che il fideiussore sia al contempo socio o addirittura amministratore della società.

In tale contesto la giurisprudenza valorizza il dato di fatto per il quale tali soggetti sono informati delle attività sociali. Il socio, infatti, ha il diritto di informarsi dell'attività sociale , mediante l'ispezione dei libri social e l'esame dello stato patrimoniale: addirittura in sede di assemblea approva il bilancio.

In un tale contesto la Cassazione ha indicato che è legittima la presunzione che il fideiussore era in realtà al corrente della situazione economica della società. Cass. 3 agosto 1995, n. 8486 ha infatti indicato che “tra i diritti del socio di una società di capitali vi è quello di informarsi dell'attività sociale, mediante l'ispezione dei libri sociali (art. 2422 c.c.) e l'esame dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.). Pertanto, nel caso in cui il fideiussore per obbligazione futura, che cumula la duplice qualità di socio e di garante della società debitrice principale, chiede di essere liberato dalle sue obbligazioni nei confronti del creditore, ai sensi dell'art. 1956 c.c., è legittima la presunzione operata dal giudice di merito che rigetti tale richiesta basando il proprio accertamento sulla presunzione che il fideiussore era al corrente della situazione economica della società ed avrebbe potuto intervenire per impedire eventi pregiudizievoli a sé ed alla società” (Cass. 3 agosto 1995, n. 8486 su art 1956 cc).

Quando poi il fideiussore sia anche amministratore è chiaro che l’autorizzazione di cui all’art 1956 cc sia implicita: la richiesta di finanziamento proveniente dal debitore è formulata dal legale rappresentante che è al contempo fideiussore

Forma dell’autorizzazione del fideiussore e comportamento concludente

Recentemente, la giurisprudenza ha indicato che l’autorizzazione del fideiussore ai sensi dell’art 1956 cc possa anche non essere espressa, potendo risultare anche da comportamenti concludenti.

Cass. 5 ottobre 2021, n. 26947, infatti, ha precisato che la specifica autorizzazione di cui all’art 1956 cc “secondo l'orientamento costantemente seguito non deve per legge rivestire una forma particolare; e neanche essere manifestato a mezzo di peculiari formule (il ricorrente, del resto, neppure contesta questi aspetti).

Secondo le pronunce emesse, anzi, l'atto autorizzativo può anche risultare in modo implicito (bensì univoco) dal comportamento tenuto dal fideiussore, ove nel concreto ricorrano determinate condizioni: dunque, l'autorizzazione può risultare rilasciata pure per il mezzo, come si usa dire, di comportamenti concludenti” (Cass. 5 ottobre 2021, n. 26947 su art 1956 cc).

Le ragioni di tale impostazione risiedono nel fatto che “la protezione accordata dalla norma dell'art. 1956 c.c. al fideiussore deve rispondere a una situazione di oggettiva esigenza di quest'ultimo (di permanente sua estraneità rispetto ai reali termini dello svolgimento del rapporto garantito, cioè), senza spingersi oltre o in altre direzioni (Cass. 5 ottobre 2021, n. 26947 su art 1956 cc).

L'autorizzazione di cui all'art 1956 cc può essere successiva e valere come ratifica?

Quanto appena osservato circa la libertà di forme dell’autorizzazione del fideiussore prevista dall’art. 1956 cc, si lega alla questione della possibile ratifica da parte del medesimo fideiussore contenuta in un comportamento successivo.

Sempre Cass. 5 ottobre 2021, n. 26947 sull’art 1956 cc evidenzia che “di fronte al complesso di osservazioni sin qui svolte, non vale obiettare che, nel caso in esame, la speciale autorizzazione è stata rilasciata dal fideiussore non già prima della concessione di "nuovo credito" (evento verificatosi tra il 1998 e il 1999), bensì dopo di questa (le offerte di ipoteca collocandosi nel corso del 2000).

Nella prospettiva in cui questa Corte prende in considerazione la normativa dettata nell'art 1956 c.c., la disciplina della "speciale autorizzazione" comporta sì obblighi di buona fede oggettiva a carico della Banca (di informazione, in sostanza, con annesso onere di richiesta; cfr. sopra, parte iniziale del n. 10), ma ciò pur sempre avviene - lo si è ampiamente visto nel corso del precedente n. 11 (parte finale) - per il soddisfacimento di un interesse puramente personale del fideiussore. Si tratta, cioè, di un interesse che ha tratto solamente privato.

Ora, in una simile prospettiva non compaiono ragioni oggettive atte a escludere che la "speciale autorizzazione" prevista dall'art 1956 c.c. non possa anche essere postuma, nei termini propri della ratifica del comportamento nel concreto tenuto dalla Banca: a condizione, naturalmente, che emerga nitida in proposito la volontà del fideiussore che sia a conoscenza delle effettive connotazioni del rapporto intercorso tra il creditore garantito e il debitore principale (secondo quanto non contestato, si è visto, nella fattispecie qui concretamente esaminata)” (Cass. 5 ottobre 2021, n. 26947 su art 1956 cc).

di Marco Ticozzi

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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