27 gennaio 2025
Quando l’agenzia immobiliare non ha diritto alla provvigione? Esistono diversi motivi per contestare la provvigione richiesta da un’agenzia immobiliare, soprattutto se questa non ha svolto correttamente la sua attività di mediazione o non ha i requisiti legali, come l’iscrizione alla Camera di Commercio. La giurisprudenza stabilisce che il diritto alla provvigione sorge solo quando l’agenzia ha messo in relazione le parti e contribuito in modo causale alla conclusione dell’affare. In alcuni casi, come la provvigione per la sola visita, il diritto al compenso può essere controverso: è necessario che la visita rappresenti un elemento determinante per la conclusione del contratto. Tuttavia, l’eventuale firma di un foglio visita può creare un collegamento tra l’attività dell’agenzia e l’accordo raggiunto. Per quanto riguarda il pagamento dell’agenzia immobiliare prima del rogito, esso può essere richiesto solo se specificamente previsto dal contratto o se l’attività del mediatore ha già generato un accordo vincolante, come un compromesso. La questione su quando si paga l’agenzia immobiliare al compromesso o al rogito dipende dalle clausole contrattuali: in assenza di accordi specifici, il diritto alla provvigione sorge al momento in cui si concretizza l’attività caratteristica della mediazione. Infine, nei casi di mediazione e provvigione per affare non concluso, la giurisprudenza chiarisce che il compenso non è dovuto se non vi è un’effettiva relazione causale tra l’attività del mediatore e l’accordo mancato. Questo aspetto rientra spesso nelle contestazioni relative alla provvigione dell’agenzia immobiliare, che possono includere anche richieste eccessive o inadempienze da parte del mediatore.

Contestazione provvigione agenzia immobiliare
Le ragioni per le quali si può contestare il diritto dell’agenzia immobiliare di richiedere il pagamento della provvigione possono essere diverse e cercheremo di esaminarle nel presente articolo.
Tra le altre, possiamo segnalare anzitutto le seguenti ragioni di contestazione:
- l'agenzia immobiliare o l'agente non possiede i requisiti di legge e non è iscritto in Camera di Commercio;
- il mediatore non ha svolto la propria attività;
- la mediazione è avvenuta per il tramite di collaboratori del mediatore che non sono iscritti, avendo svolto non solo attività di contorno ma anche quella tipica del mediatore (la messa in relazione delle parti);
- non si è giunti a un accordo per il tramite della intermediazione della agenzia immobiliare. Poi ci sono altre situazioni nelle quali esiste il diritto alla provvigione ma può essere contestato, almeno nell'importo richiesto. Ciò avviene in particolare se:
- manca un accordo sulla misura della provvigione dovuta all'agenzia immobiliare;
- la mediazione è avvenuta grazie all'intervento di più agenzie immobiliari o mediatori;
- l'agenzia di mediazione è stata inadempiente. Vediamo quindi quando sorge il diritto alla provvigione dell'agenzia immobiliare e in quali casi il mediatore non ha diritto al pagamento di tale compenso. Da ultimo dedicheremo un paragrafo alla clausola contrattuale, opportuna da inserire nel contratto con l'agenzia di mediazione, che ancora il diritto al pagamento della provvigione alla conclusione del definitivo e/o all'assenza di difformità, abusi, ipoteche, ecc.
Provvigione agenzia immobiliare quando si paga?
Chiaramente capire quando l'agenzia immobiliare ha diritto al pagamento della provvigione ci permette anche di capire quando non ne ha diritto: nei casi diversi da quelli nei quali il diritto sorge. La regola giuridica è molto diversa dall'aspettativa delle persone: in genere le persone si aspettano di non dover pagare la provvigione all'agenzia immobiliare quando, firmato il preliminare, non avviene il rogito per le più diverse ragioni, specie se connesse alla responsabilità dell'altra parte. Si pensi al caso in cui la controparte si rifiuti di adempiere o a quello, molto frequente, che il rogito non si faccia per la scoperta di abusi o di vizi sul bene. Ma la giurisprudenza, generalmente, indica che l'agenzia immobiliare non ha il compito o il dovere di verificare l'immobile, per cui non ha responsabilità al riguardo e ha diritto al pagamento della provvigione: solo se ha fornito rassicurazioni al riguardo (compri pure l'immobile perché non ha abusi o visi ecc.) è ipotizzabile una sua responsabilità. Ma, quindi, quando sorge il diritto al pagamento della provvigione? La regola del codice civile, così come illustrata dalla Cassazione, è la seguente: “il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (nella specie, la suprema corte ha escluso che l'intervento di un secondo mediatore interrompa, di per sé, il nesso di causalità tra l'attività del primo e la conclusione dell'affare)” (Cass. 16 gennaio 2018, n. 869). Per la giurisprudenza, quindi, la provvigione è dovuta anche se non vi è un coinvolgimento attivo e determinante dell'agenzia immobiliare in ogni fase della trattativa.
Vediamo alcuni esempi
Per fare alcune esemplificazioni, la Cassazione ha riconosciuto il diritto al pagamento della provvigione anche in questi casi:
- se l'agenzia si è limitata alla "semplice attività consistente nel reperimento e nella indicazione dell'altro contraente, ovvero nella segnalazione dell'affare" (Cass. 5-12-2014, n. 25799);
- quando l'agenzia si è limitata a far concludere un preliminare di preliminare (Cass. 17-01-2017, n. 923);
- anche se, dopo il preliminare, il contratto definitivo non viene concluso per il recesso di una parte (Cass. 21-05-2010, n. 12527);
- quando la compravendita viene conclusa "da parti diverse da quelle cui è stato proposto [il bene], purché vi sia un legame" (Cass. 16-03-2018, n. 6552);
- se l'immobile oggetto del preliminare "sia privo del certificato di abitabilità […] ove non consti che il mediatore fosse a conoscenza di detta circostanza e abbia quindi taciuto o mentito, né risulti che lo stesso, specificamente incaricato di procedere a una verifica in tal senso, abbia omesso la relativa indagine o l'abbia eseguita in modo erroneo" (Cass. 21-02-2017, n. 4415).
In sintesi, non è facile escludere il diritto dell'agenzia immobiliare al pagamento della provvigione, quando grazie alla sua attività sia stato concluso un preliminare: si deve peraltro tenere conto che il pagamento è dovuto anche se il preliminare è sottoscritto direttamente tra le parti quando la relazione è stata creata dall'agenzia immobiliare (che è solita farsi firmare la lista degli immobili fatti visionare proprio per poter poi agire nel caso in cui le parti prendano contatti diretti tra di loro).
Provvigione agenzia immobiliare per la sola visita: è dovuta?
La semplice visita a un immobile, organizzata da un’agenzia immobiliare, può essere sufficiente a far sorgere il diritto alla provvigione, purché tale attività rappresenti un elemento determinante nella conclusione dell’affare. Secondo la giurisprudenza italiana, infatti, il mediatore ha diritto al compenso quando la sua attività costituisce un antecedente indispensabile per la conclusione del contratto. La Corte di Cassazione (sentenza n. 11443 dell’8 aprile 2022) ha stabilito che il diritto alla provvigione sorge quando il mediatore mette in relazione le parti, realizzando un nesso causale adeguato rispetto all’accordo raggiunto. Tuttavia, non basta la mera presentazione dell’immobile: è necessario che l’attività del mediatore abbia contribuito in modo significativo alla conclusione dell’affare. La Cassazione, con la sentenza n. 3165 del 2 febbraio 2023, ha chiarito che il semplice mettere in contatto venditore e acquirente non è sufficiente a giustificare il diritto alla provvigione, a meno che non vi sia un’efficacia causale concreta e adeguata nella conclusione dell’accordo. Un altro elemento rilevante è la prassi comune delle agenzie immobiliari di far firmare ai clienti un “foglio visita”, che attesta l’avvenuta visione dell’immobile e consente di collegare l’attività del mediatore alla successiva conclusione dell’affare. Tuttavia, la validità del foglio visita da sola non garantisce il diritto alla provvigione, che resta subordinato alla dimostrazione del nesso causale richiesto dalla legge. Infine, è fondamentale verificare cosa prevede il contratto sottoscritto con l’agenzia immobiliare. Anche se valgono i principi stabiliti dalla giurisprudenza, il contratto può contenere clausole specifiche che regolano il diritto alla provvigione e le condizioni per il suo pagamento. Ad esempio, potrebbe stabilire che il diritto sorge solo alla firma del compromesso o del rogito, oppure immediatamente dopo la visita se questa è considerata un elemento essenziale dell’attività di mediazione.
Pagamento dell’agenzia immobiliare prima del rogito
Può capitare che l’agenzia immobiliare richieda il pagamento della provvigione prima della stipula del rogito. Questo avviene quando il contratto di mediazione non specifica un momento preciso per il saldo, lasciando spazio all’applicazione delle regole generali. In base al codice civile, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui l’agenzia completa la sua attività caratteristica, ovvero mette in relazione le parti e facilita il raggiungimento di un accordo vincolante, come la firma di un compromesso o di un preliminare. Per questo motivo, l’agenzia potrebbe avanzare la richiesta di pagamento anche se il rogito non è ancora stato perfezionato. Tuttavia, nella pratica, molte agenzie scelgono di attendere il rogito per garantire un servizio completo e accompagnare le parti fino alla conclusione definitiva della compravendita. Ciò contribuisce a consolidare la fiducia dei clienti, anche se non è un obbligo legale. È importante verificare sempre cosa prevede il contratto firmato con l’agenzia, poiché la presenza di clausole specifiche può disciplinare tempistiche e modalità di pagamento.
Quando si paga l’agenzia immobiliare: al compromesso o al rogito?
La questione del pagamento della provvigione al compromesso o al rogito è strettamente legata alle previsioni contrattuali. Se il contratto stabilisce che il pagamento è dovuto al compromesso, l’agenzia immobiliare avrà diritto alla provvigione non appena il preliminare di vendita è stato firmato e ha generato un vincolo giuridico tra le parti. D’altra parte, alcune clausole potrebbero prevedere che il saldo venga richiesto solo al rogito, momento in cui la vendita si perfeziona con il trasferimento della proprietà. In assenza di indicazioni specifiche, il diritto al pagamento scatta quando l’agenzia ha svolto la sua funzione, ossia ha messo in relazione le parti e consentito il raggiungimento di un accordo vincolante. Questo implica che, anche se il rogito o il compromesso saltano per un contrasto tra le parti, l’agenzia può comunque richiedere il pagamento, poiché l’attività intermediaria è già stata svolta. È importante chiarire questi aspetti contrattualmente, per evitare incomprensioni e potenziali contestazioni. In ogni caso, molti agenti immobiliari scelgono di attendere fino al rogito per il pagamento, come forma di garanzia e trasparenza nei confronti del cliente.
Quando l'agenzia immobiliare non ha diritto alla provvigione: mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla Camera di Commercio
Una delle questioni da affrontare per rispondere alla domanda Quando l'agenzia immobiliare non ha diritto alla provvigione è quella connessa con i requisiti di legge che deve possedere il mediatore per iscriversi nell'apposito elenco della Camera di Commercio. Infatti, solo un mediatore o solo una agenzia immobiliare abilitata ha diritto al pagamento della provvigione. La legge n. 39 del 3.2.1989 prescriveva l’iscrizione obbligatoria al ruolo degli agenti di affari in mediazione – istituito presso ciascuna CCIAA – per tutti coloro che svolgevano, o intendevano svolgere, attività di mediazione. L’art. 3 indicava che:
- “L'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attività di mediazione su tutto il territorio della Repubblica, nonché a svolgere ogni attività complementare o necessaria per la conclusione dell'affare.” (comma 1);
- “L'iscrizione nel ruolo è a titolo personale; l'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della mediazione, se non ad altro agente di affari in mediazione iscritto nel ruolo.” (comma 2);
- “Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l'esercizio dell'attività di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo.” (comma 6). Successivamente, l’art. 73 del D.Lgs. n. 59 del 26.3.2010 di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (poi modificato anche dal D.Lgs. n. 147 del 6.8.2012; di seguito la riforma aggiornata):
- ha disposto la soppressione del ruolo di cui all’art. 2 della L. n. 39/1989 (comma 1);
- ha sostituito al ruolo l’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività presso la CCIAA competente, cui consegue l’iscrizione del mediatore richiedente: a) nel registro delle imprese se l’attività è svolta in forma di impresa; b) in apposita sezione del REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative) per i soggetti diversi dalle imprese; in entrambi i casi, comunque previa verifica e accertamento da parte della CCIAA della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti già indicati all’art. 2 della L. n. 39/1989 (comma 3);
- prescrive che “ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).” (comma 6).
Quando l'Agenzia immobiliare non possiede i requisiti di legge, non ha diritto al pagamento della provvigione.
Mediazione provvigione affare non concluso: esclusione del diritto alla provvigione se il mediatore non ha svolto la propria attività
Chiaramente, è possibile contestare il diritto del mediatore al pagamento della provvigione quando tale soggetto non ha svolto la propria attività. Questo è possibile se non ha fatto proprio nulla (ma sembra improbabile che avanzi una richiesta) o, se come indica la giurisprudenza, se non ha posto in essere la prestazione che lo legittima a chiedere la provvigione, che può essere richiesta quando la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice. L'affare si deve ritenere concluso quando l'agente abbia raccolto una offerta accettata o le parti abbiano concluso un preliminare: si tratta di impengi che possono essere attuati anche contro la volontà di una delle parti. Per cui l'affare è concluso anche se non c'è il rogito ma ci sia un impegno azionabile in giudizio. In alcuni caso il diritto al pagamento vi è anche senza la firma di un impegno delle parti. Come visto, basta che l'agenzia immobiliare abbia creato l'occasione per la conclusione dell'affare, mettendo in contatto e relazione le due parti: se, poi, si incontrano e si accordano tra di loro, il diritto alla provvigione c'è ugualmente. Ma ci sono molti casi in cui il diritto può essere contestato. Si pensi alle ipotesi in cui il contatto diretto: avvenga a distanza di tempo; porti alla conclusione di un affare a valori diversi di quelli precedenti; porti alla cessione di altro bene messo in vendita dal venditore; ecc. In queste ipotesi, caso per caso e valutando le circostanze concrete, è da verificare se si possa considerare sussistente quel nesso causale tra attività del mediatore e acquisto.
Affare concluso non dal mediatore ma tramite dei collaboratori: diritto al pagamento?
La domanda Quando l'agenzia immobiliare non ha diritto alla provvigione? stimola una riflessione su una questione che capita con una certa frequenza: se l’attività di mediazione è compiuta non dal titolare ma da un collaboratore, l’agenzia immobiliare ha diritto o non ha diritto alla provvigione? La giurisprudenza aveva già indicato che “gli ausiliari del mediatore o di una società di mediazione sono tenuti all'iscrizione nel ruolo solo quando essi risultino assegnati allo svolgimento di attività mediatizia in senso proprio, della quale compiono gli atti a rilevanza esterna, con efficacia nei confronti dei soggetti intermediati, e impegnativi per l'ente da cui dipendono; l'iscrizione non è, invece, richiesta per quei dipendenti che esplicano attività accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti (caso in cui la visita dell'immobile era stata condotta da collaboratore dell'agenzia privo di iscrizione al ruolo, dopo che l'agente immobiliare regolarmente iscritto era stato contattato dal proprietario al fine di procedere alla vendita dell'immobile)” (Cass. 24 gennaio 2007, n. 1507 sulla domanda Quando l'agenzia immobiliare non ha diritto alla provvigione?). Che tutti i soggetti che svolgono attività di mediazione debbano possedere i requisiti di legge è evidenziato anche da Cass. 10 luglio 2008, n. 18889 per la quale “in tema di mediazione, qualora l'attività di intermediazione sia svolta in forma societaria, l'obbligo della iscrizione nell'apposito ruolo, che costituisce presupposto necessario per il sorgere del diritto alla provvigione, grava sia sulla società in quanto tale, sia sui suoi legali rappresentanti, sul preposto a tale ramo di attività e sugli ausiliari che svolgano l'attività mediatoria per conto della società, i quali tutti devono possedere i requisiti previsti dalla l. n. 39 del 1989 e dal relativo decreto di attuazione (d.m. 21 dicembre 1990 n. 452)” (Cass. 10 luglio 2008, n. 18889 sulla domanda Quando l'agenzia immobiliare non ha diritto alla provvigione?). Infine, tra le altre si segnala Cass. 9 aprile 2009, n. 8708 sulla domanda Quando l'agenzia immobiliare non ha diritto alla provvigione? che evidenzia che “tutti coloro che esercitano l'attività di mediazione per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, devono essere iscritti nell'apposito ruolo professionale, a norma dell'art. 3, 5º comma, l. 3 febbraio 1989 n. 39, mentre secondo l'art. 11 del relativo regolamento di attuazione, emanato con d.m. 21 dicembre 1990 n. 452, in caso di esercizio dell'attività di mediazione da parte di una società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo debbono essere posseduti dal legale rappresentante di essa ovvero da colui che da quest'ultima è preposto a tale ramo di attività; ne consegue che per gli ausiliari della società di mediazione è prescritta l'iscrizione nel ruolo solo quando, per conto della società, risultino assegnati allo svolgimento di attività mediatizia in senso proprio, della quale compiono gli atti a rilevanza esterna, con efficacia nei confronti dei soggetti intermediati, ed impegnativi per l'ente da cui dipendono; essa non è invece richiesta per quei dipendenti della società che esplicano attività accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti” (Cass. 9 aprile 2009, n. 8708 sulla domanda Quando l'agenzia immobiliare non ha diritto alla provvigione?).
Contestazione dell'importo richiesto
In altre situazioni, pur non essendo contestabile il diritto al pagamento della provvigione, può essere messo in discussione l'importo richiesto. Questo può derivare da una pluralità di circostanze, ma le principali sono le seguenti:
- non è stata pattuito l'importo della provvigione: in questo caso è comunque dovuto il compenso al mediatore se ha svolto la propria attività, ma la quantificazione deve essere fatta dal giudice: sul tema della determinazione della provvigione da parte del giudice rinviamo al relativo post;
- l'affare è stato concluso anche per l'attività di altra agenzia immobiliare: in questo caso, ai sensi dell'art. 1758 cc, "se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione". Si ritiene che la previsione si applichi sia in ipotesi di affare seguito assieme tra più mediatori e sia in ipotesi di interventi successivi, anche non coordinati. Quanto alla ripartizione, la giurisprudenza ha utilizzato a volte un criterio di divisione in pari quote e in altri casi quello di una divisione proporzionale all'entità e all'importanza della loro rispettiva opera.
- l'agenzia immobiliare ha svolto non correttamente la propria attività e può essere messo in discussione il diritto al pagamento della provvigione, con richiesta di risarcimento dei danni. Qui, però, come anticipato, si pone la questione relativa agli obblighi dell'agenzia immobiliare: slavo non abbia fornito garanzie espresse o indicazioni fuorvianti, di solito si ritiene che il mediatore non abbia obblighi di verifica, non essendogli imputabili le responsabilità delle parti e eventuali abusi, difformità, pregiudizievoli, ecc.
Quando l'agenzia immobiliare non ha diritto alla provvigione: inserimento di una specifica clausola
Proprio per le difficoltà di formulare contestazioni all'agenzia immobiliare in merito a eventuali omesse verifiche e danni conseguenti e in merito al pagamento della provvigione, riteniamo sia opportuno formalizzare per iscritto nel contratto di mediazione le due seguenti clausole:
- obbligo di verifica: è opportuno prevedere che l'agenzia immobiliare assuma l'obbligo di verifica dell'immobile che la giurisprudenza ritiene non sia automatico. La clausola potrebbe essere la seguente: "L'agenzia immobiliare si impegna a verificare la regolarità dell'immobile, vale a dire che possieda i permessi necessari e sia privo di difformità e vizi, nonché che non risultino trascrizioni pregiudizievoli di ogni tipo";
- pagamento della provvigione al definitivo: generalmente il diritto al pagamento della provvigione sorge con la conclusione di un contratto vincolante (preliminare se non sottoposto a condizione). Molto spesso i problemi sorgono o si percepiscono dopo, vale a dire nel tempo intercorrente tra preliminare e definitivo: proprio in questa fase di solito si fanno le verifiche sul bene e un eventuale abuso potrebbe legittimare il compratore a recedere dal contratto per inadempimento del venditore. In questo caso, in assenza delle due clausole qui suggerite, il pagamento della provvigione sembra dovuto. Per tale profilo, potrebbe essere inserita nel contratto con l'agenzia immobiliare la seguente clausola: "Il diritto alla provvigione sorge solo al buon esito dell'operazione, vale a dire con la sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita. L'agenzia immobiliare ha diritto al pagamento dopo la firma del preliminare anche senza che si concluda indefinitivo solo se la mancata conclusione del definitivo deriva da responsabilità della parte che dovrebbe pagare la provvigione".
FAQ - Domande Frequenti
1. Quando l’agenzia immobiliare non ha diritto alla provvigione?
L’agenzia immobiliare non ha diritto alla provvigione se non è iscritta alla Camera di Commercio, se non ha svolto attività di mediazione concreta o se non vi è un collegamento causale tra la sua attività e la conclusione dell’affare. Inoltre, il diritto può essere escluso in caso di inadempimenti contrattuali o violazioni dei requisiti legali.
2. La provvigione è dovuta per la sola visita di un immobile?
La semplice visita può far sorgere il diritto alla provvigione solo se rappresenta un elemento determinante per la conclusione dell’affare. Tuttavia, è necessario un nesso causale tra la visita e l’accordo raggiunto. La firma del "foglio visita" può essere rilevante per dimostrare il collegamento con l’attività dell’agenzia.
3. Quando si paga l’agenzia immobiliare prima del rogito?
Il pagamento della provvigione prima del rogito può essere richiesto se il contratto lo prevede o se l’attività del mediatore ha già portato le parti a un accordo vincolante, come un preliminare o un compromesso. In assenza di clausole specifiche, il diritto al compenso sorge quando l’agenzia ha completato la sua attività caratteristica.
4. Quando si paga l’agenzia immobiliare al compromesso o al rogito?
La tempistica del pagamento dipende dal contratto stipulato con l’agenzia. Se il contratto prevede il pagamento al compromesso, la provvigione sarà dovuta alla firma del preliminare. Se invece è indicato il rogito, il pagamento sarà richiesto solo al momento della conclusione definitiva dell’accordo.
5. L’agenzia immobiliare ha diritto alla provvigione se l’affare non si conclude?
No, la provvigione non è dovuta se l’affare non si conclude, a meno che il contratto non stabilisca diversamente. La giurisprudenza richiede un rapporto causale tra l’attività del mediatore e l’accordo raggiunto. Come regola generale, però, l'affare concluso non è il rogito ma la conclusione di un accordo anche preliminare che consenta alle parti di chiederne l'attuazione anche contro la volontà dell'altra parte.
6. Come contestare una provvigione richiesta dall’agenzia immobiliare?
È possibile contestare la provvigione se l’importo richiesto non è stato concordato, se l’agenzia non ha rispettato i requisiti legali, se ha agito tramite collaboratori non abilitati o se non ha svolto un’attività effettiva di mediazione. In questi casi, è consigliabile rivolgersi a un avvocato esperto per valutare il caso specifico.
7. Cosa succede se due agenzie collaborano nella mediazione?
Se più agenzie contribuiscono alla conclusione dell’affare, la provvigione può essere suddivisa tra di loro in base all’importanza e all’entità dell’attività svolta. Questo principio è stabilito dall’articolo 1758 del codice civile.
8. Quali clausole contrattuali possono tutelare il cliente?
Nel contratto di mediazione è possibile inserire clausole che subordinano il pagamento della provvigione al buon esito del rogito o che impongono all’agenzia l’obbligo di verificare la regolarità dell’immobile. Queste clausole garantiscono maggiore trasparenza e protezione per il cliente.
9. L’agenzia è responsabile per difformità o abusi sull’immobile?
Di norma, l’agenzia immobiliare non è responsabile per difformità o abusi sull’immobile, a meno che non abbia fornito rassicurazioni esplicite o sia contrattualmente obbligata a effettuare verifiche sull’immobile.
10. Posso evitare di pagare la provvigione se concludo l’affare direttamente con il venditore?
Se il contatto tra le parti è avvenuto grazie all’attività dell’agenzia, il diritto alla provvigione sorge comunque, anche se l’affare viene concluso senza un ulteriore intervento dell’agenzia. Firmare il "foglio visita" può costituire una prova a favore dell’agenzia in caso di contestazione.
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