9 marzo 2023
Assegno divorzile Sezioni Unite Cassazione 5 novembre 2021, n. 32198: la sentenza si esprime sulla questione della nuova convivenza e dell’assegno divorzile. In caso di nuova convivenza il coniuge perde il diritto di ricevere l’assegno divorzile? Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 distingue diverse componenti di tale assegno divorzile, precisando in quali casi e limiti sia possibile perderlo in caso di nuova convivenza. Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 è scaricabile in pdf nella presente pagina.
Assegno divorzile Sezioni Unite: introduzione su nuova convivenza
Uno degli orientamenti presenti e non condiviso da Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile è quello per il quale una nuova e stabile convivenza fa venire meno il diritto all’assegno di mantenimento divorzile.
Evidenzia, infatti, Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile che “l'affermazione, contenuta in Cass. n. 6855 del 2015, e successivamente condivisa da alcune sintetiche pronunce (principalmente ordinanze della Sesta Sezione) e fatta propria dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, secondo la quale con l'instaurarsi di una convivenza dotata dei connotati di stabilità e continuità si rescinde ogni connessione con il modello di vita caratterizzante la pregressa fase di convivenza matrimoniale e con ciò ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile (con la sola differenza che nel caso di nuove nozze il diritto viene meno ex lege, mentre in questo caso è necessario un accertamento giudiziale) non è persuasiva nella sua assolutezza, nè quanto alla automatica caducazione del diritto all'assegno, nè nella conseguenza, che essa necessariamente reca con sè, della perdita automatica, in caso di nuova convivenza, anche della componente compensativa dell'assegno” (Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile, scaricabile in pdf nella pagina).
Sezioni Unite assegno divorzile: componente assistenziale e componente compensativo-perequativa
Il dato centrale della sentenza Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile è costituito dalla identificazione di due diverse componenti di un tale assegno di mantenimento divorzile: quella assistenziale e quella compensativo-perequativa.
Infatti, Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile indica che “l'affermazione di una caducazione automatica del diritto all'assegno di divorzio, sia nella sua componente assistenziale, sia nella sua componente compensativa, nella sua integralità ed a prescindere dalle vicende del caso concreto, oltre che mancante di un saldo fondamento normativo attuale, non è neppure compatibile con la funzione dell'assegno divorzile, come delineata attualmente dalla giurisprudenza della Corte (da Cass. S.U. n. 18287 del 2018 in poi) come non esclusivamente assistenziale, ma anche compensativo-perequativa, come segnalato dalla più accorta dottrina matrimonialista, mentre sarebbe stata coerente con l'affermazione della funzione esclusivamente assistenziale dell'assegno, propugnata con un repentino cambiamento di giurisprudenza da Cass. n. 11504 del 2017, dalla quale tuttavia le Sezioni Unite hanno preso le distanze” (Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile, scaricabile in pdf nella pagina).
Come si evidenzia nella sentenza qui in esame Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile occorre considerare che “sulla base di quanto affermato da Cass. S.U. n. 18287 del 2018 (che sotto questo profilo ha condiviso e fatta propria l'esigenza di rinnovamento che era alla base di Cass. n. 11504 del 2017), deve ritenersi un dato ormai acquisito, in ragione della funzione composita dell'assegno divorzile, che debba procedersi al riequilibrio della disparità delle posizioni economiche venutasi a creare a seguito dello scioglimento del matrimonio, non più nell'ottica, ormai definitivamente superata, di agganciare per sempre il tenore di vita dell'ex coniuge al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dando luogo anzichè alla valorizzazione dell'autonomia, alla costituzione di ingiustificate rendite parassitarie, bensì allo scopo di attribuire all'ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati, e non sia in grado di procurarseli autonomamente e non per sua colpa, un assegno di divorzio che sia commisurato anche al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge” (Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile, scaricabile in pdf nella pagina).
Il dato più rilevante da considerare è quello che la sentenza qui in commento Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile sintetizza in questo modo: “il riconoscimento della funzione composita dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà (e, prima ancora, dal principio di pari dignità dei coniugi), e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune, e pur sempre qualora nella nuova situazione di fatto non disponga di mezzi adeguati” (Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile, scaricabile in pdf nella pagina).
Con una nuova convivenza si perdono gli assegni di divorzio? La possibile caducazione della componente assistenziale
Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile, passa dunque ad esaminare come incida la nuova convivenza sull’assegno divorzile.
La premessa è quella sopra indicata: l’assegno divorzile ha almeno una doppia natura, essendovi una componente assistenziale e una componente compensativo-perequativa.
In definitiva per Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile “si tratta quindi di individuare, al di fuori di automatismi non consentiti dalla legge, e contrastanti con la funzione anche compensativa dell'assegno, il punto di equilibrio tra il principio di autoresponsabilità e la tutela della riaffermata solidarietà post-coniugale” (Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile, scaricabile in pdf nella pagina).
La soluzione fatta propria da Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile è quella che porta alla caducazione non automatica dell’intero assegno divorzile ma della sola sua componente assistenziale.
Per Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile, infatti, “l'instaurazione di una nuova convivenza stabile, frutto di una scelta, libera e responsabile, comporta la formazione di un nuovo progetto di vita con il nuovo compagno o la nuova compagna, dai quali si ha diritto a pretendere, finché permanga la convivenza, un impegno dal quale possono derivare contribuzioni economiche che non rilevano più per l'ordinamento solo quali adempimento di una obbligazione naturale, ma costituiscono, dopo la regolamentazione normativa delle convivenze di fatto, anche l'adempimento di un reciproco e garantito dovere di assistenza morale e materiale (come attualmente previsto dalla L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 37), benché non privo di precarietà nel suo divenire, in quanto legato al perdurare della situazione di fatto” (Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile, scaricabile in pdf nella pagina).
Prosegue Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile, indicando che “ne consegue che, qualora sia stata fornita la prova dell'instaurarsi di tale stabile convivenza, il cui accertamento può intervenire sia nell'ambito dello stesso giudizio volto al riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio, come nella specie, sia all'interno del giudizio di revisione delle condizioni patrimoniali del divorzio, può ritenersi che cessi, in conseguenza del nuovo progetto di vita intrapreso, che indubbiamente costituisce una cesura col passato, e nell'ambito del quale l'ex coniuge potrà trovare e prestare reciproca assistenza, il diritto alla componente assistenziale dell'assegno, anche se il nuovo nucleo familiare di fatto abbia un tenore di vita che non sia minimamente paragonabile al precedente, e neppure a quello che sarebbe assicurato al convivente qualora potesse integrarlo con l'assegno divorzile” (Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile, scaricabile in pdf nella pagina).
Assegno divorzile e Sezioni Unite: con la convivenza permane il mantenimento in relazione alla componente compensativo-perequativa
Per contro, per Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile, può permanere anche in caso di nuova convivenza il diritto all’assegno divorzile in relazione alla sua componente compensativo-perequativa.
Sul punto Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile indica che “non altrettanto può valere per la componente compensativa, ove essa non abbia già trovato la sua soddisfazione dentro il matrimonio, con la stessa scelta del regime patrimoniale, o con gli accordi intervenuti spontaneamente tra i coniugi o mediati dai loro avvocati al momento del divorzio, per risolvere autonomamente le ricadute economiche della crisi matrimoniale. Come osservava anni addietro una attenta dottrina, se il coniuge più debole ha sacrificato la propria esistenza professionale a favore delle esigenze familiari, è ingiusto che egli perda qualsiasi diritto ad una compensazione dei sacrifici fatti solo perchè, al momento del divorzio o prima di esso, si è ricostruito una vita affettiva. La considerazione del contributo dato da ciascun coniuge durante la comunione familiare, in funzione retributivo-compensativa, serve ad evitare, come segnalato da una attenta dottrina, equivoci condizionamenti e commistioni rispetto alle successive opzioni esistenziali dell'interessato, assicurandogli, nel reale rispetto della sua dignità, il riconoscimento degli apporti e dei sacrifici personali profusi nello svolgimento della (ormai definitivamente conclusa) esperienza coniugale. L'adeguato riconoscimento degli apporti di ciascuno dei coniugi alla vita familiare è l'indispensabile condizione per affrontare in maniera autonoma e dignitosa, al di fuori da ogni assistenzialismo, percorsi di vita definitivamente separati” (Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile, scaricabile in pdf nella pagina).
In relazione a tale componente, Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile indica ancora che “quanto alla componente compensativa, in caso di nuova convivenza il coniuge beneficiario non perde automaticamente il diritto all'assegno, ma esso potrà essere rimodulato, in sede di revisione, o quantificato, in sede di giudizio per il suo riconoscimento, in funzione della sola componente compensativa, purchè al presupposto indefettibile della mancanza di mezzi adeguati, nell'accezione sopra riportata, si sommi, nel caso concreto, il comprovato emergere di un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise in favore della famiglia, alle fortune familiari e al patrimonio dell'altro coniuge, che rimarrebbe ingiustamente sacrificato e non altrimenti compensato se si aderisse alla caducazione integrale. Un sacrificio che è proteso solo verso il passato e che solo nella definitiva regolamentazione dei rapporti con l'ex coniuge, in relazione al delimitato arco di vita del matrimonio, può trovare la sua soddisfazione” (Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile, scaricabile in pdf nella pagina).
Sempre la sentenza Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile precisa ancora che “questa componente, che costituisce la stima del contributo dato alla formazione del patrimonio familiare e dell'altro coniuge nell'arco di tempo definito del matrimonio, rimarrebbe irrimediabilmente perduta per l'ex coniuge, che pure ha contribuito alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge, accettando di rinunciare ad occasioni di lavoro o dedicandosi alla famiglia per facilitare la progressione in carriera dell'altro coniuge e la formazione di un patrimonio negli intenti destinato ad essere comune ma rimasto, a cagione dello scioglimento del progetto di vita comune, appannaggio dell'altro coniuge” (Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile, scaricabile in pdf nella pagina).
Sezioni Unite e assegno divorzile per Cassazione 32198 del 2021: onere della prova
Da ultimo, la sentenza in commento Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile si sofferma sull’onere della prova.
Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile indica che:
- “chi agisce per il riconoscimento della componente compensativa dell'assegno dovrà preliminarmente provare la sussistenza del prerequisito fattuale della mancanza di mezzi adeguati nell'accezione sopra indicata e dovrà dimostrare che l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale dei coniugi dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare” (Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile);
- “il giudice dovrà poi tener conto della durata del rapporto matrimoniale, quale fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche alla luce dell'età del coniuge richiedente e della conformazione del mercato del lavoro” (Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile);
- “il richiedente potrà avvalersi, eventualmente, del sistema delle presunzioni, nel rispetto del paradigma di gravità, precisione e concordanza” (Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile);
- “il giudice dovrà infine individuare la misura di tale squilibrio, causalmente rapportabile a scelte comuni ed ai ruoli rispettivamente assunti all'interno della famiglia. A questo fine, dovrà tenere in conto, oltre le scelte compiute, in primo luogo il parametro, normativamente indicato dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 e che assume in questo caso particolare rilevanza, della durata del rapporto matrimoniale” (Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile);
- “il giudice dovrà anche considerare se l'esigenza di riequilibrio non sia già, in tutto o in parte, coperta ed assolta dal regime patrimoniale prescelto in costanza di matrimonio, giacchè, se i coniugi avessero optato per la comunione legale, ciò potrebbe aver determinato un incremento del patrimonio del coniuge richiedente tale da escludere o ridurre la necessità compensativa” (Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile);
- “dovrà infine tenere in conto le eventuali attribuzioni o gli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa” (Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile);
- “se all'esito dell'accertamento indicato, si accerti che alla mancanza di mezzi adeguati si associano rinunce o scelte tra vita professionale e lavorativa pregiudicanti la condizione del coniuge economicamente più debole e non compensate per scelta autonoma dei coniugi al momento dello scioglimento del matrimonio, il coniuge più debole, benchè si sia ricostituito una diversa comunità familiare, avrà comunque diritto ad un assegno atto ad operare il riequilibrio tra le due posizioni, in funzione perequativo-compensativa, parametrato al contributo dato ed alla durata del matrimonio” (Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile).
di Marco Ticozzi
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