Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198: convivenza e assegno divorzile
Assegno divorzile Sezioni Unite Cassazione 5 novembre 2021, n. 32198: la sentenza si esprime sulla questione della nuova
convivenza e dell’assegno divorzile.
In
caso di nuova convivenza il coniuge perde il diritto di ricevere l’assegno
divorzile?
Cassazione
Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 distingue diverse componenti di tale
assegno divorzile, precisando in quali casi e limiti sia possibile perderlo in
caso di nuova convivenza.
Cassazione
Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 è scaricabile in pdf nella presente
pagina.

Assegno divorzile Sezioni Unite: introduzione su nuova convivenza
Uno
degli orientamenti presenti e non condiviso da Cassazione Sezioni Unite 5 novembre
2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile è quello per il quale una
nuova e stabile convivenza fa venire meno il diritto all’assegno di mantenimento
divorzile.
Evidenzia,
infatti, Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno
divorzile che “l'affermazione, contenuta in Cass. n. 6855 del 2015, e
successivamente condivisa da alcune sintetiche pronunce (principalmente
ordinanze della Sesta Sezione) e fatta propria dal Procuratore generale nelle
sue conclusioni, secondo la quale con l'instaurarsi di una convivenza dotata
dei connotati di stabilità e continuità si rescinde ogni connessione con il
modello di vita caratterizzante la pregressa fase di convivenza matrimoniale e
con ciò ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile (con la
sola differenza che nel caso di nuove nozze il diritto viene meno ex lege,
mentre in questo caso è necessario un accertamento giudiziale) non è persuasiva
nella sua assolutezza, nè quanto alla automatica caducazione del diritto
all'assegno, nè nella conseguenza, che essa necessariamente reca con sè, della
perdita automatica, in caso di nuova convivenza, anche della componente
compensativa dell'assegno” (Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n.
32198 su convivenza e assegno divorzile, scaricabile in pdf nella pagina).
Sezioni Unite assegno divorzile: componente assistenziale e componente compensativo-perequativa
Il
dato centrale della sentenza Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198
su convivenza e assegno divorzile è costituito dalla identificazione di due
diverse componenti di un tale assegno di mantenimento divorzile: quella assistenziale
e quella compensativo-perequativa.
Infatti,
Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno
divorzile indica che “l'affermazione di una caducazione automatica del
diritto all'assegno di divorzio, sia nella sua componente assistenziale, sia
nella sua componente compensativa, nella sua integralità ed a prescindere dalle
vicende del caso concreto, oltre che mancante di un saldo fondamento normativo
attuale, non è neppure compatibile con la funzione dell'assegno divorzile, come
delineata attualmente dalla giurisprudenza della Corte (da Cass. S.U. n. 18287
del 2018 in poi) come non esclusivamente assistenziale, ma anche
compensativo-perequativa, come segnalato dalla più accorta dottrina
matrimonialista, mentre sarebbe stata coerente con l'affermazione della
funzione esclusivamente assistenziale dell'assegno, propugnata con un repentino
cambiamento di giurisprudenza da Cass. n. 11504 del 2017, dalla quale tuttavia
le Sezioni Unite hanno preso le distanze” (Cassazione Sezioni Unite 5 novembre
2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile, scaricabile in pdf nella
pagina).
Come
si evidenzia nella sentenza qui in esame Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021,
n. 32198 su convivenza e assegno divorzile occorre considerare che “sulla base di
quanto affermato da Cass. S.U. n. 18287 del 2018 (che sotto questo profilo ha
condiviso e fatta propria l'esigenza di rinnovamento che era alla base di Cass.
n. 11504 del 2017), deve ritenersi un dato ormai acquisito, in ragione della
funzione composita dell'assegno divorzile, che debba procedersi al riequilibrio
della disparità delle posizioni economiche venutasi a creare a seguito dello
scioglimento del matrimonio, non più nell'ottica, ormai definitivamente
superata, di agganciare per sempre il tenore di vita dell'ex coniuge al tenore
di vita goduto in costanza di matrimonio, dando luogo anzichè alla
valorizzazione dell'autonomia, alla costituzione di ingiustificate rendite
parassitarie, bensì allo scopo di attribuire all'ex coniuge che non fruisca di
mezzi adeguati, e non sia in grado di procurarseli autonomamente e non per sua
colpa, un assegno di divorzio che sia commisurato anche al contributo prestato
alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge” (Cassazione
Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile, scaricabile
in pdf nella pagina).
Il
dato più rilevante da considerare è quello che la sentenza qui in commento Cassazione
Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile sintetizza
in questo modo: “il riconoscimento della funzione composita dell'assegno
divorzile in favore dell'ex coniuge, non solo assistenziale, ma anche
perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del
principio costituzionale di solidarietà (e, prima ancora, dal principio di pari
dignità dei coniugi), e conduce al riconoscimento di un contributo volto a
consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza
economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in
concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella
realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle
aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto
comune, e pur sempre qualora nella nuova situazione di fatto non disponga di mezzi
adeguati” (Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198
su convivenza e assegno divorzile, scaricabile in pdf nella pagina).
Con
una nuova convivenza si perdono gli assegni di divorzio? La possibile caducazione della componente assistenziale
Cassazione
Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile,
passa dunque ad esaminare come incida la nuova convivenza sull’assegno divorzile.
La
premessa è quella sopra indicata: l’assegno divorzile ha almeno una doppia
natura, essendovi una componente assistenziale e una componente compensativo-perequativa.
In
definitiva per Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza
e assegno divorzile “si tratta quindi di individuare, al di fuori di automatismi
non consentiti dalla legge, e contrastanti con la funzione anche compensativa
dell'assegno, il punto di equilibrio tra il principio di autoresponsabilità e
la tutela della riaffermata solidarietà post-coniugale” (Cassazione
Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile, scaricabile
in pdf nella pagina).
La
soluzione fatta propria da Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198
su convivenza e assegno divorzile è quella che porta alla caducazione non
automatica dell’intero assegno divorzile ma della sola sua componente
assistenziale.
Per
Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno
divorzile, infatti, “l'instaurazione di una nuova convivenza stabile, frutto
di una scelta, libera e responsabile, comporta la formazione di un nuovo
progetto di vita con il nuovo compagno o la nuova compagna, dai quali si ha diritto
a pretendere, finché permanga la convivenza, un impegno dal quale possono
derivare contribuzioni economiche che non rilevano più per l'ordinamento solo
quali adempimento di una obbligazione naturale, ma costituiscono, dopo la
regolamentazione normativa delle convivenze di fatto, anche l'adempimento di un
reciproco e garantito dovere di assistenza morale e materiale (come attualmente
previsto dalla L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 37), benché non
privo di precarietà nel suo divenire, in quanto legato al perdurare della
situazione di fatto” (Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198
su convivenza e assegno divorzile, scaricabile in pdf nella pagina).
Prosegue
Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno
divorzile, indicando che “ne consegue che, qualora sia stata fornita la
prova dell'instaurarsi di tale stabile convivenza, il cui accertamento può
intervenire sia nell'ambito dello stesso giudizio volto al riconoscimento del
diritto all'assegno di divorzio, come nella specie, sia all'interno del
giudizio di revisione delle condizioni patrimoniali del divorzio, può ritenersi
che cessi, in conseguenza del nuovo progetto di vita intrapreso, che
indubbiamente costituisce una cesura col passato, e nell'ambito del quale l'ex
coniuge potrà trovare e prestare reciproca assistenza, il diritto alla
componente assistenziale dell'assegno, anche se il nuovo nucleo familiare di
fatto abbia un tenore di vita che non sia minimamente paragonabile al
precedente, e neppure a quello che sarebbe assicurato al convivente qualora
potesse integrarlo con l'assegno divorzile” (Cassazione Sezioni Unite 5
novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile, scaricabile in pdf
nella pagina).
Assegno divorzile e Sezioni Unite: con la convivenza permane il mantenimento in relazione alla componente compensativo-perequativa
Per
contro, per Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno
divorzile, può permanere anche in caso di nuova convivenza il diritto all’assegno
divorzile in relazione alla sua componente compensativo-perequativa.
Sul
punto Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno
divorzile indica che “non altrettanto può valere per la componente compensativa, ove
essa non abbia già trovato la sua soddisfazione dentro il matrimonio, con la
stessa scelta del regime patrimoniale, o con gli accordi intervenuti
spontaneamente tra i coniugi o mediati dai loro avvocati al momento del
divorzio, per risolvere autonomamente le ricadute economiche della crisi
matrimoniale. Come osservava anni addietro una attenta dottrina, se il coniuge
più debole ha sacrificato la propria esistenza professionale a favore delle
esigenze familiari, è ingiusto che egli perda qualsiasi diritto ad una
compensazione dei sacrifici fatti solo perchè, al momento del divorzio o prima
di esso, si è ricostruito una vita affettiva. La considerazione del contributo
dato da ciascun coniuge durante la comunione familiare, in funzione
retributivo-compensativa, serve ad evitare, come segnalato da una attenta
dottrina, equivoci condizionamenti e commistioni rispetto alle successive
opzioni esistenziali dell'interessato, assicurandogli, nel reale rispetto della
sua dignità, il riconoscimento degli apporti e dei sacrifici personali profusi
nello svolgimento della (ormai definitivamente conclusa) esperienza coniugale.
L'adeguato riconoscimento degli apporti di ciascuno dei coniugi alla vita
familiare è l'indispensabile condizione per affrontare in maniera autonoma e
dignitosa, al di fuori da ogni assistenzialismo, percorsi di vita
definitivamente separati” (Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198
su convivenza e assegno divorzile, scaricabile in pdf nella pagina).
In
relazione a tale componente, Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198
su convivenza e assegno divorzile indica ancora che “quanto alla
componente compensativa, in caso di nuova convivenza il coniuge beneficiario
non perde automaticamente il diritto all'assegno, ma esso potrà essere
rimodulato, in sede di revisione, o quantificato, in sede di giudizio per il
suo riconoscimento, in funzione della sola componente compensativa, purchè al
presupposto indefettibile della mancanza di mezzi adeguati, nell'accezione
sopra riportata, si sommi, nel caso concreto, il comprovato emergere di un
contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise in
favore della famiglia, alle fortune familiari e al patrimonio dell'altro
coniuge, che rimarrebbe ingiustamente sacrificato e non altrimenti compensato
se si aderisse alla caducazione integrale. Un sacrificio che è proteso solo
verso il passato e che solo nella definitiva regolamentazione dei rapporti con
l'ex coniuge, in relazione al delimitato arco di vita del matrimonio, può
trovare la sua soddisfazione” (Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021,
n. 32198 su convivenza e assegno divorzile, scaricabile in pdf nella pagina).
Sempre
la sentenza Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno
divorzile precisa ancora che “questa componente, che costituisce la stima del contributo
dato alla formazione del patrimonio familiare e dell'altro coniuge nell'arco di
tempo definito del matrimonio, rimarrebbe irrimediabilmente perduta per l'ex
coniuge, che pure ha contribuito alla formazione del patrimonio personale
dell'altro coniuge, accettando di rinunciare ad occasioni di lavoro o
dedicandosi alla famiglia per facilitare la progressione in carriera dell'altro
coniuge e la formazione di un patrimonio negli intenti destinato ad essere
comune ma rimasto, a cagione dello scioglimento del progetto di vita comune,
appannaggio dell'altro coniuge” (Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021,
n. 32198 su convivenza e assegno divorzile, scaricabile in pdf nella pagina).
Sezioni Unite e assegno divorzile per Cassazione 32198 del 2021: onere della prova
Da
ultimo, la sentenza in commento Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n.
32198 su convivenza e assegno divorzile si sofferma sull’onere della prova.
Cassazione
Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile
indica che:
-
“chi agisce per il riconoscimento della componente compensativa dell'assegno
dovrà preliminarmente provare la sussistenza del prerequisito fattuale della
mancanza di mezzi adeguati nell'accezione sopra indicata e dovrà dimostrare che
l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale dei
coniugi dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e
condivise in costanza di matrimonio, con sacrificio delle aspettative
professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di
un ruolo trainante endofamiliare” (Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021,
n. 32198 su convivenza e assegno divorzile);
-
“il giudice dovrà poi tener conto della durata del rapporto matrimoniale,
quale fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di
ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio
dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e
reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche alla
luce dell'età del coniuge richiedente e della conformazione del mercato del
lavoro” (Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e
assegno divorzile);
-
“il richiedente potrà avvalersi, eventualmente, del sistema delle
presunzioni, nel rispetto del paradigma di gravità, precisione e concordanza”
(Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno
divorzile);
-
“il giudice dovrà infine individuare la misura di tale squilibrio,
causalmente rapportabile a scelte comuni ed ai ruoli rispettivamente assunti
all'interno della famiglia. A questo fine, dovrà tenere in conto, oltre le
scelte compiute, in primo luogo il parametro, normativamente indicato dalla L.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 e che assume in questo caso
particolare rilevanza, della durata del rapporto matrimoniale” (Cassazione
Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile);
-
“il giudice dovrà anche considerare se l'esigenza di riequilibrio non sia
già, in tutto o in parte, coperta ed assolta dal regime patrimoniale prescelto
in costanza di matrimonio, giacchè, se i coniugi avessero optato per la
comunione legale, ciò potrebbe aver determinato un incremento del patrimonio
del coniuge richiedente tale da escludere o ridurre la necessità compensativa”
(Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno
divorzile);
-
“dovrà infine tenere in conto le eventuali attribuzioni o gli introiti che
abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del
richiedente e realizzato l'esigenza perequativa” (Cassazione Sezioni Unite 5
novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile);
-
“se all'esito dell'accertamento indicato, si accerti che alla mancanza di
mezzi adeguati si associano rinunce o scelte tra vita professionale e
lavorativa pregiudicanti la condizione del coniuge economicamente più debole e
non compensate per scelta autonoma dei coniugi al momento dello scioglimento
del matrimonio, il coniuge più debole, benchè si sia ricostituito una diversa
comunità familiare, avrà comunque diritto ad un assegno atto ad operare il
riequilibrio tra le due posizioni, in funzione perequativo-compensativa,
parametrato al contributo dato ed alla durata del matrimonio” (Cassazione
Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 su convivenza e assegno divorzile).
di
Marco Ticozzi
Cassazione Sezioni Unite 5 Novembre 2021, N. 32198
Cassazione Sezioni Unite 5 Novembre 2021, N. 32198