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Capitalizzazione interessi mutuo

18 novembre 2021

Capitalizzazione interessi mutuo: si tratta di un tema già affrontate in altri post di questo sito. La questione è se, come in un primo momento si era indicato anche da parte del Tribunale di Milano, l’interesse di mora calcolato sulla rata scaduta del mutuo che non sia in sé usurario, possa diventarlo tenendo conto degli interessi corrispettivi presenti in quella rata. Ora anche il Tribunale di Milano afferma, in merito alla capitalizzazione degli interessi di un mutuo, che l’usura va verificata sul solo tasso moratorio, capitalizzandosi quello corrispettivo.

Capitalizzazione interessi mutuo
Capitalizzazione interessi mutuo

Capitalizzazione interessi mutuo: Tribunale di Milano 5 novembre 2021, relatore dott.ssa Guantario

Capitalizzazione interessi mutuo. Ecco come motiva sul punto la sentenza Tribunale di Milano 5 novembre 2021, relatore dott.ssa Guantario: “parte attrice, inoltre, sulla scorta della perizia depositata, evidenziava il superamento del tasso soglia da parte del c.d. T.E.MO (Tasso Effettivo di Mora), ottenuto mediante l'applicazione del tasso di mora sull'intero importo della rata scaduta, nell'ipotesi di ritardato adempimento.

Tale conclusione è tuttavia scorretta considerato che anche in caso di inadempimento, sull'importo della singola rata, sia pure composta anche di una quota di interessi, si applica comunque il solo interesse di mora, in modo per altro conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Del.CICR del 9 febbraio 2000 dettata in attuazione del novellato art. 120 TUB in relazione ai finanziamenti con piano di rimborso rateale (positivamente sottoposta al vaglio di costituzionalità - sentenza Corte costituzionale n. 341/2007)” (Tribunale di Milano 5 novembre 2021, relatore dott.ssa Guantario, su capitalizzazione interessi mutuo).

Ricorda infatti la sentenza Tribunale di Milano 5 novembre 2021, relatore dott.ssa Guantario, su capitalizzazione interessi mutuo, che “la disposizione citata stabilisce, infatti, che "nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica” (Tribunale di Milano 5 novembre 2021, relatore dott.ssa Guantario, su capitalizzazione interessi mutuo).

In definitiva quindi, nel caso di specie il Tribunale di Milano 5 novembre 2021, relatore dott.ssa Guantario, su capitalizzazione interessi mutuo, indica che “nel caso di specie l'applicazione di interessi di mora sulle rate insolute veniva espressamente e legittimamente pattuita all'art. 5 del contratto. L'impatto di tale applicazione non può essere computato, pertanto, nel TEG, proprio perché l'interesse corrispettivo contenuto nella rata, al momento dell'inadempimento, si capitalizza e, di conseguenza, il tasso di mora si applica su un importo divenuto integralmente capitale. Dunque, vi sarà usura solo se tale tasso in sé considerato è usurario” (Tribunale di Milano 5 novembre 2021, relatore dott.ssa Guantario, su capitalizzazione interessi mutuo).

Capitalizzazione interessi mutuo

Come indicato, la questione è già stata affrontata -anche con un approfondimento ben maggiore- in altri articoli di questo blog, che sono evidenziati in fondo alla presente pagina.

Di Marco Ticozzi

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Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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